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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/09/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima Sezione Civile - Area Procedure Esecutive
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1332/2024, assunta in decisione all'udienza del 05/02/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Ardea, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Peri, nonché elettivamente domiciliato presso il relativo studio, sito in Roma, via Monteforte Irpino n. 12.
ATTORE – OPPONENTE
Contro
C.F. – P.IVA ), con sede in Roma, via F. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Civinini n. 85, in persona del legale rappresentante pro-tempore Arch. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Dante Picca ed elettivamente domiciliata in Velletri, Corso della Repubblica n. 125, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cellucci, in virtù di procura al margine dell'atto di costituzione e risposta.
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni:
- Per l'attore-opponente : Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione anche inaudita altera parte considerati i gravi motivi, dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile ex art. 617 c.p.c. e, comunque, di nessun effetto l'atto di precetto di cui in premessa non sussistendo, in ogni caso, il credito ex adverso preteso nei confronti del signor ”. Parte_1
- Per la convenuta- opposta Controparte_1
“- Rigettare la richiesta di sospensione per gravi motivi genericamente avanzata dal ricorrente, in quanto totalmente infondata, priva di motivazione e dei presupposti.
-Rigettare l'eccezione di prescrizione del credito azionato e/o degli interessi azionati con l'atto di precetto del 17.1.24, sebbene non formalizzata, in quanto palesemente infondata oltrechè priva dei presupposti essenziali.
-Accertare e dichiarare la piena efficacia e legittimità del credito azionato dalla nei Controparte_1 confronti del signor nonché dell'atto di precetto del 17.1.24 ad esso notificato per Parte_1
l'importo di € 431.735,00 oltre interessi e spese di lite dei due gradi del giudizio, così come liquidati in forza della sentenza n.2114/07 della Corte di Appello di Roma, dotata tuttora di efficacia esecutiva relativamente a dette somme, e per l'effetto rigettare l'opposizione in quanto radicalmente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa.
-Dato atto della parziale adesione della all'eccezione formulata dall'opponente, Controparte_1 limitatamente all'importo di € 5.500,00 oltre accessori liquidato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.2918/14 a titolo di spese legali relative al solo grado di legittimità, e della conseguente parziale rinuncia a far valere in questa sede il medesimo credito azionato con l'atto di precetto del 17.1.24 notificato il 23.2.24 nei soli confronti del sig. dichiarare la cessazione Parte_1 della materia del contendere relativamente e limitatamente a tale importo ed al relativo titolo. Con riserva di azionamento in separata sede. Con rigetto integrale di ogni domanda avversaria in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per i motivi di cui in premessa.
Con vittoria di spese di lite, avuto riguardo all'entità del credito principale azionato in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n.2114/07 ed alla manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che per l'effetto si dichiara antistatario. Ai sensi dell'art.9 legge 488/99 e s.m.i., l'istante dichiara che il valore la presente costituzione non comporta mutamento del valore della controversia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto da quest'ultima Controparte_1 notificato in data 23 febbraio 2024, in forza dei titoli esecutivi costituiti dalla sentenza n. 2114/2007, datata 9 febbraio 2007, della Corte di Appello di Roma, notificata all'opponente in data 13-14 giugno 2008, e dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2918/2014, datata 5 dicembre 2013, e notificata all'attore in data 28 luglio 2014. Con l'atto di opposizione, in particolare, l'attore ha chiesto la sospensione in via cautelare del precetto, nonché dichiararsi la nullità o inefficacia del medesimo, contestando la pretesa creditoria fatta valere sia con riferimento all'omessa notifica dei titoli esecutivi sovra menzionati, sia con riferimento al quantum fatto valere, stante l'asserita prescrizione del credito e/o degli interessi maturati.
Costituitasi in data 15 maggio 2024, l'opposta ha preliminarmente Controparte_1 rinunciato all'importo di euro 5500,00 pari alle spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione e successivamente chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione e di ogni avversa pretesa, contestando l'infondatezza nel merito delle ulteriori doglianze sollevate.
Con riferimento allo svolgimento del processo si rinvia agli atti presenti all'interno del fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere per le motivazioni che seguono.
La creditrice ha precettato un credito pari ad euro 843.556,32 comprensivo, tra l'altro, delle spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione a proprio favore per euro 5.500,00 a titolo di onorari, oltre accessori, ed euro 200 per spese.
Tuttavia, come emerge dagli atti depositati e come riconosciuto dalla stessa parte opposta con esclusivo riferimento a tale importo, la notifica del precetto non è stata preceduta dalla notificazione del relativo titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2918/2014, datata 5 dicembre 2013.
Infatti la sentenza suddetta risulta notificata all'opponente con esito negativo.
Poiché tuttavia la parte opposta, in sede di costituzione in giudizio, ha espressamente rinunciato al precetto limitatamente alle spese del giudizio di cassazione, sul punto va ritenuta cessata la materia del contendere e, di conseguenza, rideterminata la somma oggetto di precetto al netto dell'importo complessivo di euro 7178,40 (5.500,00 oltre cap ed Iva ed euro 200 per spese) .
*
Con riferimento alle ulteriori questioni sollevate dall'attore in merito alla notifica del titolo esecutivo, l'opposizione non appare fondata
Difatti, salvo che per le spese sopra indicate, il precetto opposto deve ritenersi valido in quanto preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, costituito nel caso di specie dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2114/2007 del 9 febbraio 2007. Nello specifico, in parziale riforma della sentenza n. 46447/2002 del Tribunale di Roma, la Corte d'Appello di Roma ha condannato e , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, a pagare all'opposta la somma di euro 431.735,88 oltre interessi al tasso legale, nonché le spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio.
Tale sentenza di secondo grado è stata notificata a e in Parte_1 Parte_2
data 13-14/06/2008, congiuntamente ad un primo atto di precetto con il quale è stato loro intimato il pagamento di euro 680.873,63, comprensivo di interessi quantificati sino al 30/04/2008, oltre spese.
La notificazione di tale titolo esecutivo è correttamente avvenuta nei riguardi dell'attore, , come risulta dalla relata di notifica e dagli avvisi in atti. Parte_1
Infatti, l'atto giudiziario in questione è stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., ovvero spedito con raccomandata n. 762624928740, cronologico n.10492, ma, poiché non è stato possibile consegnare il plico al domicilio del destinatario, è stata data comunicazione del relativo deposito presso l'ufficio postale di
ROMA PRATI con raccomandata n. 7602842935606 e, quindi, qui successivamente ritirato da , figlia delegata dell'opponente. Controparte_3
A nulla rileva che avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello i soccombenti abbiano presentato ricorso innanzi alla Corte di Cassazione e che la relativa decisione non sia stata, al contrario di quella del giudice di secondo grado, notificata all'opponente come dapprima ampiamente esposto.
Invero, la pronuncia dei Giudici di legittimità n . 2918/2014 ha sancito esclusivamente l'inammissibilità del ricorso avanzato, altresì, dall'attore e di conseguenza, non avendo disposto nulla nel merito della causa, non ha sostituito la sentenza del giudice di secondo grado ivi impugnata nella sua qualità di titolo esecutivo.
A sostegno di quanto assunto, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa” (cfr. Cass. n. 29021/2018; Cass. n. 2885/73; Cass. n.6438/92; n. 586/99;
n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09).
Pertanto, applicando tale principio di diritto al rapporto tra la sentenza d'appello e la decisione dei Giudici di legittimità, appare evidente come, nel caso di specie, il titolo esecutivo delle somme liquidate dal giudice di secondo grado sia costituito dalla stessa sentenza n. 2114/2007 della Corte d'Appello e non sia stato, quindi, sostituito dalla pronuncia della Corte di Cassazione la cui omessa notifica, pertanto, non invalida il precetto per le somme liquidate in appello.
*
Infine l'opposizione appare parzialmente fondata con riguardo alla eccepita prescrizione del credito per interessi.
Sotto questo profilo va anzitutto rilevato che il termine decennale di prescrizione – applicabile al credito portato dalla sentenza della Corte d'Appello anche a titolo di interessi (maturati dall'8/12/1993 al 10/5/2007) ai sensi dell'art. 2953 cc, è stato interrotto dai molteplici precetti notificati dalla creditrice.
In particolare, risulta dagli atti che l'opposta ha notificato tre atti di precetto, di cui l'ultimo attualmente opposto, rispettivamente nelle date del 13-14 giugno 2008, del 3 gennaio 2018 ed infine del 23 febbraio 2024.
A tal proposito, con riferimento alla questione della mancata notificazione del precetto datato 3 gennaio 2018 , che invero non ha formato oggetto di opposizione, si evidenzia come la notificazione abbia avuto esito positivo poiché il precetto, indirizzato personalmente all'opponente , risulta ricevuto dalla figlia Controparte_3
espressamente “incaricata alla ricezione”.
Ciò posto, con riguardo agli interessi legali maturati successivamente alla sentenza, indicati in precetto in euro 105.507,98 per il periodo 11/5/07 – 16/1/2024 , deve ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n 4 cc
Ne deriva, avuto riguardo agli atti interruttivi documentati, che non sono coperti da prescrizione esclusivamente gli interessi legali maturati nel quinquennio che precede la notifica dell'ultimo precetto in data 23/2/2024. Più esattamente, devono ritenersi dovuti solo gli interessi legali maturati dal 23/2/2019 al 16/1/2024 per complessivi euro 30.659,16, risultando estinto per prescrizione il maggiore importo precettato fino ad euro 105.507,98
Pertanto la domanda deve ritenersi fondata limitatamente ad euro 74.848,82 (105.507,98
– 30.659,16).
Va invece dichiarata cessata la materia del contendere per l'ulteriore importo oggetto di rinuncia da parte del creditore precettante, pari alle spese liquidate dalla Suprema
Corte di Cassazione per complessivi euro 7178,40
Ne consegue che il credito precettato va rideterminato, al netto degli importi sopra indicati , in complessivi euro 761.529,10
L'esito complessivo del giudizio a dichiarare compensate le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle spese liquidate dalla Corte di Cassazione;
- in parziale accoglimento della proposta opposizione, dichiara non dovuti per prescrizione gli interessi legali maturati dall'11/5/2007 fino al 23/2/2019;
- ridetermina per l'effetto la somma precettata in complessivi 761.529,10
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Velletri, lì 17 settembre 2025
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima Sezione Civile - Area Procedure Esecutive
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1332/2024, assunta in decisione all'udienza del 05/02/2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in Ardea, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Peri, nonché elettivamente domiciliato presso il relativo studio, sito in Roma, via Monteforte Irpino n. 12.
ATTORE – OPPONENTE
Contro
C.F. – P.IVA ), con sede in Roma, via F. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Civinini n. 85, in persona del legale rappresentante pro-tempore Arch. Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Dante Picca ed elettivamente domiciliata in Velletri, Corso della Repubblica n. 125, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cellucci, in virtù di procura al margine dell'atto di costituzione e risposta.
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni:
- Per l'attore-opponente : Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione anche inaudita altera parte considerati i gravi motivi, dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile ex art. 617 c.p.c. e, comunque, di nessun effetto l'atto di precetto di cui in premessa non sussistendo, in ogni caso, il credito ex adverso preteso nei confronti del signor ”. Parte_1
- Per la convenuta- opposta Controparte_1
“- Rigettare la richiesta di sospensione per gravi motivi genericamente avanzata dal ricorrente, in quanto totalmente infondata, priva di motivazione e dei presupposti.
-Rigettare l'eccezione di prescrizione del credito azionato e/o degli interessi azionati con l'atto di precetto del 17.1.24, sebbene non formalizzata, in quanto palesemente infondata oltrechè priva dei presupposti essenziali.
-Accertare e dichiarare la piena efficacia e legittimità del credito azionato dalla nei Controparte_1 confronti del signor nonché dell'atto di precetto del 17.1.24 ad esso notificato per Parte_1
l'importo di € 431.735,00 oltre interessi e spese di lite dei due gradi del giudizio, così come liquidati in forza della sentenza n.2114/07 della Corte di Appello di Roma, dotata tuttora di efficacia esecutiva relativamente a dette somme, e per l'effetto rigettare l'opposizione in quanto radicalmente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in premessa.
-Dato atto della parziale adesione della all'eccezione formulata dall'opponente, Controparte_1 limitatamente all'importo di € 5.500,00 oltre accessori liquidato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.2918/14 a titolo di spese legali relative al solo grado di legittimità, e della conseguente parziale rinuncia a far valere in questa sede il medesimo credito azionato con l'atto di precetto del 17.1.24 notificato il 23.2.24 nei soli confronti del sig. dichiarare la cessazione Parte_1 della materia del contendere relativamente e limitatamente a tale importo ed al relativo titolo. Con riserva di azionamento in separata sede. Con rigetto integrale di ogni domanda avversaria in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per i motivi di cui in premessa.
Con vittoria di spese di lite, avuto riguardo all'entità del credito principale azionato in forza della sentenza della Corte di Appello di Roma n.2114/07 ed alla manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che per l'effetto si dichiara antistatario. Ai sensi dell'art.9 legge 488/99 e s.m.i., l'istante dichiara che il valore la presente costituzione non comporta mutamento del valore della controversia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
proponendo opposizione avverso l'atto di precetto da quest'ultima Controparte_1 notificato in data 23 febbraio 2024, in forza dei titoli esecutivi costituiti dalla sentenza n. 2114/2007, datata 9 febbraio 2007, della Corte di Appello di Roma, notificata all'opponente in data 13-14 giugno 2008, e dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2918/2014, datata 5 dicembre 2013, e notificata all'attore in data 28 luglio 2014. Con l'atto di opposizione, in particolare, l'attore ha chiesto la sospensione in via cautelare del precetto, nonché dichiararsi la nullità o inefficacia del medesimo, contestando la pretesa creditoria fatta valere sia con riferimento all'omessa notifica dei titoli esecutivi sovra menzionati, sia con riferimento al quantum fatto valere, stante l'asserita prescrizione del credito e/o degli interessi maturati.
Costituitasi in data 15 maggio 2024, l'opposta ha preliminarmente Controparte_1 rinunciato all'importo di euro 5500,00 pari alle spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione e successivamente chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione e di ogni avversa pretesa, contestando l'infondatezza nel merito delle ulteriori doglianze sollevate.
Con riferimento allo svolgimento del processo si rinvia agli atti presenti all'interno del fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere per le motivazioni che seguono.
La creditrice ha precettato un credito pari ad euro 843.556,32 comprensivo, tra l'altro, delle spese legali liquidate dalla Corte di Cassazione a proprio favore per euro 5.500,00 a titolo di onorari, oltre accessori, ed euro 200 per spese.
Tuttavia, come emerge dagli atti depositati e come riconosciuto dalla stessa parte opposta con esclusivo riferimento a tale importo, la notifica del precetto non è stata preceduta dalla notificazione del relativo titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2918/2014, datata 5 dicembre 2013.
Infatti la sentenza suddetta risulta notificata all'opponente con esito negativo.
Poiché tuttavia la parte opposta, in sede di costituzione in giudizio, ha espressamente rinunciato al precetto limitatamente alle spese del giudizio di cassazione, sul punto va ritenuta cessata la materia del contendere e, di conseguenza, rideterminata la somma oggetto di precetto al netto dell'importo complessivo di euro 7178,40 (5.500,00 oltre cap ed Iva ed euro 200 per spese) .
*
Con riferimento alle ulteriori questioni sollevate dall'attore in merito alla notifica del titolo esecutivo, l'opposizione non appare fondata
Difatti, salvo che per le spese sopra indicate, il precetto opposto deve ritenersi valido in quanto preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, costituito nel caso di specie dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2114/2007 del 9 febbraio 2007. Nello specifico, in parziale riforma della sentenza n. 46447/2002 del Tribunale di Roma, la Corte d'Appello di Roma ha condannato e , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, a pagare all'opposta la somma di euro 431.735,88 oltre interessi al tasso legale, nonché le spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio.
Tale sentenza di secondo grado è stata notificata a e in Parte_1 Parte_2
data 13-14/06/2008, congiuntamente ad un primo atto di precetto con il quale è stato loro intimato il pagamento di euro 680.873,63, comprensivo di interessi quantificati sino al 30/04/2008, oltre spese.
La notificazione di tale titolo esecutivo è correttamente avvenuta nei riguardi dell'attore, , come risulta dalla relata di notifica e dagli avvisi in atti. Parte_1
Infatti, l'atto giudiziario in questione è stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., ovvero spedito con raccomandata n. 762624928740, cronologico n.10492, ma, poiché non è stato possibile consegnare il plico al domicilio del destinatario, è stata data comunicazione del relativo deposito presso l'ufficio postale di
ROMA PRATI con raccomandata n. 7602842935606 e, quindi, qui successivamente ritirato da , figlia delegata dell'opponente. Controparte_3
A nulla rileva che avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello i soccombenti abbiano presentato ricorso innanzi alla Corte di Cassazione e che la relativa decisione non sia stata, al contrario di quella del giudice di secondo grado, notificata all'opponente come dapprima ampiamente esposto.
Invero, la pronuncia dei Giudici di legittimità n . 2918/2014 ha sancito esclusivamente l'inammissibilità del ricorso avanzato, altresì, dall'attore e di conseguenza, non avendo disposto nulla nel merito della causa, non ha sostituito la sentenza del giudice di secondo grado ivi impugnata nella sua qualità di titolo esecutivo.
A sostegno di quanto assunto, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce alla sentenza d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello (e, quindi, quelli in cui l'appello sia definito in rito e non sia esaminato nel merito con la realizzazione dell'effetto devolutivo di gravame sul merito), l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa” (cfr. Cass. n. 29021/2018; Cass. n. 2885/73; Cass. n.6438/92; n. 586/99;
n. 6911/02; n. 29205/08; n. 7537/09).
Pertanto, applicando tale principio di diritto al rapporto tra la sentenza d'appello e la decisione dei Giudici di legittimità, appare evidente come, nel caso di specie, il titolo esecutivo delle somme liquidate dal giudice di secondo grado sia costituito dalla stessa sentenza n. 2114/2007 della Corte d'Appello e non sia stato, quindi, sostituito dalla pronuncia della Corte di Cassazione la cui omessa notifica, pertanto, non invalida il precetto per le somme liquidate in appello.
*
Infine l'opposizione appare parzialmente fondata con riguardo alla eccepita prescrizione del credito per interessi.
Sotto questo profilo va anzitutto rilevato che il termine decennale di prescrizione – applicabile al credito portato dalla sentenza della Corte d'Appello anche a titolo di interessi (maturati dall'8/12/1993 al 10/5/2007) ai sensi dell'art. 2953 cc, è stato interrotto dai molteplici precetti notificati dalla creditrice.
In particolare, risulta dagli atti che l'opposta ha notificato tre atti di precetto, di cui l'ultimo attualmente opposto, rispettivamente nelle date del 13-14 giugno 2008, del 3 gennaio 2018 ed infine del 23 febbraio 2024.
A tal proposito, con riferimento alla questione della mancata notificazione del precetto datato 3 gennaio 2018 , che invero non ha formato oggetto di opposizione, si evidenzia come la notificazione abbia avuto esito positivo poiché il precetto, indirizzato personalmente all'opponente , risulta ricevuto dalla figlia Controparte_3
espressamente “incaricata alla ricezione”.
Ciò posto, con riguardo agli interessi legali maturati successivamente alla sentenza, indicati in precetto in euro 105.507,98 per il periodo 11/5/07 – 16/1/2024 , deve ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n 4 cc
Ne deriva, avuto riguardo agli atti interruttivi documentati, che non sono coperti da prescrizione esclusivamente gli interessi legali maturati nel quinquennio che precede la notifica dell'ultimo precetto in data 23/2/2024. Più esattamente, devono ritenersi dovuti solo gli interessi legali maturati dal 23/2/2019 al 16/1/2024 per complessivi euro 30.659,16, risultando estinto per prescrizione il maggiore importo precettato fino ad euro 105.507,98
Pertanto la domanda deve ritenersi fondata limitatamente ad euro 74.848,82 (105.507,98
– 30.659,16).
Va invece dichiarata cessata la materia del contendere per l'ulteriore importo oggetto di rinuncia da parte del creditore precettante, pari alle spese liquidate dalla Suprema
Corte di Cassazione per complessivi euro 7178,40
Ne consegue che il credito precettato va rideterminato, al netto degli importi sopra indicati , in complessivi euro 761.529,10
L'esito complessivo del giudizio a dichiarare compensate le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle spese liquidate dalla Corte di Cassazione;
- in parziale accoglimento della proposta opposizione, dichiara non dovuti per prescrizione gli interessi legali maturati dall'11/5/2007 fino al 23/2/2019;
- ridetermina per l'effetto la somma precettata in complessivi 761.529,10
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Velletri, lì 17 settembre 2025
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese