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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/09/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino nella causa civile n. 4623/2022 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Galluccio, procuratore Parte_1
domiciliatario;
- parte appellante - contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco G. Romano;
- parte appellata -
in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paola Controparte_2
Montagna
- parte appellata - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa avente ad oggetto azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. per danni causati da animali randagi, trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni appellante: “Voglia l'On.le Tribunale adito: 1)In accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente la sentenza n. 2417/22 depositata il 04/04/2022, giacché del tutto illegittima per tutti i motivi di gravame esposti in narrativa;
2)Per l'effetto, condannare la in persona Pt_2
del suo Direttore Generale p.t., o, in subordine, quest'ultima in solido con il in Controparte_2
persona del Sindaco p.t., al pagamento della somma di € 3.397,00, a titolo di risarcimento danni, così come specificata nella narrativa dell'atto di citazione del primo grado di giudizio (€ 2.397,00 per spese ed € 1.000,00 quale danno non patrimoniale), oltre rivalutazione monetaria e interessi, dalla data del sinistro sino al soddisfo;
3)in subordine, condannare in solido la in persona Pt_2
del Direttore Generale p.t. e il in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei Controparte_2
danni patiti dalla sig.ra quantificati nella maggiore o minor somma che dovesse Parte_1
risultare in corso di causa o in quella di giustizia che l'On.le Tribunale riterrà equo liquidare;
4)Con
vittoria di spese e onorari di lite relativi al doppio grado di giudizio”.
Conclusioni appellata : “I. ACCERTARE E DICHIARARE infondati i motivi di gravame Pt_2
proposti avverso la sentenza n.2417/2022 del 04/04/2922 emessa dal Giudice di Pace di e per CP_1
l'effetto CONFERMARE la sentenza n.2417/2022 del 04/04/2922 emessa dal Giudice di Pace di
con conseguente rigetto dell'Appello. In subordine in caso di riforma sentenza n.2417/2022 CP_1
del 04/04/2922 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, I. DICHIARARE il difetto di legittimazione
processuale passiva della e per l'effetto disporne la estromissione dal presente giudizio. Parte_3
In subordine II. RIGETTARE la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni indicate in narrativa. In ulteriore subordine III. CONDANNARE esclusivamente il
al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore in seguito al sinistro di cui in Controparte_2
citazione. In estremo subordine nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare una qualsivoglia
Part responsabilità anche concorrente dell' Le convenuta IV. RIDURRE il risarcimento spettante
all'attrice anche in relazione al grado di colpa che verrà accertato. In ogni caso V. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Conclusioni appellato “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta e disattesa ogni Controparte_2
contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa: 1) In via preliminare dichiarare l'improcedibilità dell'atto di appello per violazione dell'onere di motivazione previsto dall'art. 342 c.p.c.; 2) Nel merito, Accertare e Dichiarare infondati i motivi di gravame proposti avverso la sentenza
n.2417/2022 depositata in cancelleria il 04/04/2922 emessa dal Giudice di Pace di 3) Per CP_1
l'effetto, Confermare la sentenza n.2417/2022 depositata in cancelleria il 04/04/2922 emessa dal
Giudice di Pace di Lecce, con conseguente Rigetto dell'Appello de quo. In subordine in caso di riforma della sentenza n.2417/2022 depositata in cancelleria il 04/04/2922 emessa dal Giudice di
Pace di Lecce 4) Dichiarare il difetto di legittimazione processuale passiva del e Controparte_2
per l'effetto disporne la estromissione dal presente giudizio. In subordine 5) Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni indicate in narrativa. In
Part ulteriore subordine 6) Condannare, se provati i fatti di causa, esclusivamente la al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice per le motivazioni tutte indicate in narrativa. In estremo subordine nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare una qualsivoglia responsabilità anche concorrente
del 7) Ridurre il risarcimento spettante all'attrice anche in relazione al grado di Controparte_2
colpa che verrà accertato. 8) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Lecce il e l' affinché venissero Controparte_2 Parte_3
condannate, in solido e previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dal proprio cane, di razza “barboncino Toy”, a seguito dell'aggressione da parte di un cane randagio di razza “pastore tedesco“ verificatasi in data 07/10/2017 alle ore 10.30 circa all'interno dell'area recintata della Concessionaria sita in alla S.S. 16, Zona Industriale. CP_3 CP_2
A sostegno di ciò la sig.ra richiamava la L. n.281/91 (“Legge quadro in materia di animali Parte_1
di affezione e prevenzione del randagismo”), che rimette alle Regioni la disciplina concreta della fattispecie, e gli artt. 2, 8 e 14, comma 2 bis, 12/95 (abrogata dalla 07.02.2020, CP_4 CP_4
n. 2) che attribuivano ai Comuni compiti di tutela sanitaria e vigilanza sul trattamento degli animali e, in specie, di garanzia del ricovero e della custodia dei cani mediante apposite strutture, nonché
Parte l'art. 6 della citata legge regionale che rimetteva alle il recupero dei cani randagi. Da ciò parte attrice deduceva il comportamento colpevole di entrambi i convenuti per non aver posto in essere alcun intervento di loro competenza previsto ex lege.
Si costituivano in giudizio entrambi gli Enti convenuti chiedendo il rigetto della domanda attorea. In
particolare, la eccepiva: - il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo l'animale Pt_2
aggressore un cane randagio, ma di razza “pastore tedesco” munito di collare, e non essendo l'aggressione avvenuta in area pubblica, ma all'interno dell'area recintata della concessionaria dove il cane si aggirava liberamente;
- il proprio difetto di titolarità passiva ricadendo CP_3
unicamente in capo al in quanto ente con poteri di vigilanza e controllo sul territorio di CP_2
competenza, la responsabilità dei danni cagionati ai cittadini dai cani randagi laddove i servizi Parte veterinari dell' sono deputati al mero recupero degli animali;
- il proprio difetto di responsabilità
per non avere ricevuto alcuna segnalazione da parte del circa la presenza di cani randagi e CP_2
per essere il sprovvisto di canile sanitario;
- il difetto di prova circa la natura Controparte_2
Parte randagia del cane aggressore e circa la condotta colposa ascrivibile all' - la misura del chiesto risarcimento del danno patrimoniale in quanto sproporzionato rispetto ai danni lamentati e la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto generica e priva di riscontro probatorio.
Dal canto suo, il eccepiva: - il proprio difetto di legittimazione passiva spettando Controparte_2
Parte alla e non al la vigilanza sui cani randagi, posto che l'art. 6 L.R. 12/95 rimetteva CP_2 CP_4
ai servizi sanitari delle Aziende Sanitarie il recupero dei cani randagi ed attese le oggettive difficoltà
Parte per gli enti locali, a differenza delle di controllare il fenomeno del randagismo;
- come la responsabilità del sinistro dovesse essere ascritta anche all'attrice per non avere la stessa segnalato la presenza del cane aggressore, pur essendone a conoscenza, e per avere con ogni probabilità provocato la reazione aggressiva dello stesso;
- la misura del chiesto risarcimento in quanto palesemente arbitrario ed esagerato.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e trattenuta in decisione all'udienza del
07.02.2022.
Con sentenza n.2417/2022 depositata il 04.04.2022 il Giudice rigettava la domanda in quanto infondata, compensando tra le parti le spese di lite.
In motivazione il Giudice riteneva non provato lo stato di randagismo del cane aggressore in quanto di razza “pastore tedesco”, e non meticcio e/o incrocio, con collare (quantunque privo di microchip), ed in quanto l'aggressione era avvenuta all'interno dell'area privata recintata di pertinenza della concessionaria “ dove il cane stazionava quantomeno da una decina di giorni prima. CP_3
Contestualmente il Giudice affermava che, anche ove il cane fosse stato effettivamente randagio, comunque l'attrice non aveva fornito la prova di concrete condotte colpose degli enti convenuti, essendosi limitata a dimostrare la circostanza che un cane di razza “pastore tedesco” con collare ma privo di microchip aveva aggredito il proprio cane “barboncino Toy”, senza allegare né provare l'esistenza di precedenti segnalazioni della presenza del cane e la concreta possibilità per gli enti convenuti di attivarsi per evitare il danno. 2. Avverso la summenzionata sentenza propone appello la sig.ra con due motivi Parte_1
di appello e autonoma censura di mancata pronuncia sulla richiesta di CTU.
2.1. Con il primo motivo di appello la sig.ra contesta la motivazione con cui il Giudice di Parte_1
prime cure ha escluso il raggiungimento della prova in ordine alla natura randagia del cane aggressore in quanto la ritiene in contrasto con la nozione di “cane randagio” che si può trarre dalla L. 281/91 e dalla L.R Puglia 07.02.2020, n. 2 coincidente con quella di “animale che vaga liberamente sul territorio;
non identificabile, in quanto sprovvisto di dispositivo di riconoscimento (microchip) che
lo riconduca ad un proprietario/detentore; non sottoposto al controllo e alle cure dell'uomo, di un'associazione cinofila o anche di una comunità. Tutto ciò a prescindere (…) dalla razza dello stesso, dal suo aspetto curato, o meno, o dal fatto che sia provvisto, o meno, di collare”.
L'appellante ritiene quindi irrilevante sia la circostanza che il cane aggressore fosse di razza e provvisto di collare, sia il fatto che al momento del sinistro l'animale si trovasse all'interno del recinto della concessionaria “ . CP_3
2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante contesta la motivazione con cui il Giudice di prime cure ha escluso il raggiungimento della prova in ordine alla condotta colposa degli enti convenuti, qualificandola una probatio diabolica (oltre che un'illegittima sovversione degli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova) a carico della sig.ra la quale avrebbe dovuto Parte_1
Parte indagare presso la o il se vi fossero state precedenti segnalazioni rimaste inevase per CP_2
poi dimostrare che detti enti non si erano attivati per catturare e ricoverare l'animale randagio.
3. Si sono costituiti in giudizio entrambi gli enti appellati contestando le argomentazioni della sig.ra e chiedendo che l'appello venga rigettato, riconoscendo piena validità alla pronuncia di Parte_1
primo grado.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.03.2025 con concessione alle parti dei termini di legge per comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è da ritenersi infondato e come tale va, dunque, rigettato. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal CP_2
poiché l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado rispetta tutti i requisiti previsti dalla
[...]
legge. L'appello richiama, infatti, le parti della sentenza impugnate e, in relazione a queste, ne individua gli errori, propone una diversa ricostruzione dei fatti ed indica le modifiche proposte.
Venendo al merito, presupposto per l'invocazione della responsabilità di uno dei convenuti, infatti,
è in primo luogo la dimostrazione che l'evento sia stato determinato da un cane randagio e non da un cane di proprietà di privati.
Parte La giurisprudenza più recente, del resto, nel delimitare i casi in cui o sono chiamati a CP_2
rispondere per i danni prodotti da cani randagi, ha rimarcato in modo evidente la necessità che il danneggiato assolva al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2043 c.c., dimostrando che l'evento
è stato determinato da un fatto colposo degli enti (v. Cass. Civ., sent. N. 31957/2018; 18954/2017).
Tale dimostrazione implica, in primo luogo, la prova dell'esistenza di un obbligo non adempiuto da parte del convenuto invocato quale danneggiante e, quindi, in via preliminare, la prova che i cani fossero randagi.
Se il danno è provocato da un cane non randagio, infatti, non può invocarsi la responsabilità del
Parte
o della (chiamati a intervenire solo rispetto al fenomeno del randagismo), ma deve CP_2
reclamarsi la responsabilità del padrone o di colui che se ne serve, ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Orbene, nel caso in esame, come evidenziato nella sentenza appellata, non è stato provato che il pastore tedesco che aggredì il cane di piccola razza di proprietà dell'attrice fosse un randagio.
Invero, non può non sottolinearsi che si trattasse di un cane di razza munito di collare e in buone condizioni di salute, sebbene privo di un microchip (la cui apposizione è rimessa alla discrezionalità del proprietario/custode).
La qualificazione di un cane come “randagio” ai fini della responsabilità dell'ente pubblico richiede la dimostrazione che l'animale sia effettivamente privo di proprietario e non sottoposto ad alcuna forma di controllo o custodia, anche informale.
Dalle evidenze istruttorie è emerso che a provocare l'evento sia stato un cane di razza (pastore tedesco), munito di collare (“collare con le borchie”, secondo quanto riferito dal teste , Parte_1 che stazionava presso l'area recintata della concessionaria , sita in una zona in cui non era CP_3
stata previamente segnalata la necessità di prelievo di cani randagi.
Inoltre, anche in data anteriore all'evento il cane è sempre stato visto all'interno della concessionario, come ammesso dalla stessa parte attrice nella querela presentata dalla parte appellante, a ridosso di poco tempo dai fatti.
In tale documento (querela del 18.10.2017 presso la stazione CC di , infatti, CP_2 Parte_1
riferisce di aver visto il medesimo pastore tedesco in data 16 settembre 2017, quando si era
[...]
già recata presso l'autosalone, notando che il cane era lì presente e che veniva, dunque, accudito dai titolari della concessionaria (“secondo me proprio per il fatto che due volte mi sono recata nell'autosalone e per ben due volte il pastore tedesco era all'interno del recinto questo significa che
il cane era loro o comunque lo accudivano”).
Ciò depone per l'esclusione della natura randagia dell'animale, ritenendosi insufficiente, ai fini della prova della effettiva mancanza di un proprietario e di qualsivoglia forma di controllo o custodia dell'animale, l'assenza di un microchip di identificazione.
Va sottolineato il principio di diritto recentemente espresso in materia dalla Suprema Corte (v. Cass.
Civ. sez. III, 23/06/2025, n.16788): “La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni
causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c.; pertanto, la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l'onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. La colpa della pubblica
amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno
potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno”. Alla luce del principio suesposto, si ritiene che la sig.ra non abbia anzitutto dimostrato Parte_1
l'effettivo accadimento dell'evento lesivo quale conseguenza della libera circolazione di un cane qualificabile come randagio.
Inoltre, l'odierna appellante nulla ha provato sulla inadeguatezza del servizio di prevenzione del
Parte randagismo messo in atto dalla essendosi limitata a contestare quanto emerso dall'istruttoria espletata – ovvero che all'epoca del sinistro non vi era stata alcuna specifica precedente segnalazione circa la presenza di cani vaganti in zona tale da consentire il tempestivo intervento da parte dell' per il recupero dell'animale – senza tuttavia specificare quale fosse CP_1 Controparte_5
Parte la condotta concretamente esigibile da parte dell' per la prevenzione del sinistro per cui è causa.
Al contrario, l'istruttoria ha fatto emergere che le segnalazioni, ove presentate, comportano un celere intervento dei servizi competenti: v. le dichiarazioni del teste Dirigente responsabile Testimone_1
dell'U.O. Randagismo di che ha affermato che “nei giorni precedenti il sinistro non è avvenuta CP_1
alcuna segnalazione circa la presenza di cani randagi nella zona per cui è causa anche perché a
Part qualsiasi segnalazione il servizio nterviene subito”; v. le dichiarazioni conformi del teste Tes_2
, ispettore superiore di Polizia che ha riferito che: “all'ufficio di P.M. non sono pervenute
[...]
segnalazioni, prima del giorno dell'accaduto, di presenza di cani randagi nella zona per cui è
causa”, spiegando analiticamente come ha eseguito la segnalazione dell'evento per cui è causa, ovvero mediante telefonata e poi tramite l'invio di un telefax.
Del resto, le deposizioni del teste confortano tale dato, visto che egli ha dichiarato Testimone_3
che subito dopo l'accaduto si erano recati presso il comando di P.M. di per denunciare il fatto, CP_2
Part apprendendo che il cane era già stato catturato dai servizi ompetenti a fronte della segnalazione pervenuta dal personale della concessionaria: di talché si deve dedurre che ove vi fosse stata una segnalazione precedente al fatto per cui è causa, l'intervento sarebbe stato tempestivo.
Le dichiarazioni del teste in merito a precedenti segnalazioni appaiono invece generiche Parte_1
e non suffragate da altre elementi (“Ci hanno riferito che lo stesso era stato segnalato alle autorità competenti”): il teste, infatti, ha poi ammesso di aver visto il medesimo cane, venti giorni prima dell'evento sempre presso la concessionaria, senza tuttavia aver effettuato alcuna segnalazione.
Circostanza confermata anche dall'altro testimone escusso, . Tes_4 Non è, infatti, certamente esigibile una presenza e/o vigilanza incessante da parte dell'azienda sanitaria , ma solo quello di intervenire ove ne abbia avuto opportuna conoscenza o CP_5
conoscibilità, circostanze che, nella specie, non risultano.
All'amministrazione non può, infatti, essere richiesto di presidiare e controllare quotidianamente l'intero territorio di competenza alla ricerca di animali randagi da catturare. Tale attività richiederebbe un dispiegamento di personale e di stanziamenti economici certamente non accettabili, in violazione dei principi di economicità e di efficienza che distinguono l'azione amministrativa.
Pertanto, ciò che può essere richiesto – ed è infatti oggetto di prova – è di individuare lo scarto fra condotta tenuta e quella esigibile in quelle condizioni di spazio e tempo, attuando uno sforzo diligente.
La sentenza impugnata non si è discostata dai princìpi sin qui esposti. Essa, infatti, ha rigettato la domanda anche sul presupposto che l'attrice non avesse provato alcuna condotta colposa omissiva o
Parte commissiva della affermazione, per quanto detto, conforme a diritto.
Per le ragioni esposte, l'appello non merita accoglimento.
Resta assorbito il profilo riferito alla mancata pronuncia sulla richiesta di un mezzo istruttorio ed alla mancata ammissione dello stesso.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri minimi del D.M. 55 del 2014, aggiornato al D.M. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia e delle attività processuali espletate dalle parti, tenendo conto dell'assenza di fase istruttoria (fase studio € 213,00, introduttiva € 426,00 e decisionale €
1.065,00).
Stante il rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Silvia Saracino, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti del e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. Controparte_2 Parte_3
2417/22 depositata il 04/04/2022, così provvede:
- rigetta l'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio liquidate in favore di ciascuna parte appellata nell'importo di € 1065,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cap come per legge;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002.
Lecce, 3.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Mariangela Liaci, con la supervisione del magistrato.