Art. 1.
Per l'anno finanziario 1968, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell' articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuata per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000, inscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Per l'anno finanziario 1968, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell' articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuata per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000, inscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.