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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/10/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12803/2024 promossa da:
nata a [...] in data [...] e residente a [...] Alighieri n. 5 int.3 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Breveglieri del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa in Galliera (40015 - BO), Via Roma n. 46
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 20/05/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/09/2024 chiedeva a questo Tribunale che venisse Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con n data 18/10/2014 in CP_1
SAN GIORGIO DI PIANO, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al pagina 1 di 7 n.15, parte II, Sere C anno 2014 , unione dalla quale in data 10 maggio 2017 a Bentivoglio (BO), nasceva il figlio Persona_1
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell' art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, vivendo i coniugi separati sin dal 2020, quando comparivano dinanzi al Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con sentenza n
2639/2022 pronunciata il 12/10/2022.
Chiedeva altresì che venisse pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. CP_1 sul figlio e che fosse previsto un obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento Per_1 CP_1 del figlio minore, versando mensilmente l'importo di 200,00 euro oltre al 50% di spese straordinarie.
Il Giudice, nel fissare udienza di comparizione delle parti, nominata L'avv. Gamberini, quale curatrice speciale nell'interesse del minore.
All'udienza del 04/02/2025, il sig. non si costituiva, erano invece presenti sia parte ricorrente CP_1 che la curatrice speciale e il Giudice, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti, confermava le condizioni di separazione.
Il 06/03/2025 la difesa di parte ricorrente depositava foglio di precisazione delle conclusioni, in cui ribadiva quanto richiesto nel ricorso introduttivo e nello specifico:
a) chiedeva fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
b) fosse pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sul figlio minore c) fosse posto a carico CP_1 Per_1 del signor 'obbligo di versare entro il giorno 10 di ogni mese alla signora CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma complessiva di 200,00 euro mensili, oltre al 50%, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di
Bologna, firmato il 9 agosto 2017; d) fosse dichiarata l'autosufficienza dei sig.ri e Pt_1
CP_1
Anche l'Avv. Gamberini depositava, il 07/03/2025, la comparsa conclusionale nell'interesse del minore, nella quale fondamentalmente suggeriva di accogliere le richieste della ricorrente e nello specifico si soffermava sulla necessità di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. La curatrice speciale del minore, basandosi anche su quanto fosse CP_1 emerso dalle precedenti relazioni dei servizi sociali che avevano seguito il nucleo familiare in precedenza, affermava con certezza, da un alto il totale disinteresse del padre rispetto ai bisogni e alla vita del figlio e dall'altro evidenziava l'idoneità della madre a ricoprire da sola la figura genitoriale preposta all'accudimento e alla crescita di Per_1
Ciò posto in fatto, possono essere esaminate le ulteriori domande presentate dall'attrice. pagina 2 di 7 La domanda di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor CP_1 avanzata dalla ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Considerato il principio del preminente interesse del minore, la legge statuisce che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, e per gravi motivi, il giudice può altresì ordinare l'allontanamento dalla residenza familiare del genitore o convivente reo di maltrattamenti o abusi” (art. 330 c.c.). L'obiettivo del legislatore è, dunque, quello di tutelare e garantire il diritto del minore a crescere, essere amato, educato, istruito e mantenuto, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri genitori. In quest'ottica, perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario che la condotta di uno, o entrambi, i genitori sia pregiudizievole per la crescita serena del figlio e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo.
Come ha chiarito la Cassazione, inoltre, “il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorchè con
l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. Civ.
Sez I, n. 14436/2017, n. 9763/2019).
Infatti, i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e, pertanto, non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale (crf. Cass. Civ., Sez. I, n. 14145/2017).
Ciò premesso, nel caso in esame va evidenziato che il Sig. in molteplici occasioni, ha CP_1 posto in essere condotte pregiudizievoli per la serenità di : emerge infatti, se si guarda alle Per_2 dalle relazioni dei servizi sociali, a chiare lettere il totale disinteresse del convenuto rispetto alla diade madre- figlio: il non si presentava agli incontri protetti organizzati dal Servizio CP_1
Sociale e non rispondeva alle chiamate della madre, tutti comportamenti che denotano l'inidoneità dello stesso a svolgere adeguatamente la funzione educativa, costituendo, dunque, pagina 3 di 7 motivo di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
A ciò, va aggiunto che il signor non ha mai contribuito al mantenimento di e si è CP_1 Per_1 reso inadempiente dei suoi obblighi morali e materiali nei confronti del figlio.
Il convenuto, di fatto, si è precluso in modo oggettivo la possibilità di esercitare pienamente la sua funzione genitoriale.
Invero, la condotta gravemente pregiudizievole del genitore può consistere non solo in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse e incapacità di assistere la prole, mantenerla, istruirla o educarla convenientemente: non presenziare in momenti significativi per l'esistenza del minore, fino a rendersi irreperibile o rifiutare esplicitamente il ruolo genitoriale, trascurare costantemente e per lungo periodo il proprio figlio in tenerissima età privandolo d'ogni assistenza e rimanendo lontano da lui, o non esercitare l'ufficio paterno né sotto il profilo educativo e dell'istruzione, né sotto il profilo del mantenimento.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si deve concludere che allo stato non si può ravvisare nel convenuto la possibilità del recupero delle capacità e delle competenze genitoriali e, per questo motivo, corrisponde all'interesse del minore dichiararlo decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Deve essere confermato l'affidamento superesclusivo di alla madre. Per_1
La declaratoria di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, infatti, esclude che il figlio gli possa essere affidato.
Dal canto suo la signora nonostante alcune difficoltà, si è rivelata in grado di prendersi Pt_1 cura di come riconosciuto dai Servizi Sociali e come del resto fa da anni senza alcuna Per_1 collaborazione né morale e affettiva né materiale del marito.
Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse del bambino attribuire alla madre l'affidamento esclusivo dello stesso, con la facoltà di assumere tutte le decisioni di maggiore importanza in materia di salute, istruzione, educazione e scelta della residenza, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche;
Deve confermarsi altresì il collocamento del minore presso la madre, atteso che tale allocazione fino ad oggi si è rivelata adeguata alle sue esigenze.
Gli incontri tra padre e figlio dovranno essere organizzati, se il padre ne faccia richiesta, dai
Servizi sociali in forma protetta, previa valutazione dello stato psicologico del minore.
Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive pagina 4 di 7 sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno va osservato che: non si hanno notizie del convento contumace, ma quanto alla ricorrente, si può fare un quadro della grave situazione in cui la stessa riversa, se si pensa che, come da lei dichiarato in udienza, è disoccupata e deve mensilmente affrontare un canone di locazione di 500,00 euro. Appare dunque fondata la richiesta avanzata dalla sig.ra di obbligare il sig. a versare entro il 5 di ogni Pt_1 CP_1 mese, la somma complessiva di € 200,00= annualmente rivalutabile ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, applicando il Protocollo del Tribunale di
Bologna in data 9 agosto 2017.
Le spese, liquidate come in dispositivo, debbono seguire la soccombenza .
Tenuto conto del fatto che l'attrice è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, va disposto che il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dell'Erario.
Il compenso del curatore speciale è posto a carico del resistente contumace in favore dello Stato nella misura di euro 2500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 18/10/2014 in SAN GIORGIO DI
PIANO tra (nata a [...] [...]) e Parte_1 CP_1
(nato in [...] il [...]), iscritto nei registri dello Stato Civile del
[...] predetto Comune, al n. 15, parte II, Serie C, anno 2014 ;
2) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale;
CP_1
3) affida in via esclusiva a la quale potrà assumere Persona_1 Parte_1 autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche;
Gli incontri tra padre e figlio dovranno essere organizzati, se il padre ne faccia richiesta, dai
Servizi sociali in forma protetta, previa valutazione dello stato psicologico del minore.
I Servizi sociali avranno la facoltà di modificare le modalità delle visite, aumentarne o diminuire la frequenza e la durata o anche di sospenderle qualora si rivelino disturbanti per il bambino.
3) ordina al signor di contribuire al mantenimento ordinario CP_1
pagina 5 di 7 del figlio minore versando alla signora entro il 5 di ogni Persona_1 Pt_1 mese, la somma complessiva di € 200,00= annualmente rivalutabile ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, applicando il Protocollo del Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. li tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: pagina 6 di 7 Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6)ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO DI PIANO , per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R.
396/2000;
7) dispone che la sig.ra percepisca integralmente l'import spettante a Pt_1 titolo di assegno unico;
7) condanna il resistente a rifondere in favore dello Stato le spese di lite che liquida in €
2.767,00 oltre accessori come per legge.
Condanna il resistente a rifondere allo Stato le spese del curatore speciale nella misura di euro
2500,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Bologna in data 22.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12803/2024 promossa da:
nata a [...] in data [...] e residente a [...] Alighieri n. 5 int.3 rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Breveglieri del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa in Galliera (40015 - BO), Via Roma n. 46
RICORRENTE contro nato a [...], il [...], CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 20/05/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/09/2024 chiedeva a questo Tribunale che venisse Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con n data 18/10/2014 in CP_1
SAN GIORGIO DI PIANO, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al pagina 1 di 7 n.15, parte II, Sere C anno 2014 , unione dalla quale in data 10 maggio 2017 a Bentivoglio (BO), nasceva il figlio Persona_1
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell' art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, vivendo i coniugi separati sin dal 2020, quando comparivano dinanzi al Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con sentenza n
2639/2022 pronunciata il 12/10/2022.
Chiedeva altresì che venisse pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. CP_1 sul figlio e che fosse previsto un obbligo in capo al sig. di contribuire al mantenimento Per_1 CP_1 del figlio minore, versando mensilmente l'importo di 200,00 euro oltre al 50% di spese straordinarie.
Il Giudice, nel fissare udienza di comparizione delle parti, nominata L'avv. Gamberini, quale curatrice speciale nell'interesse del minore.
All'udienza del 04/02/2025, il sig. non si costituiva, erano invece presenti sia parte ricorrente CP_1 che la curatrice speciale e il Giudice, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti, confermava le condizioni di separazione.
Il 06/03/2025 la difesa di parte ricorrente depositava foglio di precisazione delle conclusioni, in cui ribadiva quanto richiesto nel ricorso introduttivo e nello specifico:
a) chiedeva fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
b) fosse pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sul figlio minore c) fosse posto a carico CP_1 Per_1 del signor 'obbligo di versare entro il giorno 10 di ogni mese alla signora CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma complessiva di 200,00 euro mensili, oltre al 50%, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di
Bologna, firmato il 9 agosto 2017; d) fosse dichiarata l'autosufficienza dei sig.ri e Pt_1
CP_1
Anche l'Avv. Gamberini depositava, il 07/03/2025, la comparsa conclusionale nell'interesse del minore, nella quale fondamentalmente suggeriva di accogliere le richieste della ricorrente e nello specifico si soffermava sulla necessità di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. La curatrice speciale del minore, basandosi anche su quanto fosse CP_1 emerso dalle precedenti relazioni dei servizi sociali che avevano seguito il nucleo familiare in precedenza, affermava con certezza, da un alto il totale disinteresse del padre rispetto ai bisogni e alla vita del figlio e dall'altro evidenziava l'idoneità della madre a ricoprire da sola la figura genitoriale preposta all'accudimento e alla crescita di Per_1
Ciò posto in fatto, possono essere esaminate le ulteriori domande presentate dall'attrice. pagina 2 di 7 La domanda di declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del signor CP_1 avanzata dalla ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Considerato il principio del preminente interesse del minore, la legge statuisce che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, e per gravi motivi, il giudice può altresì ordinare l'allontanamento dalla residenza familiare del genitore o convivente reo di maltrattamenti o abusi” (art. 330 c.c.). L'obiettivo del legislatore è, dunque, quello di tutelare e garantire il diritto del minore a crescere, essere amato, educato, istruito e mantenuto, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri genitori. In quest'ottica, perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale è necessario che la condotta di uno, o entrambi, i genitori sia pregiudizievole per la crescita serena del figlio e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo.
Come ha chiarito la Cassazione, inoltre, “il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorchè con
l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. Civ.
Sez I, n. 14436/2017, n. 9763/2019).
Infatti, i provvedimenti modificativi e ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e, pertanto, non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma piuttosto sono fondati sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto o possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale (crf. Cass. Civ., Sez. I, n. 14145/2017).
Ciò premesso, nel caso in esame va evidenziato che il Sig. in molteplici occasioni, ha CP_1 posto in essere condotte pregiudizievoli per la serenità di : emerge infatti, se si guarda alle Per_2 dalle relazioni dei servizi sociali, a chiare lettere il totale disinteresse del convenuto rispetto alla diade madre- figlio: il non si presentava agli incontri protetti organizzati dal Servizio CP_1
Sociale e non rispondeva alle chiamate della madre, tutti comportamenti che denotano l'inidoneità dello stesso a svolgere adeguatamente la funzione educativa, costituendo, dunque, pagina 3 di 7 motivo di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
A ciò, va aggiunto che il signor non ha mai contribuito al mantenimento di e si è CP_1 Per_1 reso inadempiente dei suoi obblighi morali e materiali nei confronti del figlio.
Il convenuto, di fatto, si è precluso in modo oggettivo la possibilità di esercitare pienamente la sua funzione genitoriale.
Invero, la condotta gravemente pregiudizievole del genitore può consistere non solo in maltrattamenti o gravissime trascuratezze, ma anche in disinteresse e incapacità di assistere la prole, mantenerla, istruirla o educarla convenientemente: non presenziare in momenti significativi per l'esistenza del minore, fino a rendersi irreperibile o rifiutare esplicitamente il ruolo genitoriale, trascurare costantemente e per lungo periodo il proprio figlio in tenerissima età privandolo d'ogni assistenza e rimanendo lontano da lui, o non esercitare l'ufficio paterno né sotto il profilo educativo e dell'istruzione, né sotto il profilo del mantenimento.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si deve concludere che allo stato non si può ravvisare nel convenuto la possibilità del recupero delle capacità e delle competenze genitoriali e, per questo motivo, corrisponde all'interesse del minore dichiararlo decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Deve essere confermato l'affidamento superesclusivo di alla madre. Per_1
La declaratoria di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, infatti, esclude che il figlio gli possa essere affidato.
Dal canto suo la signora nonostante alcune difficoltà, si è rivelata in grado di prendersi Pt_1 cura di come riconosciuto dai Servizi Sociali e come del resto fa da anni senza alcuna Per_1 collaborazione né morale e affettiva né materiale del marito.
Pertanto, si deve ritenere rispondente all'interesse del bambino attribuire alla madre l'affidamento esclusivo dello stesso, con la facoltà di assumere tutte le decisioni di maggiore importanza in materia di salute, istruzione, educazione e scelta della residenza, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche;
Deve confermarsi altresì il collocamento del minore presso la madre, atteso che tale allocazione fino ad oggi si è rivelata adeguata alle sue esigenze.
Gli incontri tra padre e figlio dovranno essere organizzati, se il padre ne faccia richiesta, dai
Servizi sociali in forma protetta, previa valutazione dello stato psicologico del minore.
Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive pagina 4 di 7 sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno va osservato che: non si hanno notizie del convento contumace, ma quanto alla ricorrente, si può fare un quadro della grave situazione in cui la stessa riversa, se si pensa che, come da lei dichiarato in udienza, è disoccupata e deve mensilmente affrontare un canone di locazione di 500,00 euro. Appare dunque fondata la richiesta avanzata dalla sig.ra di obbligare il sig. a versare entro il 5 di ogni Pt_1 CP_1 mese, la somma complessiva di € 200,00= annualmente rivalutabile ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, applicando il Protocollo del Tribunale di
Bologna in data 9 agosto 2017.
Le spese, liquidate come in dispositivo, debbono seguire la soccombenza .
Tenuto conto del fatto che l'attrice è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, va disposto che il pagamento del dovuto venga eseguito in favore dell'Erario.
Il compenso del curatore speciale è posto a carico del resistente contumace in favore dello Stato nella misura di euro 2500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 18/10/2014 in SAN GIORGIO DI
PIANO tra (nata a [...] [...]) e Parte_1 CP_1
(nato in [...] il [...]), iscritto nei registri dello Stato Civile del
[...] predetto Comune, al n. 15, parte II, Serie C, anno 2014 ;
2) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale;
CP_1
3) affida in via esclusiva a la quale potrà assumere Persona_1 Parte_1 autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche;
Gli incontri tra padre e figlio dovranno essere organizzati, se il padre ne faccia richiesta, dai
Servizi sociali in forma protetta, previa valutazione dello stato psicologico del minore.
I Servizi sociali avranno la facoltà di modificare le modalità delle visite, aumentarne o diminuire la frequenza e la durata o anche di sospenderle qualora si rivelino disturbanti per il bambino.
3) ordina al signor di contribuire al mantenimento ordinario CP_1
pagina 5 di 7 del figlio minore versando alla signora entro il 5 di ogni Persona_1 Pt_1 mese, la somma complessiva di € 200,00= annualmente rivalutabile ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore, applicando il Protocollo del Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. li tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: pagina 6 di 7 Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6)ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO DI PIANO , per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R.
396/2000;
7) dispone che la sig.ra percepisca integralmente l'import spettante a Pt_1 titolo di assegno unico;
7) condanna il resistente a rifondere in favore dello Stato le spese di lite che liquida in €
2.767,00 oltre accessori come per legge.
Condanna il resistente a rifondere allo Stato le spese del curatore speciale nella misura di euro
2500,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Bologna in data 22.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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