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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4869 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Feola, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
All'udienza del 27 marzo 2025, davanti alla relatrice, il difensore della parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.7.2024, ha esposto: di aver convissuto more uxorio Parte_1 con il convenuto;
che dalla loro unione era nato il figlio il 21.4.2020, riconosciuto da entrambi i Per_1 genitori;
che ella conviveva con il figlio in Lecce, in un'abitazione condotta in locazione;
che, dopo un primo periodo di serena convivenza, il rapporto tra i due coniugi aveva subìto un'irrimediabile rottura;
che era alla ricerca di un'occupazione lavorativa grazie alla quale poter sopperire a tutte le proprie esigenze e a quelle della prole;
che il convenuto provvedeva in maniera irrisoria alle esigenze del minore, versando alla ricorrente la somma mensile di euro 50,00, oltre alla metà dell'A.U.U., disinteressandosi, per il resto, di ogni esigenza relativa alla cura, all'istruzione e all'educazione del figlio;
che erano stati vani i tentativi di giungere ad un accordo, anche di carattere economico, relativo al minore. Ha chiesto, pertanto, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé e con Per_1
l'impegno di adottare concordemente tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio relativamente alla sua istruzione, educazione, salute e scelta della sua residenza abituale, obbligo, a carico del padre, di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 250,00, oltre a rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla suddivisione, per la metà, delle spese straordinarie, obbligo, a carico del convenuto, di concorrere al pagamento del condominio e delle utenze nella misura del 50%, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per il figlio mediante versamento diretto da parte dell' oltre che di godere dei contributi comunali relativi a mensa, CP_2 asilo, pulmino per la scuola e buoni acquisto per i libri di testo, esercizio del diritto di visita in favore del padre come specificato in ricorso e gli ulteriori obblighi reciproci specificati in atti.
pur ritualmente citato per l'udienza di comparizione del 27.3.2025 Controparte_1
(come da deposito effettuato in data 17.1.2025), non si è costituito in giudizio.
La parte ricorrente è stata ascoltata all'udienza del 27.11.2024, nel corso della quale ha precisato la sua posizione lavorativa e ha dichiarato, inoltre: “la convivenza con il sig. è cessata quando il bambino CP_1 aveva due anni e mezzo. Da allora il padre incontra il bambino una settimana nei pomeriggi di martedì e venerdì (lo prende da scuola alle 12) fino al mattino successivo (il padre accompagna il bambino alla scuola materna il mercoledì mattina e a casa mia il sabato mattina); la settimana successiva il martedì fino al mercoledì mattina e dal venerdì pomeriggio alla domenica fino alle 12. Questo calendario è osservato da almeno un anno. Attualmente va volentieri a casa del Per_1 padre perché lì incontra i suoi tre fratelli, figli di due precedenti relazioni del sig. , a cui i figli sono affidati. Ho CP_1 sempre avuto difficoltà a dialogare con il convenuto, perché è una persona che non accetta le idee degli altri;
da settembre
2024, quando gli ho detto che mi sarei rivolta ad un avvocato, mi ha bloccato su whatsapp, parlando male di me davanti a
e ai suoi figli, che mi vogliono bene. Per il sig. mi lascia la sua metà dell'A.U.U. (pari a euro Per_1 Per_1 CP_1
100) e mi dà euro 50 al mese in contanti. Raramente ha voluto contribuire alle spese straordinarie. Il convenuto è disoccupato, da due mesi ha iniziato a fare l'allenatore di una squadra di calcio dilettantistica, in cui ha inserito anche
Lui dice che versa euro 300 per senza chiedermi alcun contributo, ma io so che non è vero. Non so se Per_1 Per_1 percepisce qualcosa per questa attività. È titolare di assegno di inclusione, percepisce l'A.U.U. per gli altri tre figli e un contributo straordinario per i figli semestrale, nonché un contributo dalle madri dei figli. Per l'ultimo figlio prima di Per_1 per quanto so vi è stato un provvedimento del Tribunale, per regolamentare i rapporti tra i genitori. Abita in una casa di proprietà della sua famiglia, che di recente, secondo quanto mi ha detto è stata venduta e quindi dovranno traslocare. Per_1
Penso che andranno ad abitare in una casa del padre, che era falegname (non so adesso che attività svolga) ed è proprietario di diversi appartamenti nell'ambito di un terreno di sua proprietà nella periferia di Surbo.”.
La ricorrente è comparsa, altresì, alla successiva udienza del 27.3.2025, confermando, previa lettura, le dichiarazioni sin qui riportate, rese nel corso della precedente udienza.
Nella stessa udienza del 27.3.2025, infine, il difensore della ricorrente, autorizzato alla discussione orale su sua richiesta, ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo definirsi il giudizio con la previsione di un contributo mensile del padre di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con affidamento condiviso del figlio minore e calendario di incontri con il padre secondo quello già previsto e specificato dalla ricorrente all'udienza del 27.11.2024; all'esito, quindi, la giudice relatrice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al
Collegio: “affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e calendario di incontri tra madre e figlio secondo quanto attualmente previsto (così come specificato dalla madre all'udienza del 27.11.2024), assegno a carico del padre, quale contributo al mantenimento del minore, di euro 150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamando la regolamentazione di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ==
Ritiene il Collegio che la richiesta del difensore della ricorrente può trovare accoglimento, risultando i provvedimenti provvisori adottati in corso di causa tuttora necessari e adeguati all'interesse del figlio minore delle parti.
Non vi sono ragioni, infatti, per derogare all'ordinario regime di affidamento condiviso;
quanto al collocamento prevalente del minore e al calendario di incontri del bambino con il padre, poi, può essere confermato quanto già di fatto concordemente regolamentato tra le parti e positivamente sperimentato almeno dalla seconda metà del 2023, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del
27.11.2024, così come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni nel corso della successiva udienza del 27.3.2025.
Anche la richiesta di contributo economico per la prole formulata dalla ricorrente, nei termini specificati all'udienza di comparizione del 27.3.2025, sopra riportati, va accolta: la mancanza di informazioni in ordine ai redditi dell'obbligato, infatti, fa ritenere equa la conferma di un assegno mensile pari a complessivi euro 150,00, prossimo al minimo vitale, tenuto conto dell'ammontare complessivo già versato alla ricorrente per il mantenimento del figlio (che, secondo quanto specificato dalla ricorrente all'udienza del 27.11.2024, così si suddivideva: euro 100,00 a titolo di metà dell'A.U.U. per il figlio ed euro 50,00 a titolo di ulteriore contributo del padre per il mantenimento del minore), che deve comunque ritenersi compatibile con la capacità contributiva del padre, indubbiamente dotato di una sia pur generica capacità lavorativa;
il contributo sarà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui regolamentazione si richiama il Protocollo indicato in dispositivo.
La mancata opposizione del convenuto alle richieste della ricorrente giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 17.7.2024 da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
a) dispone nei seguenti termini la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale:
1 – affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
2 – il padre potrà incontrare il minore una settimana nei pomeriggi di martedì e venerdì (dall'uscita da scuola alle 12) fino al mattino successivo (il padre accompagnerà il minore alla scuola materna il mercoledì mattina, mentre il sabato mattina lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre); la settimana successiva il martedì fino al mercoledì mattina successivo (il padre riaccompagnerà il minore alla scuola materna il mercoledì mattina) e dal venerdì pomeriggio alla domenica fino alle ore 12;
3 – obbligo di di versare mensilmente alla ricorrente, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, l'importo di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
4 – onere del pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4869 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Feola, Parte_1 C.F._1 come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
All'udienza del 27 marzo 2025, davanti alla relatrice, il difensore della parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.7.2024, ha esposto: di aver convissuto more uxorio Parte_1 con il convenuto;
che dalla loro unione era nato il figlio il 21.4.2020, riconosciuto da entrambi i Per_1 genitori;
che ella conviveva con il figlio in Lecce, in un'abitazione condotta in locazione;
che, dopo un primo periodo di serena convivenza, il rapporto tra i due coniugi aveva subìto un'irrimediabile rottura;
che era alla ricerca di un'occupazione lavorativa grazie alla quale poter sopperire a tutte le proprie esigenze e a quelle della prole;
che il convenuto provvedeva in maniera irrisoria alle esigenze del minore, versando alla ricorrente la somma mensile di euro 50,00, oltre alla metà dell'A.U.U., disinteressandosi, per il resto, di ogni esigenza relativa alla cura, all'istruzione e all'educazione del figlio;
che erano stati vani i tentativi di giungere ad un accordo, anche di carattere economico, relativo al minore. Ha chiesto, pertanto, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé e con Per_1
l'impegno di adottare concordemente tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio relativamente alla sua istruzione, educazione, salute e scelta della sua residenza abituale, obbligo, a carico del padre, di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 250,00, oltre a rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla suddivisione, per la metà, delle spese straordinarie, obbligo, a carico del convenuto, di concorrere al pagamento del condominio e delle utenze nella misura del 50%, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per il figlio mediante versamento diretto da parte dell' oltre che di godere dei contributi comunali relativi a mensa, CP_2 asilo, pulmino per la scuola e buoni acquisto per i libri di testo, esercizio del diritto di visita in favore del padre come specificato in ricorso e gli ulteriori obblighi reciproci specificati in atti.
pur ritualmente citato per l'udienza di comparizione del 27.3.2025 Controparte_1
(come da deposito effettuato in data 17.1.2025), non si è costituito in giudizio.
La parte ricorrente è stata ascoltata all'udienza del 27.11.2024, nel corso della quale ha precisato la sua posizione lavorativa e ha dichiarato, inoltre: “la convivenza con il sig. è cessata quando il bambino CP_1 aveva due anni e mezzo. Da allora il padre incontra il bambino una settimana nei pomeriggi di martedì e venerdì (lo prende da scuola alle 12) fino al mattino successivo (il padre accompagna il bambino alla scuola materna il mercoledì mattina e a casa mia il sabato mattina); la settimana successiva il martedì fino al mercoledì mattina e dal venerdì pomeriggio alla domenica fino alle 12. Questo calendario è osservato da almeno un anno. Attualmente va volentieri a casa del Per_1 padre perché lì incontra i suoi tre fratelli, figli di due precedenti relazioni del sig. , a cui i figli sono affidati. Ho CP_1 sempre avuto difficoltà a dialogare con il convenuto, perché è una persona che non accetta le idee degli altri;
da settembre
2024, quando gli ho detto che mi sarei rivolta ad un avvocato, mi ha bloccato su whatsapp, parlando male di me davanti a
e ai suoi figli, che mi vogliono bene. Per il sig. mi lascia la sua metà dell'A.U.U. (pari a euro Per_1 Per_1 CP_1
100) e mi dà euro 50 al mese in contanti. Raramente ha voluto contribuire alle spese straordinarie. Il convenuto è disoccupato, da due mesi ha iniziato a fare l'allenatore di una squadra di calcio dilettantistica, in cui ha inserito anche
Lui dice che versa euro 300 per senza chiedermi alcun contributo, ma io so che non è vero. Non so se Per_1 Per_1 percepisce qualcosa per questa attività. È titolare di assegno di inclusione, percepisce l'A.U.U. per gli altri tre figli e un contributo straordinario per i figli semestrale, nonché un contributo dalle madri dei figli. Per l'ultimo figlio prima di Per_1 per quanto so vi è stato un provvedimento del Tribunale, per regolamentare i rapporti tra i genitori. Abita in una casa di proprietà della sua famiglia, che di recente, secondo quanto mi ha detto è stata venduta e quindi dovranno traslocare. Per_1
Penso che andranno ad abitare in una casa del padre, che era falegname (non so adesso che attività svolga) ed è proprietario di diversi appartamenti nell'ambito di un terreno di sua proprietà nella periferia di Surbo.”.
La ricorrente è comparsa, altresì, alla successiva udienza del 27.3.2025, confermando, previa lettura, le dichiarazioni sin qui riportate, rese nel corso della precedente udienza.
Nella stessa udienza del 27.3.2025, infine, il difensore della ricorrente, autorizzato alla discussione orale su sua richiesta, ha precisato le proprie conclusioni, chiedendo definirsi il giudizio con la previsione di un contributo mensile del padre di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con affidamento condiviso del figlio minore e calendario di incontri con il padre secondo quello già previsto e specificato dalla ricorrente all'udienza del 27.11.2024; all'esito, quindi, la giudice relatrice ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al
Collegio: “affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 madre e calendario di incontri tra madre e figlio secondo quanto attualmente previsto (così come specificato dalla madre all'udienza del 27.11.2024), assegno a carico del padre, quale contributo al mantenimento del minore, di euro 150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamando la regolamentazione di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.
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Ritiene il Collegio che la richiesta del difensore della ricorrente può trovare accoglimento, risultando i provvedimenti provvisori adottati in corso di causa tuttora necessari e adeguati all'interesse del figlio minore delle parti.
Non vi sono ragioni, infatti, per derogare all'ordinario regime di affidamento condiviso;
quanto al collocamento prevalente del minore e al calendario di incontri del bambino con il padre, poi, può essere confermato quanto già di fatto concordemente regolamentato tra le parti e positivamente sperimentato almeno dalla seconda metà del 2023, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del
27.11.2024, così come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni nel corso della successiva udienza del 27.3.2025.
Anche la richiesta di contributo economico per la prole formulata dalla ricorrente, nei termini specificati all'udienza di comparizione del 27.3.2025, sopra riportati, va accolta: la mancanza di informazioni in ordine ai redditi dell'obbligato, infatti, fa ritenere equa la conferma di un assegno mensile pari a complessivi euro 150,00, prossimo al minimo vitale, tenuto conto dell'ammontare complessivo già versato alla ricorrente per il mantenimento del figlio (che, secondo quanto specificato dalla ricorrente all'udienza del 27.11.2024, così si suddivideva: euro 100,00 a titolo di metà dell'A.U.U. per il figlio ed euro 50,00 a titolo di ulteriore contributo del padre per il mantenimento del minore), che deve comunque ritenersi compatibile con la capacità contributiva del padre, indubbiamente dotato di una sia pur generica capacità lavorativa;
il contributo sarà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui regolamentazione si richiama il Protocollo indicato in dispositivo.
La mancata opposizione del convenuto alle richieste della ricorrente giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 17.7.2024 da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
a) dispone nei seguenti termini la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale:
1 – affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
2 – il padre potrà incontrare il minore una settimana nei pomeriggi di martedì e venerdì (dall'uscita da scuola alle 12) fino al mattino successivo (il padre accompagnerà il minore alla scuola materna il mercoledì mattina, mentre il sabato mattina lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre); la settimana successiva il martedì fino al mercoledì mattina successivo (il padre riaccompagnerà il minore alla scuola materna il mercoledì mattina) e dal venerdì pomeriggio alla domenica fino alle ore 12;
3 – obbligo di di versare mensilmente alla ricorrente, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, l'importo di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
4 – onere del pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore a carico di entrambi i genitori in pari misura, secondo la regolamentazione di cui al “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie” intercorso tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le locali associazioni forensi di settore in data 21.5.2018;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore