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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/07/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1295/2023 del R.G. Previdenza
T R A
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Cundari e Marco Parte_1
Ippolito Matano e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O contro
in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art.
[...]
417 bis dalla dott.ssa Monica MATANO e dei propri funzionari , CP_4 CP_5
,
[...] Controparte_6
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28.02.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere stata dipendente del resistente fino al 31.008.2022, con mansioni di docente CP_1 della scuola secondaria di I grado, classe di concorso A245 -Lingua Straniera, assunta a tempo indeterminato in data 01.09.2012, deduceva di aver precedentemente adito l'intestato
Tribunale perché venisse accertato il suo diritto ad ottenere la stessa progressione stipendiale riconosciuta ai colleghi di ruolo, previa disapplicazione della normativa nazionale che disciplina la progressione stipendiale del personale docente con contratti a tempo determinato, perché contrastante con il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito nella Direttiva 1990/70/CE, in quanto prevedeva un'illegittima disparità di trattamento tra il personale di ruolo e quello assunto a tempo determinato. Deduceva, dunque, che in accoglimento del ricorso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con sentenza n. 1186/2022, in accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente, stabiliva che : “…Tale riconoscimento comporta che, all'atto della immissione in ruolo, alla ricorrente spettano gli anni pre-ruolo, calcolati per intero, i quali, sommati a quelli successivi alla relativa immissione, e completati alla data del deposito del presente ricorso giudiziale del 20.2.2020
(8 anni scolastici) consentono di pervenire ad un'anzianità di servizio complessiva di 18 anni e conseguentemente va riconosciuta alla ricorrente la fascia stipendiale da 15 a 21 anni -> fascia 21, con conseguente condanna del al pagamento delle relative differenze retributive – calcolate CP_7 secondo la disciplina applicata al personale di ruolo, nei limiti della prescrizione quinquennale. In ordine alla maturata prescrizione, invero, il primo atto interruttivo della stessa risulta essere la diffida CP_ di pagamento depositata all' e all' di Maddaloni 1 in data 23.12.2019 e Controparte_8 acquisita al n. prot. 21287 del : Registro Ufficiale AOO AOOUSPCE Data di arrivo : 23/12/2019, prodotta in atti (cfr. allegato n. 9 fasc. telematico ricorrente)…” condannando il al CP_7
riconoscimento integrale degli anni di servizio prestati nella scuola materna ed al pagamento della differenze retributive maturate, stabilendo che: “…accoglie il ricorso e, per
l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero periodo di lavoro prestato quale docente di scuola materna negli anni scolastici 1992-1998, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corretta ricostruzione della carriera ed al pagamento delle differenze retributive… …”, precisando che, nonostante i ripetuti solleciti il resistente non aveva provveduto alla corresponsione di quanto dovuto sulla base CP_1 dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pre ruolo e del progressivo aumento delle fasce stipendiali. Concludeva pertanto, chiedendo di “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento da parte del ed in virtù della sentenza del Tribunale CP_7 di S. Maria C.V. 1186/2022 dell'importo complessivo di € 10.673,88, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di differenze retributive dovute, ovvero di quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa e, per l'effetto; 2) Condannare le Amministrazioni resistenti a pagare in favore della ricorrente l'importo lordo di € 10.673,88, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, ovvero dell'importo maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa…”, vinte le spese.
Si costituiva il resistendo alla domanda, chiedendone il rigetto. CP_1 La domanda è fondata e deve essere accolta.
Nel merito, d'uopo è la qualificazione giuridica della domanda.
Occorre evidenziare che le sentenze poste a fondamento dell'azione hanno natura di pronunzia d'accertamento, limitandosi a dichiarare il diritto alla corresponsione di quanto dovuto sulla base dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pre ruolo e del progressivo aumento delle fasce stipendiali;
viceversa, non contengono altresì, una statuizione di condanna del alla corresponsione delle differenze stipendiali, CP_1
neppure in termini di condanna generica.
La questione sottoposta all'esame della giudicante, quindi, concernendo esclusivamente la condanna al pagamento di una somma di denaro, non può esser ricondotta ad un giudizio diretto ad ottenere una condanna specifica, mediante la quantificazione del credito spettante al lavoratore, già riconosciuto da una pregressa sentenza di accertamento e condanna generica.
Conseguenza della premessa testè sviluppata è la riconduzione - nell'esercizio del potere del giudice di qualificazione della domanda - dell'odierna azione nell'alveo delle azioni risarcitorie da inadempimento contrattuale, essendo volta alla soddisfazione per equivalente del diritto riconosciuto nelle sentenze invocate dagli istanti, con le conseguenze che ne discendono in tema di oneri probatori.
Orbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a far data dalle SS.UU n. 13533 del
2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”( ex cetetris Cass 3373/2010). Esaminando il caso di specie, in atti risulta depositata la richiamata pronunzia del Tribunale di S.M.C.V. rispetto alle quali non è stata eccepita l'intervenuta impugnazione, sì da poter ritenere avvenuto il passaggio in giudicato.
Alcuna contestazione, inoltre, è stata mossa in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi del diritto al pagamento delle richieste differenze retributive.
Riguardo alla quantificazione del credito, il ricorrente ha provato che le somme richieste risultano pienamente corrispondenti a quanto disposto dalla richiamata sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1186/2022.
Ne consegue che il resistente deve esser condannato al pagamento di euro CP_1
10.673,88, in favore di a titolo di differenze retributive in esecuzione della Parte_1
sentenza indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo.
Spese secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede, in accoglimento parziale della domanda:
- Condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di Controparte_1 euro 10.673,88, in favore di a titolo di differenze retributive in esecuzione Parte_1
della sentenza indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.725,00, CP_1
oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
S.M.C.V., il 10.07.2025
LA GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1295/2023 del R.G. Previdenza
T R A
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Cundari e Marco Parte_1
Ippolito Matano e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O contro
in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art.
[...]
417 bis dalla dott.ssa Monica MATANO e dei propri funzionari , CP_4 CP_5
,
[...] Controparte_6
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28.02.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere stata dipendente del resistente fino al 31.008.2022, con mansioni di docente CP_1 della scuola secondaria di I grado, classe di concorso A245 -Lingua Straniera, assunta a tempo indeterminato in data 01.09.2012, deduceva di aver precedentemente adito l'intestato
Tribunale perché venisse accertato il suo diritto ad ottenere la stessa progressione stipendiale riconosciuta ai colleghi di ruolo, previa disapplicazione della normativa nazionale che disciplina la progressione stipendiale del personale docente con contratti a tempo determinato, perché contrastante con il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito nella Direttiva 1990/70/CE, in quanto prevedeva un'illegittima disparità di trattamento tra il personale di ruolo e quello assunto a tempo determinato. Deduceva, dunque, che in accoglimento del ricorso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con sentenza n. 1186/2022, in accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente, stabiliva che : “…Tale riconoscimento comporta che, all'atto della immissione in ruolo, alla ricorrente spettano gli anni pre-ruolo, calcolati per intero, i quali, sommati a quelli successivi alla relativa immissione, e completati alla data del deposito del presente ricorso giudiziale del 20.2.2020
(8 anni scolastici) consentono di pervenire ad un'anzianità di servizio complessiva di 18 anni e conseguentemente va riconosciuta alla ricorrente la fascia stipendiale da 15 a 21 anni -> fascia 21, con conseguente condanna del al pagamento delle relative differenze retributive – calcolate CP_7 secondo la disciplina applicata al personale di ruolo, nei limiti della prescrizione quinquennale. In ordine alla maturata prescrizione, invero, il primo atto interruttivo della stessa risulta essere la diffida CP_ di pagamento depositata all' e all' di Maddaloni 1 in data 23.12.2019 e Controparte_8 acquisita al n. prot. 21287 del : Registro Ufficiale AOO AOOUSPCE Data di arrivo : 23/12/2019, prodotta in atti (cfr. allegato n. 9 fasc. telematico ricorrente)…” condannando il al CP_7
riconoscimento integrale degli anni di servizio prestati nella scuola materna ed al pagamento della differenze retributive maturate, stabilendo che: “…accoglie il ricorso e, per
l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero periodo di lavoro prestato quale docente di scuola materna negli anni scolastici 1992-1998, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corretta ricostruzione della carriera ed al pagamento delle differenze retributive… …”, precisando che, nonostante i ripetuti solleciti il resistente non aveva provveduto alla corresponsione di quanto dovuto sulla base CP_1 dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pre ruolo e del progressivo aumento delle fasce stipendiali. Concludeva pertanto, chiedendo di “1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento da parte del ed in virtù della sentenza del Tribunale CP_7 di S. Maria C.V. 1186/2022 dell'importo complessivo di € 10.673,88, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di differenze retributive dovute, ovvero di quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa e, per l'effetto; 2) Condannare le Amministrazioni resistenti a pagare in favore della ricorrente l'importo lordo di € 10.673,88, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, ovvero dell'importo maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa…”, vinte le spese.
Si costituiva il resistendo alla domanda, chiedendone il rigetto. CP_1 La domanda è fondata e deve essere accolta.
Nel merito, d'uopo è la qualificazione giuridica della domanda.
Occorre evidenziare che le sentenze poste a fondamento dell'azione hanno natura di pronunzia d'accertamento, limitandosi a dichiarare il diritto alla corresponsione di quanto dovuto sulla base dell'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pre ruolo e del progressivo aumento delle fasce stipendiali;
viceversa, non contengono altresì, una statuizione di condanna del alla corresponsione delle differenze stipendiali, CP_1
neppure in termini di condanna generica.
La questione sottoposta all'esame della giudicante, quindi, concernendo esclusivamente la condanna al pagamento di una somma di denaro, non può esser ricondotta ad un giudizio diretto ad ottenere una condanna specifica, mediante la quantificazione del credito spettante al lavoratore, già riconosciuto da una pregressa sentenza di accertamento e condanna generica.
Conseguenza della premessa testè sviluppata è la riconduzione - nell'esercizio del potere del giudice di qualificazione della domanda - dell'odierna azione nell'alveo delle azioni risarcitorie da inadempimento contrattuale, essendo volta alla soddisfazione per equivalente del diritto riconosciuto nelle sentenze invocate dagli istanti, con le conseguenze che ne discendono in tema di oneri probatori.
Orbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a far data dalle SS.UU n. 13533 del
2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”( ex cetetris Cass 3373/2010). Esaminando il caso di specie, in atti risulta depositata la richiamata pronunzia del Tribunale di S.M.C.V. rispetto alle quali non è stata eccepita l'intervenuta impugnazione, sì da poter ritenere avvenuto il passaggio in giudicato.
Alcuna contestazione, inoltre, è stata mossa in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi del diritto al pagamento delle richieste differenze retributive.
Riguardo alla quantificazione del credito, il ricorrente ha provato che le somme richieste risultano pienamente corrispondenti a quanto disposto dalla richiamata sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1186/2022.
Ne consegue che il resistente deve esser condannato al pagamento di euro CP_1
10.673,88, in favore di a titolo di differenze retributive in esecuzione della Parte_1
sentenza indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo.
Spese secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede, in accoglimento parziale della domanda:
- Condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di Controparte_1 euro 10.673,88, in favore di a titolo di differenze retributive in esecuzione Parte_1
della sentenza indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo;
- condanna il al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.725,00, CP_1
oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
S.M.C.V., il 10.07.2025
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