Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2006, n. 2247
CASS
Sentenza 1 febbraio 2006

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In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto. In questa seconda ipotesi il giudice deve valutare in base ai principi generali la gravità dell'inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. (Nella specie, concernente società che, a fronte della previsione contrattuale, relativa alla suddivisione dell'orario di lavoro, di 40 ore settimanali, di cui 32 ore di lavoro effettivo e 8 ore di formazione, pratica e teorica, non aveva svolto alcun corso teorico e solo nei primi tempi aveva affiancato il lavoratore con colleghi esperti, consistendo l'attività di formazione unicamente nelle spiegazioni di tipo tecnico fornite in occasione di un nuovo servizio o di situazioni particolari, il giudice di merito aveva concluso per la sufficienza di tale tipo di addestramento, richiamando la preparazione teorica già in precedenza acquisita e argomentando dalla natura notoriamente operativa dell'attività di guardia giurata. La S.C ha cassato con rinvio la sentenza di merito ritenendo circostanza estranea al contratto il precedente addestramento e inidonea, l'asserita natura operativa dell'attività di guardia giurata, a dimostrare la legittimità del comportamento aziendale, posto che la società si era impegnata a fornire attività formativa per otto ore settimanali per un periodo di due anni)

Commentario1

  • 1Formazione lavoro, se manca la formazione il contratto è indeterminato
    Massima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 14 novembre 2012

    La Cassazione, con sentenza nr. 18553/2012 intervenendo in tema di contratto di formazione lavoro, ha affermato che, qualora venga a mancare del tutto la formazione, il contratto di lavoro si considera, fin dall'inizio, come un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il caso ha riguardato una lavoratrice che, chiedeva la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'assunzione, avvenuta nel marzo del 2000, con contratto di formazione lavoro e tanto per difetto di formazione con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive. sia il Tribunale di primo grado che la Corte d'appello, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2006, n. 2247
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2247
Data del deposito : 1 febbraio 2006

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