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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 344 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Ubaldo Marrone, presso il cui studio in Palermo Via Abruzzi n.19 è elettivamente domiciliato;
appellante contro nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Palermo, alla via Dante n. 71, presso lo studio degli Avv.ti Roberto
Avellone e Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni, che la rappresentano e difendono;
appellata nonché
nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_2 CodiceFiscale_3 appellato contumace
, nata a [...] l'[...] (C.F. ); Controparte_3 CodiceFiscale_4 appellata contumace
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello, in riforma della sentenza non definitiva
n.3070/2018 del Tribunale di Palermo pubblicata il 22.06.2018 condannare la sig.ra CP_4
a restituire all'appellante (ed all'altro comproprietario) i vani dell'appartamento loro
[...] assegnato per testamento riportato in catasto al foglio 118 particella 33 sub. 7 (graficamente indicati in rosa nella planimetria prodotta dall'attrice) in atto accorpati all'appartamento limitrofo, annotato in catasto al foglio 118 particella 33 sub.8 legato dalla de cuius alla stessa convenuta CP_4
; in riforma della sentenza definitiva n.205 del 19 Gennaio 2022 del Tribunale di Palermo
[...] resa nello stesso giudizio (RG.8004/2011) condannare al pagamento Controparte_4 integrale delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado e delle cc.tt.uu. con gli accessori di legge;
in subordine compensarle parzialmente in misura pari ad un terzo o nella diversa misura che riterrà dovuta, condannando l'appellata al pagamento dei restanti due terzi o della restante frazione. condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del Controparte_4 giudizio di appello con gli accessori di legge.”
Conclusioni per l'appellata: “accertare e dichiarare l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza in fatto e in diritto e pertanto rigettare l'appello proposto dal sig. avverso le due Parte_2 pronunce del Tribunale di Palermo, Seconda Sezione Civile, n. 3070/2018, dott. Condorelli e n.
205/2022, dott. Sajeva, rispettivamente emesse in data 22.06.2018 e 19.01.2022; Per l'effetto confermare in toto le statuizioni contenute nelle pronunce oggetto di impugnazione;
Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza non definitiva n. 3070, pubblicata in data 22 giugno 2018, il Tribunale di
Palermo: (i) rigettò la domanda avanzata da e dal terzo chiamato volta Parte_3 Parte_2
a dichiarare che i due vani di fatto accorpati all'immobile sito in via Albanese n. 100 piano terzo, salendo le scale a destra, assegnato alla sorella - giusta testamento pubblico Controparte_4 del 25 luglio 2008 della madre – appartenessero, in realtà, all'adiacente immobile Persona_1 posto al terzo piano salendo le scale a sinistra, loro attribuito e, conseguentemente, rigettò la domanda di restituzione dei succitati vani e quella di risarcimento del danno da illegittima occupazione;
(ii) accertò che il saldo attivo dei conti correnti bancari e dei depositi agli stessi collegati (cointestati alla ai figli e al nipote ) appartenesse unicamente alla de cuius; (iii) rigettò la domanda Per_1 CP_2 riconvenzionale spiegata da volta alla restituzione della somma di euro Controparte_4
92.000,00 (corrispondente ai due terzi di un presunto debito della madre nei suoi confronti); (iv) accertò che l'acquisto da parte di e di della metà dei rispettivi appartamenti Pt_2 CP_3 costituissero donazione indiretta disposta dalla defunta madre;
(v) accertò l'esatta composizione dell'asse ereditario (quanto al relictum, al donatum ed al debitum).
2. Rimessa la causa sul ruolo perché fosse completata, a mezzo di CTU, la verifica circa la presunta lesione della quota di riserva lamentata da e e venisse conseguentemente CP_3 Pt_2 disposta la reintegrazione delle quote eventualmente lese, mediante conferimento di beni in natura o versamento dell'equivalente in denaro, il giudizio si concluse con sentenza definitiva n. 205, pubblicata in data 19 gennaio 2022, con la quale l'adito Tribunale: (i) rigettò la domanda di riduzione e tutte le domande alla stessa consequenziali proposte da e nei confronti della CP_3 Parte_2 sorella (ii) dispose lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto le CP_4 giacenze dei conti correnti bancari e dei depositi agli stessi collegati intestati alla de cuius; (iii) rigettò la domanda svolta da nei confronti dei fratelli e avente ad Controparte_4 CP_3 Pt_2 oggetto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata divisione dei beni mobili custoditi nell'immobile assegnatole (circostanza che le avrebbe impedito di concederlo in locazione);
(iv) compensò integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo i costi delle CTU per due terzi a carico di e e per il restante terzo a carico di CP_3 Pt_2 CP_4
3. Avverso le due superiori pronunce ha proposto appello , con atto di citazione Parte_2 notificato il 18 febbraio 2022, lamentando: 1) l'errore commesso dal giudice di prime cure nell'interpretazione del testamento pubblico del 25 luglio 2008 con il conseguente erroneo rigetto della domanda di restituzione dei due vani accorpati all'appartamento posto al terzo piano a destra legato a 2) l'errata compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio e di CP_4
CTU.
4. Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 8 giugno 2022, Controparte_4 ha contestato il gravame chiedendo il rigetto dello stesso e la conferma delle sentenze impugnate.
5. Gli appellati e , sono, invece, rimasti contumaci. Controparte_2 Parte_3
6. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'esito dell'udienza del 21 marzo
2025 – sostituta dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione con assegnazione del termine di giorni cinquantatré per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
7. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo l'appellante deduce che la de cuius, con il testamento pubblico del 25 luglio 2008, aveva inteso assegnare la proprietà di due appartamenti di via E. Albanese posti al terzo piano – e precisamente il primo a destra, dove la stessa abitava, alla figlia ed il secondo a sinistra (indivisamente tra di CP_4 loro) ai figli e – nella loro consistenza originaria, come risultante dal titolo di acquisto CP_3 Pt_2
e non, invece, nello stato di fatto in cui i medesimi si trovavano all'epoca della redazione del testamento, come invece ritenuto dal Tribunale.
Secondo l'appellante, quindi, assumerebbe valore decisivo l'espresso richiamo dei dati catastali dei due immobili contenuto nel testamento pubblico sopra citato, in netta differenza rispetto ad un precedente testamento olografo del 1978 nel quale la testatrice - senza alcun riferimento agli estremi di identificazione catastale - aveva disposto di lasciare la casa dove all'epoca abitava al figlio e l'appartamento attiguo “compreso il salone” alla figlia specificando tuttavia che Pt_2 CP_4
“eventualmente, per quanto concerne l'uso del salone, fratello e sorella potrebbero mettersi
d'accordo.” Tale ultima precisazione dimostrerebbe, a dire dell'appellante, come la testatrice fosse già all'epoca ben consapevole della difformità tra la situazione catastale degli appartamenti e quella di fatto, tanto da porsi il problema dell'attribuzione e dell'uso del salone.
Conseguentemente il riferimento al dato catastale contenuto nel successivo testamento pubblico del 2008 denoterebbe una chiara volontà di destinare gli appartamenti secondo la loro estensione originaria.
Soggiunge che il Tribunale, nel richiamare in parte motiva un altro precedente testamento olografo del 2008 – nel quale la aveva così testato: “lascio l'appartamento sito in via Enrico Per_1
Albanese n. 100 cap 90139, piano terzo, dove abito, iscritto al nuovo Catasto edilizio al foglio 118, particella 33, sub 8, a mia figlia ” - aveva pure errato nell'affermare che Controparte_4 detta scheda testamentaria non contenesse l'indicazione dei dati catastali.
Si duole, ancora, del fatto che, nella interpretazione della volontà testamentaria, non si fosse tenuto conto della personalità e del livello di istruzione della nota come persona colta ed Per_1 attenta amministratrice delle proprie sostanze.
Tutti tali elementi metterebbero in evidenza la violazione, da parte del Tribunale, dei criteri ermeneutici precedentemente individuati per la ricostruzione della volontà della testatrice, che avrebbero dovuto condurre all'accoglimento della domanda di restituzione in favore di e Pt_2
dei vani accorpati all'appartamento assegnato a . CP_3 CP_4
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Ciò che assume rilievo decisivo ai fini della soluzione della controversia è la circostanza che i due appartamenti si trovano nella situazione attuale - diversa dalla situazione catastale - ormai da diversi decenni.
La suddetta incongruenza risulta confermata dalla CTU che, dopo avere attestato la piena corrispondenza tra le planimetrie prodotte e la descrizione contenuta nel titolo di acquisto originario risalente al 1962, ha accertato, all'esito del sopralluogo, la sussistenza di alcune difformità nella consistenza degli appartamenti ed, in particolare, nella distribuzione interna degli ambienti, a seguito della realizzazione di nuove stanze e all'accorpamento all'appartamento di destra (sub 8) di alcuni vani originariamente facenti parti dell'appartamento attiguo (censito al sub 7), che risulta avere, in definitiva, una consistenza inferiore rispetto a quella censita (cfr. pagg. 38-39 CTU Ing. Per_2 depositata il 28 maggio 2016).
Si è, dunque, in presenza, di una situazione di fatto consolidatasi nel tempo (v. in proposito anche pag. 13 comparsa costituzione in appello di ), della quale è ragionevole ritenere CP_4 che la testatrice, al di là del possesso di specifiche competenze squisitamente tecniche, fosse perfettamente conscia allorquando espresse le sue ultime volontà nel testamento pubblico. Convinzione che si corrobora se, come peraltro suggerito dallo stesso appellante, si pone la dovuta attenzione anche ai due olografi riconducibili alla poi chiaramente revocati. Per_1
Così il citato testamento olografo del 24 luglio 1978 la dispose, tra l'altro, che Per_1
“desidero che la casa di mia proprietà, il III piano di V. E. Albanese, dove attualmente abito, sia un giorno abitata dal mio , mentre l'appartamento più piccolo, accanto a questo, compreso il Pt_2 salone tocchi a . Eventualmente, per quanto concerne l'uso del salone, fratello e sorella CP_4 potrebbero mettersi d'accordo”.
Considerato che, da un punto di vista catastale nonché dominicale, il salone costituiva parte dell'appartamento “più piccolo”, non c'era evidentemente bisogno di alcuna precisazione in ordine al fatto che lo stesso dovesse seguire le sorti di tale appartamento, considerato che ne avrebbe dovuto seguire naturalmente le sorti.
Se lo ha fatto è perché evidentemente era ormai consolidato che il “salone” era ormai annesso all'appartamento “più grande” ossia quello salendo le scale a destra (sub 8).
E tanto lo era che la testatrice si preoccupò di aggiungere che fratello e sorella avrebbero potuto mettersi d'accordo per il relativo uso, ciò che appare singolare perché l'appartamento “più grande” (ossia il sub 8) aveva una estensione maggiore dell'altro (sub 7) sicchè, considerato che i due appartamenti erano destinati a due figli, il fatto che in qualche modo l'uso del salone avrebbe potuto essere regolamentato anche dall'assegnatario dell'appartamento avente estensione di gran lunga maggiore è altamente indicativo che era già corroborato che lo stesso fosse a vantaggio dell'appartamento più grande.
Diversamente opinando non si giustificherebbe una simile indicazione.
In seguito, con il testamento olografo del 14 febbraio 2008 (di qualche mese precedente il testamento pubblico di luglio), la dispose unicamente dell'immobile in cui abitava, Per_1 assegnandola alla figlia invece che a come stabilito nel precedente del 2008, CP_4 Pt_2 aggiungendo – in questo caso - il dato catastale (sub 8).
Evidentemente dopo trenta anni era ancora più consolidato – tanto da non meritare alcun riferimento – la circostanza che il salone facesse parte dell'appartamento più grande (sub 8)
Quindi il riferimento al dato catastale deve piuttosto essere inteso in senso puramente indicativo: il riferimento al sub 8 è servito per individuare l'appartamento a destra, dove la de cuius abitava e, quindi, per distinguerlo dal sub 7 per indicare l'appartamento a sinistra.
Quindi la consistenza effettiva dei due immobili è, invece, del tutto scollegata dagli estremi catastali tanto è vero che la testatrice, per quanto consapevole di tale incongruenza, nulla più dispose nel 2008 in merito all'uso del salone, limitandosi a lasciare l'appartamento dove abitava (cui di fatto era annesso il salone, e dunque più grande) alla figlia CP_4 Tale volontà è essenzialmente quella che poi verrà riversata nell'ultimo testamento (quello reso in forma pubblica nel luglio del 2008).
Depone in favore di tale ricostruzione anche l'assetto generale del proprio patrimonio relitto disposto dalla Per_1
Dalla lettura del testamento pubblico emerge infatti come la stessa, nella composizione delle quote volesse rispettare un certo equilibrio, destinando a la casa dove abitava (più grande e CP_4 di maggior valore) ed agli altri 2 figli ( e ) la casa attigua più piccola, aggiungendovi Pt_2 CP_3 però altre due “casette” a Palermo in via San Lorenzo, come a volerne compensare il valore.
Allo stesso modo anche i terreni vennero assegnati ai tre figli in parti uguali.
Ed infine non può trascurarsi la circostanza che la testatrice tenne a precisare in calce al testamento pubblico che le attribuzioni erano state da lei disposte tenendo conto di quanto già donato in vita, “in particolare in favore di e i quali sono stati consistentemente aiutati Pt_2 CP_3 nell'acquisto delle loro case di abitazione”; il che restituisce chiaramente la rappresentazione delle ultime volontà della defunta ed i criteri dai quali fu ispirata.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il testamento pubblico del 2008 deve essere interpretato nel senso che la intese assegnare gli immobili di Via Albanese nello stato di Per_1 fatto in cui essi si trovavano al tempo della redazione del testamento con conseguente infondatezza del motivo.
8. Con il secondo motivo l'appellante contesta il provvedimento di compensazione integrale delle spese di lite e la statuizione che ha posto il pagamento delle spese di CTU nella misura di due terzi a carico suo (quale chiamato in causa) e della sorella (quale attrice), sostenendo che le CP_3 domande sulle quali egli e la sorella erano risultati vittoriosi erano certamente maggiori di CP_3 quelle respinte.
Nello specifico ha precisato che lei e la sorella sarebbero risultati vittoriosi: a) nella domanda riconvenzionale di rimborso dell'importo di €.92.000,00 proposta dalla sorella Controparte_4 che era stata respinta;
b) sulla richiesta di condanna da loro proposta nei confronti di CP_4 alla restituzione alla massa dell'importo di €.42.076,94; c) sulla domanda riconvenzionale di
[...] risarcimento danni proposta da per la ritardata divisione dei beni mobili che era stata respinta. CP_4
Sarebbero, invece, risultati soccombenti: a) sulla domanda di restituzione dei vani;
b) sulla domanda di lesione della quota di riserva.
L'appellata, nella propria comparsa di costituzione, ha replicato che, contrariamente a quanto sostenuto, era risultato soccombente in sei diverse domande (su otto tra domande ed Parte_2 eccezioni formulate in primo grado), per un importo di gran lunga superiore rispetto a quelle per le quali lo stesso era risultato vincitore. Anche questo motivo deve essere rigettato.
Ed invero, nel giudizio di primo grado, tra tutte le domande azionate da (e in CP_3 Pt_2 veste di terzo chiamato in causa), quelle che hanno comportato il compimento di attività processuali ed istruttorie maggiormente considerevoli sono state senz'altro quelle di accertamento della lesione
(ed eventuale reintegrazione) della quota di riserva e scioglimento della comunione ereditaria
(proposta in riconvenzionale da ) e quella di restituzione dei vani accorpati. Pt_2
Tali domande hanno infatti reso necessario l'espletamento di ben due CTU ai fini della ricostruzione della composizione e della stima dell'asse ereditario, nonché della verifica della consistenza degli appartamenti di Via Albanese ma, all'esito del procedimento, sono state entrambe respinte.
Pertanto, in una prospettiva di ponderazione della reciproca soccombenza, la statuizione sulle spese di lite e di CTU disposta dal giudice di prime cure risulta corretta.
9. Conclusivamente l'appello è infondato e va integralmente rigettato, con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, nella contumacia di e , così provvede: Parte_3 Controparte_2 conferma la sentenza non definitiva del Tribunale di Palermo n. 3070 del 22 giugno 2018 e la sentenza definitiva n. 205 del 19 gennaio 2022, appellate da con atto di citazione notificato il Parte_2
18 febbraio 2022; condanna a pagare in favore di le spese di lite del grado, Parte_2 Controparte_4 liquidate nella complessiva somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo il 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 344 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Ubaldo Marrone, presso il cui studio in Palermo Via Abruzzi n.19 è elettivamente domiciliato;
appellante contro nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Palermo, alla via Dante n. 71, presso lo studio degli Avv.ti Roberto
Avellone e Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni, che la rappresentano e difendono;
appellata nonché
nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_2 CodiceFiscale_3 appellato contumace
, nata a [...] l'[...] (C.F. ); Controparte_3 CodiceFiscale_4 appellata contumace
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello, in riforma della sentenza non definitiva
n.3070/2018 del Tribunale di Palermo pubblicata il 22.06.2018 condannare la sig.ra CP_4
a restituire all'appellante (ed all'altro comproprietario) i vani dell'appartamento loro
[...] assegnato per testamento riportato in catasto al foglio 118 particella 33 sub. 7 (graficamente indicati in rosa nella planimetria prodotta dall'attrice) in atto accorpati all'appartamento limitrofo, annotato in catasto al foglio 118 particella 33 sub.8 legato dalla de cuius alla stessa convenuta CP_4
; in riforma della sentenza definitiva n.205 del 19 Gennaio 2022 del Tribunale di Palermo
[...] resa nello stesso giudizio (RG.8004/2011) condannare al pagamento Controparte_4 integrale delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado e delle cc.tt.uu. con gli accessori di legge;
in subordine compensarle parzialmente in misura pari ad un terzo o nella diversa misura che riterrà dovuta, condannando l'appellata al pagamento dei restanti due terzi o della restante frazione. condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del Controparte_4 giudizio di appello con gli accessori di legge.”
Conclusioni per l'appellata: “accertare e dichiarare l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza in fatto e in diritto e pertanto rigettare l'appello proposto dal sig. avverso le due Parte_2 pronunce del Tribunale di Palermo, Seconda Sezione Civile, n. 3070/2018, dott. Condorelli e n.
205/2022, dott. Sajeva, rispettivamente emesse in data 22.06.2018 e 19.01.2022; Per l'effetto confermare in toto le statuizioni contenute nelle pronunce oggetto di impugnazione;
Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza non definitiva n. 3070, pubblicata in data 22 giugno 2018, il Tribunale di
Palermo: (i) rigettò la domanda avanzata da e dal terzo chiamato volta Parte_3 Parte_2
a dichiarare che i due vani di fatto accorpati all'immobile sito in via Albanese n. 100 piano terzo, salendo le scale a destra, assegnato alla sorella - giusta testamento pubblico Controparte_4 del 25 luglio 2008 della madre – appartenessero, in realtà, all'adiacente immobile Persona_1 posto al terzo piano salendo le scale a sinistra, loro attribuito e, conseguentemente, rigettò la domanda di restituzione dei succitati vani e quella di risarcimento del danno da illegittima occupazione;
(ii) accertò che il saldo attivo dei conti correnti bancari e dei depositi agli stessi collegati (cointestati alla ai figli e al nipote ) appartenesse unicamente alla de cuius; (iii) rigettò la domanda Per_1 CP_2 riconvenzionale spiegata da volta alla restituzione della somma di euro Controparte_4
92.000,00 (corrispondente ai due terzi di un presunto debito della madre nei suoi confronti); (iv) accertò che l'acquisto da parte di e di della metà dei rispettivi appartamenti Pt_2 CP_3 costituissero donazione indiretta disposta dalla defunta madre;
(v) accertò l'esatta composizione dell'asse ereditario (quanto al relictum, al donatum ed al debitum).
2. Rimessa la causa sul ruolo perché fosse completata, a mezzo di CTU, la verifica circa la presunta lesione della quota di riserva lamentata da e e venisse conseguentemente CP_3 Pt_2 disposta la reintegrazione delle quote eventualmente lese, mediante conferimento di beni in natura o versamento dell'equivalente in denaro, il giudizio si concluse con sentenza definitiva n. 205, pubblicata in data 19 gennaio 2022, con la quale l'adito Tribunale: (i) rigettò la domanda di riduzione e tutte le domande alla stessa consequenziali proposte da e nei confronti della CP_3 Parte_2 sorella (ii) dispose lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto le CP_4 giacenze dei conti correnti bancari e dei depositi agli stessi collegati intestati alla de cuius; (iii) rigettò la domanda svolta da nei confronti dei fratelli e avente ad Controparte_4 CP_3 Pt_2 oggetto il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata divisione dei beni mobili custoditi nell'immobile assegnatole (circostanza che le avrebbe impedito di concederlo in locazione);
(iv) compensò integralmente le spese di lite tra le parti, ponendo i costi delle CTU per due terzi a carico di e e per il restante terzo a carico di CP_3 Pt_2 CP_4
3. Avverso le due superiori pronunce ha proposto appello , con atto di citazione Parte_2 notificato il 18 febbraio 2022, lamentando: 1) l'errore commesso dal giudice di prime cure nell'interpretazione del testamento pubblico del 25 luglio 2008 con il conseguente erroneo rigetto della domanda di restituzione dei due vani accorpati all'appartamento posto al terzo piano a destra legato a 2) l'errata compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio e di CP_4
CTU.
4. Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 8 giugno 2022, Controparte_4 ha contestato il gravame chiedendo il rigetto dello stesso e la conferma delle sentenze impugnate.
5. Gli appellati e , sono, invece, rimasti contumaci. Controparte_2 Parte_3
6. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'esito dell'udienza del 21 marzo
2025 – sostituta dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione con assegnazione del termine di giorni cinquantatré per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
7. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo l'appellante deduce che la de cuius, con il testamento pubblico del 25 luglio 2008, aveva inteso assegnare la proprietà di due appartamenti di via E. Albanese posti al terzo piano – e precisamente il primo a destra, dove la stessa abitava, alla figlia ed il secondo a sinistra (indivisamente tra di CP_4 loro) ai figli e – nella loro consistenza originaria, come risultante dal titolo di acquisto CP_3 Pt_2
e non, invece, nello stato di fatto in cui i medesimi si trovavano all'epoca della redazione del testamento, come invece ritenuto dal Tribunale.
Secondo l'appellante, quindi, assumerebbe valore decisivo l'espresso richiamo dei dati catastali dei due immobili contenuto nel testamento pubblico sopra citato, in netta differenza rispetto ad un precedente testamento olografo del 1978 nel quale la testatrice - senza alcun riferimento agli estremi di identificazione catastale - aveva disposto di lasciare la casa dove all'epoca abitava al figlio e l'appartamento attiguo “compreso il salone” alla figlia specificando tuttavia che Pt_2 CP_4
“eventualmente, per quanto concerne l'uso del salone, fratello e sorella potrebbero mettersi
d'accordo.” Tale ultima precisazione dimostrerebbe, a dire dell'appellante, come la testatrice fosse già all'epoca ben consapevole della difformità tra la situazione catastale degli appartamenti e quella di fatto, tanto da porsi il problema dell'attribuzione e dell'uso del salone.
Conseguentemente il riferimento al dato catastale contenuto nel successivo testamento pubblico del 2008 denoterebbe una chiara volontà di destinare gli appartamenti secondo la loro estensione originaria.
Soggiunge che il Tribunale, nel richiamare in parte motiva un altro precedente testamento olografo del 2008 – nel quale la aveva così testato: “lascio l'appartamento sito in via Enrico Per_1
Albanese n. 100 cap 90139, piano terzo, dove abito, iscritto al nuovo Catasto edilizio al foglio 118, particella 33, sub 8, a mia figlia ” - aveva pure errato nell'affermare che Controparte_4 detta scheda testamentaria non contenesse l'indicazione dei dati catastali.
Si duole, ancora, del fatto che, nella interpretazione della volontà testamentaria, non si fosse tenuto conto della personalità e del livello di istruzione della nota come persona colta ed Per_1 attenta amministratrice delle proprie sostanze.
Tutti tali elementi metterebbero in evidenza la violazione, da parte del Tribunale, dei criteri ermeneutici precedentemente individuati per la ricostruzione della volontà della testatrice, che avrebbero dovuto condurre all'accoglimento della domanda di restituzione in favore di e Pt_2
dei vani accorpati all'appartamento assegnato a . CP_3 CP_4
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Ciò che assume rilievo decisivo ai fini della soluzione della controversia è la circostanza che i due appartamenti si trovano nella situazione attuale - diversa dalla situazione catastale - ormai da diversi decenni.
La suddetta incongruenza risulta confermata dalla CTU che, dopo avere attestato la piena corrispondenza tra le planimetrie prodotte e la descrizione contenuta nel titolo di acquisto originario risalente al 1962, ha accertato, all'esito del sopralluogo, la sussistenza di alcune difformità nella consistenza degli appartamenti ed, in particolare, nella distribuzione interna degli ambienti, a seguito della realizzazione di nuove stanze e all'accorpamento all'appartamento di destra (sub 8) di alcuni vani originariamente facenti parti dell'appartamento attiguo (censito al sub 7), che risulta avere, in definitiva, una consistenza inferiore rispetto a quella censita (cfr. pagg. 38-39 CTU Ing. Per_2 depositata il 28 maggio 2016).
Si è, dunque, in presenza, di una situazione di fatto consolidatasi nel tempo (v. in proposito anche pag. 13 comparsa costituzione in appello di ), della quale è ragionevole ritenere CP_4 che la testatrice, al di là del possesso di specifiche competenze squisitamente tecniche, fosse perfettamente conscia allorquando espresse le sue ultime volontà nel testamento pubblico. Convinzione che si corrobora se, come peraltro suggerito dallo stesso appellante, si pone la dovuta attenzione anche ai due olografi riconducibili alla poi chiaramente revocati. Per_1
Così il citato testamento olografo del 24 luglio 1978 la dispose, tra l'altro, che Per_1
“desidero che la casa di mia proprietà, il III piano di V. E. Albanese, dove attualmente abito, sia un giorno abitata dal mio , mentre l'appartamento più piccolo, accanto a questo, compreso il Pt_2 salone tocchi a . Eventualmente, per quanto concerne l'uso del salone, fratello e sorella CP_4 potrebbero mettersi d'accordo”.
Considerato che, da un punto di vista catastale nonché dominicale, il salone costituiva parte dell'appartamento “più piccolo”, non c'era evidentemente bisogno di alcuna precisazione in ordine al fatto che lo stesso dovesse seguire le sorti di tale appartamento, considerato che ne avrebbe dovuto seguire naturalmente le sorti.
Se lo ha fatto è perché evidentemente era ormai consolidato che il “salone” era ormai annesso all'appartamento “più grande” ossia quello salendo le scale a destra (sub 8).
E tanto lo era che la testatrice si preoccupò di aggiungere che fratello e sorella avrebbero potuto mettersi d'accordo per il relativo uso, ciò che appare singolare perché l'appartamento “più grande” (ossia il sub 8) aveva una estensione maggiore dell'altro (sub 7) sicchè, considerato che i due appartamenti erano destinati a due figli, il fatto che in qualche modo l'uso del salone avrebbe potuto essere regolamentato anche dall'assegnatario dell'appartamento avente estensione di gran lunga maggiore è altamente indicativo che era già corroborato che lo stesso fosse a vantaggio dell'appartamento più grande.
Diversamente opinando non si giustificherebbe una simile indicazione.
In seguito, con il testamento olografo del 14 febbraio 2008 (di qualche mese precedente il testamento pubblico di luglio), la dispose unicamente dell'immobile in cui abitava, Per_1 assegnandola alla figlia invece che a come stabilito nel precedente del 2008, CP_4 Pt_2 aggiungendo – in questo caso - il dato catastale (sub 8).
Evidentemente dopo trenta anni era ancora più consolidato – tanto da non meritare alcun riferimento – la circostanza che il salone facesse parte dell'appartamento più grande (sub 8)
Quindi il riferimento al dato catastale deve piuttosto essere inteso in senso puramente indicativo: il riferimento al sub 8 è servito per individuare l'appartamento a destra, dove la de cuius abitava e, quindi, per distinguerlo dal sub 7 per indicare l'appartamento a sinistra.
Quindi la consistenza effettiva dei due immobili è, invece, del tutto scollegata dagli estremi catastali tanto è vero che la testatrice, per quanto consapevole di tale incongruenza, nulla più dispose nel 2008 in merito all'uso del salone, limitandosi a lasciare l'appartamento dove abitava (cui di fatto era annesso il salone, e dunque più grande) alla figlia CP_4 Tale volontà è essenzialmente quella che poi verrà riversata nell'ultimo testamento (quello reso in forma pubblica nel luglio del 2008).
Depone in favore di tale ricostruzione anche l'assetto generale del proprio patrimonio relitto disposto dalla Per_1
Dalla lettura del testamento pubblico emerge infatti come la stessa, nella composizione delle quote volesse rispettare un certo equilibrio, destinando a la casa dove abitava (più grande e CP_4 di maggior valore) ed agli altri 2 figli ( e ) la casa attigua più piccola, aggiungendovi Pt_2 CP_3 però altre due “casette” a Palermo in via San Lorenzo, come a volerne compensare il valore.
Allo stesso modo anche i terreni vennero assegnati ai tre figli in parti uguali.
Ed infine non può trascurarsi la circostanza che la testatrice tenne a precisare in calce al testamento pubblico che le attribuzioni erano state da lei disposte tenendo conto di quanto già donato in vita, “in particolare in favore di e i quali sono stati consistentemente aiutati Pt_2 CP_3 nell'acquisto delle loro case di abitazione”; il che restituisce chiaramente la rappresentazione delle ultime volontà della defunta ed i criteri dai quali fu ispirata.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il testamento pubblico del 2008 deve essere interpretato nel senso che la intese assegnare gli immobili di Via Albanese nello stato di Per_1 fatto in cui essi si trovavano al tempo della redazione del testamento con conseguente infondatezza del motivo.
8. Con il secondo motivo l'appellante contesta il provvedimento di compensazione integrale delle spese di lite e la statuizione che ha posto il pagamento delle spese di CTU nella misura di due terzi a carico suo (quale chiamato in causa) e della sorella (quale attrice), sostenendo che le CP_3 domande sulle quali egli e la sorella erano risultati vittoriosi erano certamente maggiori di CP_3 quelle respinte.
Nello specifico ha precisato che lei e la sorella sarebbero risultati vittoriosi: a) nella domanda riconvenzionale di rimborso dell'importo di €.92.000,00 proposta dalla sorella Controparte_4 che era stata respinta;
b) sulla richiesta di condanna da loro proposta nei confronti di CP_4 alla restituzione alla massa dell'importo di €.42.076,94; c) sulla domanda riconvenzionale di
[...] risarcimento danni proposta da per la ritardata divisione dei beni mobili che era stata respinta. CP_4
Sarebbero, invece, risultati soccombenti: a) sulla domanda di restituzione dei vani;
b) sulla domanda di lesione della quota di riserva.
L'appellata, nella propria comparsa di costituzione, ha replicato che, contrariamente a quanto sostenuto, era risultato soccombente in sei diverse domande (su otto tra domande ed Parte_2 eccezioni formulate in primo grado), per un importo di gran lunga superiore rispetto a quelle per le quali lo stesso era risultato vincitore. Anche questo motivo deve essere rigettato.
Ed invero, nel giudizio di primo grado, tra tutte le domande azionate da (e in CP_3 Pt_2 veste di terzo chiamato in causa), quelle che hanno comportato il compimento di attività processuali ed istruttorie maggiormente considerevoli sono state senz'altro quelle di accertamento della lesione
(ed eventuale reintegrazione) della quota di riserva e scioglimento della comunione ereditaria
(proposta in riconvenzionale da ) e quella di restituzione dei vani accorpati. Pt_2
Tali domande hanno infatti reso necessario l'espletamento di ben due CTU ai fini della ricostruzione della composizione e della stima dell'asse ereditario, nonché della verifica della consistenza degli appartamenti di Via Albanese ma, all'esito del procedimento, sono state entrambe respinte.
Pertanto, in una prospettiva di ponderazione della reciproca soccombenza, la statuizione sulle spese di lite e di CTU disposta dal giudice di prime cure risulta corretta.
9. Conclusivamente l'appello è infondato e va integralmente rigettato, con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, nella contumacia di e , così provvede: Parte_3 Controparte_2 conferma la sentenza non definitiva del Tribunale di Palermo n. 3070 del 22 giugno 2018 e la sentenza definitiva n. 205 del 19 gennaio 2022, appellate da con atto di citazione notificato il Parte_2
18 febbraio 2022; condanna a pagare in favore di le spese di lite del grado, Parte_2 Controparte_4 liquidate nella complessiva somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo il 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo