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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/04/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8739/22 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 ottobre 2024; promossa da
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano Via Gian Battista Brocchi n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv.
Espedito Iasevoli giusta procura alle liti versata in atti,
attrice
contro
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Via V. Emanuele n. 4 presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Elisabetta Santa caruso giusta procura in atti;
convenuto;
OGGETTO: PAGAMENTO SOMME.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed pagina 1 di 11 eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 24.6.2022 la conveniva in giudizio Parte_1
innanzi questo Tribunale il al fine di ottenere la condanna al pagamento della Controparte_1
somma di € 13287.22 per sorte capitale, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/02 come modificato dal D. Lgs. 192/12, interessi anatocistici sui predetti interessi moratori maturati e scaduti da oltre sei mesi, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, emesse da
[...]
e cedute a . CP_2 CP_3
Part La allegava di essersi resa cessionaria dei crediti vantati da nei confronti Controparte_2
CP_ dell' convenuto, sia in relazione alla sorte capitale quanto in relazione ai relativi interessi di mora maturati e maturandi, mediante contratti di cessione dei crediti, redatti per scrittura privata autenticata da Notaio il il 23.12.2021, registrato il 4.1.2022 e notificata al convenuto in data 12.1.2022 e Per_1
che l'Ente convenuto, non aveva sollevato contestazioni, in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti, né in ordine all'erogazione delle forniture, anche dopo il ricevimento delle fatture e della notifica dell'atto di cessione.
L'Ente convenuto si costituiva in giudizio opponendosi.
All'udienza del 23.10.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione,
con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda nel merito è fondata e va accolta, al riguardo si osserva.
La presente controversia si incentra sul ritardo nel pagamento dei crediti maturati quali corrispettivi della fornitura di energia elettrica, nell'ambito delle c.d. “transazioni commerciali”.
La materia è regolata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva
2000/35/CE), novellato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (Modifiche al decreto
pagina 2 di 11 legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180.).
Scopo della disciplina, in attuazione delle citate direttive europee, è di semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori delle committenze che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.
Ambito applicativo della disciplina sono le c.d. “transazioni commerciali”, definite dall'art. 2
comma 1 lett. a) come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche
amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione
di servizi contro il pagamento di un prezzo.”
Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano dal rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra ed il dunque tra un'impresa ed una Controparte_2 Controparte_1
pubblica amministrazione: essi rientrano perfettamente nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002
senza che abbia in parte qua riflesso alcuno la circostanza che ad agire sia Parte_2
quale cessionaria dei crediti vantati dall'originario creditore verso il debitore ceduto, la quale ben può
opporre al cessionario, alla stregua della normativa di sistema che presiede ai contratti di cessione del credito, tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore cedente (art. 1263 cc).
La sussistenza dei requisiti di efficacia della cessione dei credito nei riguardi del debitore ceduto rientra tra i fatti costitutivi della domanda proposta dal cessionario contro lo stesso debitore, onde deve essere accertata dal giudice indipendentemente dall'eccezione del convenuto, che può limitarsi a contestare genericamente la sussistenza di tale efficacia: l'inefficacia della cessione del credito, in altri termini, non costituisce un'eccezione in senso proprio del debitore ceduto ma semplicemente la negazione di un fatto costitutivo.
Detto che la circostanza della cessione non è tempestivamente contestata, la società attrice tralascia di considerare che l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica
pagina 3 di 11 Amministrazione è soggetta ad una disciplina speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c.,
segnatamente introdotta dal combinato disposto degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e 9 L.2248/1865 ALL. E.
Infatti, l'art. 69 R.D. 2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che “Le cessioni, le delegazioni, le
costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto
pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.” , derogandosi dunque al principio di libertà
delle forme proprio della cessione codicistica.
Nel caso di specie è dedotto che l'atto di cessione deriva da scrittura privata autenticata da notaio, e dunque il requisito è integrato.
Vi è però l''ultimo comma dell'art. 70 dello stesso R.D. il quale stabilisce, in relazione agli atti considerati nel precedente art. 69, che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture
ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo
1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; e l'art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865 è la fattispecie normativa che prescrive che “sul prezzo dei contratti in corso non
potrà ……. convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata: quando si ha dunque una cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto
“in corso”, da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è necessaria l'adesione di quest'ultima, e non è sufficiente la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
L'utilizzazione dell'inciso “in corso” suggerisce di circoscrivere l'operatività della norma ai contratti di durata, e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. In questo senso anche la giurisprudenza, quale ad esempio Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006 per la quale “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo
complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione"
della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o
fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della
pagina 4 di 11 cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire
con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le
risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione
del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso
non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la
fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per
procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti
indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti
residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di
appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti
completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è
necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” In senso conforme cfr. anche Sez. 1,
Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 Sez. 3, Sentenza n. 18339 del 27/08/2014, che ha applicato la regola codicistica per crediti per assistenza a malati vantati da una fondazione nei confronti di una Asl e ceduti ad un terzo e la recentissima Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021, che ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della
Amministrazione debitrice.
Le ricadute della superiore disciplina sulla fattispecie dedotta in giudizio sarebbero a tal punto di tutta evidenza: poiché i crediti per i quali è causa derivano da forniture di energia elettrica, qualificabili nei termini di contratti di somministrazione, l'opponibilità delle intervenute cessioni avrebbe richiesto l'adesione del Controparte_1
Senonchè - in disparte la pur rilevante circostanza che la necessità dell'adesione è venuta meno in relazione alla cessioni dei crediti previste dalla Legge 1991 n. 52 (disciplina della cessione dei crediti pagina 5 di 11 di impresa), e dall'art. 26 comma V° della Legge 1994 n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), a norma delle quali la normativa di cui alla Legge 1991 n. 52 è estesa ai crediti verso la PA derivanti dai contratti di appalto di LLPP e dai contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di LLPP -
viene in soccorso della domanda attorea la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. 163/2006,
ratione temporis vigente, il cui art. 117, a modifica della richiamata normativa, ben consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, sol che ricorra il limite soggettivo, nel caso di specie soddisfatto, costituito dalla qualità del cessionario di istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa: come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 19571 del
24/09/2007), la citata disposizione (nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50 del
2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. e derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, solo per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L.
2248 del 1865.
Si aggiunga, poi, che la cessione per cui è causa rientra nella più ampia categoria del contratto di cartolarizzazione che la Legge 30 aprile 1999 n. 130 prefigura nei termini di un'operazione finanziaria in cui i principi basici dell'istituto della cessione sono combinati con quelli della circolazione dei titoli di credito: ebbene, l'art. 4, comma 4° bis della citata legge, introdotto dall'art. 12 n. 3, lett. d) DL 23
dicembre 2013 n. 145 sì come modificato dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, prevede che: “alle
cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del
RD 18 novembre 1923 n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori
rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui
all'art. 2 comma 3° lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale nonché mediante comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
pagina 6 di 11 ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
In ogni caso, e definitivamente, la difesa del non ha, non si dica provato, ma Controparte_1
nemmeno allegato, che il contratto il cui credito è stato ceduto sia stato in corso all'epoca della cessione: ed è ben noto che, in ragione del riparto degli oneri probatori, il creditore che agisce in giudizio per il mancato od inesatto adempimento deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento ed invece incombe sul debitore convenuto l'onere di dare consistenza alla propria eccezione (Cass. 2001 n. 13533).
Non resta, alla stregua del compiuto ragionamento sopra esposto, che affermare la piena opponibilità
della cessione di credito per cui è causa al , risultando in atti che ha ad oggetto crediti Parte_3
che derivano da un contratto di appalto di fornitura di energia elettrica;
che sono stati stipulati con scrittura privata autenticata da notaio;
che sono stati notificati alla parte convenuta.
Il ha opposto, tardivamente (ma trattandosi di questione di nullità rilevabile Controparte_1
in ogni stato e grado del giudizio), la mancanza di contratto scritto vincolante per l'ente pubblico e di idonea copertura finanziaria (e tale questione è stata sottoposta all'esame delle parti con ordinanza del
10.7.2024).
Ha sostanzialmente allegato il parametro normativo di cui all'art. 191 D. Lgs. 267/2000, a tenore del quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria: si tratta di una rigorosa procedura diretta a regolare l'impegno di spesa e il pagamento dei servizi da parte delle menzionate amministrazioni, con la previsione di una responsabilità personale e diretta del funzionario o dell'amministratore verso il privato fornitore, per gli impegni assunti al di fuori o in violazione della procedura stessa.
Come è noto, con tale disposizione, il legislatore ha inciso sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali indicati e i loro funzionari e amministratori nonché tra costoro e i privati contraenti, delineando una sorta di frattura (o scissione) "ope legis" nel rapporto organico tra detti soggetti e l'amministrazione pagina 7 di 11 e quindi escludendo la riferibilità a questa ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, e al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti mediante la previsione che a ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio.
Senonchè la proposta eccezione deve ritenersi infondata stante che è risultata incontestata la circostanza che il rapporto ceduto è stato costituito in regime di salvaguardia e dunque che l'attivazione del servizio è avvenuto, ai sensi del d.l. 73/2007 conv. in l. 125/2007, senza alcuna convenzione negoziale.
La legge, invero, ha istituito il servizio di salvaguardia, allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti, di cui al comma 28.2 del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (TIV), che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore (più nel dettaglio, sono soggetti al regime di salvaguardia tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero, o ne siano rimasti privi, e siano intestatari di almeno un sito in media o alta tensione oppure siano titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di Euro).
Ebbene, la costituzione ex lege del dedotto rapporto di somministrazione ceduto elide in radice qualsivoglia profilo afferente alla forma scritta del contratto ed alla regolamentazione in tema di copertura di spesa.
Ritiene il Tribunale di dovere rigettare anche la spiegata eccezione di mancata prova del credito.
Vale al riguardo osservare che, sebbene la fattura di per sé stessa non sia sufficiente a dare prova del credito, l'entità dei consumi di energia ben può ritenersi accertata sulla base dei sistemi di rilevazione automatica accettati dal cliente all'atto della stipula del contratto di somministrazione, alla stregua dei pagina 8 di 11 quali è incontestatamente avvenuta la ricostruzione della somministrazione di energia elettrica.
E' vero infatti che, con orientamento condivisibile, la giurisprudenza di merito rileva, in materia,
che i dati risultanti dalla rilevazione automatica, unico legittimo metodo di rilevazione degli stessi,
possono essere disattesi in presenza di un accertato difetto di funzionamento degli apparecchi di rilevazione che, tuttavia, va specificatamente contrastato in maniera puntuale e circostanziata, non potendo l'utente trincerarsi dietro una generica contestazione senza prendere posizione sui dati risultanti dalle fatture.
Ebbene, nel caso a mano, la società cessionaria ha avuto cura di produrre in atti, oltre che il foglio riepilogativo del credito costituente la sorte capitale, le singole originarie fatture riportanti i dati sui consumi periodicamente rilevati nei singoli periodi di rilevazione, con una puntualizzazione di dettaglio tanto specifica che, solo a fronte di una contestazione circostanziata, avrebbesi potuto affermare la violazione dell'onere probatorio a carico della società attrice.
Ed invece, a fronte di una allegazione circostanziata dei fatti costitutivi, è stato il CP_1
ad avere del tutto mancato l'onere di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti
[...]
posti dall'attore a fondamento della propria domanda.
Non resta, alla stregua di quanto sopra, che condannare il , in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di sorte capitale, dell'importo di €. 13287.22. Parte_2
Il riconosciuto suesposto credito deve maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo.
Trova applicazione il principio di diritto a tenore del quale “la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche pagina 9 di 11 con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (Cass. 2019 n. 5734).
Sul credito vantato, come sopra determinato, competono gli interessi anatocistici in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamato dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione (aprile 2022) e sino al saldo.
Part Nessun altra somma può essere riconosciuta a ed in particolare le spese di recupero ex art 6
d.lgs. 231/2002, atteso che solo in comparsa conclusionale tale somma è stata richiesta, non essendone stata formulata domanda alcuna in citazione.
Va infine rilevato come la documentata circostanza che il abbia provveduto a liquidare – in CP_1
data 17.1.2022 - le fatture per consumi di energia elettrica del luglio 2021 (periodo di riferimento giugno 2021) in favore di non ha alcun rilievo nel presente giudizio per due motivi: a) Controparte_2
non vi è prova del pagamento in esame, atteso che non risultano versati in atti i relativi mandati di pagamento con l'effettiva esecuzione dell'operazione; b) il pagamento è stato disposto in favore di
[...]
Part
a fronte della cessione in favore di del 12.1.2022. CP_2
In ultimo. La domanda ex art. 2041 cc, pur formulata in via subordinata, è assorbita dall'integrale accoglimento della domanda di condanna contrattuale.
Non resta, a tal punto, che condannare il alla refusione delle spese Controparte_1
processuali in favore di Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
pagina 10 di 11 1. condanna il al pagamento in favore di parte attrice, della somma di € Controparte_1
13287.22 per sorte capitale;
2. condanna il al pagamento in favore di parte attrice, degli interessi di Controparte_1
mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, determinati ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale;
3. condanna il al pagamento in favore di parte attrice, degli interessi Controparte_1
anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione, risultano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
4. condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte attrice,
liquidate in € 4000.00 per compensi ed € 264.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania addì 1 aprile 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 11 di 11
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8739/22 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 ottobre 2024; promossa da
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano Via Gian Battista Brocchi n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv.
Espedito Iasevoli giusta procura alle liti versata in atti,
attrice
contro
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Via V. Emanuele n. 4 presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Elisabetta Santa caruso giusta procura in atti;
convenuto;
OGGETTO: PAGAMENTO SOMME.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed pagina 1 di 11 eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 24.6.2022 la conveniva in giudizio Parte_1
innanzi questo Tribunale il al fine di ottenere la condanna al pagamento della Controparte_1
somma di € 13287.22 per sorte capitale, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/02 come modificato dal D. Lgs. 192/12, interessi anatocistici sui predetti interessi moratori maturati e scaduti da oltre sei mesi, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, emesse da
[...]
e cedute a . CP_2 CP_3
Part La allegava di essersi resa cessionaria dei crediti vantati da nei confronti Controparte_2
CP_ dell' convenuto, sia in relazione alla sorte capitale quanto in relazione ai relativi interessi di mora maturati e maturandi, mediante contratti di cessione dei crediti, redatti per scrittura privata autenticata da Notaio il il 23.12.2021, registrato il 4.1.2022 e notificata al convenuto in data 12.1.2022 e Per_1
che l'Ente convenuto, non aveva sollevato contestazioni, in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti, né in ordine all'erogazione delle forniture, anche dopo il ricevimento delle fatture e della notifica dell'atto di cessione.
L'Ente convenuto si costituiva in giudizio opponendosi.
All'udienza del 23.10.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione,
con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda nel merito è fondata e va accolta, al riguardo si osserva.
La presente controversia si incentra sul ritardo nel pagamento dei crediti maturati quali corrispettivi della fornitura di energia elettrica, nell'ambito delle c.d. “transazioni commerciali”.
La materia è regolata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva
2000/35/CE), novellato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (Modifiche al decreto
pagina 2 di 11 legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180.).
Scopo della disciplina, in attuazione delle citate direttive europee, è di semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori delle committenze che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.
Ambito applicativo della disciplina sono le c.d. “transazioni commerciali”, definite dall'art. 2
comma 1 lett. a) come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche
amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione
di servizi contro il pagamento di un prezzo.”
Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano dal rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra ed il dunque tra un'impresa ed una Controparte_2 Controparte_1
pubblica amministrazione: essi rientrano perfettamente nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002
senza che abbia in parte qua riflesso alcuno la circostanza che ad agire sia Parte_2
quale cessionaria dei crediti vantati dall'originario creditore verso il debitore ceduto, la quale ben può
opporre al cessionario, alla stregua della normativa di sistema che presiede ai contratti di cessione del credito, tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore cedente (art. 1263 cc).
La sussistenza dei requisiti di efficacia della cessione dei credito nei riguardi del debitore ceduto rientra tra i fatti costitutivi della domanda proposta dal cessionario contro lo stesso debitore, onde deve essere accertata dal giudice indipendentemente dall'eccezione del convenuto, che può limitarsi a contestare genericamente la sussistenza di tale efficacia: l'inefficacia della cessione del credito, in altri termini, non costituisce un'eccezione in senso proprio del debitore ceduto ma semplicemente la negazione di un fatto costitutivo.
Detto che la circostanza della cessione non è tempestivamente contestata, la società attrice tralascia di considerare che l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica
pagina 3 di 11 Amministrazione è soggetta ad una disciplina speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c.,
segnatamente introdotta dal combinato disposto degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e 9 L.2248/1865 ALL. E.
Infatti, l'art. 69 R.D. 2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che “Le cessioni, le delegazioni, le
costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto
pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.” , derogandosi dunque al principio di libertà
delle forme proprio della cessione codicistica.
Nel caso di specie è dedotto che l'atto di cessione deriva da scrittura privata autenticata da notaio, e dunque il requisito è integrato.
Vi è però l''ultimo comma dell'art. 70 dello stesso R.D. il quale stabilisce, in relazione agli atti considerati nel precedente art. 69, che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture
ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo
1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; e l'art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865 è la fattispecie normativa che prescrive che “sul prezzo dei contratti in corso non
potrà ……. convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata: quando si ha dunque una cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto
“in corso”, da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è necessaria l'adesione di quest'ultima, e non è sufficiente la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.
L'utilizzazione dell'inciso “in corso” suggerisce di circoscrivere l'operatività della norma ai contratti di durata, e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. In questo senso anche la giurisprudenza, quale ad esempio Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006 per la quale “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo
complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione"
della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o
fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della
pagina 4 di 11 cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire
con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le
risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione
del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso
non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la
fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per
procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti
indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti
residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di
appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti
completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è
necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” In senso conforme cfr. anche Sez. 1,
Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 Sez. 3, Sentenza n. 18339 del 27/08/2014, che ha applicato la regola codicistica per crediti per assistenza a malati vantati da una fondazione nei confronti di una Asl e ceduti ad un terzo e la recentissima Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021, che ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della
Amministrazione debitrice.
Le ricadute della superiore disciplina sulla fattispecie dedotta in giudizio sarebbero a tal punto di tutta evidenza: poiché i crediti per i quali è causa derivano da forniture di energia elettrica, qualificabili nei termini di contratti di somministrazione, l'opponibilità delle intervenute cessioni avrebbe richiesto l'adesione del Controparte_1
Senonchè - in disparte la pur rilevante circostanza che la necessità dell'adesione è venuta meno in relazione alla cessioni dei crediti previste dalla Legge 1991 n. 52 (disciplina della cessione dei crediti pagina 5 di 11 di impresa), e dall'art. 26 comma V° della Legge 1994 n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), a norma delle quali la normativa di cui alla Legge 1991 n. 52 è estesa ai crediti verso la PA derivanti dai contratti di appalto di LLPP e dai contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di LLPP -
viene in soccorso della domanda attorea la disciplina sopravvenuta introdotta dal D.Lgs. 163/2006,
ratione temporis vigente, il cui art. 117, a modifica della richiamata normativa, ben consente la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, sol che ricorra il limite soggettivo, nel caso di specie soddisfatto, costituito dalla qualità del cessionario di istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa: come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 19571 del
24/09/2007), la citata disposizione (nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50 del
2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. e derivanti dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, solo per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L.
2248 del 1865.
Si aggiunga, poi, che la cessione per cui è causa rientra nella più ampia categoria del contratto di cartolarizzazione che la Legge 30 aprile 1999 n. 130 prefigura nei termini di un'operazione finanziaria in cui i principi basici dell'istituto della cessione sono combinati con quelli della circolazione dei titoli di credito: ebbene, l'art. 4, comma 4° bis della citata legge, introdotto dall'art. 12 n. 3, lett. d) DL 23
dicembre 2013 n. 145 sì come modificato dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9, prevede che: “alle
cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del
RD 18 novembre 1923 n. 2440 nonché le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori
rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui
all'art. 2 comma 3° lett. c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale nonché mediante comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
pagina 6 di 11 ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
In ogni caso, e definitivamente, la difesa del non ha, non si dica provato, ma Controparte_1
nemmeno allegato, che il contratto il cui credito è stato ceduto sia stato in corso all'epoca della cessione: ed è ben noto che, in ragione del riparto degli oneri probatori, il creditore che agisce in giudizio per il mancato od inesatto adempimento deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento ed invece incombe sul debitore convenuto l'onere di dare consistenza alla propria eccezione (Cass. 2001 n. 13533).
Non resta, alla stregua del compiuto ragionamento sopra esposto, che affermare la piena opponibilità
della cessione di credito per cui è causa al , risultando in atti che ha ad oggetto crediti Parte_3
che derivano da un contratto di appalto di fornitura di energia elettrica;
che sono stati stipulati con scrittura privata autenticata da notaio;
che sono stati notificati alla parte convenuta.
Il ha opposto, tardivamente (ma trattandosi di questione di nullità rilevabile Controparte_1
in ogni stato e grado del giudizio), la mancanza di contratto scritto vincolante per l'ente pubblico e di idonea copertura finanziaria (e tale questione è stata sottoposta all'esame delle parti con ordinanza del
10.7.2024).
Ha sostanzialmente allegato il parametro normativo di cui all'art. 191 D. Lgs. 267/2000, a tenore del quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria: si tratta di una rigorosa procedura diretta a regolare l'impegno di spesa e il pagamento dei servizi da parte delle menzionate amministrazioni, con la previsione di una responsabilità personale e diretta del funzionario o dell'amministratore verso il privato fornitore, per gli impegni assunti al di fuori o in violazione della procedura stessa.
Come è noto, con tale disposizione, il legislatore ha inciso sulla disciplina del rapporto tra gli enti locali indicati e i loro funzionari e amministratori nonché tra costoro e i privati contraenti, delineando una sorta di frattura (o scissione) "ope legis" nel rapporto organico tra detti soggetti e l'amministrazione pagina 7 di 11 e quindi escludendo la riferibilità a questa ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, di assicurare che la volontà contrattuale sia espressa dagli organi istituzionalmente competenti, e al tempo stesso di contenere la spesa pubblica e prevenire il formarsi del disavanzo finanziario degli enti mediante la previsione che a ogni obbligazione assunta faccia riscontro l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio.
Senonchè la proposta eccezione deve ritenersi infondata stante che è risultata incontestata la circostanza che il rapporto ceduto è stato costituito in regime di salvaguardia e dunque che l'attivazione del servizio è avvenuto, ai sensi del d.l. 73/2007 conv. in l. 125/2007, senza alcuna convenzione negoziale.
La legge, invero, ha istituito il servizio di salvaguardia, allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti, di cui al comma 28.2 del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (TIV), che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore (più nel dettaglio, sono soggetti al regime di salvaguardia tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero, o ne siano rimasti privi, e siano intestatari di almeno un sito in media o alta tensione oppure siano titolari di soli siti in bassa tensione con oltre 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di Euro).
Ebbene, la costituzione ex lege del dedotto rapporto di somministrazione ceduto elide in radice qualsivoglia profilo afferente alla forma scritta del contratto ed alla regolamentazione in tema di copertura di spesa.
Ritiene il Tribunale di dovere rigettare anche la spiegata eccezione di mancata prova del credito.
Vale al riguardo osservare che, sebbene la fattura di per sé stessa non sia sufficiente a dare prova del credito, l'entità dei consumi di energia ben può ritenersi accertata sulla base dei sistemi di rilevazione automatica accettati dal cliente all'atto della stipula del contratto di somministrazione, alla stregua dei pagina 8 di 11 quali è incontestatamente avvenuta la ricostruzione della somministrazione di energia elettrica.
E' vero infatti che, con orientamento condivisibile, la giurisprudenza di merito rileva, in materia,
che i dati risultanti dalla rilevazione automatica, unico legittimo metodo di rilevazione degli stessi,
possono essere disattesi in presenza di un accertato difetto di funzionamento degli apparecchi di rilevazione che, tuttavia, va specificatamente contrastato in maniera puntuale e circostanziata, non potendo l'utente trincerarsi dietro una generica contestazione senza prendere posizione sui dati risultanti dalle fatture.
Ebbene, nel caso a mano, la società cessionaria ha avuto cura di produrre in atti, oltre che il foglio riepilogativo del credito costituente la sorte capitale, le singole originarie fatture riportanti i dati sui consumi periodicamente rilevati nei singoli periodi di rilevazione, con una puntualizzazione di dettaglio tanto specifica che, solo a fronte di una contestazione circostanziata, avrebbesi potuto affermare la violazione dell'onere probatorio a carico della società attrice.
Ed invece, a fronte di una allegazione circostanziata dei fatti costitutivi, è stato il CP_1
ad avere del tutto mancato l'onere di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti
[...]
posti dall'attore a fondamento della propria domanda.
Non resta, alla stregua di quanto sopra, che condannare il , in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di sorte capitale, dell'importo di €. 13287.22. Parte_2
Il riconosciuto suesposto credito deve maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo.
Trova applicazione il principio di diritto a tenore del quale “la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche pagina 9 di 11 con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (Cass. 2019 n. 5734).
Sul credito vantato, come sopra determinato, competono gli interessi anatocistici in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamato dall'art. 1284 cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione (aprile 2022) e sino al saldo.
Part Nessun altra somma può essere riconosciuta a ed in particolare le spese di recupero ex art 6
d.lgs. 231/2002, atteso che solo in comparsa conclusionale tale somma è stata richiesta, non essendone stata formulata domanda alcuna in citazione.
Va infine rilevato come la documentata circostanza che il abbia provveduto a liquidare – in CP_1
data 17.1.2022 - le fatture per consumi di energia elettrica del luglio 2021 (periodo di riferimento giugno 2021) in favore di non ha alcun rilievo nel presente giudizio per due motivi: a) Controparte_2
non vi è prova del pagamento in esame, atteso che non risultano versati in atti i relativi mandati di pagamento con l'effettiva esecuzione dell'operazione; b) il pagamento è stato disposto in favore di
[...]
Part
a fronte della cessione in favore di del 12.1.2022. CP_2
In ultimo. La domanda ex art. 2041 cc, pur formulata in via subordinata, è assorbita dall'integrale accoglimento della domanda di condanna contrattuale.
Non resta, a tal punto, che condannare il alla refusione delle spese Controparte_1
processuali in favore di Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
pagina 10 di 11 1. condanna il al pagamento in favore di parte attrice, della somma di € Controparte_1
13287.22 per sorte capitale;
2. condanna il al pagamento in favore di parte attrice, degli interessi di Controparte_1
mora maturati e maturandi sulla sorte capitale, determinati ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale;
3. condanna il al pagamento in favore di parte attrice, degli interessi Controparte_1
anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione, risultano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
4. condanna parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte attrice,
liquidate in € 4000.00 per compensi ed € 264.00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania addì 1 aprile 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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