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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1673/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1673/2023 promossa da:
) rappresentata e difesa dall'avv. Moreno Christian Taccone Parte_1 CodiceFiscale_1
- ricorrente -
nei confronti di:
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Adler Sagonti;
Controparte_1 C.F._2
- resistente -
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti Dott. Controparte_2 P.IVA_1 [...] a e difesa dall'avv. Renato Fedeli CP_3 Controparte_4
- terza chiamata -
Conclusioni di parte attrice
“Nel merito, in via principale:
1) accertare e dichiarare la responsabilità professionale della Dott.ssa con riguardo alla causazione e/o Controparte_1 all'irreversibile aggravamento delle condizioni di salute di Pt_2
2) condannare la Dott.ssa al pagamento della somma di euro 1.226,00, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria, a titolo di dan tito per le causali di cui in narrativa, oltre ad euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. Per un totale di euro 11.226,00, ovvero al pagamento della diversa somma – maggiore o minore
- che verrà determinata nel corso del processo. Nel merito, in via subordinata:
3) condannare la Dott.ssa al pagamento della somma di euro 1.226,00 oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria, a titolo di danno patrimoniale patito per le causali di cui in narrativa, oltre ad una somma liquidata dal giudice in via equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di danno non patrimoniale. In ogni caso:
4) Condannare la Dott.ssa al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio”. Controparte_1
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
1 in via preliminare, disporre lo spostamento della fissata udienza del 24 novembre 2023 al fine di consentire la chiamata in causa della Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile professionale Controparte_2 (P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore co P.IVA_1 (TV) – , 14 - con la quale la Dott.ssa è assicurata per la responsabilità civile Controparte_1 professionale derivante dalla sua attività di veterinario in forza della polizza n. 761767247 (già polizza n. F39/59/00808312 originariamente stipulata con oggi Controparte_5 Controparte_2
fissando la data della nuova udienza e assegnando un termine per la notifica alla stessa,
[...] to, in via principale, respingere le domande tutte formulate dalla Sig.ra nei confronti della Dott.ssa Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1 in subordine, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, accertata e dichiarata l'operatività della polizza n. 761767247 (già polizza n. F39/59/00808312 originariamente stipulata con ggi con la quale la Dott.ssa Controparte_5 Controparte_2 CP_1 è assicurata per la responsabilità civile professionale derivante dalla sua attività di veterinario, condannare
[...] (P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con Controparte_2 P.IVA_1 sede in 31021 Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchesa, 14 - a manlevare e tenere indenne la Dott.ssa CP_1 dalle somme tutte che la stessa fosse condannata a pagare alla Sig.ra per i titoli
[...] Parte_1 ue nei limiti dei massimali di polizza;
in via istruttoria, ammettere […]”
Conclusioni della terza chiamata
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: Nel merito: Rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande di parte ricorrente nei confronti della Dott.ssa e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti Controparte_1 agnia, mandando integralmente assolta da ogni avversa domanda. Controparte_2 In subordine, nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente nei confronti della Dott.ssa e di condanna anche parziale di , dichiarare l'obbligo di manleva Controparte_1 Controparte_2 dell'espon lusivamente nei limiti contrattualmen perti e franchigie. In ogni caso, con vittoria di spese. In via istruttoria, solo in subordine: […]”
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. ha convenuto un giudizio la dott.ssa chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 risar l danno, quantificato in €. 11.226,00, p ecesso della cagnolina Pt_2 In particolare, la ricorrente ha rappresentato le seguenti circostanze di fatto:
- di aver adottato la cagnolina nel mese di agosto 2022; Pt_2
- che in data 17.01.2023 è stata sottoposta all'intervento di sterilizzazione, praticato in regime di Pt_2 day hospital, dalla dott.ssa ; Controparte_1
- che dopo l'intervento è stata somministrata una terapia farmacologica con Clavaseptin ed Onsior;
- che, appena rientrata a casa, ha iniziato a presentare i sintomi di complicazioni post-operatorie; Pt_2
- che in data 20.01.2023 la dott.ssa ha visitato nuovamente la cagnolina senza riscontrare CP_1 alcuna problematica rilevante e ha pre a terapia con;
Per_1
- che in data 21.01.2023, a seguito di un critico peggioramento delle condizioni di all'esito di Pt_2 una nuova visita, la dott.ssa ha cambiato la terapia farmacologica, prescrivendo Convenia, CP_1 Deflacam e Prevomax;
- di aver portato in data 21.01.2023 al P.S. veterinario ove è stato diagnosticato un Pt_2 Per_2
“danno renale acuto in seguito a shock ipovolemico”;
- che le condizioni di salute di sono progressivamente peggiorate e i veterinari hanno Pt_2 diagnosticato una “sindrome prosence encefalica vs multifocale su base vascolare/metabolica secondaria a
2 patologie in atto. Non si esclude altro tipo di anomalie/patologie infettico/infiammatorie”;
- che in data 28.01.2023 la IG.ra ha deciso di ricorrere all'eutanasia per in ragione _1 Pt_2 dell'irreversibile aggravamento delle condizioni di salute.
La IG.ra ha quindi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 1.226,00 (di _1 cui € 841 r le spese mediche sostenute per ed € 385,00 per la cremazione) e del danno non Pt_2 patrimoniale per la perdita dell'animale di affezione nella misura di € 10.000,00.
1.2. La dott.ssa si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 risarcitoria alla lu elle allegazioni di controparte e, in ogni caso, dell'assenza del nesso causale tra il proprio operato e il decesso della cagnolina. Inoltre, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per essere manlevata in caso di condanna al risarcimento dei danni a favore della IG.ra . _1
1.3. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria in Controparte_2 qua edesime ragioni esposte dalla convenuta e, in via subordinata, il rigetto della domanda di manleva formulata dalla dott.ssa stante la non operatività della polizza CP_1 assicurativa.
1.4. Concessi i termini ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale ed è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza del 23.05.2025.
2.1. La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, quale proprietaria della cagnolina nei Pt_2 confronti della veterinaria resistente, si colloca nell'ambito di applicazione degli artt. 1176 236 c.c., in quanto il rapporto intercorso tra la IG.ra e la dott.ssa deve qualificarsi come _1 CP_1 contratto d'opera professionale, con la conseguen licazione delle nche in punto di onere probatorio, tipiche della responsabilità contrattuale.
In particolare, l'art. 1176 co. 2 c.c. precisa che la diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale, nel caso di specie veterinaria chirurgica, deve essere valutata in virtù della natura dell'attività esperita. La natura della diligenza richiesta al debitore qualificato va letta in combinato disposto con l'art. 2236 c.c., che introduce una limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave per casi di speciale difficoltà tecnica.
Il prestatore d'opera professionale, infine, è titolare di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, ed è in tale paradigma che va collocata la disciplina civilistica della responsabilità di cui al caso di specie. Trovano pertanto applicazione sia i principi generali dettati in tema di responsabilità contrattuale (per cui il creditore deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento), sia gli specifici principi dettati in materia di responsabilità medica (per cui “incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia - o l'insorgenza di una nuova malattia - e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”, Cass., n. 26700/2018).
Tanto premesso, è pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale fra la IG.ra e la dott.ssa _1
, alla quale la ricorrente si era rivolta nel gennaio 2023 per sottoporre la cagnolina ad CP_1 un intervento di sterilizzazione, eseguito in data 17.01.2023.
La IG.ra deduce la responsabilità per inadempimento della dott.ssa per aver cagionato _1 CP_1 con la pr ondotta il decesso di In particolare, la ricorrente la 'omessa esecuzione Pt_2 di una accurata visita pre-operator essendo stati effettuati gli esami necessari;
(ii) l'omessa acquisizione del consenso-informato e della predisposizione della scheda riguardante la procedura anestesiologica e chirurgica;
(iii) l'omessa cooperazione con i veterinari succeduti nelle cure di Pt_2
La ricorrente afferma poi che “non è dato sapere se la Dott.ssa abbia sbagliato ad effettuare l'intervento del 17 Gennaio 2023 (anziché rinviarlo oppure effettuandolo male), ovvero abbia sbagliato nella somministrazione dei farmaci post-operazione, ovvero nel cambio di terapia del 21 Gennaio” (p. 4 ricorso).
3 2.2. Quanto alla omessa sottoposizione alla firma alla IG.ra del modulo di acquisizione del _1 consenso informato occorre richiamare l'art. 29 del codice deontologico dei veterinari. La disposizione citata prevede che “… Il medico veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche esistenti, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale. Deve precisare i rischi prevedibili, i costi presunti ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le ipotizzabili conseguenze delle scelte possibili. … Il medico Veterinario acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del proprietario/detentore dell'animale nei casi prevedibilmente gravati da rischio elevato”.
Ebbene, nel caso in esame, poiché la ovarioisterectomia è sicuramente intervento di carattere routinario, la dott.ssa non era tenuta a sottoporre alla IG.ra un modulo scritto per CP_1 _1 l'acquisizione del consenso informato. Di contro, la dott.ssa non ha formulato richieste CP_1 istruttorie al fine di dimostrare di aver fornito alla IG.ra formazioni relative ai rischi _1 dell'intervento, circostanza che non può essere inferita da lice fatto che l'intervento venne regolarmente eseguito.
Tuttavia, dall'inadempimento della dott.ssa non consegue alcun obbligo risarcitorio. A tale CP_1 proposito si ritiene di poter richiamare le azioni svolte dalla giurisprudenza in materia di consenso informato con riferimento ai trattamenti medici praticati sulla persona che, per analogia dei presupposti e dei beni giuridici tutelati, possono essere sicuramente applicate anche ai trattamenti medici praticati sugli animali.
Come è noto, la violazione dell'obbligo di informativa da parte del medico può causare due diversi tipi di danni:
1) un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente (o il proprietario dell'animale), su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi (o di far sottoporre il proprio animale) all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
2) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente (o il proprietario dell'animale) abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. (ex multis Cass. 2854/2015; 24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass. 16503/2017), concretizzatosi nel non aver potuto adeguatamente e liberamente autodeterminarsi.
Dal punto di vista giuridico è quindi pacifico che il diritto all'autodeterminazione sia qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al diritto alla salute. Esso rappresenta, ad un tempo, una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Il che comporta la necessità, per la parte istante, di allegare un inadempimento “qualificato” (Cass. ss.uu. 576/2008), ovvero è necessario che chi invoca la lesione del diritto all'autodeterminazione alleghi in modo specifico, a titolo di esempio, che, a causa dell'omessa o incompleta informazione, ha perso (in via tra loro cumulativa o alternativa) la possibilità di autodeterminarsi scegliendo, in modo meditato, se eseguire l'intervento, se scegliere di sopportare le conseguenze derivanti dalla scelta di non effettuare alcun intervento, il luogo ove eseguire l'intervento chirurgico poi effettuato, i medici dai quali farsi operare, i tempi dell'intervento nonché la possibilità di elaborare la necessità del predetto intervento.
In tale ipotesi, la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori, benché non sussista lesione della salute o se la lesione della salute non sia causalmente collegabile alla lesione di quel diritto, quante volte siano configurabili conseguenze pregiudizievoli di apprezzabile gravità, se integranti un danno non patrimoniale, che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé stesso considerato (Cass. civ. n. 2847/2010, 11950/13).
Sotto il diverso profilo del pregiudizio alla salute, invece, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la mancata richiesta del consenso costituisce autonoma fonte di responsabilità qualora dall'intervento scaturiscano effetti lesivi per il paziente, per cui nessun rilievo può avere il fatto che l'intervento medesimo sia stato eseguito in modo corretto” (ex multis Cass. civ. n. 2847/2010), ciò sull'implicito rilievo che, in difetto di “consenso informato” da parte del paziente, l'intervento terapeutico costituisce un illecito, sicché il medico risponde delle conseguenze negative che ne siano derivate quand'anche abbia correttamente eseguito quella prestazione.
4 La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato, a tal proposito, che la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'atto terapeutico necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, presuppone necessariamente l'accertamento che il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (Cass. civ. n. 2847/2010, n. 11950/2013, n. 20984/2012). A ciò consegue che la rilevanza causale del mancato consenso sussiste soltanto quando una tale disinformazione abbia comportato una scelta terapeutica che, altrimenti, sarebbe stata, con alta probabilità, rifiutata o modificata dal paziente stesso: l'inadempimento rilevante non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa o concausa efficiente del danno (Cass. 16394/2010, 20984/2012).
Sotto il profilo dell'onere della prova è doveroso operare la seguente distinzione:
A fronte della dedotta violazione del consenso informato da parte del paziente, è onere del medico e della struttura sanitaria convenute provare di aver fornito un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze;
grava invece sul paziente l'onere di provare, anche mediante presunzioni, che avrebbe rifiutato l'intervento se fosse stato adeguatamente informato (Cass. sent. n. 2847/2010, sent. n. 2013/11950).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente lamenta una violazione del consenso informato senza però precisare se tale inadempimento abbia inciso sotto il profilo del pregiudizio alla salute o della violazione del diritto all'autodeterminazione. Inoltre, la ricorrente neppure ha allegato e dimostrato che se avesse previamente saputo che l'intervento di ovarioisterectomia avrebbe potuto portare alla morte del proprio animale di affezione con certezza si sarebbe astenuta dal prestare il proprio consenso. Giova, infatti, ricordare che, pur in presenza di un'informazione sicuramente non adeguata, non può ritenersi risarcibile alcun danno in re ipsa, pena una illegittima e non consentita sovrapposizione tra evento (in astratto) di danno e conseguenza dannosa (in concreto) risarcibile.
2.3. L'istruttoria svolta consente di superare anche le ulteriori contestazioni relative agli asseriti inadempimenti della dott.ssa CP_1
La testimone , sorella e collaboratrice occasionale della resistente, ha dichiarato di aver Tes_1 assistito la do nell'esecuzione dell'intervento di sterilizzazione e ha confermato Controparte_1 che la cagnolina era stata sottoposta ai necessari interventi pre-operatori, i cui esiti sono riportati Pt_2 nei documenti 9 parte resistente. Con riferimento alla circostanza che gli esiti di detti esami non sono riportati su carta intestata dello studio di veterinaria, la testimone ha riferito “sono dati che sono trasferiti su file word con carta intestata al veterinario e/o ambulatorio che le effettua, in quanto la macchina che esegue gli esami rilascia gli esiti, i risultati su un foglio di carta termica soggetto a deperimento;
abbiamo proceduto anche in questo caso a trasferire i dati su file così come rappresentati nei documenti n. 9 e 13”.
Tali dichiarazioni consentono, quindi, di ritenere altresì superata la contestazione concernente la mancata predisposizione della scheda chirurgica/anestesiologiche: il documento 9 riporta infatti la terapia somministrata a il 17.01.2023 nella fase pre-operatoria e durante l'intervento. Pt_2
La testimone veterinaria presso il P.S. ha poi confermato di aver parlato Testimone_2 Per_2 con la dott.ssa circa le condizioni di salute di il che porta ad escludere che la Controparte_1 Pt_2 resistente si sia o di cooperazione con i veterin ntrati nelle cure della cagnolina.
In ogni caso, anche volendo ammettere l'inadempimento della dott.ssa , la domanda CP_1 risarcitoria non sarebbe meritevole di accoglimento in ragione della assoluta ge elle allegazioni concernenti il profilo del nesso di causalità nonché della mancanza di prova circa la stessa sussistenza di tale nesso.
Quanto al primo profilo si osserva che i principi che regolamentano il processo civile impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda che si vuole proporre. Nello specifico, ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 3 e 4 c.p.c., l'atto introduttivo del giudizio deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. 5 L'attore ha, quindi, il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che pone a fondamento della domanda, ciò in quanto l'onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa è preordinato a (i) permettere al convenuto l'esercizio del diritto di difesa e (ii) a consentire al giudice di individuare e circoscrivere il thema decidendum.
In tale contesto, l'allegazione generica si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto impedisce alla controparte di difendersi nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il Giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Quanto all'onere della prova, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale medica l'attore danneggiato è tenuto a dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico ed il danno di cui chiede il risarcimento, onere che va assolto dimostrando con qualsiasi mezzo di prova che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del pregiudizio alla salute (cfr. da ultimo Cass. 28992/2019; 5487/2019; 1045/2019). Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso (ex multis Cass. n. 18392/2017).
La ricorrente ha allegato che “non è dato sapere se la Dott.ssa abbia sbagliato ad effettuare l'intervento del 17 Gennaio 2023 (anziché rinviarlo oppure effettuandolo male), ovvero abbia sbagliato nella somministrazione dei farmaci post-operazione, ovvero nel cambio di terapia del 21 Gennaio” (p. 4 ricorso). La carenza di allegazione non può essere sopperita dal ricorso alla CTU che – nel caso di specie – si palesa come inequivocabilmente esplorativa. Come è noto, la CTU non è un mezzo istruttorio a disposizione delle parti, avendo la precipua finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
A tale proposito si osserva che:
(i) la ricorrente non ha rilevato nelle analisi pre-operatorie la presenza di valori ostativi all'intervento di sterilizzazione o tali da richiedere un diverso approccio terapeutico;
(ii) la ricorrente non ha contestato la correttezza delle terapie pre e post operatoria somministrate alla cagnolina dalla dott.ssa ; CP_1
(iii) l'ecografia eseguita presso il P.S. veterinario in data 23.01.2023 non ha rilevato anomalie nel quadro addominale;
(iv) manca una diagnosi precisa della patologia in quanto anche il referto della visita neurologica del 26.01.2023 si esprime in termini dubitativi “Sospetto diagnostico: sindrome prosencefalica/diencefalica vs. multifocale su base vascolare/metabolica secondaria a patologie in atto non si esclude altro tipo di anomalie/patologie infettive/infiammatorie”;
(v) tra l'esecuzione dell'operazione da parte della dott.ssa e l'evento morte è intervenuta CP_1 l'attività dei veterinari della struttura in cui è rimasta a per diversi giorni sicché non è Pt_2 possibile escludere che nella sequenza causale sia intervenuto un elemento autonomamente idoneo a determinare l'evento.
Alla luce delle considerazioni svolte, la causa dell'evento dannoso è rimasta incerta e tale incertezza non appare superata dalle obiezioni della ricorrente, volte ad attribuire apoditticamente efficienza causale esclusiva alla negligenza del dott.ssa . CP_1
La domanda risarcitoria dev'essere rigettata con conseguente assorbimento delle domande formulate dalla dott.ssa nei confronti della terza chiamata. CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicati i valori medi del DM n. 147/2022 per la fase di studio, introduttiva e istruttoria e i valori minimi per la fase conclusionale tenuto conto dell'attività in concreto svolta avuto riguardo ai parametri per i giudizi di cognizione di valore corrispondente al petitum.
6 Giova precisare che, in forza dei principi di causazione e di soccombenza, anche le spese di lite della terza chiamata in causa devono essere poste a carico della ricorrente in quanto la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dalla ricorrente poi risultate infondate, a nulla rilevando che la ricorrente non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvedere:
1) Rigetta le domande formulate dalla ricorrente;
2) Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente e alla terza chiamata la somma pari a € 4.227,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, per ciascuna parte.
Lodi, 9 giugno 2025
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Grazia C. Roca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1673/2023 promossa da:
) rappresentata e difesa dall'avv. Moreno Christian Taccone Parte_1 CodiceFiscale_1
- ricorrente -
nei confronti di:
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Adler Sagonti;
Controparte_1 C.F._2
- resistente -
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti Dott. Controparte_2 P.IVA_1 [...] a e difesa dall'avv. Renato Fedeli CP_3 Controparte_4
- terza chiamata -
Conclusioni di parte attrice
“Nel merito, in via principale:
1) accertare e dichiarare la responsabilità professionale della Dott.ssa con riguardo alla causazione e/o Controparte_1 all'irreversibile aggravamento delle condizioni di salute di Pt_2
2) condannare la Dott.ssa al pagamento della somma di euro 1.226,00, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria, a titolo di dan tito per le causali di cui in narrativa, oltre ad euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. Per un totale di euro 11.226,00, ovvero al pagamento della diversa somma – maggiore o minore
- che verrà determinata nel corso del processo. Nel merito, in via subordinata:
3) condannare la Dott.ssa al pagamento della somma di euro 1.226,00 oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria, a titolo di danno patrimoniale patito per le causali di cui in narrativa, oltre ad una somma liquidata dal giudice in via equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di danno non patrimoniale. In ogni caso:
4) Condannare la Dott.ssa al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio”. Controparte_1
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
1 in via preliminare, disporre lo spostamento della fissata udienza del 24 novembre 2023 al fine di consentire la chiamata in causa della Compagnia assicuratrice per la responsabilità civile professionale Controparte_2 (P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore co P.IVA_1 (TV) – , 14 - con la quale la Dott.ssa è assicurata per la responsabilità civile Controparte_1 professionale derivante dalla sua attività di veterinario in forza della polizza n. 761767247 (già polizza n. F39/59/00808312 originariamente stipulata con oggi Controparte_5 Controparte_2
fissando la data della nuova udienza e assegnando un termine per la notifica alla stessa,
[...] to, in via principale, respingere le domande tutte formulate dalla Sig.ra nei confronti della Dott.ssa Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto;
Controparte_1 in subordine, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, accertata e dichiarata l'operatività della polizza n. 761767247 (già polizza n. F39/59/00808312 originariamente stipulata con ggi con la quale la Dott.ssa Controparte_5 Controparte_2 CP_1 è assicurata per la responsabilità civile professionale derivante dalla sua attività di veterinario, condannare
[...] (P.IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con Controparte_2 P.IVA_1 sede in 31021 Mogliano Veneto (TV) – Via Marocchesa, 14 - a manlevare e tenere indenne la Dott.ssa CP_1 dalle somme tutte che la stessa fosse condannata a pagare alla Sig.ra per i titoli
[...] Parte_1 ue nei limiti dei massimali di polizza;
in via istruttoria, ammettere […]”
Conclusioni della terza chiamata
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: Nel merito: Rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande di parte ricorrente nei confronti della Dott.ssa e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti Controparte_1 agnia, mandando integralmente assolta da ogni avversa domanda. Controparte_2 In subordine, nel merito: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente nei confronti della Dott.ssa e di condanna anche parziale di , dichiarare l'obbligo di manleva Controparte_1 Controparte_2 dell'espon lusivamente nei limiti contrattualmen perti e franchigie. In ogni caso, con vittoria di spese. In via istruttoria, solo in subordine: […]”
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. ha convenuto un giudizio la dott.ssa chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 risar l danno, quantificato in €. 11.226,00, p ecesso della cagnolina Pt_2 In particolare, la ricorrente ha rappresentato le seguenti circostanze di fatto:
- di aver adottato la cagnolina nel mese di agosto 2022; Pt_2
- che in data 17.01.2023 è stata sottoposta all'intervento di sterilizzazione, praticato in regime di Pt_2 day hospital, dalla dott.ssa ; Controparte_1
- che dopo l'intervento è stata somministrata una terapia farmacologica con Clavaseptin ed Onsior;
- che, appena rientrata a casa, ha iniziato a presentare i sintomi di complicazioni post-operatorie; Pt_2
- che in data 20.01.2023 la dott.ssa ha visitato nuovamente la cagnolina senza riscontrare CP_1 alcuna problematica rilevante e ha pre a terapia con;
Per_1
- che in data 21.01.2023, a seguito di un critico peggioramento delle condizioni di all'esito di Pt_2 una nuova visita, la dott.ssa ha cambiato la terapia farmacologica, prescrivendo Convenia, CP_1 Deflacam e Prevomax;
- di aver portato in data 21.01.2023 al P.S. veterinario ove è stato diagnosticato un Pt_2 Per_2
“danno renale acuto in seguito a shock ipovolemico”;
- che le condizioni di salute di sono progressivamente peggiorate e i veterinari hanno Pt_2 diagnosticato una “sindrome prosence encefalica vs multifocale su base vascolare/metabolica secondaria a
2 patologie in atto. Non si esclude altro tipo di anomalie/patologie infettico/infiammatorie”;
- che in data 28.01.2023 la IG.ra ha deciso di ricorrere all'eutanasia per in ragione _1 Pt_2 dell'irreversibile aggravamento delle condizioni di salute.
La IG.ra ha quindi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale nella misura di € 1.226,00 (di _1 cui € 841 r le spese mediche sostenute per ed € 385,00 per la cremazione) e del danno non Pt_2 patrimoniale per la perdita dell'animale di affezione nella misura di € 10.000,00.
1.2. La dott.ssa si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 risarcitoria alla lu elle allegazioni di controparte e, in ogni caso, dell'assenza del nesso causale tra il proprio operato e il decesso della cagnolina. Inoltre, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per essere manlevata in caso di condanna al risarcimento dei danni a favore della IG.ra . _1
1.3. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria in Controparte_2 qua edesime ragioni esposte dalla convenuta e, in via subordinata, il rigetto della domanda di manleva formulata dalla dott.ssa stante la non operatività della polizza CP_1 assicurativa.
1.4. Concessi i termini ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale ed è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza del 23.05.2025.
2.1. La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, quale proprietaria della cagnolina nei Pt_2 confronti della veterinaria resistente, si colloca nell'ambito di applicazione degli artt. 1176 236 c.c., in quanto il rapporto intercorso tra la IG.ra e la dott.ssa deve qualificarsi come _1 CP_1 contratto d'opera professionale, con la conseguen licazione delle nche in punto di onere probatorio, tipiche della responsabilità contrattuale.
In particolare, l'art. 1176 co. 2 c.c. precisa che la diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale, nel caso di specie veterinaria chirurgica, deve essere valutata in virtù della natura dell'attività esperita. La natura della diligenza richiesta al debitore qualificato va letta in combinato disposto con l'art. 2236 c.c., che introduce una limitazione della responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave per casi di speciale difficoltà tecnica.
Il prestatore d'opera professionale, infine, è titolare di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, ed è in tale paradigma che va collocata la disciplina civilistica della responsabilità di cui al caso di specie. Trovano pertanto applicazione sia i principi generali dettati in tema di responsabilità contrattuale (per cui il creditore deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento), sia gli specifici principi dettati in materia di responsabilità medica (per cui “incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia - o l'insorgenza di una nuova malattia - e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”, Cass., n. 26700/2018).
Tanto premesso, è pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale fra la IG.ra e la dott.ssa _1
, alla quale la ricorrente si era rivolta nel gennaio 2023 per sottoporre la cagnolina ad CP_1 un intervento di sterilizzazione, eseguito in data 17.01.2023.
La IG.ra deduce la responsabilità per inadempimento della dott.ssa per aver cagionato _1 CP_1 con la pr ondotta il decesso di In particolare, la ricorrente la 'omessa esecuzione Pt_2 di una accurata visita pre-operator essendo stati effettuati gli esami necessari;
(ii) l'omessa acquisizione del consenso-informato e della predisposizione della scheda riguardante la procedura anestesiologica e chirurgica;
(iii) l'omessa cooperazione con i veterinari succeduti nelle cure di Pt_2
La ricorrente afferma poi che “non è dato sapere se la Dott.ssa abbia sbagliato ad effettuare l'intervento del 17 Gennaio 2023 (anziché rinviarlo oppure effettuandolo male), ovvero abbia sbagliato nella somministrazione dei farmaci post-operazione, ovvero nel cambio di terapia del 21 Gennaio” (p. 4 ricorso).
3 2.2. Quanto alla omessa sottoposizione alla firma alla IG.ra del modulo di acquisizione del _1 consenso informato occorre richiamare l'art. 29 del codice deontologico dei veterinari. La disposizione citata prevede che “… Il medico veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche esistenti, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale. Deve precisare i rischi prevedibili, i costi presunti ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le ipotizzabili conseguenze delle scelte possibili. … Il medico Veterinario acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del proprietario/detentore dell'animale nei casi prevedibilmente gravati da rischio elevato”.
Ebbene, nel caso in esame, poiché la ovarioisterectomia è sicuramente intervento di carattere routinario, la dott.ssa non era tenuta a sottoporre alla IG.ra un modulo scritto per CP_1 _1 l'acquisizione del consenso informato. Di contro, la dott.ssa non ha formulato richieste CP_1 istruttorie al fine di dimostrare di aver fornito alla IG.ra formazioni relative ai rischi _1 dell'intervento, circostanza che non può essere inferita da lice fatto che l'intervento venne regolarmente eseguito.
Tuttavia, dall'inadempimento della dott.ssa non consegue alcun obbligo risarcitorio. A tale CP_1 proposito si ritiene di poter richiamare le azioni svolte dalla giurisprudenza in materia di consenso informato con riferimento ai trattamenti medici praticati sulla persona che, per analogia dei presupposti e dei beni giuridici tutelati, possono essere sicuramente applicate anche ai trattamenti medici praticati sugli animali.
Come è noto, la violazione dell'obbligo di informativa da parte del medico può causare due diversi tipi di danni:
1) un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente (o il proprietario dell'animale), su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi (o di far sottoporre il proprio animale) all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
2) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente (o il proprietario dell'animale) abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. (ex multis Cass. 2854/2015; 24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass. 16503/2017), concretizzatosi nel non aver potuto adeguatamente e liberamente autodeterminarsi.
Dal punto di vista giuridico è quindi pacifico che il diritto all'autodeterminazione sia qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al diritto alla salute. Esso rappresenta, ad un tempo, una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Il che comporta la necessità, per la parte istante, di allegare un inadempimento “qualificato” (Cass. ss.uu. 576/2008), ovvero è necessario che chi invoca la lesione del diritto all'autodeterminazione alleghi in modo specifico, a titolo di esempio, che, a causa dell'omessa o incompleta informazione, ha perso (in via tra loro cumulativa o alternativa) la possibilità di autodeterminarsi scegliendo, in modo meditato, se eseguire l'intervento, se scegliere di sopportare le conseguenze derivanti dalla scelta di non effettuare alcun intervento, il luogo ove eseguire l'intervento chirurgico poi effettuato, i medici dai quali farsi operare, i tempi dell'intervento nonché la possibilità di elaborare la necessità del predetto intervento.
In tale ipotesi, la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori, benché non sussista lesione della salute o se la lesione della salute non sia causalmente collegabile alla lesione di quel diritto, quante volte siano configurabili conseguenze pregiudizievoli di apprezzabile gravità, se integranti un danno non patrimoniale, che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé stesso considerato (Cass. civ. n. 2847/2010, 11950/13).
Sotto il diverso profilo del pregiudizio alla salute, invece, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la mancata richiesta del consenso costituisce autonoma fonte di responsabilità qualora dall'intervento scaturiscano effetti lesivi per il paziente, per cui nessun rilievo può avere il fatto che l'intervento medesimo sia stato eseguito in modo corretto” (ex multis Cass. civ. n. 2847/2010), ciò sull'implicito rilievo che, in difetto di “consenso informato” da parte del paziente, l'intervento terapeutico costituisce un illecito, sicché il medico risponde delle conseguenze negative che ne siano derivate quand'anche abbia correttamente eseguito quella prestazione.
4 La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato, a tal proposito, che la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'atto terapeutico necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, presuppone necessariamente l'accertamento che il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (Cass. civ. n. 2847/2010, n. 11950/2013, n. 20984/2012). A ciò consegue che la rilevanza causale del mancato consenso sussiste soltanto quando una tale disinformazione abbia comportato una scelta terapeutica che, altrimenti, sarebbe stata, con alta probabilità, rifiutata o modificata dal paziente stesso: l'inadempimento rilevante non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa o concausa efficiente del danno (Cass. 16394/2010, 20984/2012).
Sotto il profilo dell'onere della prova è doveroso operare la seguente distinzione:
A fronte della dedotta violazione del consenso informato da parte del paziente, è onere del medico e della struttura sanitaria convenute provare di aver fornito un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze;
grava invece sul paziente l'onere di provare, anche mediante presunzioni, che avrebbe rifiutato l'intervento se fosse stato adeguatamente informato (Cass. sent. n. 2847/2010, sent. n. 2013/11950).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente lamenta una violazione del consenso informato senza però precisare se tale inadempimento abbia inciso sotto il profilo del pregiudizio alla salute o della violazione del diritto all'autodeterminazione. Inoltre, la ricorrente neppure ha allegato e dimostrato che se avesse previamente saputo che l'intervento di ovarioisterectomia avrebbe potuto portare alla morte del proprio animale di affezione con certezza si sarebbe astenuta dal prestare il proprio consenso. Giova, infatti, ricordare che, pur in presenza di un'informazione sicuramente non adeguata, non può ritenersi risarcibile alcun danno in re ipsa, pena una illegittima e non consentita sovrapposizione tra evento (in astratto) di danno e conseguenza dannosa (in concreto) risarcibile.
2.3. L'istruttoria svolta consente di superare anche le ulteriori contestazioni relative agli asseriti inadempimenti della dott.ssa CP_1
La testimone , sorella e collaboratrice occasionale della resistente, ha dichiarato di aver Tes_1 assistito la do nell'esecuzione dell'intervento di sterilizzazione e ha confermato Controparte_1 che la cagnolina era stata sottoposta ai necessari interventi pre-operatori, i cui esiti sono riportati Pt_2 nei documenti 9 parte resistente. Con riferimento alla circostanza che gli esiti di detti esami non sono riportati su carta intestata dello studio di veterinaria, la testimone ha riferito “sono dati che sono trasferiti su file word con carta intestata al veterinario e/o ambulatorio che le effettua, in quanto la macchina che esegue gli esami rilascia gli esiti, i risultati su un foglio di carta termica soggetto a deperimento;
abbiamo proceduto anche in questo caso a trasferire i dati su file così come rappresentati nei documenti n. 9 e 13”.
Tali dichiarazioni consentono, quindi, di ritenere altresì superata la contestazione concernente la mancata predisposizione della scheda chirurgica/anestesiologiche: il documento 9 riporta infatti la terapia somministrata a il 17.01.2023 nella fase pre-operatoria e durante l'intervento. Pt_2
La testimone veterinaria presso il P.S. ha poi confermato di aver parlato Testimone_2 Per_2 con la dott.ssa circa le condizioni di salute di il che porta ad escludere che la Controparte_1 Pt_2 resistente si sia o di cooperazione con i veterin ntrati nelle cure della cagnolina.
In ogni caso, anche volendo ammettere l'inadempimento della dott.ssa , la domanda CP_1 risarcitoria non sarebbe meritevole di accoglimento in ragione della assoluta ge elle allegazioni concernenti il profilo del nesso di causalità nonché della mancanza di prova circa la stessa sussistenza di tale nesso.
Quanto al primo profilo si osserva che i principi che regolamentano il processo civile impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda che si vuole proporre. Nello specifico, ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 3 e 4 c.p.c., l'atto introduttivo del giudizio deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. 5 L'attore ha, quindi, il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che pone a fondamento della domanda, ciò in quanto l'onere di allegare i fatti costitutivi della pretesa è preordinato a (i) permettere al convenuto l'esercizio del diritto di difesa e (ii) a consentire al giudice di individuare e circoscrivere il thema decidendum.
In tale contesto, l'allegazione generica si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto impedisce alla controparte di difendersi nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il Giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Quanto all'onere della prova, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale medica l'attore danneggiato è tenuto a dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico ed il danno di cui chiede il risarcimento, onere che va assolto dimostrando con qualsiasi mezzo di prova che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del pregiudizio alla salute (cfr. da ultimo Cass. 28992/2019; 5487/2019; 1045/2019). Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso (ex multis Cass. n. 18392/2017).
La ricorrente ha allegato che “non è dato sapere se la Dott.ssa abbia sbagliato ad effettuare l'intervento del 17 Gennaio 2023 (anziché rinviarlo oppure effettuandolo male), ovvero abbia sbagliato nella somministrazione dei farmaci post-operazione, ovvero nel cambio di terapia del 21 Gennaio” (p. 4 ricorso). La carenza di allegazione non può essere sopperita dal ricorso alla CTU che – nel caso di specie – si palesa come inequivocabilmente esplorativa. Come è noto, la CTU non è un mezzo istruttorio a disposizione delle parti, avendo la precipua finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
A tale proposito si osserva che:
(i) la ricorrente non ha rilevato nelle analisi pre-operatorie la presenza di valori ostativi all'intervento di sterilizzazione o tali da richiedere un diverso approccio terapeutico;
(ii) la ricorrente non ha contestato la correttezza delle terapie pre e post operatoria somministrate alla cagnolina dalla dott.ssa ; CP_1
(iii) l'ecografia eseguita presso il P.S. veterinario in data 23.01.2023 non ha rilevato anomalie nel quadro addominale;
(iv) manca una diagnosi precisa della patologia in quanto anche il referto della visita neurologica del 26.01.2023 si esprime in termini dubitativi “Sospetto diagnostico: sindrome prosencefalica/diencefalica vs. multifocale su base vascolare/metabolica secondaria a patologie in atto non si esclude altro tipo di anomalie/patologie infettive/infiammatorie”;
(v) tra l'esecuzione dell'operazione da parte della dott.ssa e l'evento morte è intervenuta CP_1 l'attività dei veterinari della struttura in cui è rimasta a per diversi giorni sicché non è Pt_2 possibile escludere che nella sequenza causale sia intervenuto un elemento autonomamente idoneo a determinare l'evento.
Alla luce delle considerazioni svolte, la causa dell'evento dannoso è rimasta incerta e tale incertezza non appare superata dalle obiezioni della ricorrente, volte ad attribuire apoditticamente efficienza causale esclusiva alla negligenza del dott.ssa . CP_1
La domanda risarcitoria dev'essere rigettata con conseguente assorbimento delle domande formulate dalla dott.ssa nei confronti della terza chiamata. CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicati i valori medi del DM n. 147/2022 per la fase di studio, introduttiva e istruttoria e i valori minimi per la fase conclusionale tenuto conto dell'attività in concreto svolta avuto riguardo ai parametri per i giudizi di cognizione di valore corrispondente al petitum.
6 Giova precisare che, in forza dei principi di causazione e di soccombenza, anche le spese di lite della terza chiamata in causa devono essere poste a carico della ricorrente in quanto la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dalla ricorrente poi risultate infondate, a nulla rilevando che la ricorrente non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvedere:
1) Rigetta le domande formulate dalla ricorrente;
2) Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente e alla terza chiamata la somma pari a € 4.227,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, per ciascuna parte.
Lodi, 9 giugno 2025
La giudice dott.ssa Grazia C. Roca
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