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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 114/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 114 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Oristano presso lo studio dell'avvocato Antonio Tola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e rappresentati e difesi
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8
dall'avvocato Daniela Murgia, giusta procura speciale come in atti, presso il cui studio in elettivamente domiciliato;
Pt_1
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 21 maggio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza appellata, previa autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Sardegna,
- riformare la sentenza impugnata n. 57/2022, revocando e/o dichiarando nullo e di nessun
effetto i decreti ingiuntivi opposti, ordinando la restituzione delle somme percepite e corrisposte
in esecuzione dei provvedimenti già indicati provvisoriamente esecutivi;
- In via subordinata e in caso di mancato accoglimento della domanda dispiegata;
- dichiarare la , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_9
tenuta a rilevare e mantenere indenne il da tutti gli effetti pregiudizievoli Parte_1
dei decreti ingiuntivi opposti e della emananda sentenza, ivi compreso il pagamento delle spese
legali.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Nell'interesse degli appellati:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
- rigettare l'appello proposto dal e confermare integralmente l'impugnata Pt_1 Parte_1
sentenza.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93, comma 1 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati l'1 luglio 2020, il 2 luglio 2020, il 18 marzo 2021 ed il 12 aprile
2021, il ha proposto opposizione avverso complessivi otto decreti, meglio Parte_1
dettagliati in atti, con i quali il Tribunale di Oristano gli ha ingiunto il pagamento in favore degli odierni appellati di complessivi 1.731,14 euro in favore di ciascuno di costoro (eccettuata la posizione di che ha agito onde ottenere il pagamento di 1.899,00 euro), oltre Controparte_8
accessori di legge e spese di lite ivi meglio dettagliate.
A sostegno della opposizione ha esposto che i lavoratori in questione erano stati assunti come braccianti agricoli a tempo parziale e determinato dal 7 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, scadenza poi prorogata all'8 ottobre 2020, presso i cantieri finanziati dalla Regione Sardegna siccome impegnati nella manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, la cui disciplina è
contenuta nella legge regionale n. 1/2009.
2 Ha proseguito esponendo che a cagione della nota emergenza pandemica iniziata nel corso del
2020 detti cantieri erano stati sospesi talchè gli stessi lavoratori avevano interrotto l'attività
lavorativa e che, successivamente, la Giunta regionale sarda aveva adottato una deliberazione,
segnatamente la n. 18/10, con la quale forniva linee di indirizzo per la gestione dei cantieri occupazionali e Lsu autorizzando i soggetti pubblici interessati a garantire la corresponsione degli emolumenti al personale nonostante la forzata sospensione delle attività.
La stessa amministrazione regionale, in seguito, riscontrando apposite richieste pervenute dal comune appellante, aveva escluso che ai cantieri forestali ove operavano gli odierni appellati, potesse applicarsi la predetta deliberazione n. 18/10 dell'8 aprile 2020.
Tanto premesso ha rilevato che costoro non avevano svolto alcuna attività lavorativa nel periodo per il quale hanno rivendicato le somme concernenti le retribuzioni oggetto di ingiunzione.
Conseguentemente ha escluso che fosse insorto il relativo credito posto che l'obbligo retributivo doveva intendersi sospeso in presenza di una causa di forza maggiore (la pandemia da SARS-
CoV-2).
Sotto altro profilo ha poi contestato la correttezza del calcolo in base al quale è stato quantificato il credito azionato in via monitoria siccome basato su un conteggio parametro alla retribuzione giornaliera nella specie inutilizzabile stante la mancanza di qualsivoglia attività lavorativa nel periodo in questione.
Ha quindi chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Controparte_9
onde essere manlevato da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dai decreti opposti
[...]
ovvero dalle emanande sentenze domandando nel merito dichiararsi nullo o disporsi la revoca del decreto opposto.
I lavoratori si sono ritualmente costituiti in giudizio ed hanno resistito contestando la fondatezza delle avverse doglianze e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio rispettivamente azionato.
Il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, previa riunione dei giudizi di opposizione al procedimento di più remota iscrizione recante R.A.C.L. n. 407/2020, rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della Regione con la Controparte_9
sentenza n. 57/2022 del 16 marzo 2022 ha accertato l'effettiva insorgenza del credito rivendicato
3 dagli opposti e, per l'effetto, ha rigettato i ricorsi in opposizione proposti dal Parte_1
con contestuale conferma dei decreti monitori opposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto appello incentrandolo su tre distinti motivi di gravame Parte_1
che si evidenziano nella formulazione di sintesi adoperata dall'appellante per ciascuno di essi:
I. Violazione degli artt.113 e 115 cpc - Errata valutazione delle prove acquisite – Violazione
di legge - Motivazione inadeguata.
A parere dell'appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'art. 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 avesse attribuito ad ogni dipendente pubblico, assunto con qualsiasi contratto a tempo determinato e/o indeterminato, il diritto alla retribuzione nel periodo della pandemia.
In realtà, ha osservato l'appellante, il contratto di lavoro a termine, nel pubblico impiego, è strettamente connesso allo svolgimento di una determinata attività che ne giustifica l'esistenza, nella fattispecie lo svolgimento delle attività previste nel progetto di finanziamento, cosicché se si applicasse la disposizione nazionale suindicata ad ogni contratto a termine si arriverebbe al risultato assurdo che, corrisposta la retribuzione per il periodo non lavorato, il contratto si dovrebbe concludere malgrado il mancato svolgimento delle attività programmate. Nella
fattispecie oggetto del giudizio, in particolare, i lavoratori risulterebbero pagati per 8 mesi a fronte di un contratto agricolo che “trovava la sua legittimità nel termine di sei mesi”.
In secondo luogo, ha sostenuto l'appellante, la norma statale applicata dal primo giudice non conteneva alcun riferimento alla retribuzione, ma si limitava ad autorizzare l'utilizzo di altre forme lavorative, tutte peraltro incompatibili con il lavoro agricolo a tempo determinato, ove la retribuzione è oraria e non sono previste ferie, permessi o la possibilità di utilizzare il lavoro agile.
Ciò che avrebbe dovuto condurre il Tribunale a concludere per l'inapplicabilità, nella fattispecie, della norma generale contenuta nell'art. 87, comma 3, del Decreto Cura Italia.
II. Violazione degli artt. 113 e 115 cpc - Errata valutazione delle note del 7 e del 14 maggio
2020 della Regione Sardegna – Violazione di legge - Motivazione inadeguata e contradditoria
Il Tribunale aveva altresì errato nell'attribuire portata generale all'art. 87, comma 3, del decreto
Cura Italia, in quanto non aveva considerato che la condizione dei dipendenti pubblici in Sardegna
era stata dettagliatamente disciplinata dalla delibera regionale 18/10 del 08.04.2020.
4 Era stato, quindi, erroneo non attribuire alcun valore alle interpretazioni fornite dalla stessa
Regione Sardegna, soggetto erogatore del finanziamento e titolare del rapporto presupposto che giustificava il contratto di assunzione, nel quale era stato espressamente previsto che i lavoratori sarebbero stati assunti a tempo determinato nei cantieri Comunali - Forestali.
III. Violazione degli artt. 113 e 115 cpc - Errata valutazione delle prove acquisite in ordine
alla mancata chiamata in causa di terzo.
Il primo giudice aveva, infine, errato per non aver accolto l'istanza di chiamata in causa della
Regione Sardegna, in quanto, per un verso non era sussistente il paventato rischio di aumento della durata del processo e di pregiudizio dei soggetti deboli e, per altro verso, non si era tenuto conto del fatto che il rapporto a termine dei dipendenti aveva come presupposto il progetto ed il finanziamento regionale di cui il aveva beneficiato. Parte_1
2. I lavoratori appellati si sono costituiti in giudizio onde contestare le avverse ragioni di gravame ed hanno concluso per il rigetto dell'appello.
3. Nelle more del giudizio di appello il Collegio ha invitato le parti, con ordinanza del 18 marzo
2025, a valutare la possibilità, in ottica conciliativa e tenuto conto dell'esito sfavorevole per la parte appellante altri analoghi giudizi nelle more definiti, di abbandonare la lite a spese
compensate, ferma la regolazione delle predette spese nei termini già definiti per quanto attiene
al giudizio di primo grado.
4. I difensori con le note sostitutive depositate rispettivamente il 13 e il 16 maggio 2025 hanno dichiarato di aderire all'invito della Corte nei termini esposti nella predetta ordinanza talchè non residua alcuna ragione di contesa tra le parti.
5. Osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della
sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano
accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto
tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta
pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla
fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti
non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza
virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di
5 un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la
compensazione delle spese (cfr. Cass. ord. n. 30251/2023).
6. Nel caso in esame va dichiarata la cessazione della materia del contendere posto che nel corso del giudizio di appello, come visto, vi è stata l'espressa accettazione della indicazione formulata dalla Corte concernente l'abbandono della lite con compensazione delle spese del grado di appello.
Conseguentemente è venuto meno l'interesse in capo alle parti rispetto all'adozione di una pronuncia nel merito delle questioni controverse.
Nemmeno risulta necessario statuire in punto di spese di lite mediante il criterio della cd.
soccombenza virtuale avendo le parti recepito anche su tal punto, come testè osservato, l'invito della Corte manifestando, in particolare, la volontà di ottenere la compensazione delle stesse per il grado di giudizio di appello.
7. In conclusione non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite per il presente grado di giudizio.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 30 maggio 2025.
L'estensore Il Presidente
Dott. Giorgio Murruu Dott.ssa Donatella Aru
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Donatella Aru Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 114 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Parte_1
Oristano presso lo studio dell'avvocato Antonio Tola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e rappresentati e difesi
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8
dall'avvocato Daniela Murgia, giusta procura speciale come in atti, presso il cui studio in elettivamente domiciliato;
Pt_1
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 21 maggio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza appellata, previa autorizzazione alla chiamata in causa della Regione Sardegna,
- riformare la sentenza impugnata n. 57/2022, revocando e/o dichiarando nullo e di nessun
effetto i decreti ingiuntivi opposti, ordinando la restituzione delle somme percepite e corrisposte
in esecuzione dei provvedimenti già indicati provvisoriamente esecutivi;
- In via subordinata e in caso di mancato accoglimento della domanda dispiegata;
- dichiarare la , in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_9
tenuta a rilevare e mantenere indenne il da tutti gli effetti pregiudizievoli Parte_1
dei decreti ingiuntivi opposti e della emananda sentenza, ivi compreso il pagamento delle spese
legali.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Nell'interesse degli appellati:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
- rigettare l'appello proposto dal e confermare integralmente l'impugnata Pt_1 Parte_1
sentenza.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93, comma 1 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati l'1 luglio 2020, il 2 luglio 2020, il 18 marzo 2021 ed il 12 aprile
2021, il ha proposto opposizione avverso complessivi otto decreti, meglio Parte_1
dettagliati in atti, con i quali il Tribunale di Oristano gli ha ingiunto il pagamento in favore degli odierni appellati di complessivi 1.731,14 euro in favore di ciascuno di costoro (eccettuata la posizione di che ha agito onde ottenere il pagamento di 1.899,00 euro), oltre Controparte_8
accessori di legge e spese di lite ivi meglio dettagliate.
A sostegno della opposizione ha esposto che i lavoratori in questione erano stati assunti come braccianti agricoli a tempo parziale e determinato dal 7 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, scadenza poi prorogata all'8 ottobre 2020, presso i cantieri finanziati dalla Regione Sardegna siccome impegnati nella manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, la cui disciplina è
contenuta nella legge regionale n. 1/2009.
2 Ha proseguito esponendo che a cagione della nota emergenza pandemica iniziata nel corso del
2020 detti cantieri erano stati sospesi talchè gli stessi lavoratori avevano interrotto l'attività
lavorativa e che, successivamente, la Giunta regionale sarda aveva adottato una deliberazione,
segnatamente la n. 18/10, con la quale forniva linee di indirizzo per la gestione dei cantieri occupazionali e Lsu autorizzando i soggetti pubblici interessati a garantire la corresponsione degli emolumenti al personale nonostante la forzata sospensione delle attività.
La stessa amministrazione regionale, in seguito, riscontrando apposite richieste pervenute dal comune appellante, aveva escluso che ai cantieri forestali ove operavano gli odierni appellati, potesse applicarsi la predetta deliberazione n. 18/10 dell'8 aprile 2020.
Tanto premesso ha rilevato che costoro non avevano svolto alcuna attività lavorativa nel periodo per il quale hanno rivendicato le somme concernenti le retribuzioni oggetto di ingiunzione.
Conseguentemente ha escluso che fosse insorto il relativo credito posto che l'obbligo retributivo doveva intendersi sospeso in presenza di una causa di forza maggiore (la pandemia da SARS-
CoV-2).
Sotto altro profilo ha poi contestato la correttezza del calcolo in base al quale è stato quantificato il credito azionato in via monitoria siccome basato su un conteggio parametro alla retribuzione giornaliera nella specie inutilizzabile stante la mancanza di qualsivoglia attività lavorativa nel periodo in questione.
Ha quindi chiesto di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Controparte_9
onde essere manlevato da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dai decreti opposti
[...]
ovvero dalle emanande sentenze domandando nel merito dichiararsi nullo o disporsi la revoca del decreto opposto.
I lavoratori si sono ritualmente costituiti in giudizio ed hanno resistito contestando la fondatezza delle avverse doglianze e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio rispettivamente azionato.
Il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, previa riunione dei giudizi di opposizione al procedimento di più remota iscrizione recante R.A.C.L. n. 407/2020, rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della Regione con la Controparte_9
sentenza n. 57/2022 del 16 marzo 2022 ha accertato l'effettiva insorgenza del credito rivendicato
3 dagli opposti e, per l'effetto, ha rigettato i ricorsi in opposizione proposti dal Parte_1
con contestuale conferma dei decreti monitori opposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto appello incentrandolo su tre distinti motivi di gravame Parte_1
che si evidenziano nella formulazione di sintesi adoperata dall'appellante per ciascuno di essi:
I. Violazione degli artt.113 e 115 cpc - Errata valutazione delle prove acquisite – Violazione
di legge - Motivazione inadeguata.
A parere dell'appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l'art. 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 avesse attribuito ad ogni dipendente pubblico, assunto con qualsiasi contratto a tempo determinato e/o indeterminato, il diritto alla retribuzione nel periodo della pandemia.
In realtà, ha osservato l'appellante, il contratto di lavoro a termine, nel pubblico impiego, è strettamente connesso allo svolgimento di una determinata attività che ne giustifica l'esistenza, nella fattispecie lo svolgimento delle attività previste nel progetto di finanziamento, cosicché se si applicasse la disposizione nazionale suindicata ad ogni contratto a termine si arriverebbe al risultato assurdo che, corrisposta la retribuzione per il periodo non lavorato, il contratto si dovrebbe concludere malgrado il mancato svolgimento delle attività programmate. Nella
fattispecie oggetto del giudizio, in particolare, i lavoratori risulterebbero pagati per 8 mesi a fronte di un contratto agricolo che “trovava la sua legittimità nel termine di sei mesi”.
In secondo luogo, ha sostenuto l'appellante, la norma statale applicata dal primo giudice non conteneva alcun riferimento alla retribuzione, ma si limitava ad autorizzare l'utilizzo di altre forme lavorative, tutte peraltro incompatibili con il lavoro agricolo a tempo determinato, ove la retribuzione è oraria e non sono previste ferie, permessi o la possibilità di utilizzare il lavoro agile.
Ciò che avrebbe dovuto condurre il Tribunale a concludere per l'inapplicabilità, nella fattispecie, della norma generale contenuta nell'art. 87, comma 3, del Decreto Cura Italia.
II. Violazione degli artt. 113 e 115 cpc - Errata valutazione delle note del 7 e del 14 maggio
2020 della Regione Sardegna – Violazione di legge - Motivazione inadeguata e contradditoria
Il Tribunale aveva altresì errato nell'attribuire portata generale all'art. 87, comma 3, del decreto
Cura Italia, in quanto non aveva considerato che la condizione dei dipendenti pubblici in Sardegna
era stata dettagliatamente disciplinata dalla delibera regionale 18/10 del 08.04.2020.
4 Era stato, quindi, erroneo non attribuire alcun valore alle interpretazioni fornite dalla stessa
Regione Sardegna, soggetto erogatore del finanziamento e titolare del rapporto presupposto che giustificava il contratto di assunzione, nel quale era stato espressamente previsto che i lavoratori sarebbero stati assunti a tempo determinato nei cantieri Comunali - Forestali.
III. Violazione degli artt. 113 e 115 cpc - Errata valutazione delle prove acquisite in ordine
alla mancata chiamata in causa di terzo.
Il primo giudice aveva, infine, errato per non aver accolto l'istanza di chiamata in causa della
Regione Sardegna, in quanto, per un verso non era sussistente il paventato rischio di aumento della durata del processo e di pregiudizio dei soggetti deboli e, per altro verso, non si era tenuto conto del fatto che il rapporto a termine dei dipendenti aveva come presupposto il progetto ed il finanziamento regionale di cui il aveva beneficiato. Parte_1
2. I lavoratori appellati si sono costituiti in giudizio onde contestare le avverse ragioni di gravame ed hanno concluso per il rigetto dell'appello.
3. Nelle more del giudizio di appello il Collegio ha invitato le parti, con ordinanza del 18 marzo
2025, a valutare la possibilità, in ottica conciliativa e tenuto conto dell'esito sfavorevole per la parte appellante altri analoghi giudizi nelle more definiti, di abbandonare la lite a spese
compensate, ferma la regolazione delle predette spese nei termini già definiti per quanto attiene
al giudizio di primo grado.
4. I difensori con le note sostitutive depositate rispettivamente il 13 e il 16 maggio 2025 hanno dichiarato di aderire all'invito della Corte nei termini esposti nella predetta ordinanza talchè non residua alcuna ragione di contesa tra le parti.
5. Osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della
sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano
accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto
tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta
pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla
fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti
non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza
virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di
5 un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la
compensazione delle spese (cfr. Cass. ord. n. 30251/2023).
6. Nel caso in esame va dichiarata la cessazione della materia del contendere posto che nel corso del giudizio di appello, come visto, vi è stata l'espressa accettazione della indicazione formulata dalla Corte concernente l'abbandono della lite con compensazione delle spese del grado di appello.
Conseguentemente è venuto meno l'interesse in capo alle parti rispetto all'adozione di una pronuncia nel merito delle questioni controverse.
Nemmeno risulta necessario statuire in punto di spese di lite mediante il criterio della cd.
soccombenza virtuale avendo le parti recepito anche su tal punto, come testè osservato, l'invito della Corte manifestando, in particolare, la volontà di ottenere la compensazione delle stesse per il grado di giudizio di appello.
7. In conclusione non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite per il presente grado di giudizio.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 30 maggio 2025.
L'estensore Il Presidente
Dott. Giorgio Murruu Dott.ssa Donatella Aru
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