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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 159/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Michele Cervati Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fausta Perlini CP1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Ciò premesso i signori e , come sopra rappresentati, difesi e Parte_1 CP1 domiciliati
CHIEDONO
Che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis 51, 3° comma c.p.c. il Giudice Relatore, il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte, e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisone affinché il Collegio con sentenza non definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 CP1 comma c.c.;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGHI le seguenti CONDIZIONI della separazione: 1) Cessazione della convivenza I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, comunicandosi ogni variazione di residenza nell'interesse dei figli minorenni e Per_1 Per_2
2) Casa coniugale
La casa coniugale, condotta in locazione dal signor , rimarrà assegnata allo stesso. In CP1 particolare, la RA ha già reperito altra soluzione abitativa sempre nel Comune di Colico – Pt_1 Frazione Villatico n. 73/A in un appartamento condotto a titolo di comodato ove la stessa provvederà a trasferire la residenza unitamente alle figlie minori e Per_1 Per_2
3) Affidamento delle figlie minori, collocamento e diritto di visita
Le figlie minori e verranno affidate ad entrambi i genitori in maniera condivisa: gli Per_1 Per_2 stessi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie e Per_1 Per_2
I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute delle medesime. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
I tempi di permanenza e cura delle figlie minori saranno prevalenti presso la madre in Colico Frazione
Villatico n. 73/A, anche ai fini della residenza anagrafica.
3A) I tempi di permanenza e cura delle figlie minori presso il padre avverranno con le seguenti modalità:
-Nella settimana in cui non terrà le minori nel weekend il martedì ed il venerdì dalle ore 18 alle ore 21.30 allorquando le riporterà dalla madre;
-Nella settimana in cui terrà le minori nel weekend, il martedì dalle ore 18 sino alle ore 21.30;
-a fine settimana alternati dalle ore 16 del sabato sino alla domenica alle ore 21.30;
3B) Per quanto attiene le festività natalizie, i genitori potranno trascorrere con le figlie minori e Per_1
ad anni alterni, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio, Per_2 disponendo, altresì, che le figlie minori possano trascorrere, ad anni alterni, la cena della Vigilia e la relativa notte con un genitore e il pranzo di Natale e Santo Stefano con l'altro.
3C) Le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e la relativa eventuale settimana di vacanza scolastica saranno trascorse dai genitori in via alternata di anno in anno con le figlie minori.
3D) La regola dell'alternanza troverà applicazione per la regolamentazione anche delle festività e dei periodi di vacanza infra-annuali (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) nonché dei ponti che, pertanto, verranno trascorsi dalle figlie minori con i genitori alternativamente di anno in anno.
3E) Per quanto attiene le vacanze estive scolastiche, le figlie minori e trascorreranno con Per_1 Per_2 ciascun genitore due settimane, anche non consecutive nel mese di agosto, da stabilirsi, previo accordo fra le parti, entro il 31 maggio di ciascun anno.
3F) Le modalità di visita sopra indicate potranno essere suscettibili di modifica previo accordo fra i genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative e personali di quest'ultimi nonché delle esigenze delle figlie minori, con preavviso di 48 ore, salvo necessità non prevedibili.
3G) I genitori avranno cura di alternare il periodo di permanenza con le figlie nelle festività tipiche della religione musulmana.
4) Mantenimento delle minori e Per_1 Per_2
In considerazione della particolare situazione economica in cui versano le parti laddove il padre, nei fatti, è gravato da un esborso mensile complessivo di euro 1.671,00 per poter far fronte ad affitto e ai finanziamenti attualmente in essere, le parti concordano che l'assegno unico universale, attualmente pari ad euro 467,00 euro, verrà percepito integralmente e in via esclusiva dalla RA e che l'assegno unico Parte_1
2 universale, per la quota del 50%, verrà imputata e corrisposta dallo stesso a titolo di mantenimento delle figlie minori.
Al proposito le parti provvederanno a porre in essere tutte le operazioni utili e necessarie affinché l'assegno unico spettante per le minori venga richiesto e riscosso unicamente dalla RA , che Parte_1 provvederà a restituire al signor la carta di credito personale di quest'ultimo, visa debit n. 4230 CP1 6726 8518 4061, ove attualmente viene accreditato il predetto assegno unico, a lei concessa in uso dal signor per sopperire alle necessità della famiglia ed al mantenimento delle figlie minori nelle more del CP1 presente accordo.
5) Spese straordinarie
Le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si renderanno necessarie per le minori e Per_1 verranno sostenute sino a fine anno 2027 (anno in cui avrà termine il finanziamento n. 10159472 Per_2 CP acceso dal signor per l'acquisto della propria vettura) al 60% dal signor ed al 40% dalla CP1 RA , come da protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, che le parti conoscono e Parte_1 dichiarano aver ricevuto. Al termine del finanziamento di cui sopra, le spese straordinarie saranno sostenute al 70% dal signor e per il 30% dalla RA , sempre come da protocollo del CP1 Parte_1 Tribunale di Lecco.
6) Altre condizioni economiche
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e, pertanto, nessun assegno di mantenimento viene concordato tra di essi, dichiarando sin d'ora ed espressamente di rinunciarvi.
Le parti, altresì, concordano che in considerazione della particolare situazione economica in cui versano le parti, esplicitata al precedente punto 4, la RA farà fronte personalmente a qualsiasi eventuale Pt_1 canone di affitto che dovesse essere richiesto nell'immobile attualmente occupato a titolo di comodato.
Quanto al predetto punto 4), inerente il mantenimento delle minori, le parti si impegnano a ricontattarsi all'esito delle scadenze anche dei singoli finanziamenti che gravano la situazione economica del signor CP
, per concordare un eventuale aumento del contributo al mantenimento delle figlie minori da parte del CP signor , secondo un importo congruo con quelle che saranno le sue disponibilità patrimoniali.
7) I signori e si prestano ampio e reciproco consenso al rilascio di CP1 Parte_1 passaporto e/o documento valido per l'espatrio, anche per le figlie minori e e si impegnano a Per_1 Per_2 comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza.
8) I signori e dichiarano, altresì, di aver già definito tutte le altre questioni CP1 Parte_1 economiche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il 24/08/2009 a Rahovec Parte_1 CP1 (Kosovo) e dalla loro unione sono nate le figlie (nata a [...] ed Uniti il Persona_3 05/07/2011) e (nata a [...] ed Uniti il 01/01/2014). Il matrimonio non risulta Persona_4 essere stato trascritto. I coniugi hanno stabilito la loro residenza abituale in Colico a decorrere dal 2009.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 05/02/2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 CP1 contratto matrimonio a Rahovec (Kosovo) il 24/08/2009;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Lecco, 20/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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