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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/04/2024, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco
Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 585/2021 del R.A.C.C. in data
12/03/2021, iniziata con atto di citazione notificato in data 2 marzo 2021
d a
- Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
e
- , (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
- (C.F. ) Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in VIALE COSSETTI, 9 33170 PORDENONE,
con il patrocinio dell'avv. GERIN SERGIO,
ATTORI
c o n t r o
- , (C.F. CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in P.TTA NINO BIXIO, 7 33170
PORDENONE, con il patrocinio degli avv.ti RUMIEL ALBERTO e MUZ
RICCARDO,
CONVENUTO
Pag. 1 avente per oggetto: Altri contratti atipici,
trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
13/07/2023, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per gli attori come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “NEL MERITO Condannarsi per le ragioni tutte di cui in premessa
a pagare alla CP_1 Parte_1
rappresentata dai soci ed amministratori e Parte_2 Pt_1
la somma di euro 35.531,88 ovvero quella diversa che dovesse
[...]
essere ritenuta di giustizia quale risarcimento dei danni patrimoniali subiti
dalla società. Il tutto maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo.
Spese rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA Nella denegata ipotesi in cui il Giudice
dovesse ritenere che la presente vertenza non è sufficientemente istruita
anche in relazione al quantum oggetto della domanda di condanna, si insiste
affinché, previa rimessione in istruttoria, venga dato corso alla CTU
richiesta con la memoria ex art. 183 VI° comma cpc n. 2 di data
19/11/2021”;
per il convenuto come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Giudice, per le ragioni esposte in atti,
respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto IN VIA
ISTRUTTORIA: Ritenuta la rilevanza e l'utilizzabilità delle trascrizioni
depositate dal convenuto con memoria autorizzata dd. 7.11.2023, si insiste per l'acquisizione dalla documentazione suddetta. Si insiste inoltre per
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse ed indicate in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Pag. 2 Con atto di citazione di data 15.02.2021, notificato in data
02.03.2021, gli odierni attori convenivano in giudizio il sig. CP_1
al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali asseritamente patiti da Parte_1
(d'ora in poi e quantificati in Euro
[...] Parte_1
35.531,88.
Con comparsa di costituzione di data 23.09.2021 si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e il
Tribunale ammetteva le prove testimoniali poi assunte alle udienze del
6.12.2022 e del 13.12.2022.
All'udienza del 6.12.2022 il patrocinio di parte convenuta formulava un'eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 75 c.p.p., giustificata dalla sopravvenuta costituzione di parte civile degli attori nel procedimento penale [poi definito con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta remissione di querela] dagli stessi promosso nei confronti di ed avente ad oggetto le medesime contestazioni. CP_1
Il Tribunale, concesso alle parti un termine per note e preso atto della revoca della costituzione di parte civile nel procedimento penale, rigettava l'eccezione formulata e disponeva la prosecuzione della lite.
A seguito di un tentativo infruttuoso di conciliazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
22.12.2023 e quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Gli odierni attori hanno contestato all'ex socio di CP_1
essersi appropriato [per gli anni 2017 e 2018] di componenti di metalli
Pag. 3 preziosi acquistati dalla società e dallo stesso asseritamente non utilizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Dall'esame testimoniale, nonché dalla documentazione dimessa dalle parti è emerso che all'interno dello società era l'ex Parte_1
socio a conservare le quantità della lega e della lega CP_1 Org_1
, leghe che venivano dallo stesso utilizzate, unitamente anche al Org_2
dipendente per la realizzazione delle protesi commissionate Persona_1
dagli studi dentistici clienti della società . Parte_1
Il materiale di scarto, derivante dalla realizzazione delle protesi,
veniva consegnato dal dipendente allo per quanto Persona_1 CP_1
concerne le lavorazioni realizzate dal dipendente medesimo.
E' emerso, pertanto, che all'interno della società per il periodo d'interesse [2017 e 2018] era il solo che aveva la disponibilità delle CP_1
leghe EK e . Org_2
Il passaggio successivo riguarda però la prova dell'asserito ammanco imputabile al convenuto: la ricostruzione di tali ammanchi è stata effettuata da parte attrice attraverso la comparazione tra le fatture di acquisto e le fatture di vendita, e la loro quantificazione è avvenuta utilizzando gli schemi elaborati dalla Guardia di Finanza (cfr. le Linee Guida dimesse sub. doc. 19
di parte attrice) per gli accertamenti fiscali presso i laboratori e gli studi odontotecnici. A pag. 4 del documento 19 vengono indicati i quantitativi standard di lega Oro necessari per la realizzazione delle protesi. Nel corso degli accertamenti fiscali la Guardia di Finanza moltiplica i grammi necessari alla realizzazione della protesi per ciascun manufatto risultante dalle fatture di vendita e confronta tale risultato con le fatture di acquisto del materiale per verificare l'eventuale utilizzo di leghe per realizzazioni di protesi non risultanti dai documenti di vendita.
Pag. 4 Il patrocinio di parte attrice afferma che il predetto procedimento è
stato utilizzato anche nel caso in esame per verificare la sussistenza delle giacenze nell'armadietto dello . CP_1
Le linee guida elaborate dalla Guardia di Finanza costituiscono a tutto concedere delle presunzioni semplici, che se possono avere un peso nel procedimento tributario non altrettanto pacifico e scontato è il loro utilizzo nell'ambito di un procedimento civile governato dal principio della prova di cui all'art. 2697 c.c. ai sensi del quale è l'attore a dover provare i fatti costitutivi della sua pretesa nei termini di seguito indicati.
Nell'ambito dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori la società attrice non può limitarsi ad allegare l'inadempimento degli amministratori, ma deve fornire la prova del danno subito e del nesso di causalità, sono gli amministratori, invece, a dover provare di aver adempiuto correttamente ai propri doveri.
Facendo poi applicazione del principio di vicinanza della prova si rileva che il rapporto tra società e amministratori si distingue dai normali rapporti obbligatori tra soggetti indipendenti. Gli amministratori operano in qualità di organi della società e la responsabilità verso la società si riferisce proprio ad atti o fatti posti in essere dagli amministratori nell'esercizio di questa funzione. Pertanto, il materiale probatorio che viene in rilievo in una causa di responsabilità, come i libri sociali, la contabilità o i documenti relativi alle operazioni imprenditoriali, si trova in capo alla società. Le azioni di responsabilità vengono spesso esercitate in un momento in cui l'amministratore non è neppure più in carica, vuoi perché cessato
(eventualmente anche per la revoca conseguente all'esercizio dell'azione), vuoi perché spossessato con l'apertura di una procedura concorsuale. In tali circostanze, l'amministratore convenuto non ha più nemmeno accesso diretto alle prove, che si trovano invece nella disponibilità della società attrice.
Pag. 5 Nel caso di specie l'ex socio, nonché amministratore CP_1
non ha più la disponibilità dei libri sociali, della contabilità e soprattutto dei cd. bollettari che nel caso in esame, come chiarito dai testi, hanno rappresentato la base per la successiva fatturazione, e poi anche per il calcolo dell'ammontare degli ammanchi imputati al convenuto.
sentito quale teste, ha spiegato su domanda Persona_1
dell'avvocato di parte convenuta i passaggi inerenti l'ordinativo delle leghe preziose e la relativa rendicontazione: “Adr dell'avv. Rumiel preciso che, in
relazione alle leghe elektra e oro, non so le quantità che venivano ordinate
dallo , ma so per esperienza che tali quantità dovevano essere ordinate CP_1
in base al bisogno. Ricordo che una volta ricevuto l'ordine e le specifiche
tecniche dai vari studi dentistici, la protesi veniva pesata e il peso veniva
indicato nei bollettari che servivano poi per quantificare il costo della
protesi. Adr del Giudice preciso che i bollettari venivano compilati e firmati
dallo : una copia veniva tenuta dalla ed una veniva CP_1 Parte_1
consegnata al cliente”.
La teste , sentita sul capitolo 22, ha riferito: “La Testimone_1
riceveva gli ordini dai vari studi dentistici, poi veniva realizzata Parte_1
la protesi e pesata, il peso riportato nei bollettari veniva indicato dai vari tecnici/responsabili della lavorazione…..i tecnici mi passavano i bollettari
che erano dei fogli con delle righe in cui il tecnico indicava le specifiche lavorazioni ….il costo veniva indicato dal tecnico che lo compilava e sulla base del bollettario compilato io emettevo la fattura”.
Costituisce circostanza pacifica che i bollettari relativi agli anni 2017
e 2018 non esistono più in quanto distrutti dalla società attrice.
Costituisce circostanza altrettanto pacifica che i bollettari sono stati esaminati dai soci superstiti della società , dal loro Parte_1
commercialista, e anche sulla base delle loro risultanze sono stati mossi gli addebiti all'ex socio e amministratore , così si legge nell'atto di CP_1
Pag. 6 opposizione al provvedimento di archiviazione (cfr. doc. 5 di parte attrice)
“successivamente alla definizione della vicenda sopra descritta, tra il
dicembre 2020 e gennaio 2021 i soci e , Parte_2 Parte_1
congiuntamente al commercialista, analizzavano la documentazione contabile e precedente all'ottobre 2018 ed in particolare tutta la
documentazione contabile della società dal 01.01.2017 al 30.09.2018.
L'esame dei predetti cartacei è risultato alquanto complesso poiché è stato
necessario da un lato reperire tutte le fatture di acquisto e di vendita, dopo di
che analizzare i bollettari interni della società per vedere quali e che tipo di manufatti protesici erano riferibili all'attività diretta dell'ex socio ”. CP_1
Nel presente procedimento i bollettari, che come indicato dai testi
Tes_ e venivano utilizzati per compilare le fatture e dove Persona_1
venivano segnate le quantità di leghe utilizzate per la realizzazione delle protesi, non sono stati prodotti, non risultando più nella disponibilità di parte attrice, che aveva provveduto alla loro eliminazione [circostanza pacifica].
Ricapitolando dal punto della vista della prova dell'asserito danno subito da parte attrice [parte onerata della relativa prova per le ragioni sopraesposte] non sono stati prodotti i bollettari, non sono stati prodotti eventuali inventari relativi alle giacenze delle leghe e per Org_1 Org_2
l'anno 2017 e per l'anno 2018, ma sono state prodotte solo le fatture d'acquisto e le fatture di vendita, unitamente al prontuario predisposto dalla
Guardia di Finanza, elementi questi non sufficienti a ritenere integrata la prova del danno. Né può essere in alcuna modo valorizzata la confessione stragiudiziale di parte convenuta di essersi appropriata di una certa quantità
di leghe preziose per gli anni 2019 e 2020, oggetto di una transazione stipulata tra le parti, trattandosi di fatti temporalmente distinti. Da questo punto di vista, alla luce della documentazione dimessa da parte attrice, la
CTU richiesta si è palesata quale meramente esplorativa, e come tale non è
stata ammessa. Medesimo discorso per i capitoli di prova [non ammessi] di
Pag. 7 parte attrice nei quali si chiedeva al teste di confermare se per la realizzazione di una determinata protesi o di un particolare tipo di moncone si utilizzasse una determinata quantità di lega EK o di lega Oro, ricompresa tra un range di valori sufficientemente ampio (ad esempio passare da 0,8 grammi a
3 grammi equivale a moltiplicare per tre volte il quantitativo utilizzato) per inficiare, poi, qualunque tipo di valutazione di carattere oggettivo circa la esatta quantità dei materiali adoperati.
Tale vuoto probatorio non può essere colmato con il preteso rinvio alla valutazione equitativa del Giudice, che secondo la giurisprudenza costante non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso.
In assenza di univoci e concordanti elementi circa l'esistenza dell'asserito danno che parte attrice avrebbe subito a seguito dei presunti ammanchi imputati a parte convenuta, la domanda di condanna come formulata da parte attrice non può essere accolta.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del
2018 e succ. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come svolte da parte degli attori nei confronti del convenuto;
2) condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere al convenuto le spese legali del presente procedimento che si liquidano in Euro 7.616,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al
15% sul compenso ex DM n. 37 del 2018 e succ. modifiche.
Pag. 8 Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 3 aprile 2024.
Il Giudice
- Dott. Francesco Tonon -
Pag. 9