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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 3521/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3521 dell'anno 2021 vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Armando Florio. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
, in SIRIGNANO (AV) (c.f.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Innocenzo Calabrese.
-APPELLATO–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.126/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 26.1.2021, in tema di impugnazione di delibera assembleare condominiale”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., depositate il
16.10.2024 dalla difesa del in Sirignano (AV) e il 21.10.2024 dalla Controparte_2 difesa di . Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 26.7.2021), dinanzi a Parte_1 questa Corte, il , in Sirignano (AV), proponendo appello avverso la Controparte_3 sentenza n. 126/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 26.1.2021.
pagina 1 di 9 Con tale sentenza è stata rigettata la domanda, proposta dall'attrice ( ), volta ad ottenere – quale Parte_1 proprietaria di un appartamento ubicato nel condominio convenuto (di Via S. Leonardo da Vinci n. 51 bis in
Sirignano)- la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera assembleare del 24.7.2013 del detto
Condominio (convenuto), per aver l'amministratore omesso di consegnarle i documenti giustificativi di spesa relativi all'anno 2012 (in previsione dell'approvazione del bilancio del 2012), nonostante avesse richiesto tale documentazione mediante raccomandata del 12 febbraio 2013.
Il Tribunale di Avellino, in particolare, ha rigettato la domanda attorea (condannando al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 630,00, oltre accessori come per legge), rilevando, in primo luogo, la mancanza, tra gli atti, a seguito dello smarrimento del fascicolo di ufficio e della mancata ricostruzione, da parte dell'attrice, delle sue produzioni (nonostante fosse stata onerata, al riguardo), della copia della delibera impugnata
(del 24.07.2013), della raccomandata del 12 febbraio 2013, anch'essa posta a fondamento dell'azione giudiziaria, del titolo di proprietà e della nota del 7 febbraio 2012.
In secondo luogo il Tribunale ha ritenuto che la parte convenuta avesse dimostrato, mediante le dichiarazioni dei testi escussi, che la avesse ricevuto dall'amministratore del condominio, in data 24.7.2013, la Pt_1 documentazione relativa al bilancio del 2012 aggiungendo che la domanda attorea sarebbe stata comunque infondata non essendo stati dedotti vizi specifici della delibera, riferendosi le doglianze solo alla mancata documentazione relativa al bilancio del 2012 e che, in ogni caso, non vi fosse prova del formale invio, da parte dell'amministratore del , del verbale assembleare in data 26.7.2023, e della convocazione per la CP_2 delibera del 24.7.2013.
****
ha censurato la sentenza n. 126/2021 emessa dal Tribunale di Avellino sulla base dei seguenti Parte_1 motivi.
1. RELATIVAMENTE ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA.
Con il primo, articolato, motivo l'appellante ha sostenuto che il primo giudice non avesse fatto buon governo delle risultanze istruttorie e dei criteri di ripartizione degli oneri probatori.
In particolare, secondo , mentre dalle dichiarazione dei testi e (di Parte_1 Testimone_1 Testimone_2 cui il primo giudice non avrebbe neanche fatto menzione in sentenza) sarebbe emersa la prova, anche se solo presuntivamente, dei fatti così come esposti e dedotti da essa attrice, il convenuto non avrebbe assolto – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice (che avrebbe invece valorizzato le dichiarazioni dei testi e ) - l'onere probatorio sullo stesso gravante (circa la consegna della documentazione in Tes_3 Tes_4 questione), posta l'inattendibilità del teste (non avendo saputo precisare la tipologìa dei documenti che Tes_4 sarebbero stati consegnati dall'amministratore), nei cui confronti era stata proposta una denuncia – querela (per pagina 2 di 9 falsa testimonianza), di cui il giudice di prime cure non avrebbe neanche, erroneamente, tenuto conto;
ciò anche considerando che ella (l'attrice, si intende), al momento della presunta consegna dei documenti, si trovava altrove.
2. RELATIVAMENTE ALLO SMARRIMENTO DEL FASCICOLO E DELLA PRODUZIONE DI PARTE.
Con il secondo motivo ha sostenuto che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale di Avellino, Parte_1 non potesse gravare sulla parte lo smarrimento del fascicolo di ufficio e delle sue produzioni, ponendo in evidenza che:
- nelle more dell'iter giudiziario, l'intero fascicolo di ufficio fosse stato smarrito una prima volta dalla cancelleria e, solo all'udienza successiva a quella della predisposizione di un fascicolo temporaneo, fosse stato ritrovato integro;
- tuttavia il giudice di prime cure aveva rilevato, in fase decisoria, che la raccomandata del 12 febbraio 2013, con la quale ella attrice aveva provveduto a richiedere all'amministratore p.t. del convenuto i giustificativi CP_2 di spesa relativamente al bilancio oggetto della successiva delibera assembleare condominiale impugnata, non risultava depositata nella produzione di parte;
- all'esito del giudizio, nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione della sentenza, la produzione di parte risultava, nuovamente, assente nel fascicolo d'ufficio.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in accoglimento del Parte_1 proposto atto di appello, riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino 126/2021 del 25 gennaio 2021 depositata in cancelleria il 26 gennaio 2021, non notificata resa all'esito del procedimento identificato dal NRG 4012/2013 e, per l'effetto Voglia l'Illustrissimo Giudicante, sospesa in via preliminare
l'efficacia esecutiva della impugnata delibera assembleare dell' 24 luglio 2013, nel merito dichiarare tale delibera nulla e/o annullabile per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto esposte nel corpo dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado e, del presente atto di appello. Condannare il convenuto, in persona CP_2 dell'amm.re p.t. In via subordinata sospendere il procedimento in attesa della definizione del procedimento penale incardinato presso la procura della Repubblica di Avellino ed identificato al NRG 6815/17. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambe le fasi processuale di primo e secondo grado con distrazione delle spese in favore dell'avv Armando Florio essersi dichiarato antistatario.”.
Costituitosi in giudizio, con comparsa depositata il 9.12.2021, il , Controparte_3 in Sirignano (Av), ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di appello lamentando la genericità dei motivi e ha contestato comunque la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra , e la contestuale istanza cautelare, proposta avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Avellino – Prima Sezione Civile, in persona della dott. Gerarda Fiore, n. 126/2021 del 25 gennaio 2021, depositata
pagina 3 di 9 in cancelleria il 26 gennaio 2021, r. g. n. 4012/2013. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
Con ordinanza depositata in data 1.2.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al
14.2.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 25.9.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 22.10.2024 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 16.10.2024 dalla difesa del Controparte_2
in Sirignano e il 21.10.2024 dalla difesa di ), la causa è stata trattenuta in decisione con
[...] Parte_1 ordinanza depositata il 23.10.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellato, di nullità - lamentando la genericità dei motivi di gravame - dell'atto di appello, così evidentemente riferendosi alla violazione dell'art. 342
c.p.c. (e, dunque, all'eventuale inammissibilità dell'avverso gravame).
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
pagina 4 di 9 Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ciò posto, l'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le seguenti Parte_1 ragioni.
Nell'esaminare, infatti, congiuntamente, i due motivi di gravame, in quanto strettamente connessi, e verificato, quanto al secondo, che comunque l'appellante ha depositato nuovamente, in questa sede (telematicamente, in allegato all'atto di appello, essendo pertanto esaminabile), la raccomandata spedita il 12 febbraio 2013 (e ricevuta dall'amministratore del convenuto il 18.2.2013) che il primo giudice non aveva rilevato tra le CP_2 produzioni di parte attrice al momento della decisione (raccomandata con la quale la aveva provveduto a Pt_1 richiedere all'amministratore p.t. del convenuto i giustificativi di spesa relativamente al bilancio CP_2 oggetto della successiva delibera assembleare condominiale impugnata), va detto quanto segue.
Precisato che il thema decidendum riguardava la doglianza dell'attrice (cfr. l'atto di citazione introduttivo del primo grado, contenuto nel fascicolo di parte convenuta, ridepositato dalla parte appellata in questa sede) concernente la mancata consegna, da parte dell'amministratore, alla , nonostante tale richiesta di Pt_1 quest'ultima, dei giustificativi di spesa sottesi al bilancio del 2012 oggetto di approvazione con la delibera impugnata, occorre premettere che, in tema di condominio, in considerazione della “ratio” dell'avviso di convocazione dell'assemblea, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d'informazione dei condomini circa l'oggetto della delibera da assumere non è necessario allegare all'avviso tutta la documentazione cui si riferiscono i punti all'ordine del giorno, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dello stesso e soddisfare il diritto d'informazione dei condomini è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre è onere del condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia a proprie spese (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 17/02/2023, n. 5068).
Da ciò consegue che, ove la menzionata facoltà non sia esercitata, il singolo condomino non può far derivare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione in materia contabile per la sola mancata allegazione all'avviso di convocazione del rendiconto o del bilancio poi approvato e per la sola circostanza che egli non abbia inteso – per sua scelta – partecipare all'inerente assemblea, poiché, per effetto della successiva comunicazione della delibera approvata, egli ha il diritto di impugnarla per motivi che attengano alla modalità di approvazione o a pagina 5 di 9 profili contenutistici della stessa, ma non certamente per la sola omessa allegazione preventiva del documento
(sul quale deliberare) all'avviso di convocazione dell'assemblea recapitato ritualmente al condomino (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/10/2018, n. 25693).
Invece la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare, a sua richiesta, secondo adeguate modalità di tempo e di luogo, la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19/05/2008, n. 12650; Sez. II, 11/09/2003, n.
13350).
E, a fronte della richiesta del di accedere alla documentazione contabile per gli indicati fini di CP_2 partecipazione consapevole ad un'assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l'onere della prova della inesigibilità della richiesta e della sua non compatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull'amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al Condominio, ove intenda resistere all'azione del condomino dissenziente (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/09/2011, n. 19210; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 19/09/2014, n. 19799; Sez. II, 19/09/2014, n. 19800).
Ciò premesso, il primo giudice ha, allora, correttamente ritenuto – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante (il che comporta l'infondatezza del gravame proposto da quest'ultima) - che il CP_2 convenuto avesse fornito la prova, mediante l'escussione dei testi e che Testimone_5 Testimone_6 la avesse ricevuto dall'amministratore del condominio, in data 24 Luglio 2013, la documentazione Pt_1 richiesta, relativa al bilancio del 2012.
E, quanto sostenuto dall'appellante circa l'inattendibilità del teste , nei cui confronti aveva proposto Tes_4 anche una denuncia – querela (per falsa testimonianza), non risulta condivisibile, alla luce di quanto accertato dal
Tribunale di Avellino, in sede penale, con sentenza n. 2322/2023 depositata il 17.1.2024 (dunque utilizzabile in questa sede, trattandosi di documento formato dopo le preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., non riguardante la rappresentazione di fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che si sarebbero potuti formare in precedenza ed essere tempestivamente prodotti;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21080;
Sez. III, Ord., 18/09/2024, n. 25076; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 02/01/2025, n. 34; Sez. III, Ord.,
16/01/2025, n. 1040; Sez. II, 18/10/2024, n. 27040; Sez. Unite, 20/04/2005, n. 8203).
Con tale sentenza, infatti, ampiamente motivata, il Tribunale di Avellino ha assolto dal reato Testimone_5
a lui ascritto (con la formula piena “perché il fatto non sussiste”), rilevando, in sintesi, in modo assolutamente condivisibile, che le dichiarazioni rese ai Carabinieri di Baiano (il 30.3.2018 e il 10.6.2019) da ES
, e quelle rese da alla difesa dell'imputato (il 5.12.2019) avessero confermato la
[...] Testimone_8 versione resa nel giudizio civile (quello di primo grado, per ciò che rileva in questa sede) dall'imputato Tes_4
pagina 6 di 9 circa la consegna dei documenti in questione alla , ritenendo anche che quanto affermato dallo stesso Pt_1
(quale testimone) all'udienza civile del 26.4.2017, non si ponesse in assoluto contrasto con le Testimone_5 dichiarazioni rese da ai Carabinieri di Bariano, e che le dichiarazioni rese dagli altri Testimone_9 testimoni del P.M., ossia da e , sorella e fratello di , da Testimone_2 Testimone_1 Parte_1 _1
, fidanzato di , e da , amico di famiglia della , non fossero in grado di
[...] Testimone_2 Tes_11 Pt_1 far ritenere dimostrato quanto sostenuto dalla circa l'assenza di consegna della documentazione richiesta Pt_1 per trovarsi, ella, altrove, quel giorno.
E non è superfluo precisare, sul punto, che la detta sentenza, emessa in sede penale, è utilizzabile in questa sede civile ai fini del convincimento della Corte, posto che il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 02/08/2022, n. 23964;
Sez. I, Ord., 30/09/2021, n. 26593; Sez. Unite, 05/07/2021, n. 18923).
Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice, nel valutare le prove testimoniali, non era tenuto, una volta ritenute attendibili le dichiarazioni dei testi (il che emerge, si Testimone_5 ribadisce, anche dalla detta sentenza penale) e , a riportare in sentenza specificamente le Testimone_6 dichiarazioni rese anche dagli altri testi e (rispettivamente, fratello e sorella Testimone_1 Testimone_2 dell'attrice) e a confutarne l'attendibilità.
Sul punto va detto, invero, che il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità delle prove testimoniali spetta al giudice del merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive;
tutti i rilievi e circostanze che risultano logicamente incompatibili con la decisione adottata devono considerarsi implicitamente disattesi (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
06/06/2024, n. 15829).
In generale, infatti, l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298; Sez. II, 27/09/2023, n. 27432; Sez. II, Ord., 19/04/2023, n. 10506; cfr. anche
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 03/06/2024, n. 15471; Sez. II, Ord., 05/03/2024, n. 5843).
****
pagina 7 di 9 Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali spettanti al appellato vengono liquidati, come in dispositivo, CP_2 tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2024, n. 8556; Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 0,01 ad euro 1.100,00, in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare che, in assenza di rituale appello incidentale sulla regolamentazione delle spese di lite, non può essere esaminata la richiesta – formulata dall'appellato con la comparsa di risposta in appello (poi ribadita nella comparsa conclusionale depositata il 16.12.2024) - volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio e, dunque, evidentemente, anche del primo grado
(cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 29/10/2019, n. 27606; Sez. VI - 3, Ord., 24/01/2017, n. 1775; Sez. III,
20/08/2009, n. 18533; Sez. V, 03/12/2008, n. 28696).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3521/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 126/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, Parte_1 pubblicata il 26.1.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_3
, in Sirignano (AV), in persona dell'amministratore p.t., dei compensi professionali del secondo grado di
[...] giudizio, liquidati complessivamente in euro 673,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
pagina 8 di 9 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 28.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe AV FA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3521 dell'anno 2021 vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Armando Florio. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
, in SIRIGNANO (AV) (c.f.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Innocenzo Calabrese.
-APPELLATO–
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.126/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 26.1.2021, in tema di impugnazione di delibera assembleare condominiale”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., depositate il
16.10.2024 dalla difesa del in Sirignano (AV) e il 21.10.2024 dalla Controparte_2 difesa di . Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 26.7.2021), dinanzi a Parte_1 questa Corte, il , in Sirignano (AV), proponendo appello avverso la Controparte_3 sentenza n. 126/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 26.1.2021.
pagina 1 di 9 Con tale sentenza è stata rigettata la domanda, proposta dall'attrice ( ), volta ad ottenere – quale Parte_1 proprietaria di un appartamento ubicato nel condominio convenuto (di Via S. Leonardo da Vinci n. 51 bis in
Sirignano)- la declaratoria di nullità o l'annullamento della delibera assembleare del 24.7.2013 del detto
Condominio (convenuto), per aver l'amministratore omesso di consegnarle i documenti giustificativi di spesa relativi all'anno 2012 (in previsione dell'approvazione del bilancio del 2012), nonostante avesse richiesto tale documentazione mediante raccomandata del 12 febbraio 2013.
Il Tribunale di Avellino, in particolare, ha rigettato la domanda attorea (condannando al Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 630,00, oltre accessori come per legge), rilevando, in primo luogo, la mancanza, tra gli atti, a seguito dello smarrimento del fascicolo di ufficio e della mancata ricostruzione, da parte dell'attrice, delle sue produzioni (nonostante fosse stata onerata, al riguardo), della copia della delibera impugnata
(del 24.07.2013), della raccomandata del 12 febbraio 2013, anch'essa posta a fondamento dell'azione giudiziaria, del titolo di proprietà e della nota del 7 febbraio 2012.
In secondo luogo il Tribunale ha ritenuto che la parte convenuta avesse dimostrato, mediante le dichiarazioni dei testi escussi, che la avesse ricevuto dall'amministratore del condominio, in data 24.7.2013, la Pt_1 documentazione relativa al bilancio del 2012 aggiungendo che la domanda attorea sarebbe stata comunque infondata non essendo stati dedotti vizi specifici della delibera, riferendosi le doglianze solo alla mancata documentazione relativa al bilancio del 2012 e che, in ogni caso, non vi fosse prova del formale invio, da parte dell'amministratore del , del verbale assembleare in data 26.7.2023, e della convocazione per la CP_2 delibera del 24.7.2013.
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ha censurato la sentenza n. 126/2021 emessa dal Tribunale di Avellino sulla base dei seguenti Parte_1 motivi.
1. RELATIVAMENTE ALLA VALUTAZIONE DELLA PROVA.
Con il primo, articolato, motivo l'appellante ha sostenuto che il primo giudice non avesse fatto buon governo delle risultanze istruttorie e dei criteri di ripartizione degli oneri probatori.
In particolare, secondo , mentre dalle dichiarazione dei testi e (di Parte_1 Testimone_1 Testimone_2 cui il primo giudice non avrebbe neanche fatto menzione in sentenza) sarebbe emersa la prova, anche se solo presuntivamente, dei fatti così come esposti e dedotti da essa attrice, il convenuto non avrebbe assolto – contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice (che avrebbe invece valorizzato le dichiarazioni dei testi e ) - l'onere probatorio sullo stesso gravante (circa la consegna della documentazione in Tes_3 Tes_4 questione), posta l'inattendibilità del teste (non avendo saputo precisare la tipologìa dei documenti che Tes_4 sarebbero stati consegnati dall'amministratore), nei cui confronti era stata proposta una denuncia – querela (per pagina 2 di 9 falsa testimonianza), di cui il giudice di prime cure non avrebbe neanche, erroneamente, tenuto conto;
ciò anche considerando che ella (l'attrice, si intende), al momento della presunta consegna dei documenti, si trovava altrove.
2. RELATIVAMENTE ALLO SMARRIMENTO DEL FASCICOLO E DELLA PRODUZIONE DI PARTE.
Con il secondo motivo ha sostenuto che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale di Avellino, Parte_1 non potesse gravare sulla parte lo smarrimento del fascicolo di ufficio e delle sue produzioni, ponendo in evidenza che:
- nelle more dell'iter giudiziario, l'intero fascicolo di ufficio fosse stato smarrito una prima volta dalla cancelleria e, solo all'udienza successiva a quella della predisposizione di un fascicolo temporaneo, fosse stato ritrovato integro;
- tuttavia il giudice di prime cure aveva rilevato, in fase decisoria, che la raccomandata del 12 febbraio 2013, con la quale ella attrice aveva provveduto a richiedere all'amministratore p.t. del convenuto i giustificativi CP_2 di spesa relativamente al bilancio oggetto della successiva delibera assembleare condominiale impugnata, non risultava depositata nella produzione di parte;
- all'esito del giudizio, nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione della sentenza, la produzione di parte risultava, nuovamente, assente nel fascicolo d'ufficio.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in accoglimento del Parte_1 proposto atto di appello, riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino 126/2021 del 25 gennaio 2021 depositata in cancelleria il 26 gennaio 2021, non notificata resa all'esito del procedimento identificato dal NRG 4012/2013 e, per l'effetto Voglia l'Illustrissimo Giudicante, sospesa in via preliminare
l'efficacia esecutiva della impugnata delibera assembleare dell' 24 luglio 2013, nel merito dichiarare tale delibera nulla e/o annullabile per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto esposte nel corpo dell'atto introduttivo del procedimento di primo grado e, del presente atto di appello. Condannare il convenuto, in persona CP_2 dell'amm.re p.t. In via subordinata sospendere il procedimento in attesa della definizione del procedimento penale incardinato presso la procura della Repubblica di Avellino ed identificato al NRG 6815/17. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambe le fasi processuale di primo e secondo grado con distrazione delle spese in favore dell'avv Armando Florio essersi dichiarato antistatario.”.
Costituitosi in giudizio, con comparsa depositata il 9.12.2021, il , Controparte_3 in Sirignano (Av), ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di appello lamentando la genericità dei motivi e ha contestato comunque la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla sig.ra , e la contestuale istanza cautelare, proposta avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Avellino – Prima Sezione Civile, in persona della dott. Gerarda Fiore, n. 126/2021 del 25 gennaio 2021, depositata
pagina 3 di 9 in cancelleria il 26 gennaio 2021, r. g. n. 4012/2013. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”.
Con ordinanza depositata in data 1.2.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al
14.2.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 25.9.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 22.10.2024 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 16.10.2024 dalla difesa del Controparte_2
in Sirignano e il 21.10.2024 dalla difesa di ), la causa è stata trattenuta in decisione con
[...] Parte_1 ordinanza depositata il 23.10.2024, con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellato, di nullità - lamentando la genericità dei motivi di gravame - dell'atto di appello, così evidentemente riferendosi alla violazione dell'art. 342
c.p.c. (e, dunque, all'eventuale inammissibilità dell'avverso gravame).
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/07/2024, n.
18220).
pagina 4 di 9 Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò posto, l'appello proposto da è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, per le seguenti Parte_1 ragioni.
Nell'esaminare, infatti, congiuntamente, i due motivi di gravame, in quanto strettamente connessi, e verificato, quanto al secondo, che comunque l'appellante ha depositato nuovamente, in questa sede (telematicamente, in allegato all'atto di appello, essendo pertanto esaminabile), la raccomandata spedita il 12 febbraio 2013 (e ricevuta dall'amministratore del convenuto il 18.2.2013) che il primo giudice non aveva rilevato tra le CP_2 produzioni di parte attrice al momento della decisione (raccomandata con la quale la aveva provveduto a Pt_1 richiedere all'amministratore p.t. del convenuto i giustificativi di spesa relativamente al bilancio CP_2 oggetto della successiva delibera assembleare condominiale impugnata), va detto quanto segue.
Precisato che il thema decidendum riguardava la doglianza dell'attrice (cfr. l'atto di citazione introduttivo del primo grado, contenuto nel fascicolo di parte convenuta, ridepositato dalla parte appellata in questa sede) concernente la mancata consegna, da parte dell'amministratore, alla , nonostante tale richiesta di Pt_1 quest'ultima, dei giustificativi di spesa sottesi al bilancio del 2012 oggetto di approvazione con la delibera impugnata, occorre premettere che, in tema di condominio, in considerazione della “ratio” dell'avviso di convocazione dell'assemblea, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto d'informazione dei condomini circa l'oggetto della delibera da assumere non è necessario allegare all'avviso tutta la documentazione cui si riferiscono i punti all'ordine del giorno, posto che per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza dello stesso e soddisfare il diritto d'informazione dei condomini è sufficiente l'indicazione della materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre è onere del condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui decidere, attivarsi per visionarla presso l'amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia a proprie spese (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 17/02/2023, n. 5068).
Da ciò consegue che, ove la menzionata facoltà non sia esercitata, il singolo condomino non può far derivare l'illegittimità della successiva delibera di approvazione in materia contabile per la sola mancata allegazione all'avviso di convocazione del rendiconto o del bilancio poi approvato e per la sola circostanza che egli non abbia inteso – per sua scelta – partecipare all'inerente assemblea, poiché, per effetto della successiva comunicazione della delibera approvata, egli ha il diritto di impugnarla per motivi che attengano alla modalità di approvazione o a pagina 5 di 9 profili contenutistici della stessa, ma non certamente per la sola omessa allegazione preventiva del documento
(sul quale deliberare) all'avviso di convocazione dell'assemblea recapitato ritualmente al condomino (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/10/2018, n. 25693).
Invece la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare, a sua richiesta, secondo adeguate modalità di tempo e di luogo, la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19/05/2008, n. 12650; Sez. II, 11/09/2003, n.
13350).
E, a fronte della richiesta del di accedere alla documentazione contabile per gli indicati fini di CP_2 partecipazione consapevole ad un'assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l'onere della prova della inesigibilità della richiesta e della sua non compatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull'amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al Condominio, ove intenda resistere all'azione del condomino dissenziente (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/09/2011, n. 19210; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 19/09/2014, n. 19799; Sez. II, 19/09/2014, n. 19800).
Ciò premesso, il primo giudice ha, allora, correttamente ritenuto – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante (il che comporta l'infondatezza del gravame proposto da quest'ultima) - che il CP_2 convenuto avesse fornito la prova, mediante l'escussione dei testi e che Testimone_5 Testimone_6 la avesse ricevuto dall'amministratore del condominio, in data 24 Luglio 2013, la documentazione Pt_1 richiesta, relativa al bilancio del 2012.
E, quanto sostenuto dall'appellante circa l'inattendibilità del teste , nei cui confronti aveva proposto Tes_4 anche una denuncia – querela (per falsa testimonianza), non risulta condivisibile, alla luce di quanto accertato dal
Tribunale di Avellino, in sede penale, con sentenza n. 2322/2023 depositata il 17.1.2024 (dunque utilizzabile in questa sede, trattandosi di documento formato dopo le preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., non riguardante la rappresentazione di fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che si sarebbero potuti formare in precedenza ed essere tempestivamente prodotti;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21080;
Sez. III, Ord., 18/09/2024, n. 25076; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 02/01/2025, n. 34; Sez. III, Ord.,
16/01/2025, n. 1040; Sez. II, 18/10/2024, n. 27040; Sez. Unite, 20/04/2005, n. 8203).
Con tale sentenza, infatti, ampiamente motivata, il Tribunale di Avellino ha assolto dal reato Testimone_5
a lui ascritto (con la formula piena “perché il fatto non sussiste”), rilevando, in sintesi, in modo assolutamente condivisibile, che le dichiarazioni rese ai Carabinieri di Baiano (il 30.3.2018 e il 10.6.2019) da ES
, e quelle rese da alla difesa dell'imputato (il 5.12.2019) avessero confermato la
[...] Testimone_8 versione resa nel giudizio civile (quello di primo grado, per ciò che rileva in questa sede) dall'imputato Tes_4
pagina 6 di 9 circa la consegna dei documenti in questione alla , ritenendo anche che quanto affermato dallo stesso Pt_1
(quale testimone) all'udienza civile del 26.4.2017, non si ponesse in assoluto contrasto con le Testimone_5 dichiarazioni rese da ai Carabinieri di Bariano, e che le dichiarazioni rese dagli altri Testimone_9 testimoni del P.M., ossia da e , sorella e fratello di , da Testimone_2 Testimone_1 Parte_1 _1
, fidanzato di , e da , amico di famiglia della , non fossero in grado di
[...] Testimone_2 Tes_11 Pt_1 far ritenere dimostrato quanto sostenuto dalla circa l'assenza di consegna della documentazione richiesta Pt_1 per trovarsi, ella, altrove, quel giorno.
E non è superfluo precisare, sul punto, che la detta sentenza, emessa in sede penale, è utilizzabile in questa sede civile ai fini del convincimento della Corte, posto che il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 02/08/2022, n. 23964;
Sez. I, Ord., 30/09/2021, n. 26593; Sez. Unite, 05/07/2021, n. 18923).
Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice, nel valutare le prove testimoniali, non era tenuto, una volta ritenute attendibili le dichiarazioni dei testi (il che emerge, si Testimone_5 ribadisce, anche dalla detta sentenza penale) e , a riportare in sentenza specificamente le Testimone_6 dichiarazioni rese anche dagli altri testi e (rispettivamente, fratello e sorella Testimone_1 Testimone_2 dell'attrice) e a confutarne l'attendibilità.
Sul punto va detto, invero, che il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità delle prove testimoniali spetta al giudice del merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive;
tutti i rilievi e circostanze che risultano logicamente incompatibili con la decisione adottata devono considerarsi implicitamente disattesi (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
06/06/2024, n. 15829).
In generale, infatti, l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298; Sez. II, 27/09/2023, n. 27432; Sez. II, Ord., 19/04/2023, n. 10506; cfr. anche
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 03/06/2024, n. 15471; Sez. II, Ord., 05/03/2024, n. 5843).
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pagina 7 di 9 Al rigetto dell'appello segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato vittorioso.
In particolare, i compensi professionali spettanti al appellato vengono liquidati, come in dispositivo, CP_2 tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2024, n. 8556; Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse dell'appellato vittorioso stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 0,01 ad euro 1.100,00, in base al valore della controversia.
Non è superfluo precisare che, in assenza di rituale appello incidentale sulla regolamentazione delle spese di lite, non può essere esaminata la richiesta – formulata dall'appellato con la comparsa di risposta in appello (poi ribadita nella comparsa conclusionale depositata il 16.12.2024) - volta ad ottenere la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio e, dunque, evidentemente, anche del primo grado
(cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 29/10/2019, n. 27606; Sez. VI - 3, Ord., 24/01/2017, n. 1775; Sez. III,
20/08/2009, n. 18533; Sez. V, 03/12/2008, n. 28696).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3521/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 126/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, Parte_1 pubblicata il 26.1.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_3
, in Sirignano (AV), in persona dell'amministratore p.t., dei compensi professionali del secondo grado di
[...] giudizio, liquidati complessivamente in euro 673,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
pagina 8 di 9 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 28.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe AV FA
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