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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7976/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F.: Parte_1
), con l'Avv. CARDONE ROSA C.F._1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
METTEO VITTORIA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
Controparte_2
[...
[...] – PARTE INTERVENUTA –
[...]
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale dedu- Parte_1
cendo di essere coniuge della parte convenuta CP_3
in forza di matrimonio celebrato il 24/12/2015. Ha precisato
[...]
che dalla loro unione non sono nati figli attualmente indipendenti.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 18/07/2024).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte convenuta si è costituita in giudi- Controparte_1
zio, non contestando la domanda di separazione ma le avverse pro- spettazioni ed allegando comportamenti della moglie contrari ai do- versi coniugali. Ha quindi chiesto l'addebito della separazione alla moglie.
Nel corso del processo i loro difensori hanno chiesto la pronuncia sullo stato ed il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per
2 la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accogli- mento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitiva- mente pronunciando nel giudizio R.G. 7976/2024 introdotto con ri- corso del 18/07/2024 da nei con- Parte_1
fronti di , con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi citati;
2. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudi- cato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
3 civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7976/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
(C.F.: Parte_1
), con l'Avv. CARDONE ROSA C.F._1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ), con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
METTEO VITTORIA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
Controparte_2
[...
[...] – PARTE INTERVENUTA –
[...]
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla scadenza del termine sopra citato le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
ha adito questo Tribunale dedu- Parte_1
cendo di essere coniuge della parte convenuta CP_3
in forza di matrimonio celebrato il 24/12/2015. Ha precisato
[...]
che dalla loro unione non sono nati figli attualmente indipendenti.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 18/07/2024).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte convenuta si è costituita in giudi- Controparte_1
zio, non contestando la domanda di separazione ma le avverse pro- spettazioni ed allegando comportamenti della moglie contrari ai do- versi coniugali. Ha quindi chiesto l'addebito della separazione alla moglie.
Nel corso del processo i loro difensori hanno chiesto la pronuncia sullo stato ed il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per
2 la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accogli- mento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitiva- mente pronunciando nel giudizio R.G. 7976/2024 introdotto con ri- corso del 18/07/2024 da nei con- Parte_1
fronti di , con l'intervento del P.M., così Controparte_1
provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi citati;
2. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudi- cato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione
3 civile del Tribunale in data 03/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4