Art. 24.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 850 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 e in lire 930 milioni per l'anno finanziario 1971 si fa fronte, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione dalla spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , e mediante riduzione dei corrispondenti capitoli n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1970 e 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 850 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 e in lire 930 milioni per l'anno finanziario 1971 si fa fronte, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione dalla spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , e mediante riduzione dei corrispondenti capitoli n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1970 e 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.