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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Caterina Greco, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Brindisi, sezione civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1482 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, discussa e trattenuta per la decisione all'udienza del 27.1.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Cantelmo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in San Pietro OT (BR) presso lo studio dell'Avv. Andrea Petraroli
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Marilena Poddi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi, alla Via
Bezzecca n. 23
CONVENUTO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marina Controparte_2 P.IVA_3
Iacobelli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Ostuni (BR) in Corso G.
Mazzini, n. 116
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 15.5.2020, ha Parte_1
esposto di essere concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel Comune di
Brindisi; che il resistente, intestatario dell'utenza gas e del punto di riconsegna n.
01613890018711 sito nel Comune di Brindisi al Corso Garibaldi, n. 53 in posizione
1 inaccessibile, si è reso moroso e che il relativo contratto di somministrazione è stato risolto dalla Società addetta alla vendita;
che l'utenza è stata posta in stato di Default.
La società ricorrente ha evidenziato il proprio obbligo alla disabilitazione del misuratore del gas e all'interruzione della somministrazione in ottemperanza a precisi obblighi imposti dalla legge e dalla disciplina regolatoria emanata dall'AEEGSI, con implicazioni di interesse generale, oltreché di incolumità dello stesso utente;
ha esposto, in ogni caso, di essere tenuta a procedere ad interventi di verifica e manutenzione dell'impianto fino al misuratore, allo scopo di garantire tanto il corretto funzionamento quanto la sicurezza degli impianti.
La società ricorrente ha, pertanto, chiesto di essere autorizzata “ad accedere all'immobile ove si trova il gruppo di misura ed il contatore del gas relativi all'Utenza intestata a
n. sito nel Comune di Brindisi al Corso Controparte_3 PartitaIVA_4
Garibaldi, n. 53 in posizione inaccessibile, al fine di procedere alla interruzione della somministrazione del gas con la rimozione del misuratore, nonché alle verifiche degli impianti di sua proprietà che riterrà necessarie sotto il profilo della manutenzione e della sicurezza, autorizzandola, sin da ora, ad accedervi forzosamente mediante l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario competente e della Forza Pubblica, e per effettuare tutto quanto indispensabile alla sicurezza ed al buon funzionamento dell'impianto, secondo quanto imposto dalla legge e dalle Delibere dell'AEEGSI”, oltre alla condanna di risarcimento dei danni in proprio favore da liquidarsi in via via equitativa ex art.1226 c.c., con vittoria di spese e competenze professionali.
Si costituiva in giudizio lo impugnando e contestando l'avverso Controparte_1
ricorso, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. In particolare, parte resistente sosteneva di non aver mai ricevuto fatture per la fornitura di energia elettrica insolute né di essere stata tempestivamente informata della risoluzione del contratto di fornitura del servizio elettrico;
evidenziava l'accessibilità del punto di riconsegna;
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di , dalla quale CP_2 CP_2
domandava di essere manlevata da ogni pregiudizievole conseguenza.
Autorizzata la chiamata in causa di terzo, si costituiva in giudizio , la Controparte_2
quale chiedeva la propria estromissione dal giudizio ovvero, in subordine, il rigetto di ogni avversa domanda.
2 Con ordinanza del 1.7.2021 il Tribunale disponeva la conversione del rito, fissando all'uopo l'udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., veniva più volte rinviata stante la pendenza di trattative di bonario componimento della lite.
All'udienza del 27.1.2025 le parti davano atto della sopravvenuta composizione della lite, essendo intervenuto un accordo transattivo tra la parte convenuta e la terza chiamata in causa. Parte attrice, stante l'uscita dell'utenza dallo stato di default dichiarava di non aver più alcun interesse ad una pronuncia dell'Autorità Giudiziaria sulle domande ab origine avanzate. Tutte le parti chiedevano concordemente la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Il giudice tratteneva, dunque, la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attesa l'avvenuta precisazione delle conclusioni nei termini innanzi richiamati con le quali si dà atto dell'intervenuta transazione della controversia con compensazione delle spese di lite tra le parti, questo Giudice deve limitarsi, sussistendone i presupposti di legge, a dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Caterina
Greco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di nonché contro , Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara interamente compensate tra le parti spese e competenze del giudizio.
Brindisi, 27.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Caterina Greco, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Brindisi, sezione civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1482 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, discussa e trattenuta per la decisione all'udienza del 27.1.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Cantelmo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in San Pietro OT (BR) presso lo studio dell'Avv. Andrea Petraroli
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Marilena Poddi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi, alla Via
Bezzecca n. 23
CONVENUTO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marina Controparte_2 P.IVA_3
Iacobelli, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Ostuni (BR) in Corso G.
Mazzini, n. 116
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 15.5.2020, ha Parte_1
esposto di essere concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel Comune di
Brindisi; che il resistente, intestatario dell'utenza gas e del punto di riconsegna n.
01613890018711 sito nel Comune di Brindisi al Corso Garibaldi, n. 53 in posizione
1 inaccessibile, si è reso moroso e che il relativo contratto di somministrazione è stato risolto dalla Società addetta alla vendita;
che l'utenza è stata posta in stato di Default.
La società ricorrente ha evidenziato il proprio obbligo alla disabilitazione del misuratore del gas e all'interruzione della somministrazione in ottemperanza a precisi obblighi imposti dalla legge e dalla disciplina regolatoria emanata dall'AEEGSI, con implicazioni di interesse generale, oltreché di incolumità dello stesso utente;
ha esposto, in ogni caso, di essere tenuta a procedere ad interventi di verifica e manutenzione dell'impianto fino al misuratore, allo scopo di garantire tanto il corretto funzionamento quanto la sicurezza degli impianti.
La società ricorrente ha, pertanto, chiesto di essere autorizzata “ad accedere all'immobile ove si trova il gruppo di misura ed il contatore del gas relativi all'Utenza intestata a
n. sito nel Comune di Brindisi al Corso Controparte_3 PartitaIVA_4
Garibaldi, n. 53 in posizione inaccessibile, al fine di procedere alla interruzione della somministrazione del gas con la rimozione del misuratore, nonché alle verifiche degli impianti di sua proprietà che riterrà necessarie sotto il profilo della manutenzione e della sicurezza, autorizzandola, sin da ora, ad accedervi forzosamente mediante l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario competente e della Forza Pubblica, e per effettuare tutto quanto indispensabile alla sicurezza ed al buon funzionamento dell'impianto, secondo quanto imposto dalla legge e dalle Delibere dell'AEEGSI”, oltre alla condanna di risarcimento dei danni in proprio favore da liquidarsi in via via equitativa ex art.1226 c.c., con vittoria di spese e competenze professionali.
Si costituiva in giudizio lo impugnando e contestando l'avverso Controparte_1
ricorso, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto. In particolare, parte resistente sosteneva di non aver mai ricevuto fatture per la fornitura di energia elettrica insolute né di essere stata tempestivamente informata della risoluzione del contratto di fornitura del servizio elettrico;
evidenziava l'accessibilità del punto di riconsegna;
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di , dalla quale CP_2 CP_2
domandava di essere manlevata da ogni pregiudizievole conseguenza.
Autorizzata la chiamata in causa di terzo, si costituiva in giudizio , la Controparte_2
quale chiedeva la propria estromissione dal giudizio ovvero, in subordine, il rigetto di ogni avversa domanda.
2 Con ordinanza del 1.7.2021 il Tribunale disponeva la conversione del rito, fissando all'uopo l'udienza ex art. 183 c.p.c.
La causa, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., veniva più volte rinviata stante la pendenza di trattative di bonario componimento della lite.
All'udienza del 27.1.2025 le parti davano atto della sopravvenuta composizione della lite, essendo intervenuto un accordo transattivo tra la parte convenuta e la terza chiamata in causa. Parte attrice, stante l'uscita dell'utenza dallo stato di default dichiarava di non aver più alcun interesse ad una pronuncia dell'Autorità Giudiziaria sulle domande ab origine avanzate. Tutte le parti chiedevano concordemente la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Il giudice tratteneva, dunque, la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attesa l'avvenuta precisazione delle conclusioni nei termini innanzi richiamati con le quali si dà atto dell'intervenuta transazione della controversia con compensazione delle spese di lite tra le parti, questo Giudice deve limitarsi, sussistendone i presupposti di legge, a dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Caterina
Greco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di nonché contro , Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara interamente compensate tra le parti spese e competenze del giudizio.
Brindisi, 27.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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