TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3077 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, proposta da
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
IC NN, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Giuseppe Moffa, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- accogliere la presente opposizione ed annullare l'ingiunzione opposta, revocando in tutte le ipotesi il D.I. impugnato, in quanto illegittimo e/o nullo e/o comunque infondato, mandando assolto l'opponente da qualsivoglia pretesa ritenuta infondata e/o ingiusta;
1 - in ogni caso, con il favore delle competenze e spese di giudizio”.
Per l'opposta:
“Nell'interesse della cento Società Cooperativa si confermano integralmente deduzioni, eccezioni e conclusioni già formulate e depositate.
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari così giudicare: in via principale: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 130/2020 del Tribunale di Cagliari del 04.02.2020 e per
l'effetto condannare il a pagare immediatamente la Parte_1 somma di € 22.907,04, oltre interessi ai sensi del Dlgs. 231/2001 dalla data del deposito del ricorso al saldo ed oltre le spese del procedimento che si liquidano in complessivi € 685,00 (oltre accessori di legge) di cui 540,00 per la prestazione professionale del legale ed € 145,00 per spese;
in via subordinata: rilevato che con determinazione n. 36 del 24.01.2011 (doc. 57) il si era obbligato, a titolo di riconoscimento del debito, a corrispondere Pt_1 alla la somma di euro 18.944,07, condannare il Controparte_1 Parte_1
a pagare immediatamente la somma di € 18.944,07, oltre interessi ai
[...] sensi del Dlgs. 231/2001 dalla data della determinazione n. 36 del 24.01.2011 sino all'effettivo saldo;
in ogni caso: condannare il al risarcimento del maggior Parte_1 danno subìto dal creditore ex art. 1224 c.c., secondo l'equa valutazione del
Giudice, in quanto la somma di € 18.944,07, quale obbligazione pecuniaria dovuta, sarebbe stata dalla cooperativa destinata ad impieghi antinflattivi;
in ogni caso: condannare il al risarcimento dei danni ex Pt_1 Parte_1 art. 96 c.p.c. per lite temeraria al pagamento della somma che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compenso all'avvocato del presente giudizio determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende.
In particolare, si insiste nelle formulate conclusioni, chiedendosi il rigetto dell'avversa opposizione, e preso atto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 18.944,07, in via subordinata, si chiede: la condanna dell'ente comunale al
2 pagamento degli interessi ai sensi del Dlgs. 231/2001 dalla data della determinazione comunale n. 36 del 24.01.2011 sino all'effettivo saldo;
in ogni caso: condannare il al risarcimento del maggior Parte_1 danno subìto dal creditore ex art. 1224 c.c., secondo l'equa valutazione del
Giudice, in quanto la somma di euro 18.944,07, quale obbligazione pecuniaria dovuta dal 2011, sarebbe stata dalla cooperativa destinata ad impieghi antinflattivi.
In ogni caso: condannare il al risarcimento dei danni ex Parte_1 art. 96 c.p.c. per lite temeraria al pagamento della somma che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compenso all'avvocato del presente giudizio determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28 maggio 2020, il ha Parte_1 convenuto in giudizio la in opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 130/2020, depositato il 4 febbraio 2020 e notificato il 19 febbraio
2020, per il pagamento della somma di Euro 22.977,04, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di rimborso di spese sostenute per energia elettrica, in riferimento alla convenzione del 16 aprile 2003, relativa al piano di lottizzazione denominato
I Giardini, e alla determinazione n. 36 del 24 gennaio 2011, deducendo la mancata collaborazione dell'altra parte all'adempimento e l'illegittima misura degli interessi moratori e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio il , rilevando la mancata Parte_1 autorizzazione alla lite da parte della comunale, contestando il fondamento CP_2 dei motivi per intervenuto riconoscimento di debito e concludendo, in via principale, per il rigetto dell'opposizione o, in via subordinata, per la condanna al pagamento della somma anticipata dalla società, oltre agli interessi di mora nella misura prevista per la prestazione di servizi alle pubbliche amministrazioni e, in ogni caso, per la condanna anche al risarcimento del maggior danno, oltre alla condanna per responsabilità aggravata.
3 La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza del 15 maggio 2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Con il primo motivo, si deduce contegno scorretto e non collaborativo della creditrice, tale da aggravare inutilmente la posizione del debitore: corrispondeva al vero che il Comune con la determinazione citata si fosse reso disponibile a corrispondere alla la somma di Euro 18.944,07, in CP_1 relazione alle spese sostenute sino al 15 ottobre 2010, giustificate dai pagamenti sino ad allora effettuati, come da documenti offerti in comunicazione, e le ulteriori spese che la avesse sostenuto sino alla data di voltura al Comune CP_1 delle utenze elettriche;
il tuttavia, evidenziava con proprie note che per Pt_1 procedere al pagamento aveva necessità di avere informazioni in ordine al regime fiscale dell'altra parte, se fosse esente da IVA o meno, se dovesse emettere fattura, nonché tutti i giustificativi documentali successivi, attendendo invano quanto richiesto;
in ciò era ravvisabile la mancata cooperazione da parte della creditrice, la quale, contravvenendo al disposto degli artt. 1175 e 1206 cod. civ., non compiva quanto necessario affinché il debitore potesse adempiere la sua obbligazione, mai negata.
1.2. Con il secondo motivo, si deduce illegittima determinazione degli interessi moratori, ex D.Lgs. n. 231 del 2002, rilevando trattarsi di rimborso di spese sostenute, e non di operazioni commerciali, per cui gli interessi di mora in questione non erano dovuti.
2. Pregiudizialmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione processuale, risultando la procura speciale a proporre opposizione validamente conferita dal Sindaco in forza di delibera autorizzativa della Giunta comunale, a ciò competente per disposizione statutaria, assunta in data anteriore alla citazione, come da documento prodotto dall'opponente ancor prima dell'udienza di prima
4 comparizione delle parti.
3. Ancora in via pregiudiziale, va escluso che sia integralmente cessata la materia del contendere sul primo motivo, attinente al capitale: infatti, sebbene nel corso del processo l'opponente abbia dichiarato e documentato di aver provveduto ad eseguirne il pagamento con i relativi mandati e l'opposta abbia riconosciuto l'avvenuto pagamento della somma di Euro 18.944,07, corrispondente a quella liquidata in sede amministrativa, fermo l'effetto estintivo nelle more verificatosi, la società nelle proprie conclusioni, peraltro non lineari, attraverso il richiamo della originaria formulazione, ha insistito in via principale per l'accertamento del credito per l'ammontare di Euro 22.907,04, superiore a quanto pagato e quasi corrispondente alla somma ingiunta, sicché persiste la controversia intorno al residuo debito, in parte sul capitale e, in ogni caso, sugli accessori.
4. Il primo motivo è infondato.
4.1. Posto che, ai sensi dell'art. 1206 cod. civ., il creditore è in mora se ingiustificatamente non riceve il pagamento offertogli nei modi di legge o non compie quanto è necessario per l'adempimento da parte del debitore, è palese che la mora credendi nelle obbligazioni pecuniarie consegue soltanto al rifiuto della somma di danaro dovuta da parte del creditore. Chi ha diritto al pagamento è tenuto a riceverlo e a non rifiutarlo senza giustificato motivo, ma non è tenuto ad altra forma di cooperazione, allo scopo di attuare il rapporto obbligatorio. In senso conforme, la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, ove quest'ultimo voglia conseguire l'effetto più ampio della liberazione dell'obbligazione – presupposto costitutivo per l'eventuale configurazione di un concorso del creditore in funzione della limitazione dei danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, come previsto dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ. – è tenuto a far seguire l'offerta reale di danaro o, eventualmente, di titoli di credito dal deposito, secondo la specifica disciplina degli artt. 1208 e segg. cod. civ., nonché da tutti gli adempimenti conseguenti, come specificati dall'art. 1212 cod. civ. (Cass. n. 25775 del 2013). Qualora la prestazione da eseguire consista in un corrispettivo di altra prestazione e rientri nel campo di applicazione dell'imposta
5 sul valore aggiunto, derivando da una delle operazioni imponibili di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'adempimento che il debitore deve offrire e che il creditore non può rifiutare comprende anche l'imposta. Per quanto specificamente interessa, l'orientamento della giurisprudenza più recente è che l'indennità dovuta a titolo di ingiustificato arricchimento, prevista dall'art. 2041 cod. civ., è esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo, essendo del tutto assente un nesso diretto e immediato tra la prestazione e l'indennizzo stesso (Cass. n. 15270 del 2021; conf. n. 2040 del
2022).
4.2. Nella specie, pur riconoscendosi debitore, l'opponente ha addotto a giustificazione del proprio inadempimento la mancata cooperazione della creditrice, sul presupposto che fosse tenuta a comunicare le circostanze relative al regime fiscale applicabile ed a rilasciare, se del caso, la fattura;
l'opposta, invece, ha affermato di esser creditrice per il rimborso delle spese relative alle utenze elettriche, sostenute in luogo dell'amministrazione comunale e da essa non rimborsate in modo spontaneo, e ha negato di aver impedito il pagamento, al contempo insistendo a voler emettere fattura (emessa in corso di causa) ed applicare l'imposta nella misura vigente (applicata con scissione dei pagamenti).
4.3. Esaminando la documentazione prodotta, bisogna stabilire se in mora fosse la creditrice o il debitore e quali effetti ne conseguissero.
4.4. In base a quello che risulta dalla convenzione del 16 aprile 2003, relativa al piano di lottizzazione denominato I Giardini, precisamente dall'art. 12, tutte le opere pubbliche eseguite dai lottizzanti sarebbero passate in proprietà al a partire dal collaudo e dalla stessa data il avrebbe assunto Pt_1 Pt_1
l'onere di manutenzione di ciascuna opera ed area avuta in cessione.
4.5. In base a quello che risulta dalla determinazione n. 36 del 24 gennaio
2011, facendo riferimento all'approvazione del certificato di collaudo con determinazione n. 692 del 16 luglio 2008, il disponeva non solo di Pt_1 procedere alla voltura delle tre utenze elettriche intestate alla relative CP_1 all'illuminazione pubblica ed agli impianti di sollevamento fognario, ma anche di
“riconoscere [alla società] il rimborso delle spese sostenute”, dalla data del
6 collaudo alla data degli ultimi pagamenti, fino al 15 ottobre 2010, per l'importo totale di Euro 18.944,07, contestualmente liquidato (pagato in corso di causa), e il riconoscimento era motivato dall'affermazione secondo cui “l'onere del pagamento dei consumi [era] di competenza dell'Ente, dalla data di approvazione del collaudo”.
4.6. Alla luce di quanto precede, previa qualificazione della domanda di pagamento come azione di arricchimento senza causa e previa verifica con esito positivo della residualità dell'azione esperita, essendo sorta controversia intorno ad una pretesa di natura indennitaria per i corrispettivi pagati dalla società nel periodo successivo al trasferimento della proprietà degli impianti alimentati da energia elettrica, in virtù di una somministrazione a suo nome, e non essendo ipotizzabile una diversa azione con cui la società stessa potesse altrimenti farsi indennizzare del pregiudizio sofferto, in mancanza di regolamentazione convenzionale ed in situazione di irripetibilità di pagamenti di debiti propri verso il fornitore, non possono che ritenersi esistenti i presupposti per l'indennizzo, cioè arricchimento, impoverimento e nesso causale, poiché sono incontestati e comprovati: a) il vantaggio nel patrimonio dell'amministrazione comunale, costituito dal mancato esborso per gli oneri di fornitura nel periodo di ritardo nella voltura;
b) la perdita nel patrimonio della società, costituita dall'esborso da essa effettuato con danaro proprio;
c) il nesso di derivazione causale tra i due effetti ed un unico fatto generatore, costituito per ciascun importo addebitato dal gestore del servizio elettrico dal corrispondente pagamento effettuato dalla società di lottizzazione, il tutto avvenuto in assenza di una causa di giustificazione, cioè di un titolo idoneo per lo spostamento patrimoniale, il quale potesse legittimare la prosecuzione di una fornitura ormai rivolta a vantaggio della collettività con oneri posti a carico di un soggetto non più proprietario e, così, depauperato.
4.7. Ricondotta l'obbligazione controversa alla sua fonte e ricostruito come credito di valore il suo contenuto – antecedenti logici e giuridici della decisione – non può che concludersi che il diritto controverso avesse ad oggetto il pagamento di una somma di danaro che non rappresentava il corrispettivo della prestazione di un servizio, ma l'indennizzo del depauperamento, e per questo nemmeno era
7 imponibile, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e che la creditrice, dunque, non fosse affatto in mora ed a lungo moroso fosse, piuttosto, il debitore, dalla data del fatto dell'arricchimento, per una somma non pagata né offerta prima del giudizio, peraltro esente da imposta, come era per legge e come entrambe le parti dovevano sapere, con la conseguenza che quella somma, al momento dell'ingiunzione, era senz'altro dovuta, a titolo indennitario.
4.8. Accertati i presupposti per l'indennizzo, non occorre compiere alcuna indagine sul suo ammontare, complessivamente pari a Euro 18.944,07.
4.9. L'importo deve essere diminuito in ragione del pagamento eseguito dall'amministrazione comunale nel corso del processo, mediante bonifico bancario, ricevuto dalla società ed accettato senza rinuncia agli accessori in data
22 giugno 2022, pacificamente per l'importo del solo capitale, da devalutarsi, con riferimento al tempo dell'atto liquidatorio, in Euro 16.000,06, fino a concorrenza del residuo di Euro 2.944,01.
4.10. All'importo dell'indennizzo ancora dovuto, infine, trattandosi di debito di valore (Cass. n. 28930 del 2022), si aggiungono gli interessi compensativi (Cass. cit.), nella misura legale, maturati sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dalla liquidazione del credito verso l'amministrazione comunale e conseguente riconoscimento dell'utilità procurata dal privato, risalente al 24 gennaio 2011.
4.11. Sulla somma così liquidata, pari a Euro 4.463,26, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
5. Il secondo motivo all'inverso e per le stesse ragioni è fondato, specularmente, perché il tasso speciale e maggiorato degli interessi moratori, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002, è applicabile ai soli pagamenti eseguiti a titolo di corrispettivo in operazioni commerciali (v. art. 1 D.Lgs. cit.) e, nel caso in esame, contrariamente a quanto riconosciuto nel decreto ingiuntivo, si tratta di un pagamento da eseguire ad altro titolo.
6. Sussiste, pertanto, il diritto fatto valere in via d'ingiunzione, nei limiti sopra stabiliti.
7. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto
8 ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma dovuta.
8. La soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti due terzi, liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione.
9. Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma ovvero terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un contegno connotato da dolo o colpa grave oppure un abuso del processo, un esito processuale di totale soccombenza della parte contro cui è rivolta l'istanza, esclusa dall'accoglimento anche solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
Euro 4.463,26, a titolo di residuo indennizzo per arricchimento senza causa, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dalla diminuzione patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
3) compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, dei restanti due terzi, che liquida in Euro
3.384,67, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 28 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3077 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, proposta da
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
IC NN, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Giuseppe Moffa, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- accogliere la presente opposizione ed annullare l'ingiunzione opposta, revocando in tutte le ipotesi il D.I. impugnato, in quanto illegittimo e/o nullo e/o comunque infondato, mandando assolto l'opponente da qualsivoglia pretesa ritenuta infondata e/o ingiusta;
1 - in ogni caso, con il favore delle competenze e spese di giudizio”.
Per l'opposta:
“Nell'interesse della cento Società Cooperativa si confermano integralmente deduzioni, eccezioni e conclusioni già formulate e depositate.
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari così giudicare: in via principale: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 130/2020 del Tribunale di Cagliari del 04.02.2020 e per
l'effetto condannare il a pagare immediatamente la Parte_1 somma di € 22.907,04, oltre interessi ai sensi del Dlgs. 231/2001 dalla data del deposito del ricorso al saldo ed oltre le spese del procedimento che si liquidano in complessivi € 685,00 (oltre accessori di legge) di cui 540,00 per la prestazione professionale del legale ed € 145,00 per spese;
in via subordinata: rilevato che con determinazione n. 36 del 24.01.2011 (doc. 57) il si era obbligato, a titolo di riconoscimento del debito, a corrispondere Pt_1 alla la somma di euro 18.944,07, condannare il Controparte_1 Parte_1
a pagare immediatamente la somma di € 18.944,07, oltre interessi ai
[...] sensi del Dlgs. 231/2001 dalla data della determinazione n. 36 del 24.01.2011 sino all'effettivo saldo;
in ogni caso: condannare il al risarcimento del maggior Parte_1 danno subìto dal creditore ex art. 1224 c.c., secondo l'equa valutazione del
Giudice, in quanto la somma di € 18.944,07, quale obbligazione pecuniaria dovuta, sarebbe stata dalla cooperativa destinata ad impieghi antinflattivi;
in ogni caso: condannare il al risarcimento dei danni ex Pt_1 Parte_1 art. 96 c.p.c. per lite temeraria al pagamento della somma che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compenso all'avvocato del presente giudizio determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende.
In particolare, si insiste nelle formulate conclusioni, chiedendosi il rigetto dell'avversa opposizione, e preso atto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 18.944,07, in via subordinata, si chiede: la condanna dell'ente comunale al
2 pagamento degli interessi ai sensi del Dlgs. 231/2001 dalla data della determinazione comunale n. 36 del 24.01.2011 sino all'effettivo saldo;
in ogni caso: condannare il al risarcimento del maggior Parte_1 danno subìto dal creditore ex art. 1224 c.c., secondo l'equa valutazione del
Giudice, in quanto la somma di euro 18.944,07, quale obbligazione pecuniaria dovuta dal 2011, sarebbe stata dalla cooperativa destinata ad impieghi antinflattivi.
In ogni caso: condannare il al risarcimento dei danni ex Parte_1 art. 96 c.p.c. per lite temeraria al pagamento della somma che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compenso all'avvocato del presente giudizio determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28 maggio 2020, il ha Parte_1 convenuto in giudizio la in opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 130/2020, depositato il 4 febbraio 2020 e notificato il 19 febbraio
2020, per il pagamento della somma di Euro 22.977,04, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di rimborso di spese sostenute per energia elettrica, in riferimento alla convenzione del 16 aprile 2003, relativa al piano di lottizzazione denominato
I Giardini, e alla determinazione n. 36 del 24 gennaio 2011, deducendo la mancata collaborazione dell'altra parte all'adempimento e l'illegittima misura degli interessi moratori e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio il , rilevando la mancata Parte_1 autorizzazione alla lite da parte della comunale, contestando il fondamento CP_2 dei motivi per intervenuto riconoscimento di debito e concludendo, in via principale, per il rigetto dell'opposizione o, in via subordinata, per la condanna al pagamento della somma anticipata dalla società, oltre agli interessi di mora nella misura prevista per la prestazione di servizi alle pubbliche amministrazioni e, in ogni caso, per la condanna anche al risarcimento del maggior danno, oltre alla condanna per responsabilità aggravata.
3 La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza del 15 maggio 2025, sostituita da note di trattazione scritta, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Con il primo motivo, si deduce contegno scorretto e non collaborativo della creditrice, tale da aggravare inutilmente la posizione del debitore: corrispondeva al vero che il Comune con la determinazione citata si fosse reso disponibile a corrispondere alla la somma di Euro 18.944,07, in CP_1 relazione alle spese sostenute sino al 15 ottobre 2010, giustificate dai pagamenti sino ad allora effettuati, come da documenti offerti in comunicazione, e le ulteriori spese che la avesse sostenuto sino alla data di voltura al Comune CP_1 delle utenze elettriche;
il tuttavia, evidenziava con proprie note che per Pt_1 procedere al pagamento aveva necessità di avere informazioni in ordine al regime fiscale dell'altra parte, se fosse esente da IVA o meno, se dovesse emettere fattura, nonché tutti i giustificativi documentali successivi, attendendo invano quanto richiesto;
in ciò era ravvisabile la mancata cooperazione da parte della creditrice, la quale, contravvenendo al disposto degli artt. 1175 e 1206 cod. civ., non compiva quanto necessario affinché il debitore potesse adempiere la sua obbligazione, mai negata.
1.2. Con il secondo motivo, si deduce illegittima determinazione degli interessi moratori, ex D.Lgs. n. 231 del 2002, rilevando trattarsi di rimborso di spese sostenute, e non di operazioni commerciali, per cui gli interessi di mora in questione non erano dovuti.
2. Pregiudizialmente, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione processuale, risultando la procura speciale a proporre opposizione validamente conferita dal Sindaco in forza di delibera autorizzativa della Giunta comunale, a ciò competente per disposizione statutaria, assunta in data anteriore alla citazione, come da documento prodotto dall'opponente ancor prima dell'udienza di prima
4 comparizione delle parti.
3. Ancora in via pregiudiziale, va escluso che sia integralmente cessata la materia del contendere sul primo motivo, attinente al capitale: infatti, sebbene nel corso del processo l'opponente abbia dichiarato e documentato di aver provveduto ad eseguirne il pagamento con i relativi mandati e l'opposta abbia riconosciuto l'avvenuto pagamento della somma di Euro 18.944,07, corrispondente a quella liquidata in sede amministrativa, fermo l'effetto estintivo nelle more verificatosi, la società nelle proprie conclusioni, peraltro non lineari, attraverso il richiamo della originaria formulazione, ha insistito in via principale per l'accertamento del credito per l'ammontare di Euro 22.907,04, superiore a quanto pagato e quasi corrispondente alla somma ingiunta, sicché persiste la controversia intorno al residuo debito, in parte sul capitale e, in ogni caso, sugli accessori.
4. Il primo motivo è infondato.
4.1. Posto che, ai sensi dell'art. 1206 cod. civ., il creditore è in mora se ingiustificatamente non riceve il pagamento offertogli nei modi di legge o non compie quanto è necessario per l'adempimento da parte del debitore, è palese che la mora credendi nelle obbligazioni pecuniarie consegue soltanto al rifiuto della somma di danaro dovuta da parte del creditore. Chi ha diritto al pagamento è tenuto a riceverlo e a non rifiutarlo senza giustificato motivo, ma non è tenuto ad altra forma di cooperazione, allo scopo di attuare il rapporto obbligatorio. In senso conforme, la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, ove quest'ultimo voglia conseguire l'effetto più ampio della liberazione dell'obbligazione – presupposto costitutivo per l'eventuale configurazione di un concorso del creditore in funzione della limitazione dei danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, come previsto dall'art. 1227, secondo comma, cod. civ. – è tenuto a far seguire l'offerta reale di danaro o, eventualmente, di titoli di credito dal deposito, secondo la specifica disciplina degli artt. 1208 e segg. cod. civ., nonché da tutti gli adempimenti conseguenti, come specificati dall'art. 1212 cod. civ. (Cass. n. 25775 del 2013). Qualora la prestazione da eseguire consista in un corrispettivo di altra prestazione e rientri nel campo di applicazione dell'imposta
5 sul valore aggiunto, derivando da una delle operazioni imponibili di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'adempimento che il debitore deve offrire e che il creditore non può rifiutare comprende anche l'imposta. Per quanto specificamente interessa, l'orientamento della giurisprudenza più recente è che l'indennità dovuta a titolo di ingiustificato arricchimento, prevista dall'art. 2041 cod. civ., è esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo, essendo del tutto assente un nesso diretto e immediato tra la prestazione e l'indennizzo stesso (Cass. n. 15270 del 2021; conf. n. 2040 del
2022).
4.2. Nella specie, pur riconoscendosi debitore, l'opponente ha addotto a giustificazione del proprio inadempimento la mancata cooperazione della creditrice, sul presupposto che fosse tenuta a comunicare le circostanze relative al regime fiscale applicabile ed a rilasciare, se del caso, la fattura;
l'opposta, invece, ha affermato di esser creditrice per il rimborso delle spese relative alle utenze elettriche, sostenute in luogo dell'amministrazione comunale e da essa non rimborsate in modo spontaneo, e ha negato di aver impedito il pagamento, al contempo insistendo a voler emettere fattura (emessa in corso di causa) ed applicare l'imposta nella misura vigente (applicata con scissione dei pagamenti).
4.3. Esaminando la documentazione prodotta, bisogna stabilire se in mora fosse la creditrice o il debitore e quali effetti ne conseguissero.
4.4. In base a quello che risulta dalla convenzione del 16 aprile 2003, relativa al piano di lottizzazione denominato I Giardini, precisamente dall'art. 12, tutte le opere pubbliche eseguite dai lottizzanti sarebbero passate in proprietà al a partire dal collaudo e dalla stessa data il avrebbe assunto Pt_1 Pt_1
l'onere di manutenzione di ciascuna opera ed area avuta in cessione.
4.5. In base a quello che risulta dalla determinazione n. 36 del 24 gennaio
2011, facendo riferimento all'approvazione del certificato di collaudo con determinazione n. 692 del 16 luglio 2008, il disponeva non solo di Pt_1 procedere alla voltura delle tre utenze elettriche intestate alla relative CP_1 all'illuminazione pubblica ed agli impianti di sollevamento fognario, ma anche di
“riconoscere [alla società] il rimborso delle spese sostenute”, dalla data del
6 collaudo alla data degli ultimi pagamenti, fino al 15 ottobre 2010, per l'importo totale di Euro 18.944,07, contestualmente liquidato (pagato in corso di causa), e il riconoscimento era motivato dall'affermazione secondo cui “l'onere del pagamento dei consumi [era] di competenza dell'Ente, dalla data di approvazione del collaudo”.
4.6. Alla luce di quanto precede, previa qualificazione della domanda di pagamento come azione di arricchimento senza causa e previa verifica con esito positivo della residualità dell'azione esperita, essendo sorta controversia intorno ad una pretesa di natura indennitaria per i corrispettivi pagati dalla società nel periodo successivo al trasferimento della proprietà degli impianti alimentati da energia elettrica, in virtù di una somministrazione a suo nome, e non essendo ipotizzabile una diversa azione con cui la società stessa potesse altrimenti farsi indennizzare del pregiudizio sofferto, in mancanza di regolamentazione convenzionale ed in situazione di irripetibilità di pagamenti di debiti propri verso il fornitore, non possono che ritenersi esistenti i presupposti per l'indennizzo, cioè arricchimento, impoverimento e nesso causale, poiché sono incontestati e comprovati: a) il vantaggio nel patrimonio dell'amministrazione comunale, costituito dal mancato esborso per gli oneri di fornitura nel periodo di ritardo nella voltura;
b) la perdita nel patrimonio della società, costituita dall'esborso da essa effettuato con danaro proprio;
c) il nesso di derivazione causale tra i due effetti ed un unico fatto generatore, costituito per ciascun importo addebitato dal gestore del servizio elettrico dal corrispondente pagamento effettuato dalla società di lottizzazione, il tutto avvenuto in assenza di una causa di giustificazione, cioè di un titolo idoneo per lo spostamento patrimoniale, il quale potesse legittimare la prosecuzione di una fornitura ormai rivolta a vantaggio della collettività con oneri posti a carico di un soggetto non più proprietario e, così, depauperato.
4.7. Ricondotta l'obbligazione controversa alla sua fonte e ricostruito come credito di valore il suo contenuto – antecedenti logici e giuridici della decisione – non può che concludersi che il diritto controverso avesse ad oggetto il pagamento di una somma di danaro che non rappresentava il corrispettivo della prestazione di un servizio, ma l'indennizzo del depauperamento, e per questo nemmeno era
7 imponibile, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e che la creditrice, dunque, non fosse affatto in mora ed a lungo moroso fosse, piuttosto, il debitore, dalla data del fatto dell'arricchimento, per una somma non pagata né offerta prima del giudizio, peraltro esente da imposta, come era per legge e come entrambe le parti dovevano sapere, con la conseguenza che quella somma, al momento dell'ingiunzione, era senz'altro dovuta, a titolo indennitario.
4.8. Accertati i presupposti per l'indennizzo, non occorre compiere alcuna indagine sul suo ammontare, complessivamente pari a Euro 18.944,07.
4.9. L'importo deve essere diminuito in ragione del pagamento eseguito dall'amministrazione comunale nel corso del processo, mediante bonifico bancario, ricevuto dalla società ed accettato senza rinuncia agli accessori in data
22 giugno 2022, pacificamente per l'importo del solo capitale, da devalutarsi, con riferimento al tempo dell'atto liquidatorio, in Euro 16.000,06, fino a concorrenza del residuo di Euro 2.944,01.
4.10. All'importo dell'indennizzo ancora dovuto, infine, trattandosi di debito di valore (Cass. n. 28930 del 2022), si aggiungono gli interessi compensativi (Cass. cit.), nella misura legale, maturati sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dalla liquidazione del credito verso l'amministrazione comunale e conseguente riconoscimento dell'utilità procurata dal privato, risalente al 24 gennaio 2011.
4.11. Sulla somma così liquidata, pari a Euro 4.463,26, sono dovuti gli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
5. Il secondo motivo all'inverso e per le stesse ragioni è fondato, specularmente, perché il tasso speciale e maggiorato degli interessi moratori, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002, è applicabile ai soli pagamenti eseguiti a titolo di corrispettivo in operazioni commerciali (v. art. 1 D.Lgs. cit.) e, nel caso in esame, contrariamente a quanto riconosciuto nel decreto ingiuntivo, si tratta di un pagamento da eseguire ad altro titolo.
6. Sussiste, pertanto, il diritto fatto valere in via d'ingiunzione, nei limiti sopra stabiliti.
7. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto
8 ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma dovuta.
8. La soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti due terzi, liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, terzo scaglione.
9. Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma ovvero terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un contegno connotato da dolo o colpa grave oppure un abuso del processo, un esito processuale di totale soccombenza della parte contro cui è rivolta l'istanza, esclusa dall'accoglimento anche solo parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
Euro 4.463,26, a titolo di residuo indennizzo per arricchimento senza causa, già compresi gli interessi legali maturati sulla somma medesima rivalutata anno per anno, a decorrere dalla diminuzione patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo;
3) compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, dei restanti due terzi, che liquida in Euro
3.384,67, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 28 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
9