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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 22/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott. ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott. ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per scioglimento di matrimonio promosso con ricorso depositato il 16 luglio
2024 da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Porta 4, C.F.: , C.F._1
e nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_2
C.F.: C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanna A. de'Manzano del Foro di Trieste, C.F.
, con domicilio C.F._3 Email_1
eletto presso lo Studio del predetto difensore in Trieste (TS), largo don Bonifacio 1;
con l'intervento del pubblico Ministero
oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI depositate il 14 marzo 2025
1.in via principale e nel merito, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
Trieste in data 23.09.2006 (atto di matrimonio n. 310 p. 1 anno 2006) tra i sig.ri Parte_1
e Parte_2
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti , nata a Persona_1
Trieste (TS) il 24 ottobre 2007 e , nato a [...] il 17 settembre Persona_2
2009, a entrambi i genitori;
3. disporre il collocamento e residenza anagrafica del figlio presso il Persona_2
padre; disporre il collocamento della figlia minore di a settimane Persona_1 Per_2
alternate presso entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre;
4. disporre che le parti mantengano i figli in modo diretto quando stanno presso di sé, con revoca del precedente assegno di mantenimento disposto in sede di separazione;
5. onerare entrambe le parti del pagamento in misura pari al 50% delle spese straordinarie di mantenimento relative a entrambi i figli, come da locale Protocollo;
6. devolvere l'assegno unico per il figlio integralmente in capo al padre;
devolvere in misura pari al 50% a entrambi i genitori l'assegno unico per la figlia;
7. le spese legali sostenute da entrambe le parti si intendono compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16 luglio 2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in Trieste il Parte_2
23 settembre 2006, trascritto al n. 310, parte 1^, anno 2006 e a tale fine ha esposto: che dal matrimonio nascevano i figli , nato in data [...] e Persona_2
in data 24 ottobre 2007; che le parti si separavano con procedimento Persona_1 Per_2
sub R.G. 2617/2023 giungendo a conclusioni congiunte e prevedendo l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento abitativo di presso il padre e collocamento abitativo Persona_1
di a settimane alterne presso entrambi i genitori;
il tribunale attribuiva di Persona_2
conseguenza l'assegno unico per la figlia integralmente al padre e l'assegno unico per il figlio al
50% tra entrambi i genitori, così come le spese straordinarie e onerava del mantenimento
Pers diretto entrambi i genitori;
da allora non vi era stata alcuna riconciliazione per cui il sig pagina 2 di 3 chiedeva il divorzio, mantenendo sostanzialmente le condizioni della separazione, salvo Per_2
un onere di mantenimento della resistente.
2. Il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati alla signora che, comparsa all'udienza del 12 marzo 2025, ha deciso di conferire mandato allo Pt_2
stesso difensore avv De Manzano e ha concordato con il ricorrente le condizioni di divorzio nei termini sopra riportati.
3. Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Trieste il 23 settembre 2006, in regime di separazione dei beni;
che il Tribunale di TRIESTE in un procedimento sorto contenzioso e poi approdato a un accoro dei coniugi, ha pronunciato la sentenza di separazione il 24 gennaio 2024; da allora i coniugi non hanno più ripreso alcuna comunione di vita e non intendono riconciliarsi;
non essendovi dunque stata interruzione della separazione, che dura da oltre un anno, ricorrono i presupposti di legge per dichiarare e pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni tutte indicate dalle parti, che sono coerenti anche con gli interessi dei figli.
Ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, va ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a Trieste il 23 settembre 2006 iscritto nel registro degli atti di matrimonio sub atto
[...]
n. 310, parte 1^ anno 2006 alle condizioni riportate in epigrafe e che si intendono qui integralmente trascritte;
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Trieste, 22 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso La Presidente
Dott.sa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott. ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott. ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per scioglimento di matrimonio promosso con ricorso depositato il 16 luglio
2024 da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Porta 4, C.F.: , C.F._1
e nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_2
C.F.: C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanna A. de'Manzano del Foro di Trieste, C.F.
, con domicilio C.F._3 Email_1
eletto presso lo Studio del predetto difensore in Trieste (TS), largo don Bonifacio 1;
con l'intervento del pubblico Ministero
oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI depositate il 14 marzo 2025
1.in via principale e nel merito, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
Trieste in data 23.09.2006 (atto di matrimonio n. 310 p. 1 anno 2006) tra i sig.ri Parte_1
e Parte_2
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori delle parti , nata a Persona_1
Trieste (TS) il 24 ottobre 2007 e , nato a [...] il 17 settembre Persona_2
2009, a entrambi i genitori;
3. disporre il collocamento e residenza anagrafica del figlio presso il Persona_2
padre; disporre il collocamento della figlia minore di a settimane Persona_1 Per_2
alternate presso entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre;
4. disporre che le parti mantengano i figli in modo diretto quando stanno presso di sé, con revoca del precedente assegno di mantenimento disposto in sede di separazione;
5. onerare entrambe le parti del pagamento in misura pari al 50% delle spese straordinarie di mantenimento relative a entrambi i figli, come da locale Protocollo;
6. devolvere l'assegno unico per il figlio integralmente in capo al padre;
devolvere in misura pari al 50% a entrambi i genitori l'assegno unico per la figlia;
7. le spese legali sostenute da entrambe le parti si intendono compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16 luglio 2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in Trieste il Parte_2
23 settembre 2006, trascritto al n. 310, parte 1^, anno 2006 e a tale fine ha esposto: che dal matrimonio nascevano i figli , nato in data [...] e Persona_2
in data 24 ottobre 2007; che le parti si separavano con procedimento Persona_1 Per_2
sub R.G. 2617/2023 giungendo a conclusioni congiunte e prevedendo l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento abitativo di presso il padre e collocamento abitativo Persona_1
di a settimane alterne presso entrambi i genitori;
il tribunale attribuiva di Persona_2
conseguenza l'assegno unico per la figlia integralmente al padre e l'assegno unico per il figlio al
50% tra entrambi i genitori, così come le spese straordinarie e onerava del mantenimento
Pers diretto entrambi i genitori;
da allora non vi era stata alcuna riconciliazione per cui il sig pagina 2 di 3 chiedeva il divorzio, mantenendo sostanzialmente le condizioni della separazione, salvo Per_2
un onere di mantenimento della resistente.
2. Il ricorso e il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati alla signora che, comparsa all'udienza del 12 marzo 2025, ha deciso di conferire mandato allo Pt_2
stesso difensore avv De Manzano e ha concordato con il ricorrente le condizioni di divorzio nei termini sopra riportati.
3. Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Trieste il 23 settembre 2006, in regime di separazione dei beni;
che il Tribunale di TRIESTE in un procedimento sorto contenzioso e poi approdato a un accoro dei coniugi, ha pronunciato la sentenza di separazione il 24 gennaio 2024; da allora i coniugi non hanno più ripreso alcuna comunione di vita e non intendono riconciliarsi;
non essendovi dunque stata interruzione della separazione, che dura da oltre un anno, ricorrono i presupposti di legge per dichiarare e pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni tutte indicate dalle parti, che sono coerenti anche con gli interessi dei figli.
Ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, va ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a Trieste il 23 settembre 2006 iscritto nel registro degli atti di matrimonio sub atto
[...]
n. 310, parte 1^ anno 2006 alle condizioni riportate in epigrafe e che si intendono qui integralmente trascritte;
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Trieste, 22 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso La Presidente
Dott.sa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3