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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3909/2024 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CATANI Parte_1
ROBERTO;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
FILIPPONI LUCA;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“- le parti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno;
- le parti, titolari di propri redditi, sono economicamente autosufficienti e, quindi, provvedendo autonomamente al loro mantenimento, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno divorzile;
- le spese del presente giudizio debbono intendersi interamente compensate fra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso depositato congiuntamente in data 19.09.2024, e hanno Parte_1 CP_1
chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Jesi (AN) in data 08.05.1994.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 3185/2015 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale il 26.02.2015. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Jesi (AN)
l'8.05.1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi (AN) al n. 18, parte II, serie
A dell'anno 1994.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento al figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Parte_1 CP_1
Jesi (AN) l'8/05/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi (AN) al n. 18, parte II, serie A dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
2 Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 3909/2024 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. CATANI Parte_1
ROBERTO;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
FILIPPONI LUCA;
e con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“- le parti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno;
- le parti, titolari di propri redditi, sono economicamente autosufficienti e, quindi, provvedendo autonomamente al loro mantenimento, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno divorzile;
- le spese del presente giudizio debbono intendersi interamente compensate fra le parti”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso depositato congiuntamente in data 19.09.2024, e hanno Parte_1 CP_1
chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Jesi (AN) in data 08.05.1994.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 3185/2015 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale il 26.02.2015. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge. Inoltre, non
è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Jesi (AN)
l'8.05.1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi (AN) al n. 18, parte II, serie
A dell'anno 1994.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento al figlio della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Parte_1 CP_1
Jesi (AN) l'8/05/1994 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi (AN) al n. 18, parte II, serie A dell'anno 1994; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
2 Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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