TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 258/2021 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 258/2021 R.G. Lav. promossa da: in persona del legale rappresentante p.t con sede in Parte_1
LU difeso e rappresentato da avv E.Camilla che lo difende e rappresenta per procura in atti e presso lo stesso elettivamente domiciliato RICORRENTE contro con sede legale in Roma, in persona del suo Presidente legale CP_1
pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con CP_1 Controparte_2
Sede in Roma, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 448 / 1998, nonché della procura a rogito della dott.ssa Persona_1
Notaio in Tivoli, n. rep. 37521 / racc. 576 elettivamente domiciliato in Cuneo Corso Santorre di Santarosa 15 presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell' in uno al suo CP_1 procuratore Avv. Marina Cappiello, che lo ra e difende in forza di procura generale ad lites del 23.7.15 n.80974 per notar
[...] di Roma Per_2
CONVENUTO
oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
1 In data 10.10.2019 aveva luogo una ispezione dell'I.T.L di Alessandria presso la sede di avente ad oggetto la coltivazione, raccolta, Parte_2 stoccaggio, commercializzazione frutta per verificare l'osservanza del corretto versamento della contribuzione nella gestione di competenza e la correttezza del n° di giornate di lavoro denunciate da per la generalità dei Parte_2 braccianti agricoli assunti con contratti di lavoro a tempo determinato (OTD).
Alla ispezione faceva seguito la notifica a del Verbale di Parte_2 accertamento n. 2019013203 del 24.1.20 con il quale le si contestava la violazione dell'art 39 comma 1 e 2 ( e 7 per la sanzione) dl 112/2008 conv L.
133/2008 per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni Parte_2 nel L.U.L. con sanzione amministrativa di euro 1000,00 e per aver esposto in busta paga di tutti i dipendenti, dal 2015, un numero di ore inferiore a quelle effettivamente svolte;
seguiva quindi richiesta di pagamento di contributi asseritamente non versati per euro 371.820,57 complessivi.
Avvero tale verbale interponeva ricorso amministrativo che Parte_2 veniva respinto.
Seguiva la radicazione della presente causa.
assumeva le seguenti conclusioni Parte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accertare e dichiarare l'illegittimità del Verbale di Accertamento e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese formulate dall' in CP_1 relazione al Verbale di Accertamento e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla deve all' in relazione ai fatti oggetto del Verbale di Parte_2 CP_1
Accertamento. Con vittoria delle spese di lite.” che agiva anche in riconvenzionale per il pagamento della predetta CP_1 somma assumeva le trascritte conclusioni.
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico presso il Tribunale di Cuneo, in funzione di
Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, respingere le domande tutte come proposte dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3 sig. con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Parte_4
2 inammissibili ed infondate per tutti i motivi in premessa dedotti, e conseguentemente assolvere l' da ogni avversa pretesa, confermando il CP_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019013203/DDL del
23.01.2020 e tutta la documentazione presupposta, connessa e conseguente, dichiarando, conseguentemente, l'obbligo della , Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , sulla Parte_4 base del verbale unico di accertamento e notificazione n.2019013203/DDL del
23.01.2020, di versare all' la complessiva somma di Euro 371.820,57, di CP_1 cui Euro 265.657,20 per contributi dovuti per il periodo 01.01.2015/30.06.2019,
Euro 102.920,42 per sanzioni civili ed Euro 3.242,95 per interessi di mora, sanzioni civili ed interessi di mora dovuti ex lege n.388/2000 (fattispecie della evasione), così calcolati fino alla data dell'accertamento ispettivo, oltre somme aggiuntive ulteriori dovute fino al saldo, ovvero, in subordine, quella diversa somma che risulterà dovuta per contributi e sanzioni civili per l'indicato periodo per i titoli e le causali dedotte in premessa. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta con il presente atto, accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo della , in persona del Parte_3 legale rappresentante pro tempore, sig. di versare Parte_4 all' la complessiva somma di Euro 371.820,57, di cui Euro 265.657,20 CP_1 per contributi dovuti per il periodo 01.01.2015/30.06.2019, Euro 102.920,42 per sanzioni civili ed Euro 3.242,95 per interessi di mora, sanzioni civili ed interessi di mora dovuti ex lege n.388/2000 (fattispecie della evasione), così calcolati fino alla data dell'accertamento ispettivo, oltre somme aggiuntive ulteriori dovute fino al saldo, ovvero, in subordine, quella diversa somma che risulterà dovuta per contributi e sanzioni civili per l'indicato periodo per i titoli e le causali dedotte in premessa, oltre somme aggiuntive ulteriori dovute fino al saldo, per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 sig. , a versare all la complessiva somma di Euro Parte_4 CP_1
371.820,57, di cui Euro 265.657,20 per contributi dovuti per il periodo
01.01.2015/30.06.2019, Euro 102.920,42 per sanzioni civili ed Euro 3.242,95 per interessi di mora, sanzioni civili ed interessi di mora dovuti ex lege n.388/2000
3 (fattispecie della evasione), così calcolati fino alla data dell'accertamento ispettivo, oltre somme aggiuntive ulteriori dovute fino al saldo, ovvero, in subordine, quella diversa somma che risulterà dovuta per contributi e sanzioni civili per l'indicato periodo per i titoli e le causali dedotte in premessa, oltre somme aggiuntive ulteriori dovute fino al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Si osserva.
L'azione di è qualificabile come di accertamento negativo della Parte_2 pretesa di fatta valere con il citato verbale di accertamento, CP_1
E' quindi necessario considerare preliminarmente come si articola l'onere della prova
Orbene, è principio processuale affermato dall'art 2697 c.c. quello secondo cui l'onere di provare gli elementi costitutivi di un diritto incombe su chi pretenda di vantare quel diritto, indipendentemente dal soggetto che instauri il giudizio e dal ruolo processuale che l'asserito titolare ricopre;
in caso di azione di accertamento negativo dell'altrui preteso diritto, l'onere di provare gli elementi costitutivi del diritto stesso ricade quindi sul convenuto. Tale regola non subisce eccezioni quando, come nel caso, l'azione di accertamento negativo ha per oggetto il diritto contributivo di risultante da un verbale CP_1 di accertamento ispettivo ( cfr Cass Civile sentenza n. 12108 del 2010 : “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza CP_ dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del CP_ giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare
l'inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria)” ; in senso sostanzialmente conforme: Cassazione civile, sez. lav., 17.7.2008, n. 19762 e tra le pronunce di
4 merito Corte di Appello di Ancona 11.3.2009 n. 97: “Nelle ipotesi di azione di accertamento negativo del datore di lavoro avverso un verbale di accertamento CP_ dell' (al pari delle opposizioni alle iscrizioni a ruolo) l'onere della prova a sostegno CP_ dei fatti costitutivi della pretesa dell' grava sul medesimo (e non sul datore di lavoro)” e Tribunale di Cuneo, sezione lavoro, sentenza del 20/11/2012, ).
Il verbale di accertamento quindi non può costituire prova a favore della pretesa di né può costituire valida prova l'insieme delle dichiarazioni di CP_1 terzi, eventualmente raccolte dagli agenti ispettori nel corso dell'accertamento: invero il verbale fa fede fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e dei fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre non ha alcun valore probatorio per le altre circostanze riferite ed ivi annotate.
Tale materiale, raccolto dal verbalizzante, è argomento di prova e dovrà essere liberamente apprezzato dal giudice in uno con le risultanze del processo ( Cass.civile sent. n.9251/2010), ma non può essere di per sé
“accertamento di un fatto”, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (fra le tante v. Cass. n. 6847/87;
n. 3148/85; n. 392/92; n. 3973/98; n. 5041/00, Corte d'Appello di Bologna,
12/01/2006. Cassazione civile, sez. III, 28 luglio 2004, n. 14235; Cass. Civ. Sez.
Lav., 22 agosto 2003 n. 12357); ed ancora Cass Civile sez L 23.6.2008 n. 17049:
“Le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori del Ministero non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Il verbale dell'ispettore, fino a querela di falso, fa, infatti, piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza;
invece, vanno liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi – quali i lavoratori - o che sono frutto di sue deduzioni”
L'Ente Pubblico, quindi, non può assolvere all'onere probatorio a suo carico semplicemente limitandosi a produrre i verbali ispettivi e, con essi, i verbali delle sommarie informazioni acquisite nel corso dell'accertamento amministrativo.
5 In altri termini, le dichiarazioni rese al di fuori del processo non possono prevalere sulla richiesta di espletamento della prova testimoniale e, soprattutto, non possono costituire gli unici fondamenti per il giudizio di fatto se ad essi non si accompagna l'assunzione di prove propriamente dette, che confermino il loro contenuto ( cfr citata sentenza n.12108/2010: “Sulla base delle osservazioni che precedono in punto di onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, deve pervenirsi alla conclusione che, nel caso di specie, l'acquisizione alla causa del solo verbale di accertamento ispettivo doveva reputarsi totalmente inidonea a CP_ comprovare il credito vantato dall' Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante
(vedi Cass. sez. un., n. 12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non puo' mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987)”
Ulteriore corollario è che la prova testimoniale raccolta in corso di causa – che non può esser negata sulla base della mera sussistenza di sommarie informazioni di segno contrario – deve necessariamente prevalere, se difforme, sul contenuto delle dichiarazioni rese in corso di accertamento ispettivo.
Nel contrasto tra le dichiarazioni fatte dal terzo in sede ispettiva e quelle rese dallo stesso in qualità di testimone nel corso del giudizio, a prevalere devono infatti essere le seconde, perché le garanzie processuali di acquisizione della prova testimoniale nel contraddittorio delle parti e la sanzione penale prevista per il reato di falsa testimonianza sono elementi sufficienti a garantirne la
6 genuinità, le dichiarazioni difformi potendo servire solo a valutare l'attendibilità di ciascun singolo teste. La Suprema Corte infatti ha ritenuto che, nel contrasto tra deposizione testimoniale resa in giudizio e libere informazioni rese in sede ispettiva, dovesse prevalere la prima, in considerazione degli effetti emotivi che produce la visita ispettiva, cui si aggiunge, di sovente, anche la sommaria natura dell'accertamento. (
Cassazione Civile, sezione tributaria, 9 novembre 2012 n. 19475) .
Tanto premesso, nel caso in esame, si rileva che la pretesa contributiva di CP_1 si fonda sulle dichiarazioni rese da 15 dipendenti del magazzino, selezionati tra circa 50 lavoratori presenti, per lo più stranieri, per la loro capacità di parlare e comprendere l'italiano, nonché sulle risultanze di una agenda del
2019 trovata in azienda e che sarebbe stata compilata dalla dipendente CI
RD, ritenuta responsabile di linea, per tenere conto delle presenze giornaliere del personale addetto al confezionamento, nonché su documentazione contabile;
sulla base di tali elementi è stato quindi elaborato un ragionamento induttivo sul numero effettivo di ore lavorative e quindi sul debito contributivo CP_1
Orbene, esaminando e valutando le risultanze di causa secondo i principi sopra sintetizzati, si osserva.
Dalla lettura delle dichiarazioni rese in sede ispettiva da Persona_3
Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7 Per_8
, , , , CI RD,
[...] Persona_9 Persona_10 Persona_11 Per_12 emerge che l'attività era stagionale, che il magazzino era operativo in taluni periodi anche 6 gg alla settimana, in altri meno, che gli operai addetti al magazzino non lavoravano tutti i giorni di ogni mese;
in particolare, quanto alla retribuzione, l'unico ad aver affermato che la paga netta oraria effettiva non corrispondeva alle h di lavoro dichiarate in busta paga, che erano meno, è il , , hanno Per_12 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6 invece affermato che la loro paga oraria era di 5,50 euro all'ora, che la busta paga riportava un importo che era dato dalla moltiplicazione del suddetto valore orario per le ore lavorate: dichiarazioni evidentemente in corto circuito logico, posto che le buste paga riportavano una retribuzione superiore- all'ora-
7 superiore a € 5.50; la CI RD ha riferito che quale responsabile della linea aveva tenuto e compilato l'agenda del 2019 annotandovi il n. globale di persone presenti in linea, l'orario di lavoro, mentre i fogli presenza li compilava a parte e li consegnava a che li utilizzava per Parte_5 predisporre le buste paga;
la agenda 2019 è stata prodotta da come doc. 6 CP_1 ed evidenzia infatti giornalmente il n° complessivo di persone presenti senza indicazioni nominative, le h di lavoro della linea e altri dati relativi alla merce lavorata ed ai destinatari del prodotto;
quanto ai fogli presenza sono stati rinvenuti fogli dei gg 1,2,3,4,5,6,7 ottobre 2019 ( quello del 10.10.2019 non è compilato) con elenco dei lavoratori presenti e ore lavorate.
Quanto alla istruttoria testimoniale, si ricorda che sono stati sentiti come testimoni ( dipendente , onfagricoltura) Tes_1 CP_1 Tes_2 [...]
E , , , , Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8 Tes_9
, , , , tutti dipendenti Per_3 Tes_10 Tes_11 Tes_12 Tes_13
, che i testi intimati da non comparivano e vi rinunciava. Pt_2 CP_1 CP_1
In primo luogo giova riportare la deposizione del Tes_1
“Il primo accesso è stato fatto nella sede operativa della società e lì abbiamo sentito alcuni lavoratori ed acquisito un'agenda relativa all'anno 2019 dove la responsabile di linea annotava il numero di persone presenti nelle giornate e le ore di lavoro svolte dai dipendenti impiegati nel magazzino. L'operaia era la sig CI RD, che è stata sentita ed ha confermato che l'agenda era destinata a contabilizzare il numero di persone coinvolte nella giornata, pur senza l'indicazione dei nominativi, e il numero di ore prestate complessivamente dai lavoratori;
in particolare sull'agenda venivano segnati l'orario di lavoro del giorno, con l'indicazione dell'orario di inizio e di fine nonché della pausa, e il numero di lavoratori che in quella giornata erano impiegati.
L'agenda era dell'anno in corso, cioè il 2019, e al momento in cui l'abbiamo visionata era compilata dal 1/1/2019 al 7/10/2019. Preciso che le ore di ottobre erano segnate su un foglio a parte dove relativamente alla settimana in corso all'atto dell'accertamento erano indicati oltre le ore anche i nominativi dei lavoratori impiegati nella settimana.
Prendo visione del doc 5 relativo al giorno 7/10 e confermo che trattasi del foglio allegato all'agenda di cui ho detto. Non ricordo di aver visionato altri fogli presenze relativi ad altri giorni della medesima settimana di ottobre. Anzi, prendo visione dei
8 fogli prodotti sul doc 5 di parte convenuta e confermo che trattasi dei fogli presenze relativi ai giorni 1, 2, 3, 4, 5, e 10 ottobre, che abbiamo rinvenuto il giorno dell'accertamento ed acquisito agli atti. .Sulla base dei fogli presenze acquisiti abbiamo rilevato che erano segnate ore di straordinario e ore lavorare al sabato, ore che non erano mai state segnate ed indicate nelle buste paga per il periodo precedente all'accesso, oggetto di accertamento ispettivo. Sulla base di tale evidenze abbiamo quindi ritenuto che l'orario effettivo di lavoro prestato dagli addetti al magazzino fosse superiore a quello registrato dall'azienda nel lul e nelle buste paga.. per il solo 2019, per un errore nostro abbiamo incluso nel conteggio anche i braccianti raccoglitori che però sarebbero da escludere dall'accertamento perché non occupati nel magazzino.
L'errore è stato causato dal fatto che nel lul non era chiaro chi fosse addetto al magazzino e chi invece fosse bracciante raccoglitore;
tuttavia l'individuazione di tali lavoratori è facilmente operabile e il verbale può essere emendato nel calcolo in relazione a tali lavoratori per il 2019. In ordine alla paga base da noi applicata, abbiamo sentito alcuni lavoratori i quali hanno dichiarato che percepivano un compenso netto orario che andava dai 5,50 euro (per gli addetti al confezionamento) ai
6.50 euro ( per i carrellisti) e che il netto mensile esposto in busta coincideva con il n. di ore effettuate moltiplicato per il compenso pattuito. Abbiamo utilizzato per il calcolo
l'importo medio di 6,00 euro per tutti, fatta eccezione per i due carrellisti sentiti, Per_13
e , già cessati anteriormente all'accesso ispettivo, per i quali
[...] Tes_3 abbiamo calcolato la paga base di € 6,50 in quanto ci è stato dichiarato che tale era la loro paga base. I lavoratori sentiti all'atto dell'accertamento hanno parlato per la propria posizione ma hanno anche dichiarato che il sistema generalizzato era questo, vale a dire che gli addetti al confezionamento prendevano € 5,50 netti all'ora e che i più anziani prendevano invece una paga oraria netta di 6,00 euro. In relazione al periodo antecedente al 2019 non abbiamo rinvenuto in azienda alcuna documentazione, abbiamo solo sentito i lavoratori ed in particolare alcuni lavoratori cessati che parlavano la lingua italiana mentre non abbiamo sentito i lavoratori di nazionalità cinese e ancora in forza all'azienda. Nel primo accesso abbiamo sentito una 15ina di lavoratori e successivamente un'altra decina;
di tutti questi circa 10 hanno dichiarato che la loro paga era oraria e il netto in busta corrispondeva alla ore lavorate nel mese per la paga oraria concordata.
9 Oltre alle dichiarazioni rese dai dipendenti, abbiamo tenuto conto di altri fattori come ad es. che nel periodo settembre/aprile, che era il periodo di confezionamento dei kiwi,
c'era il maggior lavoro e l'azienda era a pieno regime. Per tale periodo, quindi, abbiamo presunto che la giornata lavorativa fosse di otto ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, più il sabato, giorno in cui però erano impiegati solo alcuni dei lavoratori non tutti. Abbiamo poi considerato che maggio era mese di minor lavoro e dedicato alle pulizie del magazzino, sicchè abbiamo ricostruito l'imponibile per i lavoratori che risultavano aver lavorato sulla base del netto mensile indicato in busta. Parimenti per il periodo giugno/agosto, allorquando l'attività c'è ma è più ridotta in quanto si effettua il confezionamento di ciliegie ( a giugno) e delle pesche e susine (in luglio/agosto), abbiamo operato nello stesso modo, vale a dire abbiamo ricalcolato le ore lavorate desumendole presuntivamente dividendo l'importo netto mensile, decurtato del TFR, per la paga oraria netta concordata. Il ciclo di lavorazione dei prodotti, così come indicato, ci è stata riferito dai lavoratori sentiti: essi hanno riferito che nel periodo di maggiore attività, tra settembre e aprile, nel magazzino lavoravano 70/80 persone, per
8 ore al giorno, compresi i sabati.ADR Tutte le dichiarazioni sono state rese per iscritto, fatta eccezione per una di un lavoratore che si è rifiutato di sottoscrivere il verbale, tale . Abbiamo proceduto a raccogliere le sue dichiarazioni ed Tes_3 abbiamo redatto una relazione interna.”
Come detto e come riferito dal teste, l'accertamento fu esclusivamente induttivo;
in questa sede occorre verificare se ha dato prova della CP_1 sussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato.
Risulta dalle prove assunte che i testi di parte ricorrente hanno confermato le circostanza capitolate ed ammesse e cioè che il rilevamento giornaliero delle presenze veniva svolto da mediante la compilazione di foglio Parte_5 presenze con annotato l'elenco nominativo dei lavoratori presenti in magazzino ed il relativo orario di lavoro, che tali dati venivano comunicati mensilmente alla per la elaborazione delle buste paga;
che l'orario di CP_4 lavoro presso il magazzino di confezionamento della frutta era di norma 8-12
e 13.30-17.30, ma con la variabile di ingressi e uscite mezz'ora prima e/ mezz'ora dopo;
che il numero di giornate lavorative mensile non era costante, ma dipendeva da molteplici fattori: la tipologia di prodotto raccolto, l'entità
10 del raccolto, a sua volta correlata anche a clima, dagli ordini di magazzino;
che lo stipendio mensile era proporzionato alle giornate di lavoro, che la busta paga riportava esattamente le giornate lavorate da ciascun dipendente, che tutti i lavoratori di magazzino prestavano la propria opera “a chiamata”, a seconda delle esigenze del magazzino, e che le giornate lavorative mensili potevano variare da 8 a 20, che tutti i lavoratori percepivano la paga oraria lorda contrattualmente pattuita, mentre il “netto” dipendeva dalle detrazioni spettanti a ogni lavoratore.
Solo confermava quanto detto in sede ispettiva e cioè che la paga Per_12 oraria a lui spettante era di euro 5,50 e che aveva anche fatto causa ad Pt_2 per il pagamento delle differenze retributive, causa conclusasi con transazione
( gli atti sono prodotti) .
Orbene dalla valutazione del materiale raccolto, sia in sede ispettiva e della cui valenza probatoria si è detto, sia nell'istruttoria processuale, può affermarsi che non vi è prova dell'effettivo numero delle ore lavorate dai dipendenti in forza presso dal 2015 al 2019 né della misura della paga oraria Parte_2 loro riconosciuta.
Ed invero, come già detto, può dirsi accertato unicamente che l'attività di
è stagionale, che non tutti i dipendenti lavoravano tutti i giorni, Parte_2 che non tutti lavoravano tutto il giorno per 8 h perché vi era chi lavorava meno e chi di più.; i fogli nominativi presenze da 1 a 5 e 7 ottobre 2019 prodotti da cui si è riferito il teste confermano tale dato, ma sono CP_1 Tes_1 rappresentativi unicamente di n. 6 gg del mese di ottobre quanto all'orario dei dipendenti i cui nominativi sono ivi indicati;
l'accertamento invece copre ben 4 anni per i quali in realtà non vi sono dati certi: il teste ha infatti Tes_1 dichiarato di non aver trovato alcuna documentazione per il periodo ante
2019, di aver acquisito informazione da taluni dipendenti, ossia selezionandoli tra quelli, sebbene stranieri, che parlavano italiano, giungendo quindi a elaborare un conteggio presuntivo delle ore di lavoro, considerando anche la tipologia di attività di . Quanto alla paga corrisposta, il teste ha Pt_2 confermato che taluni dipendenti avevano riferito di una paga oraria effettiva
11 di euro 5,50 altri di euro 6,50 e dunque anche per la ricostruzione dei conteggi sono state operate presunzioni e valutazioni induttive.
E' allora evidente che la quantificazione dell'importo preteso da per CP_1 contribuzione non versata per tutti i dipendenti tra il 2015 e il 2019 risente di tale ricostruzione presuntiva sulle ore di lavoro effettive, effettuata partendo da un numero esiguo di lavoratori, per estendere a tutti la ricostruzione induttiva, nella impossibilità di riferire con precisione che orario rispettasse ogni singolo dipendente.( senza tacere che sempre il ha ammesso che Tes_1 per errore nei conteggi effettuati per il 2019 sono stati inclusi anche i braccianti agricoli, pacificamente mai occupati in magazzino e che gli importi loro riferibili sarebbero quindi da escludere da conteggio, sicchè la pretesa di CP_1 sarebbe in ogni caso inferiore).
Anche l'accertamento sull'importo della paga oraria è presuntivo e non rilevante come prova, posto solo il ha sempre detto di aver percepito Per_12
5.50 euro l'ora, mentre i dipendenti sentiti in sede ispettiva hanno riferito di una retribuzione oraria effettiva di 5.50 euro, ma di una busta paga regolare, perchè data dal prodotto delle ore di lavoro ivi indicate ed effettivamente svolte per detto importo, il che pacificamente non può essere, perché la paga oraria indicate nelle buste paga è superiore sia 5,50 euro sia a 6.50 euro, così evidentemente riferendo dati non apprezzabili in difetto di altri elementi.
Se poi elementi di prova possono trarsi per che ricorse Per_12 individualmente al giudice del lavoro per ottenere il pagamento delle differenze retributive e stipulò una transazione giudiziale, ed in relazione al quale dovrà se mai essere a verificare il rispetto della contribuzione di CP_1 legge, non così si può dire per tutti gli altri dipendenti, che non risulta, per di più, abbiano promosso azioni giudiziarie contro il datore di lavoro per differenze retributive nel corso del periodo, non esiguo, 2015-2019.
Il ricorso va quindi accolto.
Spese come da soccombenza, liquidate secondo i valori di cui al DM 147/22 per le cause di valore indeterminato di media complessità, nei valori minimi, per 4 fasi processuali;
ritiene invero l'ufficio che non possa assumersi come
12 valore quello dell'asserito credito in quanto la natura delle questioni CP_1 trattate prescinde da tale valore.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
in accoglimento del ricorso di Parte_2 dichiara che nulla deve a sulla base del verbale unico Parte_2 CP_1 di accertamento e notificazione n.2019013203/DDL del 23.01.2020, respinge quindi la domanda riconvenzionale di di condanna del CP_1 ricorrente al versamento a della complessiva somma di Euro CP_1
371.820,57,
Condanna al pagamento delle spese di lite del ricorrente, che si CP_1 liquidano in € 5377,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso per spese generali.
Cuneo, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 258/2021 R.G. Lav. promossa da: in persona del legale rappresentante p.t con sede in Parte_1
LU difeso e rappresentato da avv E.Camilla che lo difende e rappresenta per procura in atti e presso lo stesso elettivamente domiciliato RICORRENTE contro con sede legale in Roma, in persona del suo Presidente legale CP_1
pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con CP_1 Controparte_2
Sede in Roma, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 448 / 1998, nonché della procura a rogito della dott.ssa Persona_1
Notaio in Tivoli, n. rep. 37521 / racc. 576 elettivamente domiciliato in Cuneo Corso Santorre di Santarosa 15 presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell' in uno al suo CP_1 procuratore Avv. Marina Cappiello, che lo ra e difende in forza di procura generale ad lites del 23.7.15 n.80974 per notar
[...] di Roma Per_2
CONVENUTO
oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
1 In data 10.10.2019 aveva luogo una ispezione dell'I.T.L di Alessandria presso la sede di avente ad oggetto la coltivazione, raccolta, Parte_2 stoccaggio, commercializzazione frutta per verificare l'osservanza del corretto versamento della contribuzione nella gestione di competenza e la correttezza del n° di giornate di lavoro denunciate da per la generalità dei Parte_2 braccianti agricoli assunti con contratti di lavoro a tempo determinato (OTD).
Alla ispezione faceva seguito la notifica a del Verbale di Parte_2 accertamento n. 2019013203 del 24.1.20 con il quale le si contestava la violazione dell'art 39 comma 1 e 2 ( e 7 per la sanzione) dl 112/2008 conv L.
133/2008 per aver omesso di effettuare le prescritte registrazioni Parte_2 nel L.U.L. con sanzione amministrativa di euro 1000,00 e per aver esposto in busta paga di tutti i dipendenti, dal 2015, un numero di ore inferiore a quelle effettivamente svolte;
seguiva quindi richiesta di pagamento di contributi asseritamente non versati per euro 371.820,57 complessivi.
Avvero tale verbale interponeva ricorso amministrativo che Parte_2 veniva respinto.
Seguiva la radicazione della presente causa.
assumeva le seguenti conclusioni Parte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accertare e dichiarare l'illegittimità del Verbale di Accertamento e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese formulate dall' in CP_1 relazione al Verbale di Accertamento e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla deve all' in relazione ai fatti oggetto del Verbale di Parte_2 CP_1
Accertamento. Con vittoria delle spese di lite.” che agiva anche in riconvenzionale per il pagamento della predetta CP_1 somma assumeva le trascritte conclusioni.
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico presso il Tribunale di Cuneo, in funzione di
Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, respingere le domande tutte come proposte dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3 sig. con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Parte_4
2 inammissibili ed infondate per tutti i motivi in premessa dedotti, e conseguentemente assolvere l' da ogni avversa pretesa, confermando il CP_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019013203/DDL del
23.01.2020 e tutta la documentazione presupposta, connessa e conseguente, dichiarando, conseguentemente, l'obbligo della , Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. , sulla Parte_4 base del verbale unico di accertamento e notificazione n.2019013203/DDL del
23.01.2020, di versare all' la complessiva somma di Euro 371.820,57, di CP_1 cui Euro 265.657,20 per contributi dovuti per il periodo 01.01.2015/30.06.2019,
Euro 102.920,42 per sanzioni civili ed Euro 3.242,95 per interessi di mora, sanzioni civili ed interessi di mora dovuti ex lege n.388/2000 (fattispecie della evasione), così calcolati fino alla data dell'accertamento ispettivo, oltre somme aggiuntive ulteriori dovute fino al saldo, ovvero, in subordine, quella diversa somma che risulterà dovuta per contributi e sanzioni civili per l'indicato periodo per i titoli e le causali dedotte in premessa. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta con il presente atto, accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo della , in persona del Parte_3 legale rappresentante pro tempore, sig. di versare Parte_4 all' la complessiva somma di Euro 371.820,57, di cui Euro 265.657,20 CP_1 per contributi dovuti per il periodo 01.01.2015/30.06.2019, Euro 102.920,42 per sanzioni civili ed Euro 3.242,95 per interessi di mora, sanzioni civili ed interessi di mora dovuti ex lege n.388/2000 (fattispecie della evasione), così calcolati fino alla data dell'accertamento ispettivo, oltre somme aggiuntive ulteriori dovute fino al saldo, ovvero, in subordine, quella diversa somma che risulterà dovuta per contributi e sanzioni civili per l'indicato periodo per i titoli e le causali dedotte in premessa, oltre somme aggiuntive ulteriori dovute fino al saldo, per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 sig. , a versare all la complessiva somma di Euro Parte_4 CP_1
371.820,57, di cui Euro 265.657,20 per contributi dovuti per il periodo
01.01.2015/30.06.2019, Euro 102.920,42 per sanzioni civili ed Euro 3.242,95 per interessi di mora, sanzioni civili ed interessi di mora dovuti ex lege n.388/2000
3 (fattispecie della evasione), così calcolati fino alla data dell'accertamento ispettivo, oltre somme aggiuntive ulteriori dovute fino al saldo, ovvero, in subordine, quella diversa somma che risulterà dovuta per contributi e sanzioni civili per l'indicato periodo per i titoli e le causali dedotte in premessa, oltre somme aggiuntive ulteriori dovute fino al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Si osserva.
L'azione di è qualificabile come di accertamento negativo della Parte_2 pretesa di fatta valere con il citato verbale di accertamento, CP_1
E' quindi necessario considerare preliminarmente come si articola l'onere della prova
Orbene, è principio processuale affermato dall'art 2697 c.c. quello secondo cui l'onere di provare gli elementi costitutivi di un diritto incombe su chi pretenda di vantare quel diritto, indipendentemente dal soggetto che instauri il giudizio e dal ruolo processuale che l'asserito titolare ricopre;
in caso di azione di accertamento negativo dell'altrui preteso diritto, l'onere di provare gli elementi costitutivi del diritto stesso ricade quindi sul convenuto. Tale regola non subisce eccezioni quando, come nel caso, l'azione di accertamento negativo ha per oggetto il diritto contributivo di risultante da un verbale CP_1 di accertamento ispettivo ( cfr Cass Civile sentenza n. 12108 del 2010 : “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza CP_ dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del CP_ giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare
l'inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria)” ; in senso sostanzialmente conforme: Cassazione civile, sez. lav., 17.7.2008, n. 19762 e tra le pronunce di
4 merito Corte di Appello di Ancona 11.3.2009 n. 97: “Nelle ipotesi di azione di accertamento negativo del datore di lavoro avverso un verbale di accertamento CP_ dell' (al pari delle opposizioni alle iscrizioni a ruolo) l'onere della prova a sostegno CP_ dei fatti costitutivi della pretesa dell' grava sul medesimo (e non sul datore di lavoro)” e Tribunale di Cuneo, sezione lavoro, sentenza del 20/11/2012, ).
Il verbale di accertamento quindi non può costituire prova a favore della pretesa di né può costituire valida prova l'insieme delle dichiarazioni di CP_1 terzi, eventualmente raccolte dagli agenti ispettori nel corso dell'accertamento: invero il verbale fa fede fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e dei fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre non ha alcun valore probatorio per le altre circostanze riferite ed ivi annotate.
Tale materiale, raccolto dal verbalizzante, è argomento di prova e dovrà essere liberamente apprezzato dal giudice in uno con le risultanze del processo ( Cass.civile sent. n.9251/2010), ma non può essere di per sé
“accertamento di un fatto”, addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (fra le tante v. Cass. n. 6847/87;
n. 3148/85; n. 392/92; n. 3973/98; n. 5041/00, Corte d'Appello di Bologna,
12/01/2006. Cassazione civile, sez. III, 28 luglio 2004, n. 14235; Cass. Civ. Sez.
Lav., 22 agosto 2003 n. 12357); ed ancora Cass Civile sez L 23.6.2008 n. 17049:
“Le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori del Ministero non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Il verbale dell'ispettore, fino a querela di falso, fa, infatti, piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza;
invece, vanno liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi – quali i lavoratori - o che sono frutto di sue deduzioni”
L'Ente Pubblico, quindi, non può assolvere all'onere probatorio a suo carico semplicemente limitandosi a produrre i verbali ispettivi e, con essi, i verbali delle sommarie informazioni acquisite nel corso dell'accertamento amministrativo.
5 In altri termini, le dichiarazioni rese al di fuori del processo non possono prevalere sulla richiesta di espletamento della prova testimoniale e, soprattutto, non possono costituire gli unici fondamenti per il giudizio di fatto se ad essi non si accompagna l'assunzione di prove propriamente dette, che confermino il loro contenuto ( cfr citata sentenza n.12108/2010: “Sulla base delle osservazioni che precedono in punto di onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, deve pervenirsi alla conclusione che, nel caso di specie, l'acquisizione alla causa del solo verbale di accertamento ispettivo doveva reputarsi totalmente inidonea a CP_ comprovare il credito vantato dall' Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante
(vedi Cass. sez. un., n. 12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non puo' mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987)”
Ulteriore corollario è che la prova testimoniale raccolta in corso di causa – che non può esser negata sulla base della mera sussistenza di sommarie informazioni di segno contrario – deve necessariamente prevalere, se difforme, sul contenuto delle dichiarazioni rese in corso di accertamento ispettivo.
Nel contrasto tra le dichiarazioni fatte dal terzo in sede ispettiva e quelle rese dallo stesso in qualità di testimone nel corso del giudizio, a prevalere devono infatti essere le seconde, perché le garanzie processuali di acquisizione della prova testimoniale nel contraddittorio delle parti e la sanzione penale prevista per il reato di falsa testimonianza sono elementi sufficienti a garantirne la
6 genuinità, le dichiarazioni difformi potendo servire solo a valutare l'attendibilità di ciascun singolo teste. La Suprema Corte infatti ha ritenuto che, nel contrasto tra deposizione testimoniale resa in giudizio e libere informazioni rese in sede ispettiva, dovesse prevalere la prima, in considerazione degli effetti emotivi che produce la visita ispettiva, cui si aggiunge, di sovente, anche la sommaria natura dell'accertamento. (
Cassazione Civile, sezione tributaria, 9 novembre 2012 n. 19475) .
Tanto premesso, nel caso in esame, si rileva che la pretesa contributiva di CP_1 si fonda sulle dichiarazioni rese da 15 dipendenti del magazzino, selezionati tra circa 50 lavoratori presenti, per lo più stranieri, per la loro capacità di parlare e comprendere l'italiano, nonché sulle risultanze di una agenda del
2019 trovata in azienda e che sarebbe stata compilata dalla dipendente CI
RD, ritenuta responsabile di linea, per tenere conto delle presenze giornaliere del personale addetto al confezionamento, nonché su documentazione contabile;
sulla base di tali elementi è stato quindi elaborato un ragionamento induttivo sul numero effettivo di ore lavorative e quindi sul debito contributivo CP_1
Orbene, esaminando e valutando le risultanze di causa secondo i principi sopra sintetizzati, si osserva.
Dalla lettura delle dichiarazioni rese in sede ispettiva da Persona_3
Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7 Per_8
, , , , CI RD,
[...] Persona_9 Persona_10 Persona_11 Per_12 emerge che l'attività era stagionale, che il magazzino era operativo in taluni periodi anche 6 gg alla settimana, in altri meno, che gli operai addetti al magazzino non lavoravano tutti i giorni di ogni mese;
in particolare, quanto alla retribuzione, l'unico ad aver affermato che la paga netta oraria effettiva non corrispondeva alle h di lavoro dichiarate in busta paga, che erano meno, è il , , hanno Per_12 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6 invece affermato che la loro paga oraria era di 5,50 euro all'ora, che la busta paga riportava un importo che era dato dalla moltiplicazione del suddetto valore orario per le ore lavorate: dichiarazioni evidentemente in corto circuito logico, posto che le buste paga riportavano una retribuzione superiore- all'ora-
7 superiore a € 5.50; la CI RD ha riferito che quale responsabile della linea aveva tenuto e compilato l'agenda del 2019 annotandovi il n. globale di persone presenti in linea, l'orario di lavoro, mentre i fogli presenza li compilava a parte e li consegnava a che li utilizzava per Parte_5 predisporre le buste paga;
la agenda 2019 è stata prodotta da come doc. 6 CP_1 ed evidenzia infatti giornalmente il n° complessivo di persone presenti senza indicazioni nominative, le h di lavoro della linea e altri dati relativi alla merce lavorata ed ai destinatari del prodotto;
quanto ai fogli presenza sono stati rinvenuti fogli dei gg 1,2,3,4,5,6,7 ottobre 2019 ( quello del 10.10.2019 non è compilato) con elenco dei lavoratori presenti e ore lavorate.
Quanto alla istruttoria testimoniale, si ricorda che sono stati sentiti come testimoni ( dipendente , onfagricoltura) Tes_1 CP_1 Tes_2 [...]
E , , , , Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 Tes_7 Tes_8 Tes_9
, , , , tutti dipendenti Per_3 Tes_10 Tes_11 Tes_12 Tes_13
, che i testi intimati da non comparivano e vi rinunciava. Pt_2 CP_1 CP_1
In primo luogo giova riportare la deposizione del Tes_1
“Il primo accesso è stato fatto nella sede operativa della società e lì abbiamo sentito alcuni lavoratori ed acquisito un'agenda relativa all'anno 2019 dove la responsabile di linea annotava il numero di persone presenti nelle giornate e le ore di lavoro svolte dai dipendenti impiegati nel magazzino. L'operaia era la sig CI RD, che è stata sentita ed ha confermato che l'agenda era destinata a contabilizzare il numero di persone coinvolte nella giornata, pur senza l'indicazione dei nominativi, e il numero di ore prestate complessivamente dai lavoratori;
in particolare sull'agenda venivano segnati l'orario di lavoro del giorno, con l'indicazione dell'orario di inizio e di fine nonché della pausa, e il numero di lavoratori che in quella giornata erano impiegati.
L'agenda era dell'anno in corso, cioè il 2019, e al momento in cui l'abbiamo visionata era compilata dal 1/1/2019 al 7/10/2019. Preciso che le ore di ottobre erano segnate su un foglio a parte dove relativamente alla settimana in corso all'atto dell'accertamento erano indicati oltre le ore anche i nominativi dei lavoratori impiegati nella settimana.
Prendo visione del doc 5 relativo al giorno 7/10 e confermo che trattasi del foglio allegato all'agenda di cui ho detto. Non ricordo di aver visionato altri fogli presenze relativi ad altri giorni della medesima settimana di ottobre. Anzi, prendo visione dei
8 fogli prodotti sul doc 5 di parte convenuta e confermo che trattasi dei fogli presenze relativi ai giorni 1, 2, 3, 4, 5, e 10 ottobre, che abbiamo rinvenuto il giorno dell'accertamento ed acquisito agli atti. .Sulla base dei fogli presenze acquisiti abbiamo rilevato che erano segnate ore di straordinario e ore lavorare al sabato, ore che non erano mai state segnate ed indicate nelle buste paga per il periodo precedente all'accesso, oggetto di accertamento ispettivo. Sulla base di tale evidenze abbiamo quindi ritenuto che l'orario effettivo di lavoro prestato dagli addetti al magazzino fosse superiore a quello registrato dall'azienda nel lul e nelle buste paga.. per il solo 2019, per un errore nostro abbiamo incluso nel conteggio anche i braccianti raccoglitori che però sarebbero da escludere dall'accertamento perché non occupati nel magazzino.
L'errore è stato causato dal fatto che nel lul non era chiaro chi fosse addetto al magazzino e chi invece fosse bracciante raccoglitore;
tuttavia l'individuazione di tali lavoratori è facilmente operabile e il verbale può essere emendato nel calcolo in relazione a tali lavoratori per il 2019. In ordine alla paga base da noi applicata, abbiamo sentito alcuni lavoratori i quali hanno dichiarato che percepivano un compenso netto orario che andava dai 5,50 euro (per gli addetti al confezionamento) ai
6.50 euro ( per i carrellisti) e che il netto mensile esposto in busta coincideva con il n. di ore effettuate moltiplicato per il compenso pattuito. Abbiamo utilizzato per il calcolo
l'importo medio di 6,00 euro per tutti, fatta eccezione per i due carrellisti sentiti, Per_13
e , già cessati anteriormente all'accesso ispettivo, per i quali
[...] Tes_3 abbiamo calcolato la paga base di € 6,50 in quanto ci è stato dichiarato che tale era la loro paga base. I lavoratori sentiti all'atto dell'accertamento hanno parlato per la propria posizione ma hanno anche dichiarato che il sistema generalizzato era questo, vale a dire che gli addetti al confezionamento prendevano € 5,50 netti all'ora e che i più anziani prendevano invece una paga oraria netta di 6,00 euro. In relazione al periodo antecedente al 2019 non abbiamo rinvenuto in azienda alcuna documentazione, abbiamo solo sentito i lavoratori ed in particolare alcuni lavoratori cessati che parlavano la lingua italiana mentre non abbiamo sentito i lavoratori di nazionalità cinese e ancora in forza all'azienda. Nel primo accesso abbiamo sentito una 15ina di lavoratori e successivamente un'altra decina;
di tutti questi circa 10 hanno dichiarato che la loro paga era oraria e il netto in busta corrispondeva alla ore lavorate nel mese per la paga oraria concordata.
9 Oltre alle dichiarazioni rese dai dipendenti, abbiamo tenuto conto di altri fattori come ad es. che nel periodo settembre/aprile, che era il periodo di confezionamento dei kiwi,
c'era il maggior lavoro e l'azienda era a pieno regime. Per tale periodo, quindi, abbiamo presunto che la giornata lavorativa fosse di otto ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, più il sabato, giorno in cui però erano impiegati solo alcuni dei lavoratori non tutti. Abbiamo poi considerato che maggio era mese di minor lavoro e dedicato alle pulizie del magazzino, sicchè abbiamo ricostruito l'imponibile per i lavoratori che risultavano aver lavorato sulla base del netto mensile indicato in busta. Parimenti per il periodo giugno/agosto, allorquando l'attività c'è ma è più ridotta in quanto si effettua il confezionamento di ciliegie ( a giugno) e delle pesche e susine (in luglio/agosto), abbiamo operato nello stesso modo, vale a dire abbiamo ricalcolato le ore lavorate desumendole presuntivamente dividendo l'importo netto mensile, decurtato del TFR, per la paga oraria netta concordata. Il ciclo di lavorazione dei prodotti, così come indicato, ci è stata riferito dai lavoratori sentiti: essi hanno riferito che nel periodo di maggiore attività, tra settembre e aprile, nel magazzino lavoravano 70/80 persone, per
8 ore al giorno, compresi i sabati.ADR Tutte le dichiarazioni sono state rese per iscritto, fatta eccezione per una di un lavoratore che si è rifiutato di sottoscrivere il verbale, tale . Abbiamo proceduto a raccogliere le sue dichiarazioni ed Tes_3 abbiamo redatto una relazione interna.”
Come detto e come riferito dal teste, l'accertamento fu esclusivamente induttivo;
in questa sede occorre verificare se ha dato prova della CP_1 sussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato.
Risulta dalle prove assunte che i testi di parte ricorrente hanno confermato le circostanza capitolate ed ammesse e cioè che il rilevamento giornaliero delle presenze veniva svolto da mediante la compilazione di foglio Parte_5 presenze con annotato l'elenco nominativo dei lavoratori presenti in magazzino ed il relativo orario di lavoro, che tali dati venivano comunicati mensilmente alla per la elaborazione delle buste paga;
che l'orario di CP_4 lavoro presso il magazzino di confezionamento della frutta era di norma 8-12
e 13.30-17.30, ma con la variabile di ingressi e uscite mezz'ora prima e/ mezz'ora dopo;
che il numero di giornate lavorative mensile non era costante, ma dipendeva da molteplici fattori: la tipologia di prodotto raccolto, l'entità
10 del raccolto, a sua volta correlata anche a clima, dagli ordini di magazzino;
che lo stipendio mensile era proporzionato alle giornate di lavoro, che la busta paga riportava esattamente le giornate lavorate da ciascun dipendente, che tutti i lavoratori di magazzino prestavano la propria opera “a chiamata”, a seconda delle esigenze del magazzino, e che le giornate lavorative mensili potevano variare da 8 a 20, che tutti i lavoratori percepivano la paga oraria lorda contrattualmente pattuita, mentre il “netto” dipendeva dalle detrazioni spettanti a ogni lavoratore.
Solo confermava quanto detto in sede ispettiva e cioè che la paga Per_12 oraria a lui spettante era di euro 5,50 e che aveva anche fatto causa ad Pt_2 per il pagamento delle differenze retributive, causa conclusasi con transazione
( gli atti sono prodotti) .
Orbene dalla valutazione del materiale raccolto, sia in sede ispettiva e della cui valenza probatoria si è detto, sia nell'istruttoria processuale, può affermarsi che non vi è prova dell'effettivo numero delle ore lavorate dai dipendenti in forza presso dal 2015 al 2019 né della misura della paga oraria Parte_2 loro riconosciuta.
Ed invero, come già detto, può dirsi accertato unicamente che l'attività di
è stagionale, che non tutti i dipendenti lavoravano tutti i giorni, Parte_2 che non tutti lavoravano tutto il giorno per 8 h perché vi era chi lavorava meno e chi di più.; i fogli nominativi presenze da 1 a 5 e 7 ottobre 2019 prodotti da cui si è riferito il teste confermano tale dato, ma sono CP_1 Tes_1 rappresentativi unicamente di n. 6 gg del mese di ottobre quanto all'orario dei dipendenti i cui nominativi sono ivi indicati;
l'accertamento invece copre ben 4 anni per i quali in realtà non vi sono dati certi: il teste ha infatti Tes_1 dichiarato di non aver trovato alcuna documentazione per il periodo ante
2019, di aver acquisito informazione da taluni dipendenti, ossia selezionandoli tra quelli, sebbene stranieri, che parlavano italiano, giungendo quindi a elaborare un conteggio presuntivo delle ore di lavoro, considerando anche la tipologia di attività di . Quanto alla paga corrisposta, il teste ha Pt_2 confermato che taluni dipendenti avevano riferito di una paga oraria effettiva
11 di euro 5,50 altri di euro 6,50 e dunque anche per la ricostruzione dei conteggi sono state operate presunzioni e valutazioni induttive.
E' allora evidente che la quantificazione dell'importo preteso da per CP_1 contribuzione non versata per tutti i dipendenti tra il 2015 e il 2019 risente di tale ricostruzione presuntiva sulle ore di lavoro effettive, effettuata partendo da un numero esiguo di lavoratori, per estendere a tutti la ricostruzione induttiva, nella impossibilità di riferire con precisione che orario rispettasse ogni singolo dipendente.( senza tacere che sempre il ha ammesso che Tes_1 per errore nei conteggi effettuati per il 2019 sono stati inclusi anche i braccianti agricoli, pacificamente mai occupati in magazzino e che gli importi loro riferibili sarebbero quindi da escludere da conteggio, sicchè la pretesa di CP_1 sarebbe in ogni caso inferiore).
Anche l'accertamento sull'importo della paga oraria è presuntivo e non rilevante come prova, posto solo il ha sempre detto di aver percepito Per_12
5.50 euro l'ora, mentre i dipendenti sentiti in sede ispettiva hanno riferito di una retribuzione oraria effettiva di 5.50 euro, ma di una busta paga regolare, perchè data dal prodotto delle ore di lavoro ivi indicate ed effettivamente svolte per detto importo, il che pacificamente non può essere, perché la paga oraria indicate nelle buste paga è superiore sia 5,50 euro sia a 6.50 euro, così evidentemente riferendo dati non apprezzabili in difetto di altri elementi.
Se poi elementi di prova possono trarsi per che ricorse Per_12 individualmente al giudice del lavoro per ottenere il pagamento delle differenze retributive e stipulò una transazione giudiziale, ed in relazione al quale dovrà se mai essere a verificare il rispetto della contribuzione di CP_1 legge, non così si può dire per tutti gli altri dipendenti, che non risulta, per di più, abbiano promosso azioni giudiziarie contro il datore di lavoro per differenze retributive nel corso del periodo, non esiguo, 2015-2019.
Il ricorso va quindi accolto.
Spese come da soccombenza, liquidate secondo i valori di cui al DM 147/22 per le cause di valore indeterminato di media complessità, nei valori minimi, per 4 fasi processuali;
ritiene invero l'ufficio che non possa assumersi come
12 valore quello dell'asserito credito in quanto la natura delle questioni CP_1 trattate prescinde da tale valore.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione;
in accoglimento del ricorso di Parte_2 dichiara che nulla deve a sulla base del verbale unico Parte_2 CP_1 di accertamento e notificazione n.2019013203/DDL del 23.01.2020, respinge quindi la domanda riconvenzionale di di condanna del CP_1 ricorrente al versamento a della complessiva somma di Euro CP_1
371.820,57,
Condanna al pagamento delle spese di lite del ricorrente, che si CP_1 liquidano in € 5377,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso per spese generali.
Cuneo, 19 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
13