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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/11/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 27 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5231/2024 R.G. e vertente tra
nata a [...], il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Trischitta e Francesco Trischitta, giusta procura rilasciata in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele
Bellomo del ruolo professionale
Resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno ordinario d'invalidità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 08.10.2024, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1 presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 5352/2023, ex art. 445 bis c.p.c., che aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per l'assegno ordinario d'invalidità da marzo 2020 fino al mese di marzo 2022.
Nell'odierno giudizio la ricorrente instava per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità a far data dalla domanda amministrativa. Spese e compensi integralmente rifusi, anche della fase sommaria, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si costituiva l' deducendo l'inammissibilità del ricorso, per carenza di preventiva idonea CP_2
istanza in sede amministrativa ed il rigetto del ricorso.
Con successive note, la difesa della ricorrente escludeva l'incontinenza della richiesta del suddetto assegno con la prestazione previdenziale della pensione, con richiamo alla giurisprudenza.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Inammissibilità.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ente è fondata.
Si osserva in fatti che il ricorrente non ha inoltrato la domanda amministrativa diretta al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ma per l'accertamento dei presupposti sanitari per la pensione di inabilità.
I precedenti giurisprudenziali prodotti dalla parte ricorrente non risultano applicabili alla fattispecie in quanto afferiscono al rapporto tra l'assegno di invalidità, di natura assistenziale, ex l.118/1971 e la pensione di inabilità, prestazioni che richiedono l'accertamento, in via percentuale, delle infermità di cui l'interessata è portatrice.
L'accertamento richiesto per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla l. 222/1984 è di tutt'altro tenore, vertendo sull'attribuzione, in relazione alla capacità lavorativa specifica, di una situazione di invalidità che riduca oltre i due terzi l'idoneità all'occupazione.
La domanda va pertanto dichiarata inammissibile, con estensione degli effetti anche al giudizio sommario, essendo la valutazione sanitaria effettuata in sede amministrativa rivolta esclusivamente alla verifica del requisito utile al conferimento della pensione ordinaria d'invalidità. Nulla sulle spese, stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese, stante l'esonero suddetto.
Messina, 28 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando