Art. 11.
I regolamenti organici concernenti la determinazione della consistenza numerica, e la disciplina giuridica ed economica dei personali degli Enti ed Istituti contemplati dal precedente art. 10 devono essere approvati mediante provvedimenti da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il precedente comma si applica, anche agli Enti ed Istituti suindicati, i cui personali siano tuttora disciplinati da regolamenti non approvati ai sensi del comma medesimo.
Ferma l'osservanza di particolari norme legislative che dispongano specificatamente l'intervento del Ministro per il tesoro nei regolamenti organici del personale degli Enti ed istituti di cui al presente articolo, l'articolo medesimo si applica unicamente quando i regolamenti ai quali esso si riferisce contemplano personale di Enti ed Istituti a carico totale del bilancio statale. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art. 41, commma 1) che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45" le disposizioni di cui al presente articolo.
La stessa legge ha disposto con (con l'art. 41, commma 2) che "Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3".
I regolamenti organici concernenti la determinazione della consistenza numerica, e la disciplina giuridica ed economica dei personali degli Enti ed Istituti contemplati dal precedente art. 10 devono essere approvati mediante provvedimenti da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il precedente comma si applica, anche agli Enti ed Istituti suindicati, i cui personali siano tuttora disciplinati da regolamenti non approvati ai sensi del comma medesimo.
Ferma l'osservanza di particolari norme legislative che dispongano specificatamente l'intervento del Ministro per il tesoro nei regolamenti organici del personale degli Enti ed istituti di cui al presente articolo, l'articolo medesimo si applica unicamente quando i regolamenti ai quali esso si riferisce contemplano personale di Enti ed Istituti a carico totale del bilancio statale. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 20 marzo 1975, n. 70 ha disposto (con l'art. 41, commma 1) che "Nei riguardi degli enti compresi nella tabella allegata, cessano di avere efficacia con la decorrenza di cui al successivo articolo 45" le disposizioni di cui al presente articolo.
La stessa legge ha disposto con (con l'art. 41, commma 2) che "Le norme sopra elencate cessano inoltre di avere efficacia nei riguardi degli enti confermati mediante i decreti di cui all'articolo 3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del rispettivo decreto, e sono abrogate alla scadenza del triennio di cui al predetto articolo 3".