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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/12/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 3582/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. CAPUZZO SUSI, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) Non si fa luogo all'affidamento e obblighi di mantenimento delle figlie della coppia maggiorenni e autosufficienti confermando la revoca già in essere tra le parti in ordine agli obblighi di mantenimento con il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.
2) cessione della nuda proprietà di quote immobiliari da a Parte_2 Pt_1
[...]
Volendo provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, nonché a titolo di mantenimento del coniuge signora , il sig. , riservando per sé Parte_1 Parte_2
l'usufrutto, cede e trasferisce con ogni garanzia di legge alla signora , che accetta, Parte_1 la nuda proprietà delle seguenti quote immobiliari al medesimo spettanti come di seguito descritte:
1 -Quota ½ immobile sito in Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) via Francesco Petrarca 1
e 3, catastalmente censito CF Comune di San Marzano di San Giuseppe in foglio 7 particella 556 sub 1 cat C/6 cl. 1, 122m² via F. Petrarca 3 Totale: 122 m² rendita Euro 170,12 e foglio 7 particella
556 sub 2 cat. A/3 cl. 3, 6,5 vani, via F Petrarca 1Totale: 146 m² Totale escluse aree scoperte: 142
m² rendita Euro 369,27. Tra confini mappali 555-557-513; il tutto corrispondente in C.T. Comune di
San Marzano di San Giuseppe foglio 7 particella 556 E.U. superficie 160 mq.
-Quota 1/1 immobili in LA AN (BR) siti in Contrada Santa Croce inferiore snc, catastalmente censiti in CF foglio 179 particella 316 sub 2 CAT A/4 cl .4, 3,0 vani Totale: 85 m²
Totale escluse aree scoperte: 70 m² rendita Euro 178,18 e foglio 179 particella 316 sub 3 cat. C/6 cl.
3, 17m² Totale: 23 m² rendita Euro 41,26. Fra confini mappali 377-130-379-358; particelle corrispondenti in CT Comune di LA AN (BR) foglio 179 particella 316 E.U. superficie
266 mq,
- quote immobiliari di terreni siti in Comune di LA AN (BR) catastalmente censiti in
CT Comune di LA AN
Foglio 179 particella 316 Ente Urbano superficie 266 mq foglio 179
FOGLIO 179 particella 377 – – ha 04 ca 28 a 45 rendita dominicale Euro 13,96 rendita Pt_3 agraria Euro Euro 14,69; foglio 179 particella 379 – SEMINATIVO- 4177 MQ rendita dominicale Euro 12,94 rendita agraria
Euro 8,63;
Il tutto con ogni comproprietà in relazione alle parti comuni ex art. 1117 c.c.,
Fra confini: mappali 316-358-154-156-103
PROVENIENZA:
Quanto al bene immobile sito in LA AN: atto di donazione a ministero notaio Dott.
rep 134558 del 19.03.1988 rettificato come da nota del 27.05.1988 Quanto al Persona_1 bene immobile in Comune di San Marzano di San Giuseppe: acquisto di suolo edificatorio per atto di compravendita per notaio dott. in Taranto del 22/09/1983 repertorio 9910 Persona_2
DICHIARAZIONI DELLE PARTI DI CONFORMITÀ E URBANISTICA
Quanto sopra, catastalmente cointestato alla parte cedente, è evidenziato dalle visure catastali planimetrie e dall'elaborato planimetrico depositate in Catasto che in copia, anche controfirmate dalle parti, sono allegate agli atti del fascicolo del presente procedimento subb A), B) e C).
Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 52/1985, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria prende atto e conferma, che i dati catastali indicati corrispondono a quelli risultanti dai
Pubblici Registri e i dati risultanti in Catasto e le planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto degli immobili in oggetto e che comunque non sussistono difformità tali da influire sul calcolo
2 della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie ai sensi della vigente normativa.
Le quote immobiliari delle unità oggetto di cessione del diritto di nuda proprietà, vengono trasferite a corpo, nello stato di fatto e di diritto e grado attuale, con ogni adiacenza, pertinenza, annesso, connesso, fisso e infisso azioni, ragioni e diritti, accessioni e pertinenze, con le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti, con la comproprietà sulle parti comuni ex art. 1117 c.c., con la servitù di passaggio, le servitù e pattuizioni contenute nei rispettivi atti di provenienza e ben noti alle parti
La parte cedente garantisce la proprietà e la disponibilità di quanto ceduto, anche ai sensi della
Legge 151/1975, la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi, nonché da ogni altro onere o vincolo pregiudizievole.
In riferimento al D.M. 37/2008 si conviene che la parte cedente garantisce la conformità degli impianti esistenti alla normativa in materia di sicurezza dell'epoca in cui sono stati realizzati dichiarando che da allora non hanno subito modifiche.
Si autorizzano volture catastali e trascrizione.
Il sig. rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
Si precisa che per effetto del presente atto la signora diviene nuda proprietaria Parte_1 per la quota di 1/1 con riferimento agli immobili siti in LA AN (BR) e nuda proprietaria per ½ e proprietaria per il restante ½ degli immobili siti in Comune di San Marzano di San Giuseppe
(TA) dianzi indicati.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 e successive modifiche ed integrazioni, le parti si dichiarano edotte dell'onere posto a carico della cedente dall'art. 6 del D.
Lgs. 192/2005 di dotare l'abitazione in oggetto dell'attestato di prestazione energetica;
la signora dichiara, al riguardo, di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in Parte_1 ordine alla certificazione energetica degli edifici ed in particolare l'attestato di prestazione energetica nr 7302525000636328 del 07.06.2025 per l'immobile di San Marzano di San Giuseppe allegato agli atti del fascicolo PCT sub lettera D) e nr 7400825000636326 del 07.06.2025 allegato agli atti del fascicolo PCT sub lettera E, garantendo il cedente la sua validità nonché di essere in regola con le prescrizioni per le operazioni di controllo dell'efficienza energetica dell'impianto termico installato.
CP_1
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia (art. 40 secondo comma della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, e successive modifiche ed integrazioni), la parte cedente dichiara, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che
3 Quanto al lotto a) immobile sito in Comune di San Marzano di San Giuseppe: l'edificio è stato edificato sulla base dei seguenti atti urbanistici rilasciati dal Comune di San Marzano di San
Giuseppe: Concessione edilizia 44/1994 e permesso in sanatoria nr 52 del 31.12.2013 come da doc.
09 agli atti del fascicolo e non ha subito modifiche tali da necessitare di nuove concessioni o pratiche urbanistiche.
Quanto al lotto b) immobile sito in LA AN: Dichiara la parte cedente che l'immobile è stato edificato ante 1967 e non ha ulteriormente e successivamente subito modifiche tali da necessitare di autorizzazioni o presentazioni di pratiche edilizie e urbanistiche.
Viene allegata agli atti del fascicolo PCT la Certificazione di destinazione urbanistica dei terreni siti in LA AN (BR), sub allegato F).
Dichiarano le parti che gli immobili oggetto di cessione non hanno ulteriormente e successivamente subito modifiche tali da necessitare di autorizzazioni o presentazioni di pratiche edilizie e urbanistiche. La parte venditrice dichiara inoltre che successivamente non sono state compiute ulteriori opere per le quali si sia reso necessario il rilascio di ulteriori provvedimenti edilizi neppure in sanatoria e non sono stati notificati o emanati provvedimenti sanzionatori per opere abusive.
Il signor dichiara che relativamente alle unità immobiliari all'oggetto di questo Parte_2 accordo non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori di cui alle fattispecie previste dall'art.41 della L.47/85. •
La parte cedente garantisce la piena regolarità delle unità immobiliari in contratto sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie e che gli stessi sono regolarmente commerciabili ex Legge
47/1985 e DPR 380/2001, giusta perizie e certificazioni di conformità geom. e Persona_3 allegate rese in data 03.06.2025 con verbale di asseverazione avanti al notaio dott. avv. Per_4
in data 08.07.2025 nr 2209 e nr. 2208, allegate agli atti del fascicolo PCT sub doc 11 e 12.
[...]
Le parti sono edotte che gli accertamenti tecnici circa la conformità degli immobili in oggetto alla normativa in materia edilizia ed urbanistica, nonché gli accertamenti circa la veridicità delle dichiarazioni sopra rese, non sono di competenza del Tribunale.
La parte venditrice garantisce altresì che quanto in oggetto non è stato percorso dal fuoco negli ultimi quindici anni e che non ha subito fenomeni di inquinamento, abbandono di rifiuti o comunque di contaminazione con sostanze tossiche e/o nocive, anche ai fini delle disposizioni di cui al D. Lgs.
152/2006.
Con riferimento alle dianzi portate assegnazioni i coniugi: - dichiarano che non sono intervenute modifiche delle prescrizioni urbanistiche relative agli immobili assegnati.
DICHIARAZIONI FISCALI
4 Dichiara la parte cedente sig. che i redditi dei fabbricati oggetto di quest'atto sono Parte_2 stati dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è scaduto il termine di presentazione.
Ai fini fiscali, le parti dichiarano che il presente atto è reso quale quota di contribuzione al mantenimento a favore del coniuge quanto agli immobili siti in LA AN (BR) e perfezionato in relazione alla divisione dei beni rientranti nella comunione quanto agli immobili in
San Marzano di San Giuseppe e costituisce parte integrante delle assegnazioni oggetto degli accordi assunti dai coniugi in sede di divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedono pertanto l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 19 della Legge 74/1987 (esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, e ciò a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale del 29 aprile 1999, n. 154), trattandosi di atto contenente accordi patrimoniali funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale nell'ambito del procedimento di divorzio.
Ai fini di ogni altra disposizione di legge, anche fiscale, le parti attribuiscono ai diritti in oggetto il valore catastale di Euro 18.000,00 (DICIOTTOMILA/00) per la quota di nuda proprietà pari a ½ immobile in Comune di San Marzano di San Giuseppe e il valore catastale di Euro 16.000,00
(sedicimila/00) per la quota di nuda proprietà pari a 1/1 immobile in LA AN (BR).
Le parti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano, per quanto possa occorrere, che per la conclusione del presente atto non si sono avvalse di mediatori.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ
L'assegnazione di quanto ivi descritto interviene in data odierna avanti al Tribunale di Rovigo nel presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esenzione da imposte e tasse. Gli effetti decorrono da oggi.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Le parti: a) dichiarano di essere state edotte di quanto previsto dagli articoli 13 e 7 del Testo Unico sulla Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) e della disciplina prevista dal Regolamento UE n. 679/2016; b) dichiarano di essere state informate sulla disciplina inerente i loro dati personali, in particolare sui loro diritti;
c) dichiarano di aver preso visione del l'informativa sul trattamento dei dati personali in tempo utile per il suo esame e di averne compreso il contenuto;
d) prestano quindi liberamente l'assenso al trattamento dei loro dati con specifico riguardo alle finalità connesse e inerenti e autorizzano al loro trattamento, le comunicazioni previste a tutti gli uffici competenti e le conservazioni dei dati stessi. Le parti, unitamente all'avvocato Capuzzo Susi, si onerano delle volture e trascrizione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate servizio Territorio competente del presente atto
5 4) Il Tribunale attesta espressamente che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni attinenti al trasferimento immobiliare di cui all'art. 29 comma 1 bis l 52 del 1985.
5) La responsabilità circa la validità e trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento rimane in capo alle parti del procedimento e eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi e il conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale, ma comporteranno che l'accordo abbia solo valore obbligatorio e le parti si impegnano eventualmente a riportarlo in separato atto notarile con esenzione da imposte.
6) Le parti e il loro procuratore dichiarano, altresì, che assumono l'onere di procedere alla trascrizione della sentenza di cessazione o del matrimonio ricevuta dal Cancelliere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento, esonerando il Cancelliere dall'obbligo previsto dall'art. 2671 c.c., e di depositare la prova della trascrizione della sentenza mediante successivo deposito in Cancelleria, nei trenta giorni.
Le parti, inoltre, vengono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione del divorzio. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al notaio.
Le parti e i difensori si impegnano a curare la trascrizione dell'atto.
7) Si ordini all'ufficiale di Stato Civile dei Comuni di competenza di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 6.11.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Per_ In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nate le figlie il
14.3.1980, e il 20.3.1982, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_6
Inoltre, hanno precisato di essersi separati consensualmente con atto sottoscritto avanti l'ufficiale di
Stato civile del Comune di Stanghella in data 20.09.2024 atto nr 49 P II SC Anno 2024.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6 I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c..
Con decreto del 14.11.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, fissato l'udienza di comparizione dei coniugi e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
All'udienza del 5.12.2025 sono comparse le parti personalmente e, alla presenza del Cancelliere, hanno sottoscritto specifico atto, allegato al verbale, contenente le condizioni di divorzio, le quali prevedono il trasferimento degli immobili, meglio indicati nelle stesse, in favore della . Pt_1
Dunque, la causa è stata rimessa in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
2. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 20.9.2024 dell'avvenuta sottoscrizione de verbale avanti l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Stanghella.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figlie maggiorenni ed economicamente autonome, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Giova precisare che, come noto, le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n.
7 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l.
n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari (Cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 21761 del 29/07/2021).
Nella specie, come ricavabile dal verbale dell'udienza del 5.12.2025, le parti ed il loro difensore hanno dichiarato, altresì, di assumersi l'onere di procedere alla trascrizione della sentenza di cessazione o del matrimonio ricevuta dal Cancelliere entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento, esonerando il Cancelliere dall'obbligo previsto dall'art. 2671 c.c., e di depositare la prova della trascrizione della sentenza mediante successivo deposito in Cancelleria, nei trenta giorni seguenti.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla sulle spese, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MONSELICE in data
04/06/1977 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di MONSELICE nell'anno 1977, al numero 50 parte 2 serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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