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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/07/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 1522/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, ex art. 473 bis.51, comma 5, c.p.c., iscritto al n. r.g.v.g. 1522/2025 promosso congiuntamente da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. nato il [...] a [...]_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giovanni Bartone (c.f. – PEC C.F._3
) e RZ OL (c.f. – PEC Email_1 C.F._4
, Email_2
RICORRENTI
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio su domanda congiunta
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da note in sostituzione dell'udienza del 30.6.2025.
Per il P.M. parere favorevole del 2 luglio 2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis n. 51 c.p.c., depositato in data 9.4.2025, i signori e premesso che, dalla loro convivenza more uxorio era nato un Pt_1 Parte_2 figlio: (n. il 16.8.2023 ad Ariccia) e che, a seguito dell'interruzione della Controparte_1 prefata relazione, adivano l'intestato Tribunale, chiedendo di voler disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento al figlio minore alle condizioni di seguito concordate:
“1. L'affidamento del figli o minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso CP_1 la madre, quale genitore di riferimento, fissando la residenza anagrafica in Albano Laziale Via
Nettunense, 326; 2. La casa familiare sita in Albano Laziale, verrà assegnata alla sig.ra
[...] in modo da assicurare al minore lo stesso habitat familiare che aveva prima della Pt_1 cessazione della convivenza tra i genitori. I ricorrenti intendono regolamentare nel modo che segue il rapporto con il figlio: - il minore dovrà essere affidato ad Controparte_1 entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa di sua proprietà, sita in
Albano Laziale Via Nettunense, 326. - I genitori si obbligano reciprocamente a concordare tra di loro ogni eventuale cambiamento di residenza del minore, dovendo avere una stabilità abitativa. Le parti prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, educazione e salute, con responsabilità genitoriale affidata ad entrambi. Ciascun genitore in ordine all'esercizio dell'ordinaria amministrazione provvederà autonomamente durante i tempi di permanenza del minore presso di sé. Nei tempi di permanenza di presso ciascuno di loro, ognuno si dovrà comunque occupare del CP_1 figlio personalmente, salvo eccezioni od imprevisti in cui il minore dovrà essere affidato a terze persone scelte di fiducia dal genitore che in quel momento avrà la custodia dello stesso. Ogni genitore dovrà far conservare al minore rapporti significativi con gli ascendenti, nonni, bisnonni, zii e prozii fino al quarto grado di parentela e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il bambino dovrà mantenere rapporti significativi con i parenti di ambo i rami genitoriali e tale diritto non potrà essere impedito e/o ostacolato dai genitori, i quali al contempo dovranno favorire la conservazione dei rapporti familiari, intercedendo in questo senso personalmente con i propri parenti ed affini. - il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: 1) il lunedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00; 2) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola fino alle 18,00 di domenica, per poi riaccompagnarlo la domenica sera, presso l'abitazione materna;
3) il sig. potrà Parte_2 tenere con sé il figlio durante le vacanze estive almeno quindici giorni anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31 del mese di maggio di ogni anno. Con obbligo di ciascun genitore a comunicare all'altro eventuali spostamenti ed indirizzi e recapiti telefonici delle strutture presso le quali soggiorneranno;
4 ) le festività Natalizie e quelle Pasquali al
50% dei giorni disponibile (feste ad anni alterni); compleanno della madre con la madre, compleanno del padre con il padre, compleanno del bambino o tutti insieme oppure pranzo con il padre e cena con la madre e viceversa ad anni alterni;
5) tale tipo di regolamentazione resterà valida fino a quando la prole non raggiungerà la maggiore età, lasciando al figlio in seguito al compimento del diciottesimo anno la facoltà di decidere in maniera autonoma, con quale genitore trascorrere il proprio tempo, con obbligo del genitore collocatario di favorire la persistenza del rapporto genitoriale con l'altra figura;
6) detti tempi e modalità potranno essere modificati, su accordo dei genitori, allorquando le esigenze del minore lo consentiranno;
8) Il sig. si impegna e si obbliga a corrispondere in favore Parte_2 della sig.ra un assegno di mantenimento di Euro 400,00 mensili per il figlio Parte_1 minore , entro il giorno 20 di ogni mese, con adeguamento ISTAT. Il sig. CP_1 [...] corrisponderà, inoltre, in favore della sig.ra il 50% delle spese Parte_2 Parte_1 straordinarie (mediche, scolastiche e sportive), preventivamente concordate e documentate secondo le categorie elencate nel protocollo del Tribunale di Velletri. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
9) il sig. avrà diritto dal prossimo mese al 50% dell'assegno unico. Parte_2
Per quel che riguarda le detrazioni mediche sostenute per , le parti stabiliscono che: - CP_1 la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa;
- se il documento che certifica la spesa è intestato a la detrazione è suddivisa tra i due CP_1 genitori in base al loro effettivo sostenimento;
- Le parti rimarranno obbligate a comunicare l'uno all'altra ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione del figli o sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio”.
2. Alla successiva udienza del 30.6.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., considerata la dichiarazione di non voler comparire personalmente e di non volersi riconciliare, le parti hanno insistito sulla loro volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni di cui al libello introduttivo. Il Giudice relatore, lette le note d'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni dell'accordo corrispondano all'interesse preminente del figlio minore e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia. Vi è accordo anche con riferimento agli aspetti economici.
4. La natura del procedimento, le istanze esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte sono tali da giustificare la totale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente
R.G.V.G. n. 1522/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: a) omologa l'accordo tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate di cui in motivazione;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice Rel. ed Est.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi