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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4518/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione IV CIVILE
Il giudice Dr. Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 4518 dell'anno 2022
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1 C.F._1
Alzaia Naviglio Grande 46, presso lo studio professionale degli avv.ti Roberto Zappia e Vincenzo
Patanè, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in atti sottoscritta il 25.02.2022;
ATTRICE
E
, C.F. , residente in [...] C.F._2
Caduti per la Libertà n. 60.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni responsabilità medica.
CONCLUSIONI Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così giudicare: Nel merito, in via principale:
pagina 1 di 6 - accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità Dott. nella CP_1 causazione del danno alla salute riportato dalla Sig.ra nelle sue componenti patrimoniali Pt_1
e non patrimoniali, condannare il convenuto medesimo, alla luce dell'espletata C.T.U. medico- legale, al risarcimento, in favore dell' attrice, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da quest'ultima sofferti in conseguenza dell'incidente in oggetto, quantificabili in € 4.026,02 (di cui € 2.054,40, per , conteggio effettuato sulla base delle tabelle di liquidazione del Parte_2 danno biologico ex art. 5 della legge n. 57 del 5 marzo 2001, annualmente rivalutate e con percentuale d'invalidità del 2,5%; € 949,80 per il danno temporaneo;
€ 521,82, per spese mediche;
€ 500,00 per le spese legali maturate per l'assistenza stragiudiziale sino all'esperimento della mediazione), o nella diversa misura che risulterà provata in corso di causa e che sarò ritenuta di giustizia dalla S.V. ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo, con condanna alle spese legali da liquidarsi anche con riferimento alla procedura di mediazione svolta. In ogni caso con vittoria di spese, ivi compresi i costi sostenuti per i compensi del CTU e del consulente di parte dell'attrice, e competenze di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 25.02.2022 la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio il dott. per vederlo condannare alla refusione dei danni patiti a CP_1 seguito di un sinistro occorsole in data 05.09.2020 quando, recatasi presso lo studio dentistico del medesimo per sottoporsi a un intervento routinario, uno degli strumenti di lavoro in uso all'odierno convenuto – in particolare, come si apprende dal doc. 6 allegato da parte attrice, un cannello - generava una fiammata che, divampando, le causava una “grossa flittene punta spalla dx” una “ustione 2 grado spalla dx” (doc. 2 fascicolo attoreo) e la costringeva una lunga terapia antibiotica e a periodiche medicazioni.
In data 5.10.2020 la sig.ra inoltrava a mezzo PEC e Raccomandata A/R richiesta Pt_1 risarcitoria sia alla presso cui il dott. ra assicurato in forza di polizza di R.C. CP_2 CP_1 professionale n. 553987/2020, sia al medico stesso. In data 17.03.2021, la Compagnia comunicava all'odierna attrice che la polizza azionata a copertura del sinistro de quo risultava definitivamente cessata già prima della ricezione della richiesta di risarcimento danni per inadempimenti dell'assicurato e che, pertanto, non avrebbe dato corso alla procedura di liquidazione di alcun indennizzo (docc. 3, 4, 5 fascicolo attoreo).
La sig.ra , allora, si sottoponeva autonomamente a visita medico legale all'esito della Pt_1 quale il professionista, dott. , accertava la sussistenza di “un'ampia ustione di Persona_1 secondo grado a carico della radice dell'arto superiore destro” con permanenza di un “danno estetico cicatriziale a carico di zona da ritenersi socialmente esposta” e riconosceva un danno biologico permanente nella misura del 4-5% e un danno biologico temporaneo per un totale di 50 giorni, di cui 30 al 50% e 20 al 25%. (doc. 6 fascicolo attoreo). Esperito invano il tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 n. 28, nulla avendo ricevuto a titolo di risarcimento del danno, l'odierna attrice - ritenendo che il dentista abbia serbato una condotta negligente ed imperita nello svolgimento dell'attività odontoiatrica - ha concluso instando per la condanna di controparte alla refusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 7.284,73.
pagina 2 di 6 In corso di causa, rilevata la ritualità della notifica dell'atto di citazione, è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta;
concessi i termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., è stato escusso il testimone intimato sui capitoli di prova ammessi;
è stata disposta ed espletata CTU medico legale volta tra l'altro ad accettare la sussistenza e l'entità delle lesioni derivate all'attrice a seguito del sinistro per cui è causa;
parte attrice ha infine rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe indicate, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c. e, con decreto del 09.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
****
1. Sulla mancata partecipazione del Dott. lla procedura di mediazione. CP_1
Occorre anzitutto rilevare che il convenuto dott. on ha preso parte alla procedura di CP_1 mediazione obbligatoria prevista dall' art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 e, malgrado con PEC del 21.09.2021 abbia chiesto e ottenuto un rinvio dell'incontro, posticipato all'8.10.2021, non risulta dal verbale o da documentazione versata in atti aver addotto motivi utili a giustificare la propria mancata partecipazione (Doc. 11 fascicolo attoreo).
Tale violazione, pur non producendo effetti ai fini della procedibilità della causa, rileva invece ai fini del novellato art. 12 bis del decreto da ultimo richiamato che, al comma secondo, dispone che il giudice debba (come suggerito dal tenore letterale della norma, là dove il legislatore utilizza l'indicativo presente con l'evidente intento di esprimere un comando, a differenza del comma I, ove è invece facoltizzata la possibilità di trarre, da tale condotta, un argomento di prova utile ai fini del giudizio) – condannare “…la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.”
Essendo rimasto contumace, il dott. non può essere destinatario della predetta CP_1 sanzione.
2. Sulla qualificazione giuridica della domanda attorea.
Giova anzitutto precisare che, essendo, il sinistro per cui è causa, avvenuto dopo il 1° aprile 2017,
e dovendosi ricondurre la professione di dentista nell'alveo del più ampio genus delle professioni sanitarie, al caso esame occorre applicare la c.d. Legge Gelli-Bianco, in forza della quale la struttura sanitaria cui il paziente si sia eventualmente rivolto risponde a titolo di responsabilità contrattuale, mentre il sanitario a titolo di responsabilità aquiliana, salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente. In conseguenza di tale inquadramento e in applicazione dei principi dell'ordinamento in punto onere della prova, nel caso di responsabilità per inesatto adempimento della prestazione sanitaria o della prestazione odontoiatrica, il paziente danneggiato deve: a) fornire la prova del contratto;
b) dimostrare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico;
c) provare il nesso di causalità con l'azione o l'omissione del medico- dentista (Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019); spetta, invece, al medico-dentista: a) fornire la
“prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova;
b) provare la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 975/2009; Cass.17143/2012; Cass. 21177/2015;
pagina 3 di 6 Cass.18392/2017); c) in caso di inadempimento, dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevante.
Vertendosi, poi, in tema di responsabilità medica, appare opportuno il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite che hanno chiarito che “il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale … è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato … l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”. (Cass. civ. SS.UU., sent. n. 577/2008). Pertanto, superata la tradizionale dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, “provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno” sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. (Cass. 3704/2018; Cass. 27606/2019). In sostanza, secondo il criterio della causalità giuridica, occorre valutare quale danno sia stato conseguenza immediata e diretta della condotta. Tale indagine va effettuata con il giudizio controfattuale, ossia occorre accertare cosa sarebbe accaduto se l'illecito (l'errore medico) non si fosse realizzato (Cass. 514/2020).
* * * Ebbene, nel caso in esame, non è controverso ed è comunque dimostrato dalle emergenze istruttorie che la sig.ra si sia rivolto al Dott. che la natura del rapporto tra i Pt_1 CP_1 due debba inquadrarsi in ambito contrattuale. Il teste, infatti, sig. , padre Testimone_1 dell'odierna attrice, ha confermato che in data 5.09.2020 ebbe a recarsi presso lo studio professionale del dott. in Via Spoleto n. 6 in Torino affinché la figlia si sottoponesse a CP_1 un intervento di otturazione dentale.
Posto che la legge non prescrive una determinata forma per il contratto tra medico e paziente, potendo, quest'ultimo, concludersi validamente per comportamenti concludenti – e a riprova, basti pensare che, specie prima dell'introduzione della legge , si era soliti rintracciare la CP_3 fonte della responsabilità negoziale del medico nel c.d. “contatto sociale qualificato”, inteso quale
“altro fatto” da cui potevano originare obbligazioni ex art. 1173 c.c. - ne consegue che può ritenersi provato il rapporto contrattuale fra le parti. Poiché l'inadempimento denunciato dall'attore consiste in condotte negligenti del sanitario, siccome non improntate, secondo l'assunto attoreo, alla maggior cura che la legge, e in particolare l'art. 1176 comma II c.c., richiede all'esercente una attività professionale, è necessario prendere in esame le risultanze emerse all'esito della esplicata CTU. Il consulente del Giudice ha chiarito che, a causa dell'occorso, alla sig.ra è derivata una Pt_1
“cicatrice di forma grossolanamente ovalare delle dimensioni di cm 2,5 x 4 circa, ipocromica, piana, non aderente e non retraente ed anzi plicabile, ma con texture lievemente irregolare, ipoestesica al tatto” che, pur non recando seco alcun risvolto funzionale, costituisce un nocumento estetico tale da far derivare “..postumi di invalidità permanente nella misura del 2,5%
pagina 4 di 6 apprezzabili ictu oculi all'ispezione della spalla destra del soggetto qualora non coperta dagli abiti”; ha accertato la sussistenza del nesso causale tra la lesione e l'incidente occorso e, tenendo conto “dell'incidenza del suddetto pregiudizio estetico sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali”, ha riconosciuto una “incapacità biologica temporanea parziale al 50%: gg 30” e una “incapacità biologica temporanea parziale al 25%: gg 20”. Orbene, le conclusioni cui è addivenuto il CTU appaiono coerenti ed esaustive, e possono essere assunte a fondamento della decisione di accoglimento della domanda.
Sulla scorta delle risultanze peritali, comprese quelle del medico legale cui la sig.ra ebbe Pt_1
a rivolgersi (doc. 6), devono ritenersi provate sia l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico e sia anche il nesso di consequenzialità con l'azione o l'omissione del medico-dentista, non essendo emerso che, prima dell'occorso, la sig.ra presentasse Pt_1 inestetismi nel punto dove invece oggi è presente una evidente cicatrice. Allora, alla stregua del parametro del “più probabile che non”, le conseguenze pregiudizievoli del sinistro per cui è causa devono essere attribuite all'odierno convenuto, in quanto e se non altro, a fronte della dedotta responsabilità contrattuale, l'obbligato avrebbe dovuto dar prova “…che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, nr.
5128/2020, Cass. civ. sez. III, nr. 18392/2017; nr. 21177/2015) ovvero ancora che l'occorso era dovuto a caso fortuito o forza maggiore.
Tale onere probatorio non è stato fornito da parte convenuta, rimasto contumace. D'altro canto, parte attrice ha invece assolto l'onere a suo carico ex art. 2697 c.c., provando il nesso causale tra l'evento e la condotta colposa del sanitario. È inoltre possibile affermare che ove l'illecito, consistito nell'errore medico, non si fosse realizzato, il danno, che ne è conseguenza immediata e diretta, non si sarebbe realizzato. Pertanto, la domanda formulata dalla sig.ra nei confronti del dottor deve Pt_1 CP_1 ritenersi fondata e va accolta.
3. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale.
Occorre dunque procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale. Superato, infatti, un ormai risalente orientamento giurisprudenziale che, dando una lettura assai restrittiva dell'art. 2059 c.c., sosteneva l'inammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale contrattuale, oggi esso è pacificamente ammesso (Cfr. le quattro sentenze a Sezioni Unite della cassazione dell'11.11.2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975). Vertendosi in materia di responsabilità sanitaria, in ossequio all'art. 7 comma 4 l. 24/2017, che stabilisce che il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria va risarcito secondo i parametri indicati dagli artt.
138 e 139 del codice delle assicurazioni private, ai fini della liquidazione del danno di cui ci si sta occupando occorre guardare ai parametri ivi indicati.
Nella fattispecie in esame, poiché le lesioni riportate dall'attrice non superano il 9%, trovano applicazione i parametri dettati dall'art. 139 del Dlgs. n. 209/2005, aggiornati al D.M. 16/07/2024. In base a tali tabelle il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità del 2,5% e l'età della danneggiata al momento del sinistro (35 anni), deve essere liquidato in € 2.403,77 (pari alla media della somma tra 1.823,55 – danno biologico permanente pari al 2% - e 2.984,00 - danno biologico permanente pari al 3% - quindi: 4.807,55/2= 2.403,77).
pagina 5 di 6 A tale somma va aggiunto l'importo complessivo di euro 1.104,80 a titolo di danno biologico temporaneo, dato dalla somma di € 828,60 per ITP al 50% per 30 giorni e € 276,80 per ITP al 25% per 20 giorni.
Quanto al danno patrimoniale, si ritiene di dover a tale titolo liquidare euro 361,00 (Cfr. all 7, ossia “fatture nn. 03/21 e 06/21 della dott.ssa ”) che il CTU in un inciso ha Persona_2 ritenuto congrue e pertinenti.
4. Sulle spese di lite e di CTU-CTP
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto.
Alla relativa liquidazione si provvede – in assenza di nota spese depositata – in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta, e così applicandosi i valori minimi, anche in considerazione della contumacia di controparte e a fronte della non particolare gravosità e complessità degli argomenti trattati.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto del 05.04.2024, sono poste in via definitiva a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara tenuto e condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1 la somma complessiva di € 3.869,57 per danno non patrimoniale ed Euro 361,00 per danno patrimoniale;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 864,00 per esborsi (di cui Euro 600,00 per rimborso CTP) ed € 2.540,00 per onorari oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA e successive occorrende come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU (€ 1.030,80) a carico del convenuto.
Torino, 25.3.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
Sentenza predisposta con la collaborazione di Addetta all'Ufficio per il Processo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione IV CIVILE
Il giudice Dr. Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 4518 dell'anno 2022
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1 C.F._1
Alzaia Naviglio Grande 46, presso lo studio professionale degli avv.ti Roberto Zappia e Vincenzo
Patanè, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in atti sottoscritta il 25.02.2022;
ATTRICE
E
, C.F. , residente in [...] C.F._2
Caduti per la Libertà n. 60.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni responsabilità medica.
CONCLUSIONI Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, così giudicare: Nel merito, in via principale:
pagina 1 di 6 - accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità Dott. nella CP_1 causazione del danno alla salute riportato dalla Sig.ra nelle sue componenti patrimoniali Pt_1
e non patrimoniali, condannare il convenuto medesimo, alla luce dell'espletata C.T.U. medico- legale, al risarcimento, in favore dell' attrice, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da quest'ultima sofferti in conseguenza dell'incidente in oggetto, quantificabili in € 4.026,02 (di cui € 2.054,40, per , conteggio effettuato sulla base delle tabelle di liquidazione del Parte_2 danno biologico ex art. 5 della legge n. 57 del 5 marzo 2001, annualmente rivalutate e con percentuale d'invalidità del 2,5%; € 949,80 per il danno temporaneo;
€ 521,82, per spese mediche;
€ 500,00 per le spese legali maturate per l'assistenza stragiudiziale sino all'esperimento della mediazione), o nella diversa misura che risulterà provata in corso di causa e che sarò ritenuta di giustizia dalla S.V. ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo, con condanna alle spese legali da liquidarsi anche con riferimento alla procedura di mediazione svolta. In ogni caso con vittoria di spese, ivi compresi i costi sostenuti per i compensi del CTU e del consulente di parte dell'attrice, e competenze di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 25.02.2022 la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio il dott. per vederlo condannare alla refusione dei danni patiti a CP_1 seguito di un sinistro occorsole in data 05.09.2020 quando, recatasi presso lo studio dentistico del medesimo per sottoporsi a un intervento routinario, uno degli strumenti di lavoro in uso all'odierno convenuto – in particolare, come si apprende dal doc. 6 allegato da parte attrice, un cannello - generava una fiammata che, divampando, le causava una “grossa flittene punta spalla dx” una “ustione 2 grado spalla dx” (doc. 2 fascicolo attoreo) e la costringeva una lunga terapia antibiotica e a periodiche medicazioni.
In data 5.10.2020 la sig.ra inoltrava a mezzo PEC e Raccomandata A/R richiesta Pt_1 risarcitoria sia alla presso cui il dott. ra assicurato in forza di polizza di R.C. CP_2 CP_1 professionale n. 553987/2020, sia al medico stesso. In data 17.03.2021, la Compagnia comunicava all'odierna attrice che la polizza azionata a copertura del sinistro de quo risultava definitivamente cessata già prima della ricezione della richiesta di risarcimento danni per inadempimenti dell'assicurato e che, pertanto, non avrebbe dato corso alla procedura di liquidazione di alcun indennizzo (docc. 3, 4, 5 fascicolo attoreo).
La sig.ra , allora, si sottoponeva autonomamente a visita medico legale all'esito della Pt_1 quale il professionista, dott. , accertava la sussistenza di “un'ampia ustione di Persona_1 secondo grado a carico della radice dell'arto superiore destro” con permanenza di un “danno estetico cicatriziale a carico di zona da ritenersi socialmente esposta” e riconosceva un danno biologico permanente nella misura del 4-5% e un danno biologico temporaneo per un totale di 50 giorni, di cui 30 al 50% e 20 al 25%. (doc. 6 fascicolo attoreo). Esperito invano il tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 n. 28, nulla avendo ricevuto a titolo di risarcimento del danno, l'odierna attrice - ritenendo che il dentista abbia serbato una condotta negligente ed imperita nello svolgimento dell'attività odontoiatrica - ha concluso instando per la condanna di controparte alla refusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 7.284,73.
pagina 2 di 6 In corso di causa, rilevata la ritualità della notifica dell'atto di citazione, è stata dichiarata la contumacia della parte convenuta;
concessi i termini per memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., è stato escusso il testimone intimato sui capitoli di prova ammessi;
è stata disposta ed espletata CTU medico legale volta tra l'altro ad accettare la sussistenza e l'entità delle lesioni derivate all'attrice a seguito del sinistro per cui è causa;
parte attrice ha infine rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe indicate, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ex art. 127 ter c.p.c. e, con decreto del 09.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
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1. Sulla mancata partecipazione del Dott. lla procedura di mediazione. CP_1
Occorre anzitutto rilevare che il convenuto dott. on ha preso parte alla procedura di CP_1 mediazione obbligatoria prevista dall' art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 e, malgrado con PEC del 21.09.2021 abbia chiesto e ottenuto un rinvio dell'incontro, posticipato all'8.10.2021, non risulta dal verbale o da documentazione versata in atti aver addotto motivi utili a giustificare la propria mancata partecipazione (Doc. 11 fascicolo attoreo).
Tale violazione, pur non producendo effetti ai fini della procedibilità della causa, rileva invece ai fini del novellato art. 12 bis del decreto da ultimo richiamato che, al comma secondo, dispone che il giudice debba (come suggerito dal tenore letterale della norma, là dove il legislatore utilizza l'indicativo presente con l'evidente intento di esprimere un comando, a differenza del comma I, ove è invece facoltizzata la possibilità di trarre, da tale condotta, un argomento di prova utile ai fini del giudizio) – condannare “…la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.”
Essendo rimasto contumace, il dott. non può essere destinatario della predetta CP_1 sanzione.
2. Sulla qualificazione giuridica della domanda attorea.
Giova anzitutto precisare che, essendo, il sinistro per cui è causa, avvenuto dopo il 1° aprile 2017,
e dovendosi ricondurre la professione di dentista nell'alveo del più ampio genus delle professioni sanitarie, al caso esame occorre applicare la c.d. Legge Gelli-Bianco, in forza della quale la struttura sanitaria cui il paziente si sia eventualmente rivolto risponde a titolo di responsabilità contrattuale, mentre il sanitario a titolo di responsabilità aquiliana, salvo il caso in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente. In conseguenza di tale inquadramento e in applicazione dei principi dell'ordinamento in punto onere della prova, nel caso di responsabilità per inesatto adempimento della prestazione sanitaria o della prestazione odontoiatrica, il paziente danneggiato deve: a) fornire la prova del contratto;
b) dimostrare l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico;
c) provare il nesso di causalità con l'azione o l'omissione del medico- dentista (Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019); spetta, invece, al medico-dentista: a) fornire la
“prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della maggiore vicinanza della prova;
b) provare la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 975/2009; Cass.17143/2012; Cass. 21177/2015;
pagina 3 di 6 Cass.18392/2017); c) in caso di inadempimento, dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevante.
Vertendosi, poi, in tema di responsabilità medica, appare opportuno il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite che hanno chiarito che “il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale … è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato … l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”. (Cass. civ. SS.UU., sent. n. 577/2008). Pertanto, superata la tradizionale dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, “provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno” sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. (Cass. 3704/2018; Cass. 27606/2019). In sostanza, secondo il criterio della causalità giuridica, occorre valutare quale danno sia stato conseguenza immediata e diretta della condotta. Tale indagine va effettuata con il giudizio controfattuale, ossia occorre accertare cosa sarebbe accaduto se l'illecito (l'errore medico) non si fosse realizzato (Cass. 514/2020).
* * * Ebbene, nel caso in esame, non è controverso ed è comunque dimostrato dalle emergenze istruttorie che la sig.ra si sia rivolto al Dott. che la natura del rapporto tra i Pt_1 CP_1 due debba inquadrarsi in ambito contrattuale. Il teste, infatti, sig. , padre Testimone_1 dell'odierna attrice, ha confermato che in data 5.09.2020 ebbe a recarsi presso lo studio professionale del dott. in Via Spoleto n. 6 in Torino affinché la figlia si sottoponesse a CP_1 un intervento di otturazione dentale.
Posto che la legge non prescrive una determinata forma per il contratto tra medico e paziente, potendo, quest'ultimo, concludersi validamente per comportamenti concludenti – e a riprova, basti pensare che, specie prima dell'introduzione della legge , si era soliti rintracciare la CP_3 fonte della responsabilità negoziale del medico nel c.d. “contatto sociale qualificato”, inteso quale
“altro fatto” da cui potevano originare obbligazioni ex art. 1173 c.c. - ne consegue che può ritenersi provato il rapporto contrattuale fra le parti. Poiché l'inadempimento denunciato dall'attore consiste in condotte negligenti del sanitario, siccome non improntate, secondo l'assunto attoreo, alla maggior cura che la legge, e in particolare l'art. 1176 comma II c.c., richiede all'esercente una attività professionale, è necessario prendere in esame le risultanze emerse all'esito della esplicata CTU. Il consulente del Giudice ha chiarito che, a causa dell'occorso, alla sig.ra è derivata una Pt_1
“cicatrice di forma grossolanamente ovalare delle dimensioni di cm 2,5 x 4 circa, ipocromica, piana, non aderente e non retraente ed anzi plicabile, ma con texture lievemente irregolare, ipoestesica al tatto” che, pur non recando seco alcun risvolto funzionale, costituisce un nocumento estetico tale da far derivare “..postumi di invalidità permanente nella misura del 2,5%
pagina 4 di 6 apprezzabili ictu oculi all'ispezione della spalla destra del soggetto qualora non coperta dagli abiti”; ha accertato la sussistenza del nesso causale tra la lesione e l'incidente occorso e, tenendo conto “dell'incidenza del suddetto pregiudizio estetico sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali”, ha riconosciuto una “incapacità biologica temporanea parziale al 50%: gg 30” e una “incapacità biologica temporanea parziale al 25%: gg 20”. Orbene, le conclusioni cui è addivenuto il CTU appaiono coerenti ed esaustive, e possono essere assunte a fondamento della decisione di accoglimento della domanda.
Sulla scorta delle risultanze peritali, comprese quelle del medico legale cui la sig.ra ebbe Pt_1
a rivolgersi (doc. 6), devono ritenersi provate sia l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico e sia anche il nesso di consequenzialità con l'azione o l'omissione del medico-dentista, non essendo emerso che, prima dell'occorso, la sig.ra presentasse Pt_1 inestetismi nel punto dove invece oggi è presente una evidente cicatrice. Allora, alla stregua del parametro del “più probabile che non”, le conseguenze pregiudizievoli del sinistro per cui è causa devono essere attribuite all'odierno convenuto, in quanto e se non altro, a fronte della dedotta responsabilità contrattuale, l'obbligato avrebbe dovuto dar prova “…che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, nr.
5128/2020, Cass. civ. sez. III, nr. 18392/2017; nr. 21177/2015) ovvero ancora che l'occorso era dovuto a caso fortuito o forza maggiore.
Tale onere probatorio non è stato fornito da parte convenuta, rimasto contumace. D'altro canto, parte attrice ha invece assolto l'onere a suo carico ex art. 2697 c.c., provando il nesso causale tra l'evento e la condotta colposa del sanitario. È inoltre possibile affermare che ove l'illecito, consistito nell'errore medico, non si fosse realizzato, il danno, che ne è conseguenza immediata e diretta, non si sarebbe realizzato. Pertanto, la domanda formulata dalla sig.ra nei confronti del dottor deve Pt_1 CP_1 ritenersi fondata e va accolta.
3. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale.
Occorre dunque procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale. Superato, infatti, un ormai risalente orientamento giurisprudenziale che, dando una lettura assai restrittiva dell'art. 2059 c.c., sosteneva l'inammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale contrattuale, oggi esso è pacificamente ammesso (Cfr. le quattro sentenze a Sezioni Unite della cassazione dell'11.11.2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975). Vertendosi in materia di responsabilità sanitaria, in ossequio all'art. 7 comma 4 l. 24/2017, che stabilisce che il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria va risarcito secondo i parametri indicati dagli artt.
138 e 139 del codice delle assicurazioni private, ai fini della liquidazione del danno di cui ci si sta occupando occorre guardare ai parametri ivi indicati.
Nella fattispecie in esame, poiché le lesioni riportate dall'attrice non superano il 9%, trovano applicazione i parametri dettati dall'art. 139 del Dlgs. n. 209/2005, aggiornati al D.M. 16/07/2024. In base a tali tabelle il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità del 2,5% e l'età della danneggiata al momento del sinistro (35 anni), deve essere liquidato in € 2.403,77 (pari alla media della somma tra 1.823,55 – danno biologico permanente pari al 2% - e 2.984,00 - danno biologico permanente pari al 3% - quindi: 4.807,55/2= 2.403,77).
pagina 5 di 6 A tale somma va aggiunto l'importo complessivo di euro 1.104,80 a titolo di danno biologico temporaneo, dato dalla somma di € 828,60 per ITP al 50% per 30 giorni e € 276,80 per ITP al 25% per 20 giorni.
Quanto al danno patrimoniale, si ritiene di dover a tale titolo liquidare euro 361,00 (Cfr. all 7, ossia “fatture nn. 03/21 e 06/21 della dott.ssa ”) che il CTU in un inciso ha Persona_2 ritenuto congrue e pertinenti.
4. Sulle spese di lite e di CTU-CTP
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del convenuto.
Alla relativa liquidazione si provvede – in assenza di nota spese depositata – in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto), tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta, e così applicandosi i valori minimi, anche in considerazione della contumacia di controparte e a fronte della non particolare gravosità e complessità degli argomenti trattati.
Le spese di CTU, liquidate come da decreto del 05.04.2024, sono poste in via definitiva a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara tenuto e condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1 la somma complessiva di € 3.869,57 per danno non patrimoniale ed Euro 361,00 per danno patrimoniale;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 864,00 per esborsi (di cui Euro 600,00 per rimborso CTP) ed € 2.540,00 per onorari oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA e successive occorrende come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU (€ 1.030,80) a carico del convenuto.
Torino, 25.3.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
Sentenza predisposta con la collaborazione di Addetta all'Ufficio per il Processo
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