Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 32/2023 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Brindisi N. 2032 del 6.12.22 Oggetto: opposizione ad estratto di ruolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
32.2023 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentato e difesa, per procura in atti dall'avv. Antonio Parte_1
Carbotta, domiciliatario
APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nocco;
Controparte_1
e con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e CP_2 CP_3
rappresentati e difesi, per procura generale alle liti richiamata in atti, dagli avv.ti
[...]
giovanni Maria Maggio;
Marcella Mattia e Salvatore Graziuso, domiciliatari
APPELLATI
All'udienza del 5.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la sua opposizione ad estratto di ruolo, e avvisi di addebito ivi menzionati, è stata dichiarata inammissibile
Ha censurato il decisum in punto di applicabilità alla fattispecie dedotta della novella introdotta dall'art 3 bis del D.L. 146.2021 e conseguenziale accertamento del difetto di interesse ad agire;
nella controversia, in realtà, dopo la rinuncia dell'opponente all'eccezione di omessa notifica degli avvisi di pagamento, si doveva solamente acclarare la sussistenza della prescrizione maturatasi dopo la notifica degli avvisi. Accertamento, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc, proponibile senza limiti di tempo, per il quale sussisteva l'interesse ad agire.
Ha chiesto dunque l'accoglimento della domanda già formulata in I grado, ovvero la declaratori di inesistenza di ogni credito rivendicato per avvenuta prescrizione, con vittoria di spese del doppio grado.
e costituitesi in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'appello per sua CP_2 CP_3
infondatezza mentre pur chiedendo rigettarsi l'appello in quanto infondato, ha CP_4
proposto rituale appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento del principale, e per la declaratoria di rigetto della domanda di controparte poiché alcun termine di prescrizione poteva ritenersi maturato.
La causa all'odierna udienza, dopo discussione orale, è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Constatata la rinuncia dell'opponente alla eccezione di difetto di notifica dei titoli menzionati nell'estratto di ruolo, la statuizione resa è aderente al consolidato indirizzo espresso sul punto dalla Corte di Cassazione (cfr Ord 14695.2021) la quale ha chiarito che “..in materia di riscossione dei crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell'interesse ad agire – uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto…non superabile se non con l'intervento del giudice. Il principio, a cui si intende dare continuità, evidenzia i limiti di impugnabilità dell'estratto di ruolo costituiti dalla assenza di una regolare notifica della pregressa cartella. In caso contrario, accertate la rituale notifica della cartella e la sua mancata impugnazione nei termini stabiliti, l'impugnazione dell'estratto di ruolo deve essere dichiarata inammissibile …”.
Giova premettere che la giurisdizione è risorsa non illimitata e che, coerentemente, si è ritenuto che il contribuente non ha uno specifico interesse alla impugnazione dell'estratto di ruolo, trattandosi di atto meramente interno di per sé non lesivo;
mentre con riferimento agli avvisi di addebito non notificati o invalidamente notificati,
l'interesse sussiste unicamente quando tale situazione determini un concreto pregiudizio economico come specificato dall'art 12, comma 4 bis DPR 602.73 (come modificato dall'art. 3 bis del D.L. 146.2021 e successivamente ampliato dall'art 12 del D.lgs
110.2024)
Si è sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha considerato che la norma ivi richiamata (art.3 bis D.l.n.146/2021) e il principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.26283/2022 sono riferiti al caso della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito non notificati, e che quindi essi non sono applicabili al caso in esame, nel quale la notificazione dell'avviso di addebito non è più contestata.
Tale tesi non è condivisibile.
E' vero che il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza n. 26283 del 06.09.2022 si esprime in questi termini: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 2021, art. 3 bis, inserito in sede di conversione dalla L. n.
215 del 2021, col quale, novellando del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata".
Tuttavia il riferimento alla “cartella non notificata o invalidamente notificata” trova spiegazione nel fatto che per la cartella regolarmente notificata era già consolidato l'orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n.23787/2021, punto n.2 della relativa motivazione) secondo cui la tutela giudiziale è assicurata, in una prima fase, dall'esistenza dei termini previsti dall'art.24 d.lgs. n.46/1999 e, in una seconda fase, dallo strumento dell'opposizione all'esecuzione nel caso in cui vengano assunte iniziative esecutive dall'agente della riscossione.
La Suprema Corte, infatti, ha reiteratamente chiarito che non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dalla parte creditrice o incaricata della riscossione sulla base della cartella di pagamento (in tal senso, tra le altre, Cass. n.12625/2022; n. 6723/2019; n. 22946/2016).
Nell'ordinanza della Suprema Corte n.15603/2020 si afferma espressamente che
“…quando il ricorrente ha ricevuto la notifica della precedente cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo come l'estratto di ruolo - la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. dal momento che, in difetto di un'azione esecutiva in atto, non è ammessa l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella. Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve appunto ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione…”.
Nel caso in esame la parte ricorrente non ha allegato un interesse di tal genere, non potendo esso scorgersi nella mera formulazione dell'eccezione di estinzione del credito per la prescrizione asseritamente maturata dopo la notifica dell'avviso di addebito.
In ogni caso, e sotto altro concorrente profilo, occorre evidenziare che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall'odierno appellante avverso l'estratto di ruolo conducono anche le osservazioni contenute nella sentenza n.26283/2022 laddove le Sezioni Unite hanno precisato che “14.- La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22). 14.1.-
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per
l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)”.
Tali argomenti assorbono ogni altra questione.
Pertanto la decisione di primo grado deve essere confermata.
Considerato che il menzionato orientamento giurisprudenziale era consolidato già in epoca anteriore alla proposizione dell'appello e che anteriore era anche la sentenza della S.U., le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in favore delle due parti appellate ( ), sono Controparte_5 Controparte_1
poste a carico dell'appellante secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 24.1.2023 da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
avverso la sentenza del 6.12.2022 del Tribunale di Brindisi così provvede:
Rigetta l'appello condanna l'appellante principale al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese di questo grado liquidate in € 1.1458 per ciascuno, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge. Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Così deciso in Lecce il 5.3.2025
Il Presidente