Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. 29/2025
N. 1094/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di COMO n. 86/2024, estensore giudice DOTT.SSA GIULIA RACHELE BIGNAMI, discussa all'udienza del 22.1.2025 e promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LUCA Parte_1 C.F._1 amente domiciliato in BARI VIA C.F._2
EMANUELE MOLA 34, presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ANTONIO DEL GATTO e C.F._3 dell'avv. ROBVERTO MAIO, elettivamente domiciliat sta elettronica certificata t Email_1
PELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente gravame: A. Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito assunto dall' in quanto determinatosi per esclusiva responsabilità ed CP_1 inefficienza dell' , in assenza di dolo del percipiente;
Controparte_2
B. Accertare e orrente non deve operare alcuna restituzione di somme in favore dell'Ente; C. Condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentato pro tempore, alla ripetizione, in f della ricorrente, delle
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PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, dichiarare l'infondatezza, in fatto e diritto dell'avverso atto di appello in uno con tutte le domande in esso contenute, con conferma della Sentenza del Tribunale di Como, n. 86/2024 pubblicata il 14/06/2024 nella causa R.G. 1028/22. Con la condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15.10.2024, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe indi la quale il TRIBUNALE di COMO aveva respinto, a spese compensate il ricorso, volto a sentire accertare l'illegittimità della ripetizione, azionata dall' con nota del 7.6.2022, della CP_1 somma di € 3.144,88, erogatagli a titolo di indennità di accompagnamento nel periodo intercorso dall'1.11.2021 al 30.04.2022, per carenza del requisito sanitario, accertata nella visita di revisione del 6.10.2021.
Il TRIBUNALE, ritenuto che il caso di specie fosse regolato dall'art. 37, 8° comma, l. 448/98, aveva – tuttavia – considerato irrilevanti, ai fini della ripetizione, gli obblighi di tempestiva sospensione e revoca del beneficio, stabiliti da tale disposizione normativa.
Secondo la sentenza, l' aveva correttamente proceduto alla Controparte_2 richiesta di ripetizione questione, in quanto indebitamente erogate.
Con un unico, articolato motivo di gravame l'appellante – ribadite le argomentazioni svolte in primo grado – invocava la valutazione di aspetti, a suo avviso erroneamente trascurati dal TRIBUNALE, quali la buona fede sottesa alla percezione degli importi richiesti in restituzione dall' e l'utilizzo degli CP_1 stessi per la soddisfazione di primarie esigenze, nell'ottica di un “universale principio di Giustizia, secondo il quale le conseguenze negative di un'azione o di un'omissione debbano ricadere su chi abbia agito contra legem, o si sia astenuto dall'agire, quando, per legge, avrebbe dovuto”.
Nello specifico, sosteneva che, all'esito della visita di verifica del Pt_1
06.10.2021. l' rebbe dovuto prontamente sospendere l'erogazione CP_1 dell'indennità di accompagnamento, cosa – invece – non avvenuta.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, accertasse l'illegittimità della pretesa restitutoria oggetto di causa e dichiarasse l'insussistenza, in capo allo stesso – della relativa obbligazione,
2 condannando l' alla rifusione delle trattenute operate a tale titolo, nonché CP_1 delle spese di l a distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 28.10.2024. chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 22.1.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
________________
L'appello è solo in parte fondato e merita, pertanto, accoglimento entro i limiti ed in virtù dei motivi di seguito esposti.
All'esame delle doglianze di parte appellante giova anteporre una sintesi degli eventi rilevanti ai fini della decisione, pacifici e confermati dalla documentazione in atti, nella loro successione cronologica.
Con decreto di omologa del 1°.12.2021, veniva riconosciuto in favore di Pt_1 il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 3.7.2020.
Il 6.10.2021, nelle more del procedimento di ATP, aveva luogo la visita di revisione, del cui esito negativo restava – pacificamente – all'oscuro, Pt_1 essendo stata la relativa comunicazione inviata ad indirizzo errato (doc. 2 ric. I gr., non contestato).
L'8.3.2022, l' notificava a la liquidazione delle somme spettanti a CP_1 Pt_1 titolo di indennità di accompagnamento dal 1°.
8.2020 a tutto il 31.3.2022 (pari a complessivi € 10.442,16: v. doc. 3 ric. I gr.).
Il successivo 12.4.2022, l' comunicava all'odierno appellante la “revoca CP_1 della prestazione” (doc. 4 ric. I gr.) e la sospensione del beneficio in godimento, con decorrenza dal 06.10.2021.
Seguiva, il 7.6.2022, la richiesta di restituzione dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dal 1°.11.2021 al 30.04.2022, per il complessivo importo di € 3.144,88.
A fronte della vicenda così articolata, è possibile ritenere che l'affidamento, legittimamente riposto da nel riconoscimento dell'indennità, posto a Pt_1 base dell'odierno gravame, si sia protratto limitatamente al periodo intercorso dalla comunicazione di liquidazione degli importi, maturati a tale titolo dall'agosto del 2020 a tutto il marzo del 2022, a quella di revoca della prestazione con decorrenza dal 6.10.2021: vale a dire dall'8.3.2022 al 12.4.2022.
3 La rilevanza del legittimo affidamento del percipiente con riguardo alla ripetibilità dell'indebito assistenziale è stata ripetutamente affermata da questa Corte, in conformità all'insegnamento del Supremo Collegio, sulla base delle seguenti argomentazioni:
“in tema di indebito assistenziale la Suprema Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c., avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, la Corte ha, infatti, sempre precisato (Cass. n. 1446/2008; Cass., n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale - pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Ed ha pure rilevato - in relazione alla regolamentazione apprestata proprio dall'art. dal D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 4, convertito in L. 8 agosto 1996, n. 425 - come si tratti di una disciplina che "si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale" "nella parte in cui non consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento" erogate prima della visita di verifica. Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica - le uniche a porre quindi il "problema della ripetibilità" - la stessa Corte Cost. n. 448/2000 ha evidenziato che esista pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata
4 dell' ; avendo evidenziato come la legge vuole evitare che la CP_1 per e indebita di somme dopo la visita di verifica, "possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione". Ed è per tali ragioni, pure richiamate nella sentenza impugnata - per il fatto cioè di escludere la ripetizione delle somme percepite indebitamente prima della data della visita di revisione avvicinandosi all'indebito previdenziale e di curarsi di non gravare, con la previsione dell'immediata sospensione, sulla concreta condizione economica e di vita del percipiente, in relazione alle somme percepite dopo la stessa visita - che la stessa disciplina è stata ritenuta complessivamente "diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38 Cost., comma 1" (Sent. n. 176/2024, Est. CASELLA, Pres. PATTUMELLI).
La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
La stessa ben si attaglia al caso di specie, con la precisazione che, in mancanza di regolare notificazione dell'esito della visita di revisione, l'affidamento di può ritenersi cessato solo al momento della comunicazione della revoca, Pt_1 avvenuta il 12.4.2022.
Ciò anche alla luce del tempo trascorso fra la visita di revisione – eseguita nell'ottobre 2021 – e la notifica della liquidazione delle somme maturate dall'agosto 2020 a tutto il marzo 2022, avvenuta cinque mesi dopo, l'8.3.2022, in modo tale da indurre il beneficiario a confidare nell'esito positivo dell'accertamento.
In analoga fattispecie, questa Corte – con sentenza n. 722/2023 (Pres. Rel. PICCIAU) – ha recepito il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che
5 esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento“ (Cass. Sez. VI- Lav. ord. 4 Agosto 2022 n. 24180).
Nella vicenda oggetto del citato precedente n. 722/2023 è stata rilevata da questa Corte “la sussistenza in concreto di una situazione idonea a generare un affidamento incolpevole”, non avendo il beneficiario del trattamento – al pari dell'odierno appellante – “violato alcun dovere di correttezza, né - … - contribuito ad ingenerare l'errore”.
E' stata altresì condivisibilmente valorizzata in tale pronuncia la condotta dell' , il quale “non ha - … - provveduto secondo le regole della L. n. 448 CP_3 del rt. 37, comma 8, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere , entro i novanta giorni successivi”, come avvenuto nel caso di specie, in cui l' , cinque mesi dopo la visita di verifica, ha comunicato a CP_1
la liqui e dei ratei maturati fin dal 2020, così generando nel Pt_1 destinatario la ragionevole convinzione della sussistenza del diritto.
Come affermato, al riguardo, dalla Corte di Cassazione, “la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav.4668/2021).
Nella pronuncia n. 722/2023 è stata altresì “evidenziata la natura qualificata e la competenza professionale del soggetto erogatore della prestazione: si tratta di circostanze anch'esse in grado di generare nell'accipiens – persona fisica una fiducia circa la spettanza dell'erogazione” ed è stata richiamata la sentenza n. 8/2023, con cui la Corte Costituzionale “ha richiamato i criteri elaborati dalla Corte EDU per fondare un legittimo affidamento circa la spettanza di una prestazione indebita erogata. A tal fine, nella sentenza citata, la Corte Costituzionale ha richiamato proprio i criteri alla base delle argomentazioni sopra esposte per la decisione della presente fattispecie: la relazione fra i soggetti implicati;
la natura e la competenza professionale del soggetto solvens rispetto all'accipiens; il perdurare nel tempo della corresponsione della prestazione;
la mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo”.
6 L'applicazione di tali principi, condivisi dal Collegio, alla fattispecie oggetto della presente controversia induce a ravvisare il legittimo affidamento di
, nella spettanza dell'indennità oggetto di causa, per il periodo intercorso Pt_1 dalla notifica della liquidazione (8.3.2022) alla comunicazione della revoca (12.4.2022), durante il quale i relativi importi possono ragionevolmente presumersi destinati al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, in assenza di alcuna violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte del beneficiario.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, va dichiarata l'insussistenza dell'indebito relativo all'indennità di accompagnamento oggetto di causa, limitatamente all'importo maturato dall'8.3.2022 al 12.4.2022, con conseguente condanna dell' alla CP_1 restituzione delle trattenute operate relativamente a tale periodo.
Rileva al riguardo il Collegio come l' , avendo preannunciato le trattenute CP_3 nell'impugnato provvedimento rip dell'indebito (doc. 5 ric. I gr.) con riferimento alla “prima rata utile” della pensione cat. AS n. 04065220, non ne abbia in alcun modo contestato l'effettiva attuazione, a fronte dell'espressa domanda di restituzione svolta dall'odierno appellante.
Le restanti statuizioni di merito, compiute dalla pronuncia di primo grado, devono, invece, essere confermate.
L'esito complessivo della lite, considerata l'entità dell'indebito risultato insussistente rispetto al complessivo valore della domanda originaria, integra, ad avviso della Corte, i presupposti per la compensazione fra le parti della quota di 4/5 delle spese del doppio grado di giudizio.
In ragione della soccombenza, l' va condannato a rifondere all'appellante CP_1 la quota residua.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria: nello specifico, si quantificano gli importi di complessivi € 1.000,00 per ciascuna fase processuale, pari in totale ad € 2.000,00, la cui quota di 1/5, posta a carico dell' appellato, ammonta ad € 400,00. CP_3
Le spese, così liquidate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 86/2024 del Tribunale di COMO, dichiara l'insussistenza dell'indebito relativo all'indennità di accompagnamento oggetto di causa limitatamente all'importo maturato dall'8.3.2022 al 12.4.2022 e
7 condanna l' alla restituzione delle trattenute operate relativamente a tale CP_1 periodo;
co a le restanti statuizioni di merito;
condanna l' a rifondere a un quinto delle spese del doppio CP_1 Parte_1 grado di giudizio, liquidate nella quota in complessivi € 400,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario e compensazione del residuo. Così deciso in Milano, 22/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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