Art. 23.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che da' prova di scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo.
La cessazione dal servizio e' disposta con decreto del Ministro, previo parere della Commissione di avanzamento, su proposta formulata dal prefetto della Provincia in cui il militare presta servizio in base a rapporto del comandante di Corpo, nonche' in base a rapporto del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di zona di frontiera competenti ove si tratti di militare addetto rispettivamente a reparti provinciali, o alle predette specialita'.
Al militare che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 18, a seconda della durata del servizio.
Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio continuativo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle guardie scelte indipendentemente dalla revoca della qualifica prevista dall'articolo 51, ultimo comma.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che da' prova di scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo.
La cessazione dal servizio e' disposta con decreto del Ministro, previo parere della Commissione di avanzamento, su proposta formulata dal prefetto della Provincia in cui il militare presta servizio in base a rapporto del comandante di Corpo, nonche' in base a rapporto del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di zona di frontiera competenti ove si tratti di militare addetto rispettivamente a reparti provinciali, o alle predette specialita'.
Al militare che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 18, a seconda della durata del servizio.
Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio continuativo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili alle guardie scelte indipendentemente dalla revoca della qualifica prevista dall'articolo 51, ultimo comma.