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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/09/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8452 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv. to Eleonora Molinaro, delega in atti
-attrice- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2
proc. dom. avv.to Fortunato De Donato, delega in atti
-convenuta-
e
( , in persona del procuratore speciale dott. Controparte_2 P.IVA_3
, con i proc. dom avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa, delega Controparte_3
in atti
-terza chiamata- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 9 La società attrice deduceva che il er sito in Controparte_4
Salerno, alla via Cerusico n. 12, le aveva affidato, con contratto di appalto del
13.2.2014, i lavori di pavimentazione e di impermeabilizzazione dell'area scoperta adibita a parcheggio scegliendo una pavimentazione fotocatalitica con un supporto in conglomerato bituminoso per uno spessore da 3 a 6 cm avente vuoti intergranulari di circa 15 mm (vuoto 20%),
Riferiva di aver a sua volta affidato alla società come da offerta del CP_1
23.6.2014, la fornitura e posa in opera di “conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino) spessore cm 3/4, costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n. 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0.7kg/m2 di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera a mano e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice di vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito”.
Esponeva che al termine dei lavori, il committente, rilevando CP_4
macrolesioni, dossi ed avvallamenti nella pavimentazione realizzata, aveva instaurato nei suoi confronti un procedimento di accertamento tecnico preventivo nel corso del quale, a seguito dell'espletamento della consulenza di ufficio, era stato verificato che il conglomerato bituminoso fornito e posto in opera dalla presentava vuoti in CP_1
misura compresa tra il 13,39% ed il 18,33%, ovvero in misura significativamente inferiore a quella prescritta dal capitolato, e che l'ausiliario aveva quantificato in €
30.517,23 (oltre iva) le opere rimediali.
Sul presupposto, quindi, della sussistenza di una responsabilità della subappaltatrice, la società concludeva a che la convenuta fosse condannata al risarcimento in suo favore di tutti i danni derivati e derivandi, che si quantificano e contengono nella misura di €
26.000,00, con espressa rinuncia ad ogni eventuale eccedenza.
Costituitasi, la si opponeva all'accoglimento della domanda eccependo CP_1
pagina 2 di 9 l'inopponibilità nei suoi confronti degli esiti di un procedimento di accertamento tecnico preventivo a cui non aveva partecipato.
Affermava poi l'inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata dalla controparte, attesa l'inesistenza di ogni danno concreto ed attuale in capo all'attrice, visto che non vi era prova che il Condominio committente avesse azionato la garanzia nei confronti dell'appaltatore.
Precisava inoltre di aver provveduto solo alla realizzazione del “tappetino di asfalto”, mentre il massetto di cemento sottostante e l'impermeabilizzazione erano state eseguite dalla società Parte_1
Sosteneva anche di non aver avuto conoscenza del capitolato speciale di appalto sottoscritto tra committente ed appaltatore e che non le era stato richiesto, né nella fase dell'affidamento dell'incarico né nel corso delle esecuzione delle opere stesse,
l'utilizzo di un conglomerato bituminoso con uno specifico “indice di vuoti”.
Chiamava, infine, in causa la società con cui aveva stipulato la Controparte_2
polizza RCT n. n.95105497 per essere da questa manlevata da quanto fosse stata eventualmente condanna a pagare a parte attrice.
Si costituiva anche la terza chiamata la quale eccepiva l'inoperatività della polizza asserendo che dalla garanzia erano esclusi i danni cagionati dopo l'ultimazione dei lavori.
Deduceva altresì l'omessa denuncia del sinistro e la violazione del patto di gestione della lite da parte dell'assicurata e, nel merito, aderiva alle difese di CP_1
Concludeva quindi per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Espletata consulenza tecnica di ufficio ed esaurita l'istruttoria orale, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 10.7.2025 alla quale il Tribunale riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nei termini di legge.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
pagina 3 di 9 Giova in primo luogo rilevare che parte attrice, in occasione dell'udienza del 5.12.2019
e con memoria ex art. 182 comma 6 n. 1 c.p.c. del 3.1.2020, ha modificato le proprie conclusioni nei seguenti termini: condannare, conseguentemente, la società convenuta al risarcimento di tutti i danni derivati e derivandi, quantificati nella misura di € 26.000,00 o nella diversa misura che verrà accertata e quantificata in corso di causa (mentre in citazione si legge con espressa rinuncia ad ogni eventuale eccedenza); ed ha poi aggiunto l'ulteriore richiesta di accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della Parte_1
al risarcimento da parte della di tutti i danni conseguenti al dedotto Controparte_1
inadempimento ed all'azione promossa dal da Parte_2
quantificarsi in separata sede e/o a rivalersi nei confronti della convenuta medesima di ogni somma che sarà eventualmente tenuta a corrispondere, al Condominio o a chi ne avrà diritto, per le stesse causali.
Ebbene, quest'ultima domanda va dichiarata inammissibile in quanto domanda
“nuova” che si è “aggiunta” a quella di accertamento formulata in atto di citazione.
E' invero noto che l'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda “nuova”, come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda “modificata” - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività (Cassazione n. 16807/2018).
Con rifermento invece alla modifica della domanda già formulata, merita chiarire che la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e
pagina 4 di 9 la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata (Cassazione n. 12724/2016).
Ciò posto, il consulente tecnico di ufficio nominato in corso di causa ha preliminarmente accertato che la natura dei lavori eseguiti dalla rientrano CP_1
nella casistica delle pavimentazioni stradali, più specificatamente, in quelle in cui viene realizzato il solo strato di usura (c.d. tappetino) che si trova a diretto contatto con i pneumatici dei veicoli in genere. Tutte le lavorazioni precedenti alla realizzazione di detto tappetino in conglomerato bituminoso non sono state eseguite dalla bensì dalla stessa in quanto affidataria ed CP_1 Parte_1
esecutrice dei lavori oggetto di contratto di appalto. Allo stesso modo, sempre la
[...]
ha provveduto al completamento dell'opera in variante mediante la posa Parte_1
della malta cementizia denominata OF della Global Engineering spa (cfr. relazione ing. dell'1.4.2022). Persona_1
L'ausiliario ha poi confermato che l'intera lavorazione risulta viziata dalla formazione di macrolesioni, cavillature e microlesioni che hanno interessato lo strato superficiale della malta fotocatalitica e che il citato vizio d'opera è riconducibile alla mancata rispondenza dell'indice di vuoti del conglomerato bituminoso eseguito dalla
[...]
rispetto a quanto prescritto dalla scheda tecnica del OF (cfr. fogli 18-19 CP_1
relazione cit.).
Precisamente, il conglomerato in oggetto non è rispondente alle raccomandazioni tecniche che avrebbe dovuto avere così come previste dalla scheda tecnica del
“Fotofluid” (cioè la finitura alla sottostante pavimentazione in conglomerato bituminoso) esplicitamente richiamate nella relazione in variante redatta dal Direttore dei Lavori, ing. . Infatti, le prove di laboratorio hanno attestato che l'indice dei Pt_3
vuoti del conglomerato bituminoso fornito e posto in opera dalla è sempre CP_1
inferiore alla percentuale del 20% richiesta dalla citata scheda tecnica del “F
(le prove hanno riscontrato un valore medio del 15,82%, cfr. foglio 16 rel. cit.)
pagina 5 di 9 Avuto riguardo alla documentazione versata in atti, l'ausiliario ha altresì precisato che per ciò che concerne lo spessore del tappetino, il lavoro eseguito dalla CP_1
risulta fedele all'offerta n.093/2014 e che, se si vuole prescindere dai fatti di causa, può affermarsi che l'opera eseguita dalla è anche rispondente alla regola CP_1
dell'arte delle pavimentazioni stradali.
La stessa non è però rispondente alle raccomandazioni tecniche che il conglomerato bituminoso avrebbe dovuto avere così come previste dalla scheda tecnica del
"Fotofluid" (doc. 3 attrice)
Ebbene, nella propria offerta economica, la stessa si era impegnata ad CP_1
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto (cfr. doc. 1
P.G.).
Tale Capitolato non è però presente in atti, mentre è stata depositata la variante del
17.06.2013 redatta dall'ing. con cui il Condominio committente aveva Pt_3
approvato la realizzazione in conglomerato bituminoso in luogo della pavimentazione in grees (cfr. doc. 2 attrice).
Parte convenuta ha sostenuto di non essere mai venuta a conoscenza di tale variante, né la prova contraria è stata fornita da parte attrice.
Considerato però che nel contratto di subappalto la società attrice assume la qualifica di committente e la convenuta quella di appaltatore, gravava su quest'ultima, in applicazione della diligenza richiesta nell'adempimento della obbligazione assunta
(art. 1176 c.c.), l'onere di conoscere tutti i dettagli dell'opera incluse le modalità operative, nonché di effettuare le verifiche preliminari necessarie chiedendo per l'appunto l'esibizione della documentazione citata in contratto.
Se allora nell'offerta economica formulata (cfr. offerta n.093/2014) dalla convenuta, e firmata per accettazione dall'impresa di , si legge Parte_1 Persona_2
quanto alle caratteristiche del materiale che sarebbe stato fornito uno spessore tappetino
3/4 cm;
.... steso in opera a mano e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CSd'A, è evidente la negligenza della subappaltatrice nell'aver pagina 6 di 9 redatto, prima, un'offerta richiamando un documento che non le era stato fornito e nel non accertarsi, poi, dell'esistenza di prescrizioni specifiche sull'indice dei vuoti.
Come efficacemente osservato dal ctu, infatti, nel realizzare un tappetino avente indice dei vuoti medio del 15,82%, viene da chiedersi, a quali parametri e/o descrizioni tecniche la
[...]
si è attenuta.. (cfr. foglio 18 relazione cit.). CP_1
In definitiva, quindi, sussistendo il dedotto inadempimento di al contratto CP_1
di subappalto stipulato inter partes e non essendoci prova che esso sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, va affermata la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Passando allora alla richiesta risarcitoria avanzata da va evidenziato, Parte_1
per esservi stata contestazione in ordine alla attualità del danno dedotto da parte attrice, che in tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l'art.
1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche
l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il “vinculum iuris”, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cassazione n. 4718/2016).
Per quanto qui occupa, dalla consulenza redatta in sede di ATP in data 15.12.2015 (cfr. doc. 4 attrice) si desume che i costi di ripristino dell'area parcheggio ammontavano ad
€ 30.517,23 (oltre iva), mentre l'indagine condotta nel presente giudizio (cfr. foglio 19 rel. cit.) ha fornito un costo, all'attualità, pari ad € 31.956,49 (oltre iva).
E' stata quindi, in via indiziaria, fornita la prova che il Per è titolare Controparte_4
di un credito risarcitorio nei confronti di dell'importo pari a quello Parte_1
sopra indicato.
Facendo quindi applicazione del principio già enunciato dalla Suprema Corte in ordine alla valenza della formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta”, va rilevato che all'esito dell'istruttoria parte attrice non ha specificato nelle proprie conclusioni il pagina 7 di 9 maggiore importo accertato, sicché deve ritenersi la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata e, conseguentemente, il contenimento in € 26.000,00 della domanda risarcitoria proposta la quale va accolta nei predetti limiti.
Deve invece essere respinta la domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti della compagnia per non essere l'evento de quo coperto dalla CP_5
garanzia di cui alla polizza di responsabilità civile di danni a terzi.
Con essa, invero, la terza chiamata si era impegnata a tenere indenne l'assicurata da quanto fosse stata tenuta a pagare per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta nella scheda di polizza (cfr. doc. 1 , art. 1 foglio 12 CP_2
condizioni generali).
Era stata però pattuita l'esclusione dei danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, quando si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori (art. 5 par. II lett. f), nonché dei danni alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione (art. 9).
Nel caso in esame si discute, appunto, del danno causato alla pavimentazione del parcheggio e consistente in macrolesioni, dossi ed avvallamenti della malta cementizia applicata sopra il tappetino di conglomerato bituminoso realizzato da e CP_1
riconducibile al difetto, sotto il profilo dell'indice dei vuoti, di tale conglomerato.
In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento in favore di
[...]
di € 26.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Parte_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
26.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
CP_1 CP_5
pagina 8 di 9 condanna alla refusione in favore di delle CP_1 Parte_1
spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna alla refusione in favore di delle spese di lite che si CP_1 CP_5
liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta gli onorari di ctu liquidati con ordinanza del 21.4.2022.
Così deciso in Salerno, lì 3.9.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 8452 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il proc. dom. avv. to Eleonora Molinaro, delega in atti
-attrice- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2
proc. dom. avv.to Fortunato De Donato, delega in atti
-convenuta-
e
( , in persona del procuratore speciale dott. Controparte_2 P.IVA_3
, con i proc. dom avv.ti Massimo Caiafa e Domenico Caiafa, delega Controparte_3
in atti
-terza chiamata- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 1 di 9 La società attrice deduceva che il er sito in Controparte_4
Salerno, alla via Cerusico n. 12, le aveva affidato, con contratto di appalto del
13.2.2014, i lavori di pavimentazione e di impermeabilizzazione dell'area scoperta adibita a parcheggio scegliendo una pavimentazione fotocatalitica con un supporto in conglomerato bituminoso per uno spessore da 3 a 6 cm avente vuoti intergranulari di circa 15 mm (vuoto 20%),
Riferiva di aver a sua volta affidato alla società come da offerta del CP_1
23.6.2014, la fornitura e posa in opera di “conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino) spessore cm 3/4, costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n. 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA;
compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0.7kg/m2 di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera a mano e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice di vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito”.
Esponeva che al termine dei lavori, il committente, rilevando CP_4
macrolesioni, dossi ed avvallamenti nella pavimentazione realizzata, aveva instaurato nei suoi confronti un procedimento di accertamento tecnico preventivo nel corso del quale, a seguito dell'espletamento della consulenza di ufficio, era stato verificato che il conglomerato bituminoso fornito e posto in opera dalla presentava vuoti in CP_1
misura compresa tra il 13,39% ed il 18,33%, ovvero in misura significativamente inferiore a quella prescritta dal capitolato, e che l'ausiliario aveva quantificato in €
30.517,23 (oltre iva) le opere rimediali.
Sul presupposto, quindi, della sussistenza di una responsabilità della subappaltatrice, la società concludeva a che la convenuta fosse condannata al risarcimento in suo favore di tutti i danni derivati e derivandi, che si quantificano e contengono nella misura di €
26.000,00, con espressa rinuncia ad ogni eventuale eccedenza.
Costituitasi, la si opponeva all'accoglimento della domanda eccependo CP_1
pagina 2 di 9 l'inopponibilità nei suoi confronti degli esiti di un procedimento di accertamento tecnico preventivo a cui non aveva partecipato.
Affermava poi l'inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata dalla controparte, attesa l'inesistenza di ogni danno concreto ed attuale in capo all'attrice, visto che non vi era prova che il Condominio committente avesse azionato la garanzia nei confronti dell'appaltatore.
Precisava inoltre di aver provveduto solo alla realizzazione del “tappetino di asfalto”, mentre il massetto di cemento sottostante e l'impermeabilizzazione erano state eseguite dalla società Parte_1
Sosteneva anche di non aver avuto conoscenza del capitolato speciale di appalto sottoscritto tra committente ed appaltatore e che non le era stato richiesto, né nella fase dell'affidamento dell'incarico né nel corso delle esecuzione delle opere stesse,
l'utilizzo di un conglomerato bituminoso con uno specifico “indice di vuoti”.
Chiamava, infine, in causa la società con cui aveva stipulato la Controparte_2
polizza RCT n. n.95105497 per essere da questa manlevata da quanto fosse stata eventualmente condanna a pagare a parte attrice.
Si costituiva anche la terza chiamata la quale eccepiva l'inoperatività della polizza asserendo che dalla garanzia erano esclusi i danni cagionati dopo l'ultimazione dei lavori.
Deduceva altresì l'omessa denuncia del sinistro e la violazione del patto di gestione della lite da parte dell'assicurata e, nel merito, aderiva alle difese di CP_1
Concludeva quindi per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Espletata consulenza tecnica di ufficio ed esaurita l'istruttoria orale, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 10.7.2025 alla quale il Tribunale riservava il deposito della decisione, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nei termini di legge.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
pagina 3 di 9 Giova in primo luogo rilevare che parte attrice, in occasione dell'udienza del 5.12.2019
e con memoria ex art. 182 comma 6 n. 1 c.p.c. del 3.1.2020, ha modificato le proprie conclusioni nei seguenti termini: condannare, conseguentemente, la società convenuta al risarcimento di tutti i danni derivati e derivandi, quantificati nella misura di € 26.000,00 o nella diversa misura che verrà accertata e quantificata in corso di causa (mentre in citazione si legge con espressa rinuncia ad ogni eventuale eccedenza); ed ha poi aggiunto l'ulteriore richiesta di accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della Parte_1
al risarcimento da parte della di tutti i danni conseguenti al dedotto Controparte_1
inadempimento ed all'azione promossa dal da Parte_2
quantificarsi in separata sede e/o a rivalersi nei confronti della convenuta medesima di ogni somma che sarà eventualmente tenuta a corrispondere, al Condominio o a chi ne avrà diritto, per le stesse causali.
Ebbene, quest'ultima domanda va dichiarata inammissibile in quanto domanda
“nuova” che si è “aggiunta” a quella di accertamento formulata in atto di citazione.
E' invero noto che l'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda “nuova”, come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda “modificata” - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività (Cassazione n. 16807/2018).
Con rifermento invece alla modifica della domanda già formulata, merita chiarire che la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e
pagina 4 di 9 la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata (Cassazione n. 12724/2016).
Ciò posto, il consulente tecnico di ufficio nominato in corso di causa ha preliminarmente accertato che la natura dei lavori eseguiti dalla rientrano CP_1
nella casistica delle pavimentazioni stradali, più specificatamente, in quelle in cui viene realizzato il solo strato di usura (c.d. tappetino) che si trova a diretto contatto con i pneumatici dei veicoli in genere. Tutte le lavorazioni precedenti alla realizzazione di detto tappetino in conglomerato bituminoso non sono state eseguite dalla bensì dalla stessa in quanto affidataria ed CP_1 Parte_1
esecutrice dei lavori oggetto di contratto di appalto. Allo stesso modo, sempre la
[...]
ha provveduto al completamento dell'opera in variante mediante la posa Parte_1
della malta cementizia denominata OF della Global Engineering spa (cfr. relazione ing. dell'1.4.2022). Persona_1
L'ausiliario ha poi confermato che l'intera lavorazione risulta viziata dalla formazione di macrolesioni, cavillature e microlesioni che hanno interessato lo strato superficiale della malta fotocatalitica e che il citato vizio d'opera è riconducibile alla mancata rispondenza dell'indice di vuoti del conglomerato bituminoso eseguito dalla
[...]
rispetto a quanto prescritto dalla scheda tecnica del OF (cfr. fogli 18-19 CP_1
relazione cit.).
Precisamente, il conglomerato in oggetto non è rispondente alle raccomandazioni tecniche che avrebbe dovuto avere così come previste dalla scheda tecnica del
“Fotofluid” (cioè la finitura alla sottostante pavimentazione in conglomerato bituminoso) esplicitamente richiamate nella relazione in variante redatta dal Direttore dei Lavori, ing. . Infatti, le prove di laboratorio hanno attestato che l'indice dei Pt_3
vuoti del conglomerato bituminoso fornito e posto in opera dalla è sempre CP_1
inferiore alla percentuale del 20% richiesta dalla citata scheda tecnica del “F
(le prove hanno riscontrato un valore medio del 15,82%, cfr. foglio 16 rel. cit.)
pagina 5 di 9 Avuto riguardo alla documentazione versata in atti, l'ausiliario ha altresì precisato che per ciò che concerne lo spessore del tappetino, il lavoro eseguito dalla CP_1
risulta fedele all'offerta n.093/2014 e che, se si vuole prescindere dai fatti di causa, può affermarsi che l'opera eseguita dalla è anche rispondente alla regola CP_1
dell'arte delle pavimentazioni stradali.
La stessa non è però rispondente alle raccomandazioni tecniche che il conglomerato bituminoso avrebbe dovuto avere così come previste dalla scheda tecnica del
"Fotofluid" (doc. 3 attrice)
Ebbene, nella propria offerta economica, la stessa si era impegnata ad CP_1
ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto (cfr. doc. 1
P.G.).
Tale Capitolato non è però presente in atti, mentre è stata depositata la variante del
17.06.2013 redatta dall'ing. con cui il Condominio committente aveva Pt_3
approvato la realizzazione in conglomerato bituminoso in luogo della pavimentazione in grees (cfr. doc. 2 attrice).
Parte convenuta ha sostenuto di non essere mai venuta a conoscenza di tale variante, né la prova contraria è stata fornita da parte attrice.
Considerato però che nel contratto di subappalto la società attrice assume la qualifica di committente e la convenuta quella di appaltatore, gravava su quest'ultima, in applicazione della diligenza richiesta nell'adempimento della obbligazione assunta
(art. 1176 c.c.), l'onere di conoscere tutti i dettagli dell'opera incluse le modalità operative, nonché di effettuare le verifiche preliminari necessarie chiedendo per l'appunto l'esibizione della documentazione citata in contratto.
Se allora nell'offerta economica formulata (cfr. offerta n.093/2014) dalla convenuta, e firmata per accettazione dall'impresa di , si legge Parte_1 Persona_2
quanto alle caratteristiche del materiale che sarebbe stato fornito uno spessore tappetino
3/4 cm;
.... steso in opera a mano e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CSd'A, è evidente la negligenza della subappaltatrice nell'aver pagina 6 di 9 redatto, prima, un'offerta richiamando un documento che non le era stato fornito e nel non accertarsi, poi, dell'esistenza di prescrizioni specifiche sull'indice dei vuoti.
Come efficacemente osservato dal ctu, infatti, nel realizzare un tappetino avente indice dei vuoti medio del 15,82%, viene da chiedersi, a quali parametri e/o descrizioni tecniche la
[...]
si è attenuta.. (cfr. foglio 18 relazione cit.). CP_1
In definitiva, quindi, sussistendo il dedotto inadempimento di al contratto CP_1
di subappalto stipulato inter partes e non essendoci prova che esso sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, va affermata la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Passando allora alla richiesta risarcitoria avanzata da va evidenziato, Parte_1
per esservi stata contestazione in ordine alla attualità del danno dedotto da parte attrice, che in tema di liquidazione del danno, la locuzione “perdita subita”, con la quale l'art.
1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche
l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il “vinculum iuris”, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cassazione n. 4718/2016).
Per quanto qui occupa, dalla consulenza redatta in sede di ATP in data 15.12.2015 (cfr. doc. 4 attrice) si desume che i costi di ripristino dell'area parcheggio ammontavano ad
€ 30.517,23 (oltre iva), mentre l'indagine condotta nel presente giudizio (cfr. foglio 19 rel. cit.) ha fornito un costo, all'attualità, pari ad € 31.956,49 (oltre iva).
E' stata quindi, in via indiziaria, fornita la prova che il Per è titolare Controparte_4
di un credito risarcitorio nei confronti di dell'importo pari a quello Parte_1
sopra indicato.
Facendo quindi applicazione del principio già enunciato dalla Suprema Corte in ordine alla valenza della formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta”, va rilevato che all'esito dell'istruttoria parte attrice non ha specificato nelle proprie conclusioni il pagina 7 di 9 maggiore importo accertato, sicché deve ritenersi la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata e, conseguentemente, il contenimento in € 26.000,00 della domanda risarcitoria proposta la quale va accolta nei predetti limiti.
Deve invece essere respinta la domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei confronti della compagnia per non essere l'evento de quo coperto dalla CP_5
garanzia di cui alla polizza di responsabilità civile di danni a terzi.
Con essa, invero, la terza chiamata si era impegnata a tenere indenne l'assicurata da quanto fosse stata tenuta a pagare per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta nella scheda di polizza (cfr. doc. 1 , art. 1 foglio 12 CP_2
condizioni generali).
Era stata però pattuita l'esclusione dei danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, quando si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori (art. 5 par. II lett. f), nonché dei danni alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione (art. 9).
Nel caso in esame si discute, appunto, del danno causato alla pavimentazione del parcheggio e consistente in macrolesioni, dossi ed avvallamenti della malta cementizia applicata sopra il tappetino di conglomerato bituminoso realizzato da e CP_1
riconducibile al difetto, sotto il profilo dell'indice dei vuoti, di tale conglomerato.
In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento in favore di
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di € 26.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Parte_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
26.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
CP_1 CP_5
pagina 8 di 9 condanna alla refusione in favore di delle CP_1 Parte_1
spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 264,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
condanna alla refusione in favore di delle spese di lite che si CP_1 CP_5
liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta gli onorari di ctu liquidati con ordinanza del 21.4.2022.
Così deciso in Salerno, lì 3.9.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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