Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2024, n. 26630
CASS
Sentenza 29 maggio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il giudice di appello, il quale - in seguito ad appello del pubblico ministero - intenda riformare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. per assenza dei relativi presupposti, è tenuto, senza alcuna discrezionalità valutativa, ad assumere le prove già richieste e non espletate in primo grado. (Vedi: Sez. 3, n. 9726 del 1993, Rv. 196281-01).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2024, n. 26630
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26630
    Data del deposito : 29 maggio 2024

    Testo completo