Art. 8. Orario di lavoro e riposi
Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di 8 ore, consecutive di riposo notturno.
In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno.
Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di 8 ore, consecutive di riposo notturno.
In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno.