Articolo 8 della Legge 2 aprile 1958, n. 339
Articolo 7Articolo 9
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2 maggio 1958
Art. 8. Orario di lavoro e riposi

Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di 8 ore, consecutive di riposo notturno.
In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno.
Entrata in vigore il 2 maggio 1958
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