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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/07/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Teresa Moscatelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2916/2023 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Nigretti (comunicazioni a Parte_1 Email_1
Attore –
e
e rappresentati e difesi dagli avv. Lamberto Ferrara e Iurlo Ivan CP_1 Controparte_2
(comunicazioni a e Email_2 Email_3
- Convenuti –
Oggetto: “azione di arricchimento senza causa”
Conclusioni: (precisate alla udienza del 22.5.2025):
Per tutte le parti costituite: come da verbale di udienza del 22.5.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 17.7.2023, conveniva in giudizio i convenuti Parte_1
e deducendo che i resistenti, nel settembre 2007, nominavano il geom. CP_1 Controparte_2
come direttore dei lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e riqualificazione Parte_1
energetica relativi all'immobile di loro proprietà ubicato in Adelfia alla via Principe Umberto n. 22; in data
13.09.2007, la ditta NO IC (con sede in Andria alla via Cimarosa n. 52) redigeva per tali lavori un
1 preventivo di € 42.248,00, accettato dai coniugi resistenti, i quali corrispondevano - tra il mese di ottobre e dicembre 2007 - la complessiva somma di € 22.400,00 a titolo di acconto dei lavori commissionati;
gli stessi,
per il completamento di tali lavori, contraevano un mutuo bancario di € 70.000,00; in corso d'opera, i resistenti decidevano di realizzare lavori ulteriori rispetto a quelli originariamente preventivati di cui al capo 2); in conseguenza della maggiorazione dei costi e della difficoltà a reperire altre somme dagli istituti di credito,
anche per l'erogazione bancaria già concessa, i coniugi resistenti avanzavano reiterate richieste di aiuto al geom. al fine di far Parte_1
fronte agli incalzanti pagamenti dei diversi fornitori impegnati nella ristrutturazione della loro proprietà; i resistenti promettevano al ricorrente la restituzione delle somme con la restituzione da parte dell'ADE del rimborso della pratica, predisposta dal relativa alla riqualificazione energetica ed ammontanti Parte_1
a circa euro 33.000,00; in conseguenza di tale accordo verbale e della fiducia tra le parti il ricorrente provvide,
in data 04.03.2008, 18.03.2008 e 30.05.2008, a consegnare n. 3 assegni bancari rispettivamente dell'importo di euro 5.000,00, euro 5.000,00 ed euro 4.000,00 per un importo complessivo di € 14.000,00; sempre su richiesta dei resistenti in forza del predetto accordo intervenuto, il geom. provvide ad effettuare, Parte_1
personalmente, il pagamento di alcuni fornitori ed in particolare €.2.280,00 (in data 29.02.2008 alla ditta Di
Stefano arredamenti), € 3.350,00 (in due tranches da gennaio a maggio 2008 di euro 2.500,00 e euro 850,00
alla ditta Casa del Pavimento), € 330,00 (in data 12.03.2008 alla ditta Artigianvetro), per un totale complessivo di € 5.960,00; a conclusione dei lavori di ristrutturazione, la ditta NO IC presentava un computo finale di € 76.762,40 (i.v.a. inclusa), somma maggiore a quello iniziale per gli ulteriori lavori richiesti rispetto al computo iniziale;
in data 15.09.2008, i resistenti e la ditta NO stipulavano un atto di transazione con cui i primi si obbligavano a corrispondere, a saldo definitivo dei lavori eseguiti, la somma residua di € 33.000,00
che dovevano essere pagati con versamenti mensili dal mese di ottobre 2008 al mese di giugno 2009 come espressamente indicato alla pagina 4) del predetto accordo transattivo;
a fronte di tale pagamento i resistenti richiesero al ricorrente un ulteriore aiuto economico per consentire loro di rispettare le suddette scadenze con l'impresa esecutrice dei lavori;
sempre con la promessa di restituzione dei ricorrenti, il provvide Parte_1
a corrispondere, tramite n. 13 assegni bancari emessi dal 12.9.2008 al 15.6.2009, l'ulteriore somma di euro di
€ 27.200,00 determinando per i coniugi resistenti l'esatto adempimento di quanto transatto con la ditta NO
2 IC.
Deduceva dunque il di essere creditore dei coniugi e della complessiva somma Parte_1 CP_2 CP_1
di €.47.200,00 come provata dai n. 16 assegni bancari intestati ai coniugi , e l'ulteriore somma Persona_1
di euro 5.960,00 per anticipazione fatta a diversi fornitori, non più restituitagli dai coniugi resistenti nonostante avessero ricevuto dalla Agenzia delle Entrate il rimborso IRPEF per un importo di euro 33.000,00.
Premetteva che, nonostante la vicenda ha preso le mosse a partire dal 2007, non opera l'istituto della prescrizione in ragione dei numerosi atti interruttivi posti in essere dal ricorrente, quali la diffida di messa in mora del 19.6.2019 e la lettera di interruzione della prescrizione del 20.2.2018.
Inoltre, deduceva che il presente giudizio non può considerarsi in contrasto con il principio del ne bis in idem
rispetto al procedimento iscritto con r.g. n. 91000254/2012, definito con sent. n. 2782/2012, confermato in appello con sentenza n. 637/2022 poiché avente ad oggetto la differente questione giuridica del rapporto intercorrente tra il direttore dei lavori e gli odierni convenuti, da non qualificare come mutuo in assenza della pattuizione attestante la volontà di restituire le somme versate dal ricorrente agli odierni resistenti. Deduceva
che la Corte di Appello, rigettando la domanda degli appellanti circa la proposta irripetibilità di quanto ricevuto, ha tacitamente affermato che la complessiva somma di euro 53.160,00 non è stata versata in adempimento di obblighi morali e sociali e, pertanto, suscettibile di non essere restituita, ma deve essere configurata come arricchimento senza causa.
Accertato, dunque, nel predetto procedimento r.g. n. 91000254/2012, che i coniugi odierni convenuti hanno ricevuto la somma di euro 53.160,00 al fine di pagare le spese di ristrutturazione e non quale obbligazione naturale atipica, deduceva parte attrice la necessità di scindere la fattispecie concreta in due differenti rapporti giuridici: 1) il primo avente ad oggetto il pagamento eseguito dal nei confronti dei coniugi ex art. 2033 Pt_1
c.c. e che dunque, poiché non accompagnata da alcuna giustificazione causale, comporta il sorgere dell'obbligazione restitutoria;
2) il secondo avente ad oggetto i pagamenti eseguiti dal direttamente in Pt_1
favore dei fornitori, da qualificare ex art. 1180 c.c.
Concludeva pertanto chiedendo accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento in assenza di giustificazione causale da parte del in favore dei coniugi odierni convenuti per le ragioni in narrativa e, per l'effetto, Pt_1
condannarli in solido al pagamento della complessiva somma di euro 47.200,00 o dell'altra maggiore o minore
3 di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di emissione di ogni assegno bancario sino al soddisfo, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore costituito in quanto dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione depositata il 4.10.2022 si costituivano i convenuti e CP_1 CP_2
(avv. L. Ferrara ed ), che, premessa la ricostruzione in fatto della vicenda per cui è
[...] CP_3
procedimento, evidenziavano che per il medesimo fatto era stato instaurato procedimento iscritto con r.g. n.
91000254 e definito con sent. n. 2782/2017 del Tribunale di Trani, non appellata, sicchè sulla vicenda si è
ormai formato giudicato;
contestava inoltre la ricostruzione dei fatti operata da controparte evidenziando come il ebbe libertà assoluta nelle scelte, anche economiche, dei lavori effettuati, il che lo indusse ad Pt_1
accollarsi le relative spese;
deduceva infine la prescrizione dell'azione di indebito oggettivo e la conseguente improcedibilità della domanda di arricchimento senza causa, contestata la ricezione degli atti richiamati dalla parte attrice al fine della interruzione del termine di prescrizione.
Concludeva pertanto, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione del disposto di cui all'art. 2909 c.c.; in subordine, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto all'azione di cui agli artt. 2033 c.c. e 2041 c.c.; in via principale e nel merito, chiedeva il rigetto delle avverse domande con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione dell'11.1.2024, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, vista la richiesta di entrambe le parti di rinvio della causa per la decisione, ritenuta la causa matura per la decisione,
si rinviava all'udienza del 22.5.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 terdecies/sexies c.p.c. con assegnazione del termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive che entrambe le parti depositavano insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze.
All'udienza del 22.5.2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e la causa era riservata per la decisione.
Diritto.
La domanda proposta da è inammissibile. Parte_1
4 Vi è infatti che per il medesimo fatto per cui è odierno procedimento, sovrapponibile sia in relazione al petitum
che alla causa petendi, era introdotto procedimento iscritto presso il Tribunale di Trani con r.g. n.
91000254/2012 definito con sentenza n. 2782/2017 di rigetto della domanda di restituzione in ragione della infondata ricostruzione del rapporto intercorrente tra le parti come mutuo, invece da qualificare in termini di indebito oggettivo che, tuttavia, l'attore non formulava in termini di ripetizione dell'indebito oggettivo.
Ciò premesso, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui, in materia di giudicato civile, quando una domanda giudiziale viene rigettata con sentenza passata in giudicato per errata qualificazione giuridica del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risulta preclusa la successiva riproposizione della medesima pretesa fondata sui medesimi fatti costitutivi ma diversamente qualificata sotto il profilo giuridico, operando il principio del ne bis in idem. Il giudicato copre infatti non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto specificamente esercitate nel giudizio, ma si estende al dedotto e al deducibile, precludendo qualsiasi successiva domanda che,
pur diversamente qualificata dal punto di vista del nomen iuris, sia sostanzialmente identica per petitum e causa
petendi rispetto a quella già decisa. Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà
fattuale non dedotta e allegata in giudizio. Quando il tribunale omette di esercitare tale potere di riqualificazione giuridica e rigetta la domanda per errata qualificazione del contratto e conseguente individuazione della ragione giuridica giustificativa della pretesa, l'errore deve trovare rimedio in quel medesimo giudizio tramite l'impugnazione e non attraverso la proposizione di una nuova domanda diversamente qualificata (cfr. ex multis, Cass., sent. n. 22044 del 3.9.2019).
Pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto coltivare nei successivi gradi di giudizio la domanda inizialmente instaurata con procedimento r.g. n. 91000254/2012 e rigettata dal Giudice in considerazione della ritenuta erronea qualificazione piuttosto che proporre l'autonoma e diversa azione che ci occupa.
Gli ulteriori motivi posti a fondamento della domanda restano assorbiti.
Per tali ragioni, la domanda proposta da con ricorso depositato in data 17.7.2023 è Parte_1
inammissibile.
Si rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. poiché genericamente formulata senza l'indicazione degli
5 elementi costitutivi della fattispecie.
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m.
n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022 in applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00, non liquidata la fase istruttoria non essendo stata svolta la relativa attività, e ridotto il compenso per la fase decisionale in ragione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.ssa Maria
Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando, ex art. 281-sexies co. 3 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2916/2023 del Ruolo Generale, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda proposta da con ricorso depositato in data 17.7.2023; Parte_1
2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte convenuta;
3) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle competenze di lite in favore dei convenuti Parte_1
e che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro CP_1 Controparte_2
4.357,40 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase decisionale – ridotta del
50% in ragione della decisione in forma semplificata –) cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%,
Iva e Cassa come per legge.
Trani, 5.7.2025
Il Giudice Maria Teresa Moscatelli
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