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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 92\2021 r.g., vertente
TRA
CF: elettiva mente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Messina via Dei Verdi n.6 presso lo studio professionale dell'avv. Roberto Rizzo che lo rappresenta e difende per procura in atti, ammesso al patrocinio a carico dell'Erario
pec: Email_1
CONTRO
Cf , Cf Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
CF , C.F._3 Controparte_3 C.F._4
cf eredi di Controparte_4 CodiceFiscale_5 Persona_1
elettivamente domiciliati in Messina viale Europa is. 47/b n.83/m, presso lo studio professionale degli Avv.ti Giuseppe Soraci e Maria Venuto che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura in atti
– Pec: Email_2
- Pec: Email_3
APPELLATI
Appellanti incidentali
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1068\2020 del Tribunale di
Barcellona P.G., sez. distaccata di Lipari, emessa in data 18.12.2020 nel giudizio iscritto al n. 20172\2010 RG ( a cui è stato unito quello rg n.
20021\2011) Conclusioni delle parti: come da verbale del 04.03.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.02.2021 ha impugnato Parte_1
davanti a questa Corte, nei confronti di Controparte_1 CP_2
e tutti eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
la sentenza in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G., sez. Per_1 distaccata di Lipari, ha accolto parzialmente l'opposizione a precetto ( limitatamente alla opposizione n. 20172\2010 ) promossa da Parte_1
ed ha accolto quella promossa con il giudizio rg 20021\2011
[...]
dichiarando inefficace il precetto e compensando le spese di lite.
L'appellante ha contestato la sentenza impugnata per i motivi che si illustreranno infra ed ha chiesto che in riforma della stessa, fosse dichiarato inefficace anche il precetto opposto con il giudizio rg n. 20172\2010 .
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 28.05.2021 si costituivano gli appellati e contestavano nel merito il gravame chiedendo il rigetto;
proponevano appello incidentale chiedendo il rigetto dell'opposizione promossa con il giudizio rg 20172\2010, con condanna di controparte al pagamento delle somme precettate e alle spese processuali.
All'udienza del 04.03.2024 le parti precisavano le conclusione e la causa veniva assegnata a sentenza con i termini per le comparse conclusionali e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo nel merito parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice, pur statuendo correttamente che il titolo ( ordinanza ex art 708 cpc del 26.07.1994) posto a fondamento del precetto opposto fosse valido fino alla emissione della sentenza di definizione del giudizio di separazione, ha ritenuto che la sentenza fosse stata emessa in data 25.11.2010.
Deduce l'appellante che il primo giudice ha correttamente dichiarato che l'ordinanza perde validità con la emissione della sentenza ma ha errato a riportare la data della sentenza indicando quella del 25.11.2010 in luogo di quella corretta del 06.04.2000. Chiede pertanto l'appellante che la Corte, accertata la erroneità della data dichiari che il precetto notificato in data 14.05.2010 senza un valido titolo esecutivo vada dichiarato inefficace.
Sulle predetta statuizione gli appellati, con appello incidentale lamentano che il primo giudice ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato avendo dichiarato in ordine al primo precetto la sussistenza e validità del titolo costituito dall'ordinanza emessa ex art 708 cpc sino alla data di emissione della sentenza ( 25.11.2010) senza che parte opponente avesse contestato tra i motivi di opposizione del primo precetto quello della carenza del titolo .
La carenza del titolo era stata eccepita dallo solo con Parte_1
l'opposizione al secondo precetto, mentre con il primo aveva lamentato la intervenuta prescrizione del credito e la erroneità delle somme calcolate.
Chiede pertanto la riforma della statuizione con la condanna dell'appellante al pagamento dei ratei erroneamente dichiarati prescritti, deducendo che la pendenza del giudizio penale a carico di aveva sospeso Parte_1
il decorso della prescrizione.
Con il secondo motivo di appello l'appellante chiede la riforma della statuizione sulla compensazione delle spese operata dal primo giudice.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità del gravame sollevata dagli appellati in quanto l'atto di appello sarebbe stato notificato solo agli eredi costituiti e non anche a non costituito. Controparte_5
La censura non è fondata poiché nel caso in esame non sussiste litisconsorzio necessario di tutti gli eredi.
Correttamente quindi l'appello è stato notificato solo a quegli eredi che sono intervenuti nel giudizio di primo grado.
Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'appello incidentale perché parte appellata non si è costituita nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
L'appellata infatti risulta costituita in data 28.05.2021 e quindi 17 giorni prima della udienza di citazione ( 14 giugno 2021) .
L'inammissibilità dell'appello incidentale preclude alla Corte la valutazione sul mancato rispetto tra il chiesto ed il pronunciato eccepito da parte appellata.
Nel merito quindi l'appello è fondato e merita accoglimento. Non vi è dubbio che l'ordinanza ex art 708 cpc emessa in corso di causa è valida sino alla definizione del giudizio.
Le statuizioni emesse con l'ordinanza vengono sostituite da quelle emesse con la sentenza.
L'ordinanza quindi, con la pubblicazione della sentenza perde efficacia .
Nel verificare la validità dell'ordinanza come titolo, il primo giudice ha però errato, poiché ha ritenuto che la data di emissione della sentenza di definizione del giudizio di separazione fosse il 25.11.2010 anziché nel 06.04.2000 dichiarando erroneamente valido il precetto.
In riforma della predetta statuizione, poiché l'ordinanza aveva perso validità già in data 06.04.2000, anche il primo precetto notificato in data 14.05.2010 va dichiarato inefficace per mancanza di titolo esecutivo.
3. La riforma della sentenza impone il riesame delle statuizioni sulle spese che nel giudizio di primo grado sono state compensate.
Pertanto in applicazione del principio della soccombenza le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di parte appellata in solido e liquidate come da dispositivo con applicazione, per la non complessità delle questioni trattate, delle tariffe minime del DM n.147\22 del valore del giudizio compreso tra €.26.001 e €.52.000, liquidando quelle di questo grado in favore dell'Erario senza operare alcuna riduzione ( Cass. civ. n. 11590\2019)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1068 Parte_1
emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., sez. distaccata di Lipari, in data
18.12.2020 nei giudizi riuniti rg n. 20172\2010 e n. 20021\2011, anche nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, nonché sull'appello incidentale, in
[...] Controparte_4 accoglimento dell'appello principale così decide:
a) Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
b) Dichiara inefficace il precetto notificato in data 14.05.2010; c) Condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di primo grado che si liquidano nella somma complessiva di E 3809,00 di cui E
851,00 per fase studio, E 602,00 per fase introduttiva E 903,00 per trattazione ed E. 1453,00 per fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
d) Condanna gli appellati in solido alle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in favore dell'Erario nella complessiva somma di euro 4996 di cui E 1029,00 per fase studio, E 709,00 per fase introduttiva E 1523,00 per trattazione ed E. 1735,00 per fase decisionale oltre accessori come per legge;
e) Dà atto che gli appellanti incidentali in solido sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002;
Così deciso da remoto nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 09.04.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 92\2021 r.g., vertente
TRA
CF: elettiva mente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Messina via Dei Verdi n.6 presso lo studio professionale dell'avv. Roberto Rizzo che lo rappresenta e difende per procura in atti, ammesso al patrocinio a carico dell'Erario
pec: Email_1
CONTRO
Cf , Cf Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
CF , C.F._3 Controparte_3 C.F._4
cf eredi di Controparte_4 CodiceFiscale_5 Persona_1
elettivamente domiciliati in Messina viale Europa is. 47/b n.83/m, presso lo studio professionale degli Avv.ti Giuseppe Soraci e Maria Venuto che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura in atti
– Pec: Email_2
- Pec: Email_3
APPELLATI
Appellanti incidentali
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1068\2020 del Tribunale di
Barcellona P.G., sez. distaccata di Lipari, emessa in data 18.12.2020 nel giudizio iscritto al n. 20172\2010 RG ( a cui è stato unito quello rg n.
20021\2011) Conclusioni delle parti: come da verbale del 04.03.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.02.2021 ha impugnato Parte_1
davanti a questa Corte, nei confronti di Controparte_1 CP_2
e tutti eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
la sentenza in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G., sez. Per_1 distaccata di Lipari, ha accolto parzialmente l'opposizione a precetto ( limitatamente alla opposizione n. 20172\2010 ) promossa da Parte_1
ed ha accolto quella promossa con il giudizio rg 20021\2011
[...]
dichiarando inefficace il precetto e compensando le spese di lite.
L'appellante ha contestato la sentenza impugnata per i motivi che si illustreranno infra ed ha chiesto che in riforma della stessa, fosse dichiarato inefficace anche il precetto opposto con il giudizio rg n. 20172\2010 .
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 28.05.2021 si costituivano gli appellati e contestavano nel merito il gravame chiedendo il rigetto;
proponevano appello incidentale chiedendo il rigetto dell'opposizione promossa con il giudizio rg 20172\2010, con condanna di controparte al pagamento delle somme precettate e alle spese processuali.
All'udienza del 04.03.2024 le parti precisavano le conclusione e la causa veniva assegnata a sentenza con i termini per le comparse conclusionali e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo nel merito parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice, pur statuendo correttamente che il titolo ( ordinanza ex art 708 cpc del 26.07.1994) posto a fondamento del precetto opposto fosse valido fino alla emissione della sentenza di definizione del giudizio di separazione, ha ritenuto che la sentenza fosse stata emessa in data 25.11.2010.
Deduce l'appellante che il primo giudice ha correttamente dichiarato che l'ordinanza perde validità con la emissione della sentenza ma ha errato a riportare la data della sentenza indicando quella del 25.11.2010 in luogo di quella corretta del 06.04.2000. Chiede pertanto l'appellante che la Corte, accertata la erroneità della data dichiari che il precetto notificato in data 14.05.2010 senza un valido titolo esecutivo vada dichiarato inefficace.
Sulle predetta statuizione gli appellati, con appello incidentale lamentano che il primo giudice ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato avendo dichiarato in ordine al primo precetto la sussistenza e validità del titolo costituito dall'ordinanza emessa ex art 708 cpc sino alla data di emissione della sentenza ( 25.11.2010) senza che parte opponente avesse contestato tra i motivi di opposizione del primo precetto quello della carenza del titolo .
La carenza del titolo era stata eccepita dallo solo con Parte_1
l'opposizione al secondo precetto, mentre con il primo aveva lamentato la intervenuta prescrizione del credito e la erroneità delle somme calcolate.
Chiede pertanto la riforma della statuizione con la condanna dell'appellante al pagamento dei ratei erroneamente dichiarati prescritti, deducendo che la pendenza del giudizio penale a carico di aveva sospeso Parte_1
il decorso della prescrizione.
Con il secondo motivo di appello l'appellante chiede la riforma della statuizione sulla compensazione delle spese operata dal primo giudice.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità del gravame sollevata dagli appellati in quanto l'atto di appello sarebbe stato notificato solo agli eredi costituiti e non anche a non costituito. Controparte_5
La censura non è fondata poiché nel caso in esame non sussiste litisconsorzio necessario di tutti gli eredi.
Correttamente quindi l'appello è stato notificato solo a quegli eredi che sono intervenuti nel giudizio di primo grado.
Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'appello incidentale perché parte appellata non si è costituita nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione.
L'appellata infatti risulta costituita in data 28.05.2021 e quindi 17 giorni prima della udienza di citazione ( 14 giugno 2021) .
L'inammissibilità dell'appello incidentale preclude alla Corte la valutazione sul mancato rispetto tra il chiesto ed il pronunciato eccepito da parte appellata.
Nel merito quindi l'appello è fondato e merita accoglimento. Non vi è dubbio che l'ordinanza ex art 708 cpc emessa in corso di causa è valida sino alla definizione del giudizio.
Le statuizioni emesse con l'ordinanza vengono sostituite da quelle emesse con la sentenza.
L'ordinanza quindi, con la pubblicazione della sentenza perde efficacia .
Nel verificare la validità dell'ordinanza come titolo, il primo giudice ha però errato, poiché ha ritenuto che la data di emissione della sentenza di definizione del giudizio di separazione fosse il 25.11.2010 anziché nel 06.04.2000 dichiarando erroneamente valido il precetto.
In riforma della predetta statuizione, poiché l'ordinanza aveva perso validità già in data 06.04.2000, anche il primo precetto notificato in data 14.05.2010 va dichiarato inefficace per mancanza di titolo esecutivo.
3. La riforma della sentenza impone il riesame delle statuizioni sulle spese che nel giudizio di primo grado sono state compensate.
Pertanto in applicazione del principio della soccombenza le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di parte appellata in solido e liquidate come da dispositivo con applicazione, per la non complessità delle questioni trattate, delle tariffe minime del DM n.147\22 del valore del giudizio compreso tra €.26.001 e €.52.000, liquidando quelle di questo grado in favore dell'Erario senza operare alcuna riduzione ( Cass. civ. n. 11590\2019)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1068 Parte_1
emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., sez. distaccata di Lipari, in data
18.12.2020 nei giudizi riuniti rg n. 20172\2010 e n. 20021\2011, anche nei confronti di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, nonché sull'appello incidentale, in
[...] Controparte_4 accoglimento dell'appello principale così decide:
a) Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
b) Dichiara inefficace il precetto notificato in data 14.05.2010; c) Condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese di primo grado che si liquidano nella somma complessiva di E 3809,00 di cui E
851,00 per fase studio, E 602,00 per fase introduttiva E 903,00 per trattazione ed E. 1453,00 per fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
d) Condanna gli appellati in solido alle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in favore dell'Erario nella complessiva somma di euro 4996 di cui E 1029,00 per fase studio, E 709,00 per fase introduttiva E 1523,00 per trattazione ed E. 1735,00 per fase decisionale oltre accessori come per legge;
e) Dà atto che gli appellanti incidentali in solido sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002;
Così deciso da remoto nella Camera di Consiglio della prima sezione civile in data 09.04.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini