Art. 10.
Nei casi previsti dall'art. 1, con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento dell'organizzazione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 giugno 1952, n. 645 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge."
Ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ."
Nei casi previsti dall'art. 1, con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento dell'organizzazione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 giugno 1952, n. 645 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge."
Ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ."