Articolo 10 della Legge 3 dicembre 1947, n. 1546
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 gennaio 1948
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Versione
8 luglio 1952
Art. 10.
Nei casi previsti dall'art. 1, con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento dell'organizzazione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 giugno 1952, n. 645 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge."
Ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ."
Entrata in vigore il 8 luglio 1952