Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00701/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2024, proposto da
Girardi Pubblicità Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caldiero, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
in parte qua della delibera del Consiglio Comunale del Comune di Caldiero n. 38 del 19 dicembre 2023, pubblicata all’albo pretorio il giorno 11 gennaio 2024 con cui sono state approvate le “ Modifiche al regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 20 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. EA De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente opera nel settore della pubblicità esterna stradale ed è titolare di numerosi impianti pubblicitari installati nel territorio del Comune di Caldiero (VR).
2. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 19 dicembre 2023 il Comune di Caldiero ha approvato alcune modifiche al regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introducendo, mediante l’Allegato D, una nuova disciplina della cartellonistica pubblicitaria nel territorio comunale.
3. Secondo la prospettazione della ricorrente, le nuove disposizioni regolamentari avrebbero introdotto limiti e divieti generalizzati all’installazione di impianti pubblicitari – tra cui il divieto di installazione in ampie porzioni del territorio comunale e su marciapiedi pubblici o spazi prospicienti abitazioni – in violazione della disciplina dettata dal Codice della strada e dei principi di libertà di iniziativa economica.
4. Con il presente ricorso la società ha quindi impugnato la citata deliberazione consiliare deducendo plurimi motivi di illegittimità, tra cui la violazione dell’art. 23 del Codice della strada, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione dell’art. 41 Cost. e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
5. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
6. Successivamente alla proposizione del ricorso, il Comune di Caldiero ha adottato la deliberazione consiliare n. 22 del 21 maggio 2024 con la quale ha annullato in autotutela la deliberazione impugnata.
7. La società ricorrente in data 20 febbraio 2026 ha pertanto depositato una memoria con cui ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio, evidenziando - anche nella successiva memoria di replica - come il provvedimento assunto in autotutela abbia espressamente riconosciuto la fondatezza delle censure proposte.
8. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
9. Il Collegio deve prendere atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Comune di Caldiero ha adottato la deliberazione consiliare n. 22 del 21 maggio 2024 con la quale ha disposto l’annullamento in autotutela del regolamento oggetto di impugnazione.
L’intervento dell’Amministrazione ha pertanto eliminato l’atto impugnato dall’ordinamento, determinando il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente con la conseguenza che il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
10. Tale circostanza rileva anche ai fini della regolazione delle spese di giudizio che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico del Comune intimato, avuto riguardo al contenuto della deliberazione assunta in autotutela che evidenzia la fondatezza delle censure dedotte dalla ricorrente. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Caldiero al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori per legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA OR, Presidente
EA De Col, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA De Col | CA OR |
IL SEGRETARIO