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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6671/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6671 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania) il 31.07.1964, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Fausto Serra, che lo rappresenta e difende giusta procura resa in calce all'atto di citazione;
-attore opponente-
CONTRO
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Antonella Laconi, che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-convenuta opposta-
Causa avente in oggetto: mediazione – pagamento corrispettivo;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'opposizione dell' , in via principale, dichiarare l'improcedibilità del processo, per Pt_1
1 il mancato promovimento, da parte dell' subito dopo CP_1
l'ottenimento della provvisoria esecuzione del detto decreto ingiuntivo, del procedimento di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n.
28, del 2010, relativo al medesimo processo. Pronunciandone quindi la revoca, anche in conformità del principio di diritto di cui a Cass. Sez. Un.
16 settembre 2020, n. 19596). E condannando, pertanto, l'opposta alla restituzione all' , della somma di €. 11.434,65 che lo stesso aveva Pt_1
dovuto pagarle per effetto della concessa esecutività al detto decreto ingiuntivo;
oltre che degli interessi di cui all'art. 1224 c.c, fino al saldo e delle spese e del compenso delle prestazioni professionali di cui al processo, comprensive anche di quelle relative alla riassunzione del medesimo, oltre accessori di legge In subordine e salvo gravame, pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto privo di fondamento per tutte le ragioni di cui all'atto d'opposizione e delle altre difese svolte nel processo. Condannando pertanto l'opposta, alla restituzione all' , della somma di €. 11.434,65, con gli interessi di cui Pt_1 all'art. 1224 c.c, fino al saldo, nonché alla rifusione delle spese ed al pagamento del compenso delle dette prestazioni professionali, negli stessi termini di cui alle conclusioni in via principale”.
Nell'interesse dell'opposta: “nel merito, rigettare l'avversa opposizione confermando, in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 746/2017 – R.G.
3362/2017, emesso in data 27/04/2017, dichiarandone e/ o confermandone
l'esecutorietà; - in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannare al pagamento della minor somma che il Parte_1
Giudice dovesse ritenere dovuta alla a titolo di provvigioni Controparte_1 per l'attività di mediazione svolta;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 3.4.2017, la società Controparte_1
ha chiesto ingiungersi nei confronti di il pagamento della Parte_1 somma di €9.699,00 a titolo di provvigioni dovute alla ricorrente in qualità di mediatore, oltre interessi e spese.
2 Il Tribunale di Cagliari, in accoglimento del ricorso, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 746/2017 per l'importo come da domanda.
Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto citato, esponendo che:
- l'opponente sottoscrisse con la società opposta CP_1 una proposta irrevocabile di acquisto per l'immobile di
[...]
proprietà di – che aveva affidato la vendita Pt_1 Parte_2 all'opposta – per la somma di €275.000,00;
- la somma oggetto di ingiunzione, azionata a titolo di provvigione per attività di mediazione, non è dovuta poiché
l'opposta aveva agito in rapporto di collaborazione con Pt_2
nelle trattative che hanno portato alla sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto;
- l'opponente aveva dovuto sottoscrivere un incarico di mediazione con cui si era impegnato a versare al mediatore l'importo contenuto in separata dichiarazione e pari ad
€7.950,00 oltre I.V.A. a titolo di provvigione;
- l'opponente aveva tentato di non sottoscrivere tale dichiarazione, ritenendola incompatibile con il rapporto di collaborazione tra il venditore ( ) e il mediatore;
Pt_2
- l'opponente, non convinto della chiarezza della bozza del contratto, non aveva sottoscritto il contratto preliminare e ciò aveva portato alla risoluzione consensuale dei precedenti rapporti contrattuali;
- la conclusione dell'affare sarebbe condizione avverata solo per il tramite della conclusione della compravendita per atto notarile: essendosi verificata la risoluzione, la società opposta non avrebbe potuto utilizzare la dichiarazione carpita al deducente se non in mala fede, altresì considerato che gli atti sottoscritti dall'opponente erano solo preparatori del contenuto del contratto preliminare che avrebbe dovuto concludersi entro il 30.7.2016;
3 - in dipendenza di quanto precede, la dichiarazione resa dall' sarebbe nulla in quando accedente a un contratto Pt_1
preliminare di preliminare, affetto da nullità secondo consolidato principio di diritto;
- inoltre, il contratto in parola sarebbe nullo in quanto sottoscritto tramite modulo stampa predisposto dal mediatore senza che l'opponente abbia potuto influire sul contenuto;
- la proposta irrevocabile sarebbe nulla anche per violazione dell'art. 2 della L. 210/2004, in assenza della concessione della fideiussione prevista per l'acquisto di immobili da costruire.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nei termini di legge la società esponendo che: Controparte_1
- sussiste il credito azionato perchè la provvigione si correla alla conclusione dell'affare, intesa come efficacia causale dell'attività di intermediazione ai fini della conclusione dell'accordo: tale requisito non è necessariamente rappresentato da un negozio giuridico produttivo di effetti traslativi, bastando un atto giuridicamente vincolante;
- non è mai stato collaboratore o dipendente Testimone_1 dell' ma semplice proprietario dell'immobile Controparte_1
per il quale aveva conferito mandato alla società opposta di reperire un acquirente sul mercato;
- l'atto di transazione con cui e hanno risolto ogni Pt_1 Pt_2
loro precedente accordo dava espressamente atto che gli oneri dipendenti dall'incarico di mediazione conferito all' CP_1
sarebbero rimasti a carico di ciascuna delle parti per
[...]
quanto di competenza;
- la menzionata risoluzione spiega, poi, i suoi effetti unicamente inter partes e non influisce sulla pretesa dell'opposta;
- alcuna bozza di preliminare predisposta dalla Italia Home
4 S.r.l. è mai stata inviata all'opponente in quanto la documentazione trasmessa da è stata Controparte_1
predisposta dal proprietario;
- non sussiste alcuna nullità della dichiarazione di impegno sottoscritta dall'opponente in quanto il perfezionamento del contratto intercorso tra e è sorto solo quando la Pt_2 Pt_1 proposta dell'opponente è stata accettata da , con Pt_2 insorgenza dell'obbligo a contrarre e del diritto dell'opposta a ottenere la provvigione;
- la proposta è stata sottoscritta presso gli uffici della Italia
Hone S.r.l. a seguito di plurime trattative e con compilazione a mani per aggiunta delle clausole;
- il richiamo alle disposizioni del Codice del Consumo e alla
Legge 210/2004 (quest'ultima applicabile alla sola compravendita conclusa con i costruttori) è inconferente.
Ha concluso come in epigrafe.
Con ordinanza del 21.01.2024, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio a causa della cancellazione dall'Albo degli Avvocati del procuratore di parte opposta.
Con istanza di riassunzione del 27.03.2024, ha riassunto Parte_1
il procedimento nei confronti di con prosecuzione del Controparte_1
giudizio a seguito di costituzione di nuovo procuratore nell'interesse dell'opposta.
La causa è stata istruita documentalmente.
_____
La presente sentenza è resa in ossequio al principio della ragione più liquida, che consente al Giudice di decidere con priorità sulle questioni di immediata e assorbente soluzione, derogando all'ordine delle questioni prospettato dalle parti.
_____
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità, da ultimo reiterata dall'opponente con comparsa conclusionale, per non avere
5 l'opposta intentato il procedimento di mediazione di cui all'art. 5 comma 1- bis del D. Lgs. 28/2010.
L'eccezione è infondata perché, anche secondo la formulazione della norma vigente ratione temporis, la materia del contendere non è subordinata alla invocata condizione di procedibilità; e perché, comunque,
l'eccezione sarebbe stata tardivamente sollevata (non essendo stata proposta in occasione della prima difese utile dopo la decisione del Giudice sulla istanza di sospensione della provvisoria esecutività). In ogni caso, si rappresenta che il Giudice ha comunque dato termine per il deposito dell'istanza di mediazione, cui l' ha comunicato di non volere aderire. Pt_1
_____
Nel merito, giova ricordare che secondo, ormai, consolidata giurisprudenza, il diritto del mediatore alla provvigione per l'avere messo in relazione tra due parti è correlato alla mera conclusione dell'affare senza che abbia rilevanza la veste giuridica scelta, rilevando unicamente il raggiungimento dello scopo economico per il quale è stato conferito l'incarico (Cass.
16973/2024); e che per “conclusione dell'affare” deve intendersi la formazione di un vincolo giuridico tra le parti facilitate dal mediatore, momento dal quale ciascuna di esse è abilitata ad agire per l'esecuzione o la risoluzione del rapporto.
In questo senso, il mediatore ha diritto alla provvigione anche quando le parti hanno concluso un mero preliminare di vendita, salvo le parti non abbiano voluto derogare alla disciplina legale subordinando il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del definitivo (Cass.
2359/2024).
Tale diritto non è escluso nel caso della c.d. mediazione atipica, ossia quando l'intermediario non agisca in posizione di imparzialità, ma su incarico di una delle parti interessate: è, appunto, «configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare,
6 incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni» (Cass. S.U. 19161/2017).
Ne consegue che – secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità – il diritto alla provvigione spetta al mediatore per l'attività prestata in favore di una delle parti anche quando sia stato, contemporaneamente, procacciatore di affari dell'altro contraente (c.d. mediazione atipica): invero, anche se, normalmente, il procacciatore di affari «ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale "normale" assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico» (Cass. 12651/2020).
____
Fermo quanto precede, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
Come già statuito con ordinanza del 15.1.2018, è documentalmente provato che:
- il promissario acquirente (odierno opponente) e Tes_1
hanno sottoscritto una proposta irrevocabile di vendita
[...] finalizzata all'acquisto di immobile di proprietà di , Pt_2
adeguatamente individuato tramite indicazione dei dati catastali e della planimetria (doc. 3 – citazione)
- la proposta di acquisto è stata sottoscritta l'8.7.2016 e accettata, in pari data, dal venditore;
- nella stessa proposta, è conferito incarico di mediazione
7 «all'Agente Immobiliare», rinviando, con la dicitura «vedi dichiarazione», la determinazione dell'importo della provvigione;
- tramite separata dichiarazione, l' si è obbligato a Pt_1 versare all'opposta la somma di €7.950,00 oltre I.V.A. a seguito dell'avvenuta conoscenza dell'accettazione della proposta di acquisto (doc. 4 – citazione);
- nella proposta di vendita si dà atto che in data 8.7.2016 il proponente ha ricevuto copia della proposta di acquisto accettata dal venditore, a riprova dell'avveramento della condizione contenuta nella dichiarazione;
- le parti, nel dare atto della mancata sottoscrizione del contratto preliminare predisposto dal promittente venditore, hanno dichiarato di risolvere consensualmente il contratto preliminare per l'acquisto dell'immobile sito in Quartu S. Elena con attribuzione a ciascuna delle parti, per quanto di competenza, degli oneri dipendenti dall'incarico di mediazione
(art. 5 atto di transazione, doc. 8 – citazione);
- deve riconoscersi natura di contratto preliminare alla proposta di acquisto accettata dall' (già cit. doc. 3 – Pt_1 citazione), considerata la previsione dell'effetto reale della traslazione della proprietà solo con atto notarile e la fissazione della data di conclusione del contratto definitivo con indicazione del Notaio designato (art. 3).
Da tutto quanto sinora esposto, riconosciute nello schema proposta/accettazione le caratteristiche del contratto preliminare, consegue l'irrilevanza della mancata conclusione del contratto definitivo e delle successive vicende contrattuali (quali la risoluzione del contratto) sul diritto del mediatore ad ottenere il pagamento della provvigione per l'attività prestata.
Trattandosi di un vincolo giuridico idoneo a obbligare le parti, è indubbio che dall'accettazione della proposta sia sorta l'obbligazione in capo al
8 proponente di corrispondere la provvigione al mediatore cui, del resto, ha conferito espresso incarico.
Il diritto alla provvigione non può negarsi nemmeno ritenendo che tale pattuizione avesse le caratteristiche del preliminare di preliminare, la cui validità è stata affermata dalla S.C. di Cassazione a Sezioni Unite
(n°4628/2015, pronuncia antecedente al presente procedimento) dando spazio alla formazione progressiva del contratto e alla puntualizzazione, tramite successivi accordi, del contenuto dell'affare.
Quanto alle ulteriori doglianze, è infondata l'eccezione di vessatorietà delle clausole predisposte in moduli o formulari, pur essendo applicabile al caso di specie la normativa consumeristica, certamente riconoscendo nell'opponente la qualità di consumatore e nell'opposta la qualifica di professionista.
Infatti, nella proposta sottoscritta dal venditore si legge che «ai sensi degli articoli 1469-bis cod. civ. e 33 e seguenti D.lgs. 206/05 “Codice del
Consumo”, si dà atto che le clausole di cui ai punti 1 (garanzie del
Venditore), 2 (prezzo e vendita a corpo, caparra confirmatoria), 3
(acquisto dell'immobile nello stato di fatto in cui si trova, come visto e gradito), 4 (irrevocabilità della proposta d'acquisto), 5 (foro competente) sono state oggetto di trattativa individuale e si approvano specificatamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.», dichiarazione separatamente sottoscritta dall' Pt_1
A riprova della contrattazione specifica del contenuto delle singole clausole, peraltro, non può non osservarsi come queste risultino compilate
“a mano” sulla base non già di condizioni unilateralmente predisposte, ma di uno schema di proposta da integrare necessariamente tramite la collaborazione del promittente.
Infine, è ininfluente il riferimento alla mancata costituzione della fideiussione di cui all'art. 2 della L. 210/2004 che, come correttamente rilevato dall'opposta, è norma inapplicabile al caso di specie in assenza della qualità di “costruttore” in capo al venditore.
E tanto basta ad affermare il diritto del mediatore alla provvigione, con
9 conferma del decreto ingiuntivo opposto ed emesso per l'importo corrispondente a quanto promesso nella dichiarazione sottoscritta dall' oltre I.V.A. di legge. Pt_1
_____
Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al tenore delle difese svolte, con applicazione dei parametri di cui alle Tabelle del D.lgs. 147/2022, valori medi, scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00 e per tutte le fasi del giudizio.
Sulla detta somma sono, poi, dovuti gli interessi di mora dalla presente decisione al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n.746/2017, già dichiarato esecutivo con ordinanza del 15.01.2018;
- dichiara tenuto e condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese della lite, che liquida in €5.100,00 per CP_1
compensi oltre accessori di legge.
Cagliari, 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6671 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania) il 31.07.1964, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Fausto Serra, che lo rappresenta e difende giusta procura resa in calce all'atto di citazione;
-attore opponente-
CONTRO
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Antonella Laconi, che la rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-convenuta opposta-
Causa avente in oggetto: mediazione – pagamento corrispettivo;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'opposizione dell' , in via principale, dichiarare l'improcedibilità del processo, per Pt_1
1 il mancato promovimento, da parte dell' subito dopo CP_1
l'ottenimento della provvisoria esecuzione del detto decreto ingiuntivo, del procedimento di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n.
28, del 2010, relativo al medesimo processo. Pronunciandone quindi la revoca, anche in conformità del principio di diritto di cui a Cass. Sez. Un.
16 settembre 2020, n. 19596). E condannando, pertanto, l'opposta alla restituzione all' , della somma di €. 11.434,65 che lo stesso aveva Pt_1
dovuto pagarle per effetto della concessa esecutività al detto decreto ingiuntivo;
oltre che degli interessi di cui all'art. 1224 c.c, fino al saldo e delle spese e del compenso delle prestazioni professionali di cui al processo, comprensive anche di quelle relative alla riassunzione del medesimo, oltre accessori di legge In subordine e salvo gravame, pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto privo di fondamento per tutte le ragioni di cui all'atto d'opposizione e delle altre difese svolte nel processo. Condannando pertanto l'opposta, alla restituzione all' , della somma di €. 11.434,65, con gli interessi di cui Pt_1 all'art. 1224 c.c, fino al saldo, nonché alla rifusione delle spese ed al pagamento del compenso delle dette prestazioni professionali, negli stessi termini di cui alle conclusioni in via principale”.
Nell'interesse dell'opposta: “nel merito, rigettare l'avversa opposizione confermando, in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 746/2017 – R.G.
3362/2017, emesso in data 27/04/2017, dichiarandone e/ o confermandone
l'esecutorietà; - in via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannare al pagamento della minor somma che il Parte_1
Giudice dovesse ritenere dovuta alla a titolo di provvigioni Controparte_1 per l'attività di mediazione svolta;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 3.4.2017, la società Controparte_1
ha chiesto ingiungersi nei confronti di il pagamento della Parte_1 somma di €9.699,00 a titolo di provvigioni dovute alla ricorrente in qualità di mediatore, oltre interessi e spese.
2 Il Tribunale di Cagliari, in accoglimento del ricorso, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 746/2017 per l'importo come da domanda.
Con atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto citato, esponendo che:
- l'opponente sottoscrisse con la società opposta CP_1 una proposta irrevocabile di acquisto per l'immobile di
[...]
proprietà di – che aveva affidato la vendita Pt_1 Parte_2 all'opposta – per la somma di €275.000,00;
- la somma oggetto di ingiunzione, azionata a titolo di provvigione per attività di mediazione, non è dovuta poiché
l'opposta aveva agito in rapporto di collaborazione con Pt_2
nelle trattative che hanno portato alla sottoscrizione della proposta irrevocabile di acquisto;
- l'opponente aveva dovuto sottoscrivere un incarico di mediazione con cui si era impegnato a versare al mediatore l'importo contenuto in separata dichiarazione e pari ad
€7.950,00 oltre I.V.A. a titolo di provvigione;
- l'opponente aveva tentato di non sottoscrivere tale dichiarazione, ritenendola incompatibile con il rapporto di collaborazione tra il venditore ( ) e il mediatore;
Pt_2
- l'opponente, non convinto della chiarezza della bozza del contratto, non aveva sottoscritto il contratto preliminare e ciò aveva portato alla risoluzione consensuale dei precedenti rapporti contrattuali;
- la conclusione dell'affare sarebbe condizione avverata solo per il tramite della conclusione della compravendita per atto notarile: essendosi verificata la risoluzione, la società opposta non avrebbe potuto utilizzare la dichiarazione carpita al deducente se non in mala fede, altresì considerato che gli atti sottoscritti dall'opponente erano solo preparatori del contenuto del contratto preliminare che avrebbe dovuto concludersi entro il 30.7.2016;
3 - in dipendenza di quanto precede, la dichiarazione resa dall' sarebbe nulla in quando accedente a un contratto Pt_1
preliminare di preliminare, affetto da nullità secondo consolidato principio di diritto;
- inoltre, il contratto in parola sarebbe nullo in quanto sottoscritto tramite modulo stampa predisposto dal mediatore senza che l'opponente abbia potuto influire sul contenuto;
- la proposta irrevocabile sarebbe nulla anche per violazione dell'art. 2 della L. 210/2004, in assenza della concessione della fideiussione prevista per l'acquisto di immobili da costruire.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nei termini di legge la società esponendo che: Controparte_1
- sussiste il credito azionato perchè la provvigione si correla alla conclusione dell'affare, intesa come efficacia causale dell'attività di intermediazione ai fini della conclusione dell'accordo: tale requisito non è necessariamente rappresentato da un negozio giuridico produttivo di effetti traslativi, bastando un atto giuridicamente vincolante;
- non è mai stato collaboratore o dipendente Testimone_1 dell' ma semplice proprietario dell'immobile Controparte_1
per il quale aveva conferito mandato alla società opposta di reperire un acquirente sul mercato;
- l'atto di transazione con cui e hanno risolto ogni Pt_1 Pt_2
loro precedente accordo dava espressamente atto che gli oneri dipendenti dall'incarico di mediazione conferito all' CP_1
sarebbero rimasti a carico di ciascuna delle parti per
[...]
quanto di competenza;
- la menzionata risoluzione spiega, poi, i suoi effetti unicamente inter partes e non influisce sulla pretesa dell'opposta;
- alcuna bozza di preliminare predisposta dalla Italia Home
4 S.r.l. è mai stata inviata all'opponente in quanto la documentazione trasmessa da è stata Controparte_1
predisposta dal proprietario;
- non sussiste alcuna nullità della dichiarazione di impegno sottoscritta dall'opponente in quanto il perfezionamento del contratto intercorso tra e è sorto solo quando la Pt_2 Pt_1 proposta dell'opponente è stata accettata da , con Pt_2 insorgenza dell'obbligo a contrarre e del diritto dell'opposta a ottenere la provvigione;
- la proposta è stata sottoscritta presso gli uffici della Italia
Hone S.r.l. a seguito di plurime trattative e con compilazione a mani per aggiunta delle clausole;
- il richiamo alle disposizioni del Codice del Consumo e alla
Legge 210/2004 (quest'ultima applicabile alla sola compravendita conclusa con i costruttori) è inconferente.
Ha concluso come in epigrafe.
Con ordinanza del 21.01.2024, il Giudice ha dichiarato l'interruzione del giudizio a causa della cancellazione dall'Albo degli Avvocati del procuratore di parte opposta.
Con istanza di riassunzione del 27.03.2024, ha riassunto Parte_1
il procedimento nei confronti di con prosecuzione del Controparte_1
giudizio a seguito di costituzione di nuovo procuratore nell'interesse dell'opposta.
La causa è stata istruita documentalmente.
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La presente sentenza è resa in ossequio al principio della ragione più liquida, che consente al Giudice di decidere con priorità sulle questioni di immediata e assorbente soluzione, derogando all'ordine delle questioni prospettato dalle parti.
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In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità, da ultimo reiterata dall'opponente con comparsa conclusionale, per non avere
5 l'opposta intentato il procedimento di mediazione di cui all'art. 5 comma 1- bis del D. Lgs. 28/2010.
L'eccezione è infondata perché, anche secondo la formulazione della norma vigente ratione temporis, la materia del contendere non è subordinata alla invocata condizione di procedibilità; e perché, comunque,
l'eccezione sarebbe stata tardivamente sollevata (non essendo stata proposta in occasione della prima difese utile dopo la decisione del Giudice sulla istanza di sospensione della provvisoria esecutività). In ogni caso, si rappresenta che il Giudice ha comunque dato termine per il deposito dell'istanza di mediazione, cui l' ha comunicato di non volere aderire. Pt_1
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Nel merito, giova ricordare che secondo, ormai, consolidata giurisprudenza, il diritto del mediatore alla provvigione per l'avere messo in relazione tra due parti è correlato alla mera conclusione dell'affare senza che abbia rilevanza la veste giuridica scelta, rilevando unicamente il raggiungimento dello scopo economico per il quale è stato conferito l'incarico (Cass.
16973/2024); e che per “conclusione dell'affare” deve intendersi la formazione di un vincolo giuridico tra le parti facilitate dal mediatore, momento dal quale ciascuna di esse è abilitata ad agire per l'esecuzione o la risoluzione del rapporto.
In questo senso, il mediatore ha diritto alla provvigione anche quando le parti hanno concluso un mero preliminare di vendita, salvo le parti non abbiano voluto derogare alla disciplina legale subordinando il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del definitivo (Cass.
2359/2024).
Tale diritto non è escluso nel caso della c.d. mediazione atipica, ossia quando l'intermediario non agisca in posizione di imparzialità, ma su incarico di una delle parti interessate: è, appunto, «configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (c.d. mediazione unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare,
6 incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni» (Cass. S.U. 19161/2017).
Ne consegue che – secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità – il diritto alla provvigione spetta al mediatore per l'attività prestata in favore di una delle parti anche quando sia stato, contemporaneamente, procacciatore di affari dell'altro contraente (c.d. mediazione atipica): invero, anche se, normalmente, il procacciatore di affari «ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale "normale" assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico» (Cass. 12651/2020).
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Fermo quanto precede, la domanda è infondata e non merita accoglimento.
Come già statuito con ordinanza del 15.1.2018, è documentalmente provato che:
- il promissario acquirente (odierno opponente) e Tes_1
hanno sottoscritto una proposta irrevocabile di vendita
[...] finalizzata all'acquisto di immobile di proprietà di , Pt_2
adeguatamente individuato tramite indicazione dei dati catastali e della planimetria (doc. 3 – citazione)
- la proposta di acquisto è stata sottoscritta l'8.7.2016 e accettata, in pari data, dal venditore;
- nella stessa proposta, è conferito incarico di mediazione
7 «all'Agente Immobiliare», rinviando, con la dicitura «vedi dichiarazione», la determinazione dell'importo della provvigione;
- tramite separata dichiarazione, l' si è obbligato a Pt_1 versare all'opposta la somma di €7.950,00 oltre I.V.A. a seguito dell'avvenuta conoscenza dell'accettazione della proposta di acquisto (doc. 4 – citazione);
- nella proposta di vendita si dà atto che in data 8.7.2016 il proponente ha ricevuto copia della proposta di acquisto accettata dal venditore, a riprova dell'avveramento della condizione contenuta nella dichiarazione;
- le parti, nel dare atto della mancata sottoscrizione del contratto preliminare predisposto dal promittente venditore, hanno dichiarato di risolvere consensualmente il contratto preliminare per l'acquisto dell'immobile sito in Quartu S. Elena con attribuzione a ciascuna delle parti, per quanto di competenza, degli oneri dipendenti dall'incarico di mediazione
(art. 5 atto di transazione, doc. 8 – citazione);
- deve riconoscersi natura di contratto preliminare alla proposta di acquisto accettata dall' (già cit. doc. 3 – Pt_1 citazione), considerata la previsione dell'effetto reale della traslazione della proprietà solo con atto notarile e la fissazione della data di conclusione del contratto definitivo con indicazione del Notaio designato (art. 3).
Da tutto quanto sinora esposto, riconosciute nello schema proposta/accettazione le caratteristiche del contratto preliminare, consegue l'irrilevanza della mancata conclusione del contratto definitivo e delle successive vicende contrattuali (quali la risoluzione del contratto) sul diritto del mediatore ad ottenere il pagamento della provvigione per l'attività prestata.
Trattandosi di un vincolo giuridico idoneo a obbligare le parti, è indubbio che dall'accettazione della proposta sia sorta l'obbligazione in capo al
8 proponente di corrispondere la provvigione al mediatore cui, del resto, ha conferito espresso incarico.
Il diritto alla provvigione non può negarsi nemmeno ritenendo che tale pattuizione avesse le caratteristiche del preliminare di preliminare, la cui validità è stata affermata dalla S.C. di Cassazione a Sezioni Unite
(n°4628/2015, pronuncia antecedente al presente procedimento) dando spazio alla formazione progressiva del contratto e alla puntualizzazione, tramite successivi accordi, del contenuto dell'affare.
Quanto alle ulteriori doglianze, è infondata l'eccezione di vessatorietà delle clausole predisposte in moduli o formulari, pur essendo applicabile al caso di specie la normativa consumeristica, certamente riconoscendo nell'opponente la qualità di consumatore e nell'opposta la qualifica di professionista.
Infatti, nella proposta sottoscritta dal venditore si legge che «ai sensi degli articoli 1469-bis cod. civ. e 33 e seguenti D.lgs. 206/05 “Codice del
Consumo”, si dà atto che le clausole di cui ai punti 1 (garanzie del
Venditore), 2 (prezzo e vendita a corpo, caparra confirmatoria), 3
(acquisto dell'immobile nello stato di fatto in cui si trova, come visto e gradito), 4 (irrevocabilità della proposta d'acquisto), 5 (foro competente) sono state oggetto di trattativa individuale e si approvano specificatamente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.», dichiarazione separatamente sottoscritta dall' Pt_1
A riprova della contrattazione specifica del contenuto delle singole clausole, peraltro, non può non osservarsi come queste risultino compilate
“a mano” sulla base non già di condizioni unilateralmente predisposte, ma di uno schema di proposta da integrare necessariamente tramite la collaborazione del promittente.
Infine, è ininfluente il riferimento alla mancata costituzione della fideiussione di cui all'art. 2 della L. 210/2004 che, come correttamente rilevato dall'opposta, è norma inapplicabile al caso di specie in assenza della qualità di “costruttore” in capo al venditore.
E tanto basta ad affermare il diritto del mediatore alla provvigione, con
9 conferma del decreto ingiuntivo opposto ed emesso per l'importo corrispondente a quanto promesso nella dichiarazione sottoscritta dall' oltre I.V.A. di legge. Pt_1
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Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al tenore delle difese svolte, con applicazione dei parametri di cui alle Tabelle del D.lgs. 147/2022, valori medi, scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00 e per tutte le fasi del giudizio.
Sulla detta somma sono, poi, dovuti gli interessi di mora dalla presente decisione al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n.746/2017, già dichiarato esecutivo con ordinanza del 15.01.2018;
- dichiara tenuto e condanna a rifondere a Parte_1 [...] le spese della lite, che liquida in €5.100,00 per CP_1
compensi oltre accessori di legge.
Cagliari, 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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