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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3204/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio sopra indicato avente ad oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022,
promosso da:
AVV. C.F. con studio in Siracusa nel Viale Santa Parte_1 C.F._1
Panagia 136/E, in proprio e nella qualità di difensore di C.F. Parte_2
nel giudizio iscritto al n. 6461/2014 R.G.; C.F._2
- ricorrente contro
CF: in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
- resistente in esito all'udienza di discussione del 6.5.2025, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.9.2024 l'avv. anche nella qualità di difensore di Parte_1 Pt_2
parte opposta nel giudizio n. 6461/2014 R.G., ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] emesso dal di revoca igetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato –emesso in data
4.9.2024 dal Giudice civile di questo tribunale con cui è stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività defensionale svolta in favore della predetta sul presupposto che Parte_2
la stessa non risultasse ammessa al patrocino a spese dello Stato nel suddetto giudizio.
pagina 1 di 3 Ha dedotto l'erroneità del provvedimento impugnato in quanto basato su un errore di valutazione del giudice stante la documentata ammissione della propria assistita al patrocino a spese dello Stato.
Ha quindi insistito per la evoca del provvedimento impugnato e per la liquidazione dei propri compensi.
Il resistente non si è costituito. CP_1
All'udienza del 6.5.2025 il Presidente delegato ha invitato l'avv. alla immediata discussione Pt_1
della causa ed all'esito l'ha posta in decisione. riservando il deposito della sentenza nei termini di rito.
***
Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'opposizione che è stata proposta nel termine di rito.
Sempre in limine va dichiarata la contumacia del resistente regolarmente attinto dalla notifica CP_1
del ricorso.
Nel merito l'opposizione è fondata.
L'avv. ha documentato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della propria assistita Pt_1
( v. delibera del COA n. 167/2015 del 29.1.2015) in riferimento al giudizio di Parte_2
opposizione a decreto ingiuntivo n. 6461/2014 R.G. promosso nei suoi confronti e in relazione al quale la stessa si è regolarmente costituita con il ministero dell'opponente difensore.
E' altresì documentato che il suddetto giudizio è stato definito con sentenza del 28.11.2022 n.
2313/2022 di rigetto della proposta opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
Ne consegue che l'avv. ha legittimamente chiesto la liquidazione dei propri compensi per Pt_1
l'attività defensionale svolta in favore di quale parte ammessa al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato nel giudizio sopra indicato.
L'opposizione va dunque accolta.
All'avv. va quindi liquidato per la superiore causale il complessivo compenso nella Parte_1 stessa misura liquidata in sentenza di € 3.387,00 oltre accessori, in conformità ai parametri tabellari riferiti al valore della causa e all'attività defensionale svolta.
Il detto importo va poi dimezzato a norma dell'art. 130 D.P.R.115/2002 e così in € 1.693,50 oltre accessori.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo dispositivo, in base al DM 55/14 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa, nei minimi tabellari attesa l'estrema semplicità dell'attività defensionale svolta ed esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, nel giudizio iscritto al n. 3204/2024 R.G., così statuisce: accoglie il ricorso e per l'effetto liquida in favore dell'avv. per la causa di cui in Parte_1 motivazione il compenso di € 1.693,50, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa;
condanna il al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Controparte_1
€ 975,50 di cui € 125 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, l'8.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
I Sezione Civile
In persona del Presidente delegato, dott.ssa Veronica Milone,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio sopra indicato avente ad oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 15 co. 3 lett. f) punto 1) del Dlgs 149/2022,
promosso da:
AVV. C.F. con studio in Siracusa nel Viale Santa Parte_1 C.F._1
Panagia 136/E, in proprio e nella qualità di difensore di C.F. Parte_2
nel giudizio iscritto al n. 6461/2014 R.G.; C.F._2
- ricorrente contro
CF: in persona del Ministro p.t., contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
- resistente in esito all'udienza di discussione del 6.5.2025, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies ultimo comma c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.9.2024 l'avv. anche nella qualità di difensore di Parte_1 Pt_2
parte opposta nel giudizio n. 6461/2014 R.G., ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] emesso dal di revoca igetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato –emesso in data
4.9.2024 dal Giudice civile di questo tribunale con cui è stata rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività defensionale svolta in favore della predetta sul presupposto che Parte_2
la stessa non risultasse ammessa al patrocino a spese dello Stato nel suddetto giudizio.
pagina 1 di 3 Ha dedotto l'erroneità del provvedimento impugnato in quanto basato su un errore di valutazione del giudice stante la documentata ammissione della propria assistita al patrocino a spese dello Stato.
Ha quindi insistito per la evoca del provvedimento impugnato e per la liquidazione dei propri compensi.
Il resistente non si è costituito. CP_1
All'udienza del 6.5.2025 il Presidente delegato ha invitato l'avv. alla immediata discussione Pt_1
della causa ed all'esito l'ha posta in decisione. riservando il deposito della sentenza nei termini di rito.
***
Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'opposizione che è stata proposta nel termine di rito.
Sempre in limine va dichiarata la contumacia del resistente regolarmente attinto dalla notifica CP_1
del ricorso.
Nel merito l'opposizione è fondata.
L'avv. ha documentato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della propria assistita Pt_1
( v. delibera del COA n. 167/2015 del 29.1.2015) in riferimento al giudizio di Parte_2
opposizione a decreto ingiuntivo n. 6461/2014 R.G. promosso nei suoi confronti e in relazione al quale la stessa si è regolarmente costituita con il ministero dell'opponente difensore.
E' altresì documentato che il suddetto giudizio è stato definito con sentenza del 28.11.2022 n.
2313/2022 di rigetto della proposta opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
Ne consegue che l'avv. ha legittimamente chiesto la liquidazione dei propri compensi per Pt_1
l'attività defensionale svolta in favore di quale parte ammessa al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato nel giudizio sopra indicato.
L'opposizione va dunque accolta.
All'avv. va quindi liquidato per la superiore causale il complessivo compenso nella Parte_1 stessa misura liquidata in sentenza di € 3.387,00 oltre accessori, in conformità ai parametri tabellari riferiti al valore della causa e all'attività defensionale svolta.
Il detto importo va poi dimezzato a norma dell'art. 130 D.P.R.115/2002 e così in € 1.693,50 oltre accessori.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo dispositivo, in base al DM 55/14 e succ. agg., tenuto conto del valore della causa, nei minimi tabellari attesa l'estrema semplicità dell'attività defensionale svolta ed esclusa la fase istruttoria per mancanza di attività.
P.Q.M.
Il Presidente delegato, nel giudizio iscritto al n. 3204/2024 R.G., così statuisce: accoglie il ricorso e per l'effetto liquida in favore dell'avv. per la causa di cui in Parte_1 motivazione il compenso di € 1.693,50, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa;
condanna il al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Controparte_1
€ 975,50 di cui € 125 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Siracusa, l'8.5.2025
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone
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