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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Grazia Bagella CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 93 di RACL dell'anno 2021, proposta da
vedova di nata ad [...] il Parte_1 Persona_1
14/03/1929, residente in [...] nel Vico Asproni al n° 32 (COD.FISC.
[...]
), ed elett.te dom.ta in LE (SU) nella Via Roma al N° 78 presso C.F._1 gli Avv.ti Marco Melis (COD.FISC. – pec: CodiceFiscale_2
e Federico Melis (COD. – Email_1 C.F._3 CodiceFiscale_4
pec: che la rappresentano e difendono in virtù di delega del Email_2
16/05/2019 a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, iscritto al
RACL n° 2164/2019, nonché di delega a margine del ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
– (c.fisc. ) in persona del
[...] P.IVA_1
in carica pro-tempore rappresentato e difeso, Controparte_2
1 congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio del 5/4/16 rep. 12.428, dall'Avv. Paolo Spiga ( e- Per_2 C.F._5 mail: e dall'Avv. Roberto Di Tucci (c.fisc. Email_3
- e-mail: , ed elettivamente C.F._6 Email_4
domiciliato presso gli stessi in Cagliari, Via Sonnino 96
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, coniuge superstite di Parte_1
nato a [...] il [...] e deceduto in NN il 4 Persona_1 ottobre 2018, ha convenuto in giudizio l' per il riconoscimento del proprio diritto CP_1 alla rendita ai superstiti ed all'assegno funerario, in dipendenza dell'asserito decesso del coniuge per “silicosi polmonare e angioneurosi agli arti superiori”, patologia professionale per la quale il de cuius godeva, in vita, di rendita parametrata ad una CP_1 riduzione della capacità lavorativa del 64%, non avendo avuto esito l'apposita domanda amministrativa da lei inoltrata in data 29 ottobre 2018.
L' si è costituito tempestivamente in giudizio e ha contestato la fondatezza CP_1 della domanda, sostenendo che il decesso dell'assicurato fosse in realtà dipeso da cause non ricollegabili alla tecnopatia polmonare sofferta e, nello specifico, da patologie cardiovascolari associate all'età avanzata ed allo stato di generale decadimento fisico del de cuius. Istruita la controversia con produzioni documentali e CTU, il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha rigettata la domanda, emanando il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- - rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' ; Parte_1 CP_1
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già CP_1 liquidate in separato decreto”
Propone appello la ricorrente, cui resiste l' . La controversia è stata istruita CP_1
con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
2 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
L'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, voglia:
1. Dichiarare l' tenuto a costituire in favore di vedova di CP_1 Parte_1
la rendita ai superstiti nella misura e con la decorrenza di legge, oltre Persona_1 all'assegno funerario ed agli interessi legali.
2. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre IVA e
Cassa Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
3. Con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa in caso di soccombenza, non essendo l'appellante titolare di redditi familiari, imponibili IRPEF, superiori ai limiti di cui all'art.152 c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva che si produce anche in questa sede.”
Per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza respinta,
1) rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
2) con vittoria di spese e onorari di entrambe i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di appello si censura la valutazione che il CTU ha dato alla patologia cardiaca, la quale, secondo l'appello, era già esistente al tempo della revisione del 1993 ed aveva influito sullo stato di salute, accelerando il decesso.
La controversia si caratterizza per la quasi totale mancanza di documentazione medica, visto che non è documentato alcun accertamento tra la data della revisione
(1993) ed il decesso (2018). CP_1
In realtà, il CTU del primo grado ha formulato un giudizio non definitivo sull'esistenza di un nesso causale tra la silicosi e la patologia cardiaca da cui era affetto il defunto, lasciando in definitiva al Tribunale valutare se tale nesso causale esistesse. Il
Tribunale ha concluso in senso negativo, ritenendo che la valutazione del CTU, effettuata in “via meramente presuntiva”, non fosse in realtà sostenuta da effettivi riscontri, sulla mancanza dei quali, peraltro, il CTU stesso concordava.
3 In concreto, il defunto al momento del decesso era affetto dalle malattie Per_1
risultanti dal certificato di morte:
Ipertensione arteriosa (causa iniziale)
Cardiopatia ipertensiva (patologia secondaria determinata dalla ipertensione arteriosa)
Insufficienza cardiaca (Secondaria alla cardiopatia ipertensiva)
Asistolia cardiaca (causa mortis). Fra le cause che hanno contribuito al decesso viene indicata la silicosi polmonare.
La questione controversa è l'accertare se la patologia cardiaca fosse già esistente al momento della visita di revisione, come sostiene l'appello, oppure fosse insorta successivamente, in epoca imprecisata, come afferma il CTU, peraltro sulla sola base della certificazione di morte e delle dichiarazioni anamnestiche della coniuge del
Per_1
L'affermazione per cui già dai referti del 1993 fosse individuabile una patologia cardiaca non può però essere condivisa. Il CTU del primo grado ha già approfonditamente valutato la situazione, rilevando che:
“l'esame clinico dell'apparato respiratorio non evidenziò segni semeiologici di particolare rilievo ad eccezione di un rinforzo del murmure vescicolare all'ascoltazione;
l'esame dell'apparato cardiocircolatorio evidenziò un ingrandimento dell'aia cardiaca e valori pressori supriori alla norma
(180/110 mm/hg), in assenza di altri rilievi patologici;
il tracciato elettrocardiografico veniva così reefrtato:
“ ritmo sinusale, freq. 66/min. Iniziale ipertrofia ventricolare sin.”.
Lo studio funzionale respiratorio limitato alla sola curva flusso-volumetrica non mise in evidenza riduzioni nei valori staticodinamici misurati.
La valutazione del deficit della capacità lavorativa venne fissato nel 64% con decorrenza dal 01.01.1992 in seguito a sentenza n°
375 del 10.02.1993 del Giudice del Lavoro.
4 Nel fascicolo dei documenti a me consegnato, non esistono altri elementi clinici, né certificazioni sanitarie che documentino le condizioni di salute del sig. dal 1993 alla data del decesso Per_1 avvenuto in data 04/10/2018.”
Concludendo poco dopo con la seguente valutazione: “la cardiopatia associata però non compare nella malattia professionale riscontrata nel 1993; evidente che la cardiopatia ipertensiva si e' manifestata in periodo successivo alla visita di revisione eseguita nel 1993 in quanto a quell'epoca il tracciato elettrocardiografico mostrava segni iniziali di ipertrofia ventricolare sinistra, ma non veniva segnalata alcuna sofferenza funzionale.”
In assenza di qualsiasi documentazione medica attendibile, si deve perciò ritenere che non sia stata dimostrata la qualità di patologia associata alla silicosi della cardiopatia ipertensiva, che è insorta in epoca sicuramente successiva e di cui non è stato perciò dimostrato il nesso eziologico con la patologia professionale e, di conseguenza, con l'attività lavorativa. In queste condizioni, risulta irrilevante che la patologia cardiaca abbia contribuito ad accelerare l'evento morte, poiché non essendo stata dimostrata la natura professionale, essa non può che essere considerata patologia comune. Viene pertanto a mancare il nesso causale tra l'unica patologia professionale accertata, la silicosi, e l'evento morte poi verificatosi.
Si deve confermare che la valutazione del CTU, che si risolvono in una mera supposizione, non sono sufficienti a far ritenere esistente una sufficiente probabilità di concorso causale della silicosi nel decesso.
Le motivazioni della sentenza del Tribunale sono perciò condivise da questa
Corte. La CTU compie un'analisi completa e corretta dello scarso materiale disponibile e della natura delle patologie in discussione, per cui deve essere condivisa, salvo la valutazione presuntiva finale, per cui non è necessario disporne il rinnovo.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza appellata confermata.
All'appellante non può essere fatto carico delle spese processuali, viste le dichiarazioni reddituali presentate.
P.Q.M.
5 Definitivamente pronunciando,
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza di primo grado impugnata.
Dichiara non ripetibili le spese di giudizio e pone definitivamente a carico dell' quella di consulenza tecnica. CP_1
Cagliari, 13-4-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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