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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/08/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. 240/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. AS GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 240/2021 R. G., vertente tra (c.f. ) e (c.f. ), nella Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 qualità di eredi di (c.f. ) e (c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 CodiceFiscale_4 rappresentate e difese dall'Avv. Domenico Previte e dell'Avv Gianmarco Berenato, presso il cui studio in Messina, Via Seminario n. 4 sono elettivamente domiciliate;
- appellante e CP_ (c.f. ), con sede in Piazza Salimbeni n. 3, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parisi ed elettivamente domiciliata in Lipari, via Panarea 1;
- appellato
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 702/2020, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Sezione distaccata di Lipari, pubblicata in data 21 settembre 2020 nel giudizio iscritto al n. 20092/2009 R.G. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante: “Annullare e/o riformare la sentenza impugnata in quanto errata nella parte in cui non ha condannato la al pagamento delle somme “… pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di interessi ultralegali a far tempo CP_1 dal 5.7.1999 in avanti;
delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi spese, competenze e commissioni a far tempo dal 5.7.1999 in avanti o, in subordine, fino al 1.7.2000 e da tale data in avanti delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione di spese, competenze e commissioni” nonché per violazione dei consolidati principi giurisprudenziali, perché motivata in maniera carente e contraddittoria e per i dedotti motivi di ordine istruttorio;
2) Condannare, per l'effetto, la banca convenuta al pagamento delle somme “… pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di interessi ultralegali a far tempo dal 5.7.1999 in avanti;
delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi spese, competenze e commissioni a far tempo dal 5.7.1999 in avanti o, in subordine, fino al 1.7.2000 e da tale data in avanti delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione di spese, competenze e commissioni” in favore delle odierne appellanti n.q. di eredi del Rag. Parte_3
e della IG.ra , ovvero a) Nell'ipotesi di nessuna capitalizzazione delle competenze, condannare
[...] Parte_4 la banca convenuta al pagamento della differenza pari ad € 13.836,06 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) In subordine, nell'ipotesi di capitalizzazione annuale delle competenze, condannare la banca convenuta al pagamento della differenza pari ad € 13.407,25 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c) In ulteriore subordine, condannare la banca convenuta al pagamento della somma che verrà ritenuta equa;
3) Annullare e/o riformare il capo della sentenza nella parte in cui statuisce la compensazione parziale delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio.
4) In subordine, in via istruttoria, ove ritenuto utile e conducente, ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla convenuta, di produrre l'estratto conto relativo al IV trimestre 2007 (01.10.2007 - 31.12.2007);
5) Con vittoria di spese, onorari e compensi del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Messina:
1) ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art. 342, comma 1, c.p.c., l'appello principale proposto da e , n.q. di eredi del Rag. e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 e comunque disporne con qualsiasi statuizione il rigetto;
2) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compensi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Così nella sentenza impugnata: “Con atto notificato il 16.04.2009, conveniva in giudizio la Parte_3 [...]
per fare ritenere e dichiarare nulla, per contrarietà a norme imperative di legge, la riserva Controparte_1 di variare le condizioni economiche del contratto;
ritenere e dichiarare nulla, per contrarietà a norme imperative di legge, la capitalizzazione trimestrale di interessi, spese, competenze e commissioni dal 05.07.1999 in avanti o, in subordine, fino al 01.07.2000 e, da tale data in avanti, dichiarare la nullità della capitalizzazione di spese, competenze e commissioni, dichiarando in ogni caso non dovuta la commissione di massimo scoperto. Per l'effetto chiedeva la condanna della in persona del legale rappresentante pro-tempore al Controparte_1 pagamento, nei confronti di delle maggiori somme pretese, contabilizzate ed addebitate a titolo di Parte_3 interessi ultralegali a far tempo dal 05.07.1999 in avanti, delle somme pretese, contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi, spese, competenze e commissioni a far tempo dal 05.07.1999 in avanti o, in subordine, fino al 01.7.2000 e, da tale data in avanti, delle somme pretese, contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione di spese, competenze e commissioni. Chiedeva poi la condanna della convenuta , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, alla rifusione del danno nei confronti di in quella misura che sarebbe stata documentata e Parte_3 provata in corso di causa o, in subordine, in quella che il Tribunale riterrà equa, oltre alle spese processuali. Cont Con comparsa 3.9.2009 si costituiva in giudizio la convenuta contestando le domande attrici e chiedendone il rigetto. Domandando altresì “… nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici, dichiarare comunque legittima la capitalizzazione semestrale e\o in via subordinata la capitalizzazione annuale e ridurre conseguentemente la richiesta di restituzione somme di parte attrice”. Per_ Con ordinanza del 20.12.2010, era disposta CTU e nominata la dott.ssa che però, successivamente era sostituita dal dott. . Pt_5 Nelle more del giudizio avveniva la dipartita dell'avv. procuratore dell'attore e la causa era interrotta. Per_2 Seguiva anche la morte dell'attore medesimo e, quindi, con comparsa datata 3.07.2011 si costituivano i suoi eredi tramite altro difensore. La causa, come detto, era istruita con CTU e la relazione finale era depositata il 17.03.2016. Fissata la udienza per la precisazione delle conclusioni era poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc e rimessa per detto adempimento alla odierna udienza”. La sentenza di primo grado. Con la sentenza n. 702/2020 il Tribunale di Barcellona P. G., sezione distaccata di Lipari, ha accolto solo parzialmente le domande attoree, limitatamente alla capitalizzazione trimestrale di interessi, spese competenze e commissioni dal 5.7.1999 in avanti;
ha rigettato le altre domande;
ha compensato le spese di lite nella misura del 50%, condannando la convenuta banca al pagamento della restante metà. Controparte_1 La sentenza premette che la parte attrice sosteneva che l'istituto di credito convenuto avesse variato unilateralmente il tasso debitore effettivamente applicato e applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, chiedendo pertanto il ricalcolo del saldo con riserva di ogni opportuna azione. Soggiunge che il Tribunale aveva conferito mandato al C.t.u. di accertare quanto lamentato dall'attore in relazione al conto corrente de quo, tenendo conto delle critiche mosse dalla banca convenuta e, formulando il seguente quesito:
“…accerti quanto indicato dalla parte attrice ai punti A, B, C e D dell'atto di citazione (pag. 9 e 10); dispone altresì che il CTU incaricato risponda ai superiori quesiti tenendo altresì conto delle osservazioni e richieste di parte convenuta di cui al punto 3 della comparsa di costituzione e cioè: 1) effettui, altresì, l'accertamento contabile con la epurazione della capitalizzazione trimestrale, in favore di quella semestrale ovvero anche quella annuale degli interessi nel periodo compreso tra il il 5.7.99 e il 30.6.2000, e ciò operando valutazioni e conteggi distinti.” La sentenza dà atto che, all'esito della relazione peritale, è stato accertato che il contratto di conto corrente n. 749.73 stipulato dall'attore in data 5.07.1999 con la prevedeva un tasso di interesse debitore Controparte_1 del 13,00% e un tasso creditore pari allo 0,125%, con Commissione di AS Scoperto dello 0,50% e una aliquota aggiuntiva dell'1,00% sullo sconfinamento autorizzato e che, tuttavia, “… dagli estratti scalari allegati in atti è però emerso che la ha applicato tassi debitori del 13,875 % dal 30.06.2000, del 14,375 % dal 30.09.2000, del 14,750 CP_1
% dal 31.12.2000, del 14,400 % dal 30.06.2001 etc.; ed inoltre ha applicato dal 31.12.2000, un tasso di CMS dello 0,625
% con la maggiorazione del 1,125 % sullo sconfinamento, dal 31.12.2002 un tasso dello 0,750 % di CMS con la maggiorazione del 1,138 %, etc”. Ciò posto, in ordine al potere della banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche del contratto (cd. jus variandi), il giudice di prime cure ha richiamato la disciplina di cui all'art. 118 T.U.B. (D. Lgs. n. 385/1993), la quale positivizza la preventiva comunicazione al cliente con preavviso minimo di due mesi, secondo modalità idonee ad evidenziare la proposta di modifica unilaterale, e osserva che, non risultando dedotta né provata alcuna violazione di tale obbligo da parte dell'attore, si presume che le modifiche siano state ritualmente comunicate e, pertanto, accettate dal correntista. Pertanto, è stata rigettata la domanda della parte attrice relativa alla nullità, per contrarietà a norme imperative di legge, dello jus variandi realizzato dalla convenuta. CP_1 Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il Tribunale ha aderito al principio giurisprudenziale secondo cui tale pratica deve ritenersi illegittima, in quanto prassi in contrasto con il divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, in conformità alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 21095 del 4 novembre 2004 (anche con riguardo anche ai rapporti antecedenti al noto mutamento giurisprudenziale intervenuto a partire dal 1999). Pertanto, accogliendo la domanda attorea, ha dichiarato la nullità ex tunc delle clausole contrattuali che dispongono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Circa la commissione di massimo scoperto, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di parte attrice, rilevando sul punto “la genericità delle contestazioni attoree nonché la sua irrilevanza al fine del decidere”. Infine, quanto alla domanda rivolta a condannare la al pagamento delle somme “… pretese contabilizzate ed CP_1 addebitate a titolo di interessi ultralegali a far tempo dal 5.7.1999 in avanti;
delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo ci capitalizzazione trimestrale di interessi spese, competenze e commissioni a far tempo dal 5.7.1999 in avanti o, in subordine, fino al 1.7.2000 be da tale data in avanti delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione di spese, competenze e commissioni”, il primo giudice la rigettato la pretesa attorea, rilevando l'assenza di una documentazione completa. Nello specifico, è stata rilevata l'incompletezza degli estratti conto prodotti in giudizio, ritenuta ostativa alla ricostruzione analitica del rapporto contrattuale e, conseguentemente, alla quantificazione delle somme indebitamente addebitate. Secondo la valutazione del giudice di primo grado, la mancanza di continuità degli estratti conto ha precluso l'accertamento delle poste contestate, con conseguente rigetto della domanda della parte attrice per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art 2697 c.c. L'appello Avverso la sentenza hanno proposto appello e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 e .
[...] Parte_4 Con il primo motivo, gli appellanti criticano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto la domanda rivolta a condannare la al pagamento delle somme “pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di interessi CP_1 ultralegali a far tempo dal 5.7.1999 in avanti;
delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi spese, competenze e commissioni a far tempo dal 5.7.1999 in avanti o, in subordine, fino al 1.7.2000 e da tale data in avanti delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione di spese, competenze e commissioni”. Il Tribunale avrebbe erroneamente ignorato le conclusioni di cui alla relazione peritale del C.t.u. Dott. , il quale Pt_5 aveva dato atto di non aver potuto calcolare gli interessi e le competenze illegittimamente trattenute unicamente in relazione al IV trimestre del 2007, ma aveva correttamente dato continuità ai saldi contabili, pur in assenza dell'estratto conto relativo al IV trimestre 2007, per il quale non aveva potuto quantificare alcuna somma. La citata lacuna documentale
- lungi dal rappresentare un impedimento insormontabile alla corretta e puntuale ricostruzione dell'andamento del conto
- è stata agevolmente colmata mediante il ricorso del metodo del raccordo tra i saldi contigui, soluzione che non compromette in alcun modo la validità e l'attendibilità delle operazioni peritali svolte in relazione all'intero rapporto avente durata decennale. Con riguardo alla nullità della commissione di massimo scoperto, gli odierni appellanti hanno censurato la pronuncia del Tribunale per non aver essa dichiarato la nullità di tale clausola, avendo rigettato la relativa domanda attorea sulla base di una presunta “genericità delle contestazioni attoree nonché la sua irrilevanza al fine di decidere”. Ad avviso degli odierni appellanti, la pronuncia impugnata sarebbe meritevole di censura poiché il giudicante non ha dichiarato la nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, discostandosi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, il cui orientamento è ormai granitico nel sostenere che non sia sufficiente la sola indicazione numerica percentuale del tasso della commissione di massimo scoperto, ma devono, a pena di nullità per indeterminatezza, essere stabiliti i criteri con i quali viene applicata. Cont Si è costituita la anca eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis e dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, chiede il rigetto dell'appello, condividendo la decisione di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto he l'assenza degli estratti contro relativi al quarto trimestre del 2007 non permettesse la ricostruzione completa dei movimenti bancari, fin dall'apertura del conto, così come richiesto dalla giurisprudenza, tanto più che in quel periodo vi erano stati movimenti per importi rilevanti, come dimostrato dal fatto che tra il saldo di chiusura dell'estratto conto al 30.09.2007 (l'ultimo disponibile per il primo periodo) e quello di ripresa dell'estratto conto al 01.01.2008 (il primo disponibile per il secondo periodo) c'è una differenza di € 42.464,35, priva di qualsiasi giustificazione. Il procedimento, dopo essere stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, veniva ulteriormente differito (a causa del collocamento in quiescenza del Consigliere relatore) al 25 marzo 2025, previa sostituzione del relatore. In esito a detta ultima udienza, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti, la Corte, con ordinanza del 26 marzo 2025, tratteneva le cause riunite in decisione con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione. Motivi della decisione Cont In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi degli artt. 342 comma 1 c.p.c. e 348 bis c.p.c., posto che, secondo l'univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto, essendo ciò sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame. Quanto all'eccepita inammissibilità, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essa è da escludere, alla luce del fatto che l'appello verrà parzialmente accolto, secondo quanto si dirà. Passando all'esame del merito, è necessario, prima di affrontare i motivi di appello, dare conto degli esiti dell'istruttoria espletata in primo grado, attraverso la disposta CTU contabile, poiché tali esiti dovranno essere ripresi in considerazione, in esito alla decisione si motivi di appello. All'esperto nominato in primo grado era stato dato mandato di accertare “… quanto indicato dalla parte attrice ai punti A, B, C e D dell'atto di citazione (pag. 9 e 10); dispone altresì che il CTU incaricato risponda ai superiori quesiti tenendo altresì conto delle osservazioni e richieste di parte convenuta di cui al punto 3 della comparsa di costituzione e cioè: 1) effettui, altresì, l'accertamento contabile con la epurazione della capitalizzazione trimestrale, in favore di quella semestrale ovvero anche quella annuale degli interessi nel periodo compreso tra il il 5.7.99 e il 30.6.2000, e ciò operando valutazioni e conteggi distinti.” Sulla base di tale incarico, che in sostanza demandava al CTU di effettuare il calcolo sulla scorta delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, l'esperto aveva dato, in sintesi, le seguenti risposte:
- poiché nel corso del rapporto la banca aveva applicato interessi superiori a quelli concordati nel contratto, il ricalcolo andava effettuato applicando i tassi legali;
- è stata espunta dal calcolo la capitalizzazione trimestrale, formulando due distinte ipotesi di calcolo: la prima sostituendo a quella trimestrale quella annuale e la seconda senza prevedere alcuna capitalizzazione;
- preso atto dell'assenza degli estratti conto riguardanti il IV trimestre del 2007, il CTU ha provveduto a contabilizzare, nel conto corrente rielaborato, la differenza di saldo presente sugli estratti conto bancari per i medesimi periodi, secondo il metodo della c.d. riconciliazione dei saldi, allo scopo di assicurare continuità al saldo contabile. Sulla base di tali criteri il CTU formulava le seguenti conclusioni:
Ciò posto, occorre anzitutto rilevare che il giudice di primo grado ha ritenuto di prescindere del tutto dagli esiti della CTU, poiché, pur dichiarando espressamente la nullità di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha poi rigettato tutte le domande per impossibilità di quantificare il saldo a causa della incompletezza degli estratti contro. Sempre in via preliminare all'esame del merito, va inoltre puntualizzato che il giudice si è limitato a dichiarare la illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale, senza pronunciarsi sulla eventuale legittimità della capitalizzazione semestrale o annuale, omissione sulla quale la banca non ha proposto appello incidentale condizionato né ha riproposto comunque in appello tale richiesta subordinata, sicché deve ritenersi che sul punto sia intervenuto il giudicato riguardante la illegittimità di qualsiasi capitalizzazione. Poste queste premesse, la Corte ritiene fondato il motivo di appello con cui si evidenzia che non sussiste una discontinuità cronologica rilevante in seno alla produzione documentale, la quale, invece, copre quasi interamente il periodo di durata del rapporto, mancando solo alcuni estratti conto ed estratti scalari relativamente al periodo dal 01.10.2007 al 31.12.2007 (IV trimestre del 2007). La tesi accolta nella sentenza e condivisa nelle difese dell'appellata, secondo cui l'assenza nella continuità degli estratti conto del quarto trimestre 20027 impedirebbe la ricostruzione delle movimentazioni bancarie, non è conforme all'insegnamento della Corte di Cassazione, per come è andato consolidandosi negli ultimi anni, attraverso una ricostruzione di tutte le possibili ipotesi di incompletezza e che, qui, per brevità, è sufficiente riportare soltanto con riferimento ai casi in cui è il correntista ad agire in giudizio e ci si trovi di fronte all'assenza degli estratti contro per un periodo intermedio. In questa ipotesi, la Suprema Corte ha di recente chiarito che: b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo. (Sez. 1 - , Sentenza n. 1763 del 17/01/2024). Dunque, nell'ipotesi in cui sia il correntista ad agire lamentando, addebiti relativi a somme non dovute, l'assenza di estratti contro riguardanti periodi intermedi del rapporto non preclude l'accertamento del saldo, ma semplicemente comporta l'impossibilità di considerare i movimenti avvenuti nel periodo di vuoto documentale. Dalla relazione di C.t.u. è emersa la possibilità di ricostruire ugualmente, con dovizia di particolari, i rapporti di dare/avere, rimanendo eccettuato unicamente il IV trimestre 2007, che non ha tuttavia precluso all'Ausiliario di ricostruire ugualmente con continuità il rapporto da ultimo detto, operando un raccordo per l'anzidetto trimestre, come si legge nella relazione peritale. A pag. 13 della relazione del C.t.u., in risposta ad apposito quesito, il Dott. ha evidenziato che è stato possibile Pt_5 ricostruire l'andamento dei conti ad eccezione di un trimestre;
tuttavia, per tale breve periodo, l'Ausiliario è riuscito ugualmente a contabilizzare nel conto, registrandola alla data del 01 gennaio 2008, la differenza di saldo presente sugli estratti-conto bancari per il medesimo periodo. Ha precisato a riguardo che, attraverso tale procedimento, è stato possibile dare continuità al saldo contabile, pur non potendo calcolare con esattezza gli interessi e le competenze relativi a detto periodo, mancando la registrazione dei movimenti per data contabile e per data valuta. In definitiva, si è appurato che la mancanza di qualche estratto scalare e di qualche estratto conto non ha inficiato, nel caso concreto, il procedimento di rielaborazione del saldo, poiché, trattandosi di documentazione riguardante un breve periodo, davvero esiguo rispetto alla durata decennale presa in considerazione, il C.t.u. è stato in grado ugualmente, grazie alle sue competenze tecniche, di dare continuità all'andamento del conto attraverso un movimento “di riconciliazione”, collegando il periodo immediatamente precedente il IV trimestre 2007 e il periodo immediatamente successivo mediante l'imputazione di un'operazione di raccordo (saldo di riconciliazione) pari alla differenza dei due saldi estremi. Ora, poiché – per come si spiegherà da qui a poco – è necessario affidare al CTU un incarico integrativo, l'esperto dovrà anche chiarire se il metodo della “riconciliazione” da lui utilizzato corrisponda alle prescrizioni fornite dalla Cassazione nella pronuncia sopra richiamata e, in caso contrario, riformulare i calcoli adeguandosi a tale statuizione. Infatti, se, come sostenuto dagli appellanti, il modus operandi adottato dal C.t.u. avesse condotto a conclusioni sfavorevoli per gli odierni appellanti, nel senso che, con riferimento all'unico trimestre non documentato, non è stata effettuata alcuna valutazione circa l'eventuale sussistenza di ulteriori somme a loro credito, non vi sarebbe ragione per modificare il metodo di calcolo. Parimenti fondata è la doglianza dell'appellante secondo la quale l'istituto di credito non avrebbe adeguatamente specificato nel contratto di apertura del conto corrente i criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, limitandosi ad indicare un mero valore percentuale. Il contratto, infatti, si limitava a prevedere una generica “Commissione trimestrale di AS Scoperto dello 0,50%”, senza tuttavia esplicitare la base di calcolo su cui tale percentuale avrebbe dovuto essere applicata, le concrete modalità di quantificazione, la periodicità esatta di addebito in relazione all'effettivo utilizzo dell'affidamento, né se detta commissione dovesse riferirsi al picco massimo di utilizzo dello scoperto, a una media ponderata su un determinato periodo, o ad altri specifici parametri. Al proposito si osserva che, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, perché sia valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente. Segnatamente, la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità e tale soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117, comma 4, T.U.B., che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. Ritiene la Corte che, in assenza di univoci criteri di quantificazione del suo importo, la relativa pattuizione sia ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato. Pertanto, una clausola siffatta, del tutto indeterminata e non determinabile, deve intendersi affetta da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio. La giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, si è ormai consolidata nel ritenere nulle le clausole contrattuali relative alla Commissione di AS (CMS) che risultino redatte in termini generici e indeterminati. Tali Pt_6 clausole, infatti, non consentono al cliente di acquisire una conoscenza chiara, trasparente e anticipata dei criteri di calcolo e di addebito della commissione, né di comprendere il concreto meccanismo applicativo della stessa, impedendogli così di valutarne l'effettivo impatto economico sul rapporto di conto corrente (Cass. Civ., sez. I, 15/01/2024, n. 1373, Corte appello, Firenze, sez. II, 17/09/2024, n. 1579, Cassazione civile, sez. I, 20/06/2022, n. 19825). Alla luce delle illustrate considerazioni, va ora accertato se - e in che misura - debba essere riformata la pronuncia di primo grado che, ritenendo erroneamente preclusiva l'incompletezza degli estratti conto, ha rigettato la domanda con cui si chiedeva di ritenere indebite le:
“… pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di interessi ultralegali a far tempo dal 5.7.1999 in avanti;
delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi spese, competenze e commissioni a far tempo dal 5.7.1999 in avanti o, in subordine, fino al 1.7.2000 e da tale data in avanti delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione di spese, competenze e commissioni”; Sono certamente da accogliere la domanda di accertamento dell'indebito relativamente alla capitalizzazione trimestrale (già dichiarata illegittima in sentenza, senza che la banca abbia proposto impugnazione, sebbene poi il giudice abbia ritenuto erroneamente impossibile quantificare le somme indebite) e quella relativa alla commissione di massimo scoperto. Non altrettanto può dirsi per quel che concerne gli interessi ultralegali, giacché essa trova fondamento nell'assunto secondo cui la banca, in violazione dell'art. 1284 c.c., avrebbe variato unilateralmente la misura degli interessi concordata nel contratto, assunto che, tuttavia, è stato espressamente disatteso dal giudice di primo grado, il quale ha ritenuto che L'arbitrio della Banca si sarebbe concretizzato qualora la stessa non avesse fatto le comunicazioni di legge all'attore. Ma di questo aspetto parte attrice nulla lamenta per cui si deve presumere che la abbia operato le comunicazioni CP_1 di rito, accettate dal correntista. Dunque, nella sentenza si afferma espressamente la legittimità della variazione unilaterale dei tassi, senza che sul punto l'appello contenga alcuna specifica censura. Ne discende la necessità di conferire al CTU incarico integrativo, affinché, fermi restando gi altri criteri di calcolo utilizzati per la prima relazione (esclusione della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto), verifichi se il metolo della c.d. “riconciliazione dei saldi”, dallo stesso utilizzato ai fini della relazione di primo grado, sia conforme al principio affermato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, provvedendo, in caso negativo, ad adeguare i propri calcoli a tale principio, e proceda al calcolo del saldo sulla base del tasso di interesse in concreto praticato dall'istituto di credito nel corso del rapporto (in luogo di quello legale, applicato in primo grado). Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nella qualità di eredi di e , nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
in persona del suo legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 702/2020, Controparte_1 emessa il 21 settembre 2020 dal tribunale di Barcellona P.G. – Sezione distaccata di Lipari, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara la nullità anche della clausola di commissione di massimo scoperto;
- rimette di conseguenza la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso, onde accertare quanto specificato in motivazione;
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dott. AS Gullino)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. AS GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 240/2021 R. G., vertente tra (c.f. ) e (c.f. ), nella Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 qualità di eredi di (c.f. ) e (c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 CodiceFiscale_4 rappresentate e difese dall'Avv. Domenico Previte e dell'Avv Gianmarco Berenato, presso il cui studio in Messina, Via Seminario n. 4 sono elettivamente domiciliate;
- appellante e CP_ (c.f. ), con sede in Piazza Salimbeni n. 3, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Parisi ed elettivamente domiciliata in Lipari, via Panarea 1;
- appellato
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 702/2020, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Sezione distaccata di Lipari, pubblicata in data 21 settembre 2020 nel giudizio iscritto al n. 20092/2009 R.G. CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante: “Annullare e/o riformare la sentenza impugnata in quanto errata nella parte in cui non ha condannato la al pagamento delle somme “… pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di interessi ultralegali a far tempo CP_1 dal 5.7.1999 in avanti;
delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi spese, competenze e commissioni a far tempo dal 5.7.1999 in avanti o, in subordine, fino al 1.7.2000 e da tale data in avanti delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione di spese, competenze e commissioni” nonché per violazione dei consolidati principi giurisprudenziali, perché motivata in maniera carente e contraddittoria e per i dedotti motivi di ordine istruttorio;
2) Condannare, per l'effetto, la banca convenuta al pagamento delle somme “… pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di interessi ultralegali a far tempo dal 5.7.1999 in avanti;
delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi spese, competenze e commissioni a far tempo dal 5.7.1999 in avanti o, in subordine, fino al 1.7.2000 e da tale data in avanti delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione di spese, competenze e commissioni” in favore delle odierne appellanti n.q. di eredi del Rag. Parte_3
e della IG.ra , ovvero a) Nell'ipotesi di nessuna capitalizzazione delle competenze, condannare
[...] Parte_4 la banca convenuta al pagamento della differenza pari ad € 13.836,06 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
b) In subordine, nell'ipotesi di capitalizzazione annuale delle competenze, condannare la banca convenuta al pagamento della differenza pari ad € 13.407,25 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
c) In ulteriore subordine, condannare la banca convenuta al pagamento della somma che verrà ritenuta equa;
3) Annullare e/o riformare il capo della sentenza nella parte in cui statuisce la compensazione parziale delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio.
4) In subordine, in via istruttoria, ove ritenuto utile e conducente, ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla convenuta, di produrre l'estratto conto relativo al IV trimestre 2007 (01.10.2007 - 31.12.2007);
5) Con vittoria di spese, onorari e compensi del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Messina:
1) ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., ovvero ex art. 342, comma 1, c.p.c., l'appello principale proposto da e , n.q. di eredi del Rag. e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 e comunque disporne con qualsiasi statuizione il rigetto;
2) Condannare gli appellanti al pagamento delle spese e compensi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Così nella sentenza impugnata: “Con atto notificato il 16.04.2009, conveniva in giudizio la Parte_3 [...]
per fare ritenere e dichiarare nulla, per contrarietà a norme imperative di legge, la riserva Controparte_1 di variare le condizioni economiche del contratto;
ritenere e dichiarare nulla, per contrarietà a norme imperative di legge, la capitalizzazione trimestrale di interessi, spese, competenze e commissioni dal 05.07.1999 in avanti o, in subordine, fino al 01.07.2000 e, da tale data in avanti, dichiarare la nullità della capitalizzazione di spese, competenze e commissioni, dichiarando in ogni caso non dovuta la commissione di massimo scoperto. Per l'effetto chiedeva la condanna della in persona del legale rappresentante pro-tempore al Controparte_1 pagamento, nei confronti di delle maggiori somme pretese, contabilizzate ed addebitate a titolo di Parte_3 interessi ultralegali a far tempo dal 05.07.1999 in avanti, delle somme pretese, contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi, spese, competenze e commissioni a far tempo dal 05.07.1999 in avanti o, in subordine, fino al 01.7.2000 e, da tale data in avanti, delle somme pretese, contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione di spese, competenze e commissioni. Chiedeva poi la condanna della convenuta , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, alla rifusione del danno nei confronti di in quella misura che sarebbe stata documentata e Parte_3 provata in corso di causa o, in subordine, in quella che il Tribunale riterrà equa, oltre alle spese processuali. Cont Con comparsa 3.9.2009 si costituiva in giudizio la convenuta contestando le domande attrici e chiedendone il rigetto. Domandando altresì “… nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici, dichiarare comunque legittima la capitalizzazione semestrale e\o in via subordinata la capitalizzazione annuale e ridurre conseguentemente la richiesta di restituzione somme di parte attrice”. Per_ Con ordinanza del 20.12.2010, era disposta CTU e nominata la dott.ssa che però, successivamente era sostituita dal dott. . Pt_5 Nelle more del giudizio avveniva la dipartita dell'avv. procuratore dell'attore e la causa era interrotta. Per_2 Seguiva anche la morte dell'attore medesimo e, quindi, con comparsa datata 3.07.2011 si costituivano i suoi eredi tramite altro difensore. La causa, come detto, era istruita con CTU e la relazione finale era depositata il 17.03.2016. Fissata la udienza per la precisazione delle conclusioni era poi disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc e rimessa per detto adempimento alla odierna udienza”. La sentenza di primo grado. Con la sentenza n. 702/2020 il Tribunale di Barcellona P. G., sezione distaccata di Lipari, ha accolto solo parzialmente le domande attoree, limitatamente alla capitalizzazione trimestrale di interessi, spese competenze e commissioni dal 5.7.1999 in avanti;
ha rigettato le altre domande;
ha compensato le spese di lite nella misura del 50%, condannando la convenuta banca al pagamento della restante metà. Controparte_1 La sentenza premette che la parte attrice sosteneva che l'istituto di credito convenuto avesse variato unilateralmente il tasso debitore effettivamente applicato e applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, chiedendo pertanto il ricalcolo del saldo con riserva di ogni opportuna azione. Soggiunge che il Tribunale aveva conferito mandato al C.t.u. di accertare quanto lamentato dall'attore in relazione al conto corrente de quo, tenendo conto delle critiche mosse dalla banca convenuta e, formulando il seguente quesito:
“…accerti quanto indicato dalla parte attrice ai punti A, B, C e D dell'atto di citazione (pag. 9 e 10); dispone altresì che il CTU incaricato risponda ai superiori quesiti tenendo altresì conto delle osservazioni e richieste di parte convenuta di cui al punto 3 della comparsa di costituzione e cioè: 1) effettui, altresì, l'accertamento contabile con la epurazione della capitalizzazione trimestrale, in favore di quella semestrale ovvero anche quella annuale degli interessi nel periodo compreso tra il il 5.7.99 e il 30.6.2000, e ciò operando valutazioni e conteggi distinti.” La sentenza dà atto che, all'esito della relazione peritale, è stato accertato che il contratto di conto corrente n. 749.73 stipulato dall'attore in data 5.07.1999 con la prevedeva un tasso di interesse debitore Controparte_1 del 13,00% e un tasso creditore pari allo 0,125%, con Commissione di AS Scoperto dello 0,50% e una aliquota aggiuntiva dell'1,00% sullo sconfinamento autorizzato e che, tuttavia, “… dagli estratti scalari allegati in atti è però emerso che la ha applicato tassi debitori del 13,875 % dal 30.06.2000, del 14,375 % dal 30.09.2000, del 14,750 CP_1
% dal 31.12.2000, del 14,400 % dal 30.06.2001 etc.; ed inoltre ha applicato dal 31.12.2000, un tasso di CMS dello 0,625
% con la maggiorazione del 1,125 % sullo sconfinamento, dal 31.12.2002 un tasso dello 0,750 % di CMS con la maggiorazione del 1,138 %, etc”. Ciò posto, in ordine al potere della banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche del contratto (cd. jus variandi), il giudice di prime cure ha richiamato la disciplina di cui all'art. 118 T.U.B. (D. Lgs. n. 385/1993), la quale positivizza la preventiva comunicazione al cliente con preavviso minimo di due mesi, secondo modalità idonee ad evidenziare la proposta di modifica unilaterale, e osserva che, non risultando dedotta né provata alcuna violazione di tale obbligo da parte dell'attore, si presume che le modifiche siano state ritualmente comunicate e, pertanto, accettate dal correntista. Pertanto, è stata rigettata la domanda della parte attrice relativa alla nullità, per contrarietà a norme imperative di legge, dello jus variandi realizzato dalla convenuta. CP_1 Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il Tribunale ha aderito al principio giurisprudenziale secondo cui tale pratica deve ritenersi illegittima, in quanto prassi in contrasto con il divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, in conformità alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 21095 del 4 novembre 2004 (anche con riguardo anche ai rapporti antecedenti al noto mutamento giurisprudenziale intervenuto a partire dal 1999). Pertanto, accogliendo la domanda attorea, ha dichiarato la nullità ex tunc delle clausole contrattuali che dispongono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Circa la commissione di massimo scoperto, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di parte attrice, rilevando sul punto “la genericità delle contestazioni attoree nonché la sua irrilevanza al fine del decidere”. Infine, quanto alla domanda rivolta a condannare la al pagamento delle somme “… pretese contabilizzate ed CP_1 addebitate a titolo di interessi ultralegali a far tempo dal 5.7.1999 in avanti;
delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo ci capitalizzazione trimestrale di interessi spese, competenze e commissioni a far tempo dal 5.7.1999 in avanti o, in subordine, fino al 1.7.2000 be da tale data in avanti delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione di spese, competenze e commissioni”, il primo giudice la rigettato la pretesa attorea, rilevando l'assenza di una documentazione completa. Nello specifico, è stata rilevata l'incompletezza degli estratti conto prodotti in giudizio, ritenuta ostativa alla ricostruzione analitica del rapporto contrattuale e, conseguentemente, alla quantificazione delle somme indebitamente addebitate. Secondo la valutazione del giudice di primo grado, la mancanza di continuità degli estratti conto ha precluso l'accertamento delle poste contestate, con conseguente rigetto della domanda della parte attrice per mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art 2697 c.c. L'appello Avverso la sentenza hanno proposto appello e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 e .
[...] Parte_4 Con il primo motivo, gli appellanti criticano la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto la domanda rivolta a condannare la al pagamento delle somme “pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di interessi CP_1 ultralegali a far tempo dal 5.7.1999 in avanti;
delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi spese, competenze e commissioni a far tempo dal 5.7.1999 in avanti o, in subordine, fino al 1.7.2000 e da tale data in avanti delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione di spese, competenze e commissioni”. Il Tribunale avrebbe erroneamente ignorato le conclusioni di cui alla relazione peritale del C.t.u. Dott. , il quale Pt_5 aveva dato atto di non aver potuto calcolare gli interessi e le competenze illegittimamente trattenute unicamente in relazione al IV trimestre del 2007, ma aveva correttamente dato continuità ai saldi contabili, pur in assenza dell'estratto conto relativo al IV trimestre 2007, per il quale non aveva potuto quantificare alcuna somma. La citata lacuna documentale
- lungi dal rappresentare un impedimento insormontabile alla corretta e puntuale ricostruzione dell'andamento del conto
- è stata agevolmente colmata mediante il ricorso del metodo del raccordo tra i saldi contigui, soluzione che non compromette in alcun modo la validità e l'attendibilità delle operazioni peritali svolte in relazione all'intero rapporto avente durata decennale. Con riguardo alla nullità della commissione di massimo scoperto, gli odierni appellanti hanno censurato la pronuncia del Tribunale per non aver essa dichiarato la nullità di tale clausola, avendo rigettato la relativa domanda attorea sulla base di una presunta “genericità delle contestazioni attoree nonché la sua irrilevanza al fine di decidere”. Ad avviso degli odierni appellanti, la pronuncia impugnata sarebbe meritevole di censura poiché il giudicante non ha dichiarato la nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, discostandosi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, il cui orientamento è ormai granitico nel sostenere che non sia sufficiente la sola indicazione numerica percentuale del tasso della commissione di massimo scoperto, ma devono, a pena di nullità per indeterminatezza, essere stabiliti i criteri con i quali viene applicata. Cont Si è costituita la anca eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis e dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, chiede il rigetto dell'appello, condividendo la decisione di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto he l'assenza degli estratti contro relativi al quarto trimestre del 2007 non permettesse la ricostruzione completa dei movimenti bancari, fin dall'apertura del conto, così come richiesto dalla giurisprudenza, tanto più che in quel periodo vi erano stati movimenti per importi rilevanti, come dimostrato dal fatto che tra il saldo di chiusura dell'estratto conto al 30.09.2007 (l'ultimo disponibile per il primo periodo) e quello di ripresa dell'estratto conto al 01.01.2008 (il primo disponibile per il secondo periodo) c'è una differenza di € 42.464,35, priva di qualsiasi giustificazione. Il procedimento, dopo essere stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, veniva ulteriormente differito (a causa del collocamento in quiescenza del Consigliere relatore) al 25 marzo 2025, previa sostituzione del relatore. In esito a detta ultima udienza, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti, la Corte, con ordinanza del 26 marzo 2025, tratteneva le cause riunite in decisione con i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione. Motivi della decisione Cont In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi degli artt. 342 comma 1 c.p.c. e 348 bis c.p.c., posto che, secondo l'univoco insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto, essendo ciò sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame. Quanto all'eccepita inammissibilità, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essa è da escludere, alla luce del fatto che l'appello verrà parzialmente accolto, secondo quanto si dirà. Passando all'esame del merito, è necessario, prima di affrontare i motivi di appello, dare conto degli esiti dell'istruttoria espletata in primo grado, attraverso la disposta CTU contabile, poiché tali esiti dovranno essere ripresi in considerazione, in esito alla decisione si motivi di appello. All'esperto nominato in primo grado era stato dato mandato di accertare “… quanto indicato dalla parte attrice ai punti A, B, C e D dell'atto di citazione (pag. 9 e 10); dispone altresì che il CTU incaricato risponda ai superiori quesiti tenendo altresì conto delle osservazioni e richieste di parte convenuta di cui al punto 3 della comparsa di costituzione e cioè: 1) effettui, altresì, l'accertamento contabile con la epurazione della capitalizzazione trimestrale, in favore di quella semestrale ovvero anche quella annuale degli interessi nel periodo compreso tra il il 5.7.99 e il 30.6.2000, e ciò operando valutazioni e conteggi distinti.” Sulla base di tale incarico, che in sostanza demandava al CTU di effettuare il calcolo sulla scorta delle allegazioni contenute nell'atto di citazione, l'esperto aveva dato, in sintesi, le seguenti risposte:
- poiché nel corso del rapporto la banca aveva applicato interessi superiori a quelli concordati nel contratto, il ricalcolo andava effettuato applicando i tassi legali;
- è stata espunta dal calcolo la capitalizzazione trimestrale, formulando due distinte ipotesi di calcolo: la prima sostituendo a quella trimestrale quella annuale e la seconda senza prevedere alcuna capitalizzazione;
- preso atto dell'assenza degli estratti conto riguardanti il IV trimestre del 2007, il CTU ha provveduto a contabilizzare, nel conto corrente rielaborato, la differenza di saldo presente sugli estratti conto bancari per i medesimi periodi, secondo il metodo della c.d. riconciliazione dei saldi, allo scopo di assicurare continuità al saldo contabile. Sulla base di tali criteri il CTU formulava le seguenti conclusioni:
Ciò posto, occorre anzitutto rilevare che il giudice di primo grado ha ritenuto di prescindere del tutto dagli esiti della CTU, poiché, pur dichiarando espressamente la nullità di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha poi rigettato tutte le domande per impossibilità di quantificare il saldo a causa della incompletezza degli estratti contro. Sempre in via preliminare all'esame del merito, va inoltre puntualizzato che il giudice si è limitato a dichiarare la illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale, senza pronunciarsi sulla eventuale legittimità della capitalizzazione semestrale o annuale, omissione sulla quale la banca non ha proposto appello incidentale condizionato né ha riproposto comunque in appello tale richiesta subordinata, sicché deve ritenersi che sul punto sia intervenuto il giudicato riguardante la illegittimità di qualsiasi capitalizzazione. Poste queste premesse, la Corte ritiene fondato il motivo di appello con cui si evidenzia che non sussiste una discontinuità cronologica rilevante in seno alla produzione documentale, la quale, invece, copre quasi interamente il periodo di durata del rapporto, mancando solo alcuni estratti conto ed estratti scalari relativamente al periodo dal 01.10.2007 al 31.12.2007 (IV trimestre del 2007). La tesi accolta nella sentenza e condivisa nelle difese dell'appellata, secondo cui l'assenza nella continuità degli estratti conto del quarto trimestre 20027 impedirebbe la ricostruzione delle movimentazioni bancarie, non è conforme all'insegnamento della Corte di Cassazione, per come è andato consolidandosi negli ultimi anni, attraverso una ricostruzione di tutte le possibili ipotesi di incompletezza e che, qui, per brevità, è sufficiente riportare soltanto con riferimento ai casi in cui è il correntista ad agire in giudizio e ci si trovi di fronte all'assenza degli estratti contro per un periodo intermedio. In questa ipotesi, la Suprema Corte ha di recente chiarito che: b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo. (Sez. 1 - , Sentenza n. 1763 del 17/01/2024). Dunque, nell'ipotesi in cui sia il correntista ad agire lamentando, addebiti relativi a somme non dovute, l'assenza di estratti contro riguardanti periodi intermedi del rapporto non preclude l'accertamento del saldo, ma semplicemente comporta l'impossibilità di considerare i movimenti avvenuti nel periodo di vuoto documentale. Dalla relazione di C.t.u. è emersa la possibilità di ricostruire ugualmente, con dovizia di particolari, i rapporti di dare/avere, rimanendo eccettuato unicamente il IV trimestre 2007, che non ha tuttavia precluso all'Ausiliario di ricostruire ugualmente con continuità il rapporto da ultimo detto, operando un raccordo per l'anzidetto trimestre, come si legge nella relazione peritale. A pag. 13 della relazione del C.t.u., in risposta ad apposito quesito, il Dott. ha evidenziato che è stato possibile Pt_5 ricostruire l'andamento dei conti ad eccezione di un trimestre;
tuttavia, per tale breve periodo, l'Ausiliario è riuscito ugualmente a contabilizzare nel conto, registrandola alla data del 01 gennaio 2008, la differenza di saldo presente sugli estratti-conto bancari per il medesimo periodo. Ha precisato a riguardo che, attraverso tale procedimento, è stato possibile dare continuità al saldo contabile, pur non potendo calcolare con esattezza gli interessi e le competenze relativi a detto periodo, mancando la registrazione dei movimenti per data contabile e per data valuta. In definitiva, si è appurato che la mancanza di qualche estratto scalare e di qualche estratto conto non ha inficiato, nel caso concreto, il procedimento di rielaborazione del saldo, poiché, trattandosi di documentazione riguardante un breve periodo, davvero esiguo rispetto alla durata decennale presa in considerazione, il C.t.u. è stato in grado ugualmente, grazie alle sue competenze tecniche, di dare continuità all'andamento del conto attraverso un movimento “di riconciliazione”, collegando il periodo immediatamente precedente il IV trimestre 2007 e il periodo immediatamente successivo mediante l'imputazione di un'operazione di raccordo (saldo di riconciliazione) pari alla differenza dei due saldi estremi. Ora, poiché – per come si spiegherà da qui a poco – è necessario affidare al CTU un incarico integrativo, l'esperto dovrà anche chiarire se il metodo della “riconciliazione” da lui utilizzato corrisponda alle prescrizioni fornite dalla Cassazione nella pronuncia sopra richiamata e, in caso contrario, riformulare i calcoli adeguandosi a tale statuizione. Infatti, se, come sostenuto dagli appellanti, il modus operandi adottato dal C.t.u. avesse condotto a conclusioni sfavorevoli per gli odierni appellanti, nel senso che, con riferimento all'unico trimestre non documentato, non è stata effettuata alcuna valutazione circa l'eventuale sussistenza di ulteriori somme a loro credito, non vi sarebbe ragione per modificare il metodo di calcolo. Parimenti fondata è la doglianza dell'appellante secondo la quale l'istituto di credito non avrebbe adeguatamente specificato nel contratto di apertura del conto corrente i criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, limitandosi ad indicare un mero valore percentuale. Il contratto, infatti, si limitava a prevedere una generica “Commissione trimestrale di AS Scoperto dello 0,50%”, senza tuttavia esplicitare la base di calcolo su cui tale percentuale avrebbe dovuto essere applicata, le concrete modalità di quantificazione, la periodicità esatta di addebito in relazione all'effettivo utilizzo dell'affidamento, né se detta commissione dovesse riferirsi al picco massimo di utilizzo dello scoperto, a una media ponderata su un determinato periodo, o ad altri specifici parametri. Al proposito si osserva che, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, perché sia valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente. Segnatamente, la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità e tale soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117, comma 4, T.U.B., che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. Ritiene la Corte che, in assenza di univoci criteri di quantificazione del suo importo, la relativa pattuizione sia ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato. Pertanto, una clausola siffatta, del tutto indeterminata e non determinabile, deve intendersi affetta da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio. La giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, si è ormai consolidata nel ritenere nulle le clausole contrattuali relative alla Commissione di AS (CMS) che risultino redatte in termini generici e indeterminati. Tali Pt_6 clausole, infatti, non consentono al cliente di acquisire una conoscenza chiara, trasparente e anticipata dei criteri di calcolo e di addebito della commissione, né di comprendere il concreto meccanismo applicativo della stessa, impedendogli così di valutarne l'effettivo impatto economico sul rapporto di conto corrente (Cass. Civ., sez. I, 15/01/2024, n. 1373, Corte appello, Firenze, sez. II, 17/09/2024, n. 1579, Cassazione civile, sez. I, 20/06/2022, n. 19825). Alla luce delle illustrate considerazioni, va ora accertato se - e in che misura - debba essere riformata la pronuncia di primo grado che, ritenendo erroneamente preclusiva l'incompletezza degli estratti conto, ha rigettato la domanda con cui si chiedeva di ritenere indebite le:
“… pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di interessi ultralegali a far tempo dal 5.7.1999 in avanti;
delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale di interessi spese, competenze e commissioni a far tempo dal 5.7.1999 in avanti o, in subordine, fino al 1.7.2000 e da tale data in avanti delle somme pretese contabilizzate ed addebitate a titolo di capitalizzazione di spese, competenze e commissioni”; Sono certamente da accogliere la domanda di accertamento dell'indebito relativamente alla capitalizzazione trimestrale (già dichiarata illegittima in sentenza, senza che la banca abbia proposto impugnazione, sebbene poi il giudice abbia ritenuto erroneamente impossibile quantificare le somme indebite) e quella relativa alla commissione di massimo scoperto. Non altrettanto può dirsi per quel che concerne gli interessi ultralegali, giacché essa trova fondamento nell'assunto secondo cui la banca, in violazione dell'art. 1284 c.c., avrebbe variato unilateralmente la misura degli interessi concordata nel contratto, assunto che, tuttavia, è stato espressamente disatteso dal giudice di primo grado, il quale ha ritenuto che L'arbitrio della Banca si sarebbe concretizzato qualora la stessa non avesse fatto le comunicazioni di legge all'attore. Ma di questo aspetto parte attrice nulla lamenta per cui si deve presumere che la abbia operato le comunicazioni CP_1 di rito, accettate dal correntista. Dunque, nella sentenza si afferma espressamente la legittimità della variazione unilaterale dei tassi, senza che sul punto l'appello contenga alcuna specifica censura. Ne discende la necessità di conferire al CTU incarico integrativo, affinché, fermi restando gi altri criteri di calcolo utilizzati per la prima relazione (esclusione della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto), verifichi se il metolo della c.d. “riconciliazione dei saldi”, dallo stesso utilizzato ai fini della relazione di primo grado, sia conforme al principio affermato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, provvedendo, in caso negativo, ad adeguare i propri calcoli a tale principio, e proceda al calcolo del saldo sulla base del tasso di interesse in concreto praticato dall'istituto di credito nel corso del rapporto (in luogo di quello legale, applicato in primo grado). Le spese saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nella qualità di eredi di e , nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
in persona del suo legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 702/2020, Controparte_1 emessa il 21 settembre 2020 dal tribunale di Barcellona P.G. – Sezione distaccata di Lipari, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara la nullità anche della clausola di commissione di massimo scoperto;
- rimette di conseguenza la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per l'ulteriore corso, onde accertare quanto specificato in motivazione;
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dott. AS Gullino)