TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 31/10/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2588/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione personale con contestuale domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativo promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
n. 320/2 e
CP_1
), nata ad [...] il [...] e residente in [...]; C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Vercelli, Corso Palestro n. 122, presso lo studio dell'avv. Mario Cometti del Foro di Vercelli (Cf. ) che li rappresenta e difende, giusta procura in CodiceFiscale_3 atti Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 16/01/2025”
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER LA SEPARAZIONE DEPOSITATE IN PCT Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciarsi la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1 Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento e residenza prevalente presso Persona_1 il domicilio facoltà del padre di vedere il figlio previo accordo fra i genitori. 2 Con riferimento alla regolazione dei rapporti dei genitori con il figlio minore, ci si riporta all'allegato piano genitoriale (doc. 4 piano genitoriale): il figlio viene collocato presso residenza della madre ed a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (h. 16) alla domenica sera dopo cena presso ciascun coniuge (a seconda delle necessità di adattamento del bambino il piano può variare). Durante l'anno scolastico il martedì pomeriggio starà col padre. Nel corso delle ferie estive (dal fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico) la gestione settimanale rimarrà invariata rispetto al periodo scolastico. Il padre andrà a prendere il figlio a scuola il martedì, tenendolo sino al sera. Tutti gli altri giorni se ne occuperà la madre. Sono autorizzati a prendere e portare i figli a scuola o per attività ludiche o sportive, nonni e baby sitter. Durante le ferie estive, ciascun coniuge potrà tenere con sé il minore per due settimane, anche non consecutive;
le ferie di appannaggio di ciascun coniuge dovranno essere comunicate un mese prima dell'evento (possibilmente anche prima). Le principali festività (Pasqua, Natale, Capodanno) sono da gestire in maniera alternata. Il compleanno verrà festeggiato garantendo la possibilità per entrambi i coniugi di stare col minore (in linea di massima, a pranzo con uno ed a cena con l'altro). Il padre si impegna a predisporre, nel più breve tempo possibile, presso la propria abitazione, una stanza adeguata a ospitare il figlio quando sarà presso di lui, rispettando i suoi personali equilibri e gusti.
3 La moglie, è residente e dimorante in Ivrea Via Torino n.36; il marito resta nella casa coniugale, di sua CP_1 proprietà, sita in Castellamonte Fraz. Spineto n. 320/2.
4 Il sig. verserà, ogni mese (entro il giorno 5), a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, la Parte_1 somma di € 400,00 mensili, a mezzo bonifico bancario, rivalutabile ex lege. 5 Il sig. corrisponderà, altresì, alla sig. il 50% delle spese straordinarie sostenute e/o da Parte_1 Parte_2 sostenere nell'interesse del figlio minore facendo espresso rinvio al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in vigore presso questo Tribunale (Ivrea). I corsi di musica, inglese e lo sport che frequenta il minore sono a spese di entrambi i genitori al 50 %.
6 Le detrazioni familiari verranno percepite al 50% dai coniugi, mentre l'assegno unico, i bonus e i benefici di legge, verranno integralmente percepiti dalla sig.ra CP_1
7 Le spese per il viaggio del mi urante le vacanze estive e di Natale, presso i nonni materni e paterni, indipendentemente dalla persona con cui il minore medesimo si sposta, vanno divise al 50 %.
8 I coniugi riconoscono di essere allo stato economicamente autosufficienti (doc.
5-7 Certificazioni uniche sig. anni Parte_1 2021 2022 e 2023) e concordano che, allo stato, nulla sarà dovuto alla sig.ra titolo di assegno alimentare, CP_1 esplicando la stessa regolare attività lavorativa(doc.
8-10 Certificazioni Uniche si nni 2021-2022-2023) . CP_1
9 La relazione tra ex coniugi va gestita, nell'interesse del bambino, attraverso le buone norme del rispetto e dell'educazione, quindi in maniera civile, con un costante confronto, a cui non ci si potrà sottrarre in maniera ingiustificata, in merito a quanto definito dal piano genitoriale.
10 I coniugi dichiarano di aver risolto bonariamente qualsiasi altra questione economica.
11 I coniugi reciprocamente acconsentono al rinnovo e al rilascio dei passaporti o di altro documento equipollente.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio concordatario a AV dè IR (SA) Parte_1 CP_1 in data 20/06/2012, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 57, Parte II, Seria A, Anno 2012), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale è nato il figlio (20/07/2014). Come riportato, gli stessi vivono, di fatto, Persona_2 separati, essendosi l'unio tal punto da determinare la cessazione dell'affectio maritalis. Le Parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto. Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere integralmente recepite e ratificate dal collegio, come anche chiesto dal PM. Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 – decorsi i termini di legge, venga pronunciato il divorzio. È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”. Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, autorizzati i coniugi a vivere separati, così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni concordate e sopra riportate;
Parte_1 CP_1 Devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29.10.2025
IL PRESIDENTE est. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2588/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione personale con contestuale domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativo promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
n. 320/2 e
CP_1
), nata ad [...] il [...] e residente in [...]; C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Vercelli, Corso Palestro n. 122, presso lo studio dell'avv. Mario Cometti del Foro di Vercelli (Cf. ) che li rappresenta e difende, giusta procura in CodiceFiscale_3 atti Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 16/01/2025”
CONCLUSIONI CONGIUNTE PER LA SEPARAZIONE DEPOSITATE IN PCT Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciarsi la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
“1 Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento e residenza prevalente presso Persona_1 il domicilio facoltà del padre di vedere il figlio previo accordo fra i genitori. 2 Con riferimento alla regolazione dei rapporti dei genitori con il figlio minore, ci si riporta all'allegato piano genitoriale (doc. 4 piano genitoriale): il figlio viene collocato presso residenza della madre ed a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (h. 16) alla domenica sera dopo cena presso ciascun coniuge (a seconda delle necessità di adattamento del bambino il piano può variare). Durante l'anno scolastico il martedì pomeriggio starà col padre. Nel corso delle ferie estive (dal fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico) la gestione settimanale rimarrà invariata rispetto al periodo scolastico. Il padre andrà a prendere il figlio a scuola il martedì, tenendolo sino al sera. Tutti gli altri giorni se ne occuperà la madre. Sono autorizzati a prendere e portare i figli a scuola o per attività ludiche o sportive, nonni e baby sitter. Durante le ferie estive, ciascun coniuge potrà tenere con sé il minore per due settimane, anche non consecutive;
le ferie di appannaggio di ciascun coniuge dovranno essere comunicate un mese prima dell'evento (possibilmente anche prima). Le principali festività (Pasqua, Natale, Capodanno) sono da gestire in maniera alternata. Il compleanno verrà festeggiato garantendo la possibilità per entrambi i coniugi di stare col minore (in linea di massima, a pranzo con uno ed a cena con l'altro). Il padre si impegna a predisporre, nel più breve tempo possibile, presso la propria abitazione, una stanza adeguata a ospitare il figlio quando sarà presso di lui, rispettando i suoi personali equilibri e gusti.
3 La moglie, è residente e dimorante in Ivrea Via Torino n.36; il marito resta nella casa coniugale, di sua CP_1 proprietà, sita in Castellamonte Fraz. Spineto n. 320/2.
4 Il sig. verserà, ogni mese (entro il giorno 5), a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, la Parte_1 somma di € 400,00 mensili, a mezzo bonifico bancario, rivalutabile ex lege. 5 Il sig. corrisponderà, altresì, alla sig. il 50% delle spese straordinarie sostenute e/o da Parte_1 Parte_2 sostenere nell'interesse del figlio minore facendo espresso rinvio al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in vigore presso questo Tribunale (Ivrea). I corsi di musica, inglese e lo sport che frequenta il minore sono a spese di entrambi i genitori al 50 %.
6 Le detrazioni familiari verranno percepite al 50% dai coniugi, mentre l'assegno unico, i bonus e i benefici di legge, verranno integralmente percepiti dalla sig.ra CP_1
7 Le spese per il viaggio del mi urante le vacanze estive e di Natale, presso i nonni materni e paterni, indipendentemente dalla persona con cui il minore medesimo si sposta, vanno divise al 50 %.
8 I coniugi riconoscono di essere allo stato economicamente autosufficienti (doc.
5-7 Certificazioni uniche sig. anni Parte_1 2021 2022 e 2023) e concordano che, allo stato, nulla sarà dovuto alla sig.ra titolo di assegno alimentare, CP_1 esplicando la stessa regolare attività lavorativa(doc.
8-10 Certificazioni Uniche si nni 2021-2022-2023) . CP_1
9 La relazione tra ex coniugi va gestita, nell'interesse del bambino, attraverso le buone norme del rispetto e dell'educazione, quindi in maniera civile, con un costante confronto, a cui non ci si potrà sottrarre in maniera ingiustificata, in merito a quanto definito dal piano genitoriale.
10 I coniugi dichiarano di aver risolto bonariamente qualsiasi altra questione economica.
11 I coniugi reciprocamente acconsentono al rinnovo e al rilascio dei passaporti o di altro documento equipollente.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio concordatario a AV dè IR (SA) Parte_1 CP_1 in data 20/06/2012, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 57, Parte II, Seria A, Anno 2012), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale è nato il figlio (20/07/2014). Come riportato, gli stessi vivono, di fatto, Persona_2 separati, essendosi l'unio tal punto da determinare la cessazione dell'affectio maritalis. Le Parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto. Devono eseguirsi le formalità previste per legge. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere integralmente recepite e ratificate dal collegio, come anche chiesto dal PM. Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 – decorsi i termini di legge, venga pronunciato il divorzio. È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di “divorzio”. Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, autorizzati i coniugi a vivere separati, così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni concordate e sopra riportate;
Parte_1 CP_1 Devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29.10.2025
IL PRESIDENTE est. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.