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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRISTINA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMBRA ROBERTO CP_1 C.F._2
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Posta in decisione all'udienza del 19.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: Piaccia al Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda attrice,
- preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, accertata l'inesistenza e/o l'inefficacia del titolo su cui si fonda il precetto, dichiarare l'insussistenza del diritto, da parte di a procedere ad esecuzione CP_1 forzata.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
per parte convenuta opposta: In tesi affinché l'On.le Tribunale Voglia rigettare integralmente la proposta domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
in ipotesi, affinché venga rigettata quantomeno parzialmente la domanda attrice medesima, con riguardo al credito di € 6.531,25 relativo alle somme versate dal a controparte in ragione della CP_1 provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, nonché con riguardo al credito di € 4.126,50 relativo alle spese di lite liquidate con la sentenza della Corte d' Appello di Firenze in data 17/09/2013 seconda sez. civile n. 1462/2013 oltre compensi per atti di precetto in data 22-04-2021 ed in data 15-
10-2021, nonché spese generali ed accessori come per legge.
pagina 1 di 5 in ipotesi subordinata affinché venga rigettata, quantomeno parzialmente, la domanda attrice con riguardo al credito di € 6.531,25, relativo alle somme versate dal in ragione della provvisoria CP_1 esecutività della sentenza di primo grado, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo di ciascun credito di cui all' atto di precetto opposto.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di precetto in rinnovazione del 15/10/2021 rappresentato dall'Avv. Roberto CP_1
D'Ambra, intimava a di pagare la somma di € 11.676,65 oltre accessori di legge sulle Parte_1
spese legali e interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché ulteriori spese occorrende.
Il precettante in particolare richiedeva le seguenti somme:
€ 6.351,25 per l'importo corrisposto in ragione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
€ 4.126,50 a titolo di refusione delle spese di lite liquidate con la sentenza della Corte di Appello di
Firenze n° 1462/2013 del 25/09/2013;
€ 200,00 per il compenso dovuto per il precedente precetto;
€ 200,00 per il compenso dovuto per il presente precetto;
€ 618,90 per spese generali su € 4.126,50.
1.1. Avverso tale precetto ha proposto opposizione deducendo quanto segue: Parte_1
a) non è dovuta alcuna somma a titolo di spese legali in quanto la sentenza della Corte di Appello di
Firenze n° 1462/2013 del 25/09/2013 è stata cassata con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n° 30731/17 del 21/12/2017, e la sentenza di rinvio della Corte di Appello di Firenze n°
2830/19 del 27/11/2019 non ha confermato le spese precedentemente liquidate ed oggetto del precetto in quanto il dispositivo della stessa recita: “La Corte d'Appello rigetta la domanda di Parte_1
e dichiara compensate le spese del giudizio in Cassazione e di questo giudizio di rinvio”;
b) che anche la somma di € 6.531,25 relativa alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado non è dovuta in quanto, sulla restituzione di essa, la Corte di Appello di Firenze non si è espressa né con la sentenza n° 1462/2013, poi cassata dalla Corte di Cassazione, né con la sentenza n° 2830/19 emessa nel giudizio di rinvio.
1.2 Radicatosi il contraddittorio si costituiva argomentando la infondatezza della CP_1
opposizione e chiedendone il rigetto.
Asseriva infatti che avendo la Corte d' Appello rigettato in sede di rinvio la domanda proposta dalla
Sig.ra da detta pronuncia non potesse che derivare l'obbligo, a carico della stessa, di Parte_1 restituzione della somma di € 6.531,25 da lui pagata in ragione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno.
Asseriva inoltre che la somma di € 4.126,50, relativa alle spese del giudizio di primo grado e del primo appello era dovuta, in virtù della citata sentenza di rinvio che ha limitato la compensazione delle spese pagina 3 di 5 di lite a quelle del giudizio in Cassazione e di quello di rinvio, mentre, proprio la statuizione, in sede di rinvio, di rigetto della domanda dell'odierna opponente comporta necessariamente che siano rimaste a carico della stessa le spese del primo grado e del primo appello.
2. L'unico provvedimento tra quelli citati dalle parti che è stato depositato agli atti del presente giudizio di opposizione a precetto è la ordinanza n° 30731/17 del 21/12/2017 della Suprema Corte di
Cassazione.
Non è stata depositata invece né la sentenza della Corte di Appello di Firenze n° 1462/2013 del
25/09/2013 (poi pacificamente cassata con rinvio con la ordinanza suddetta), né la sentenza di rinvio della Corte di Appello di Firenze n° 2830/19 del 27/11/2019.
Per decidere la presente controversia quindi non può che farsi riferimento a quanto indicato nell'atto di precetto, nella suddetta ordinanza e a quanto risulta pacifico tra le parti.
2.1 Con ordinanza n° 30731/17 del 21/12/2017 la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata (pacificamente la n° 1462/2013 del 25/09/2013, non essendo il numero della sentenza impugnata indicato nella ordinanza della Suprema Corte) con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Firenze sia per la decisione della causa nel merito che per la statuizione anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Essendo la sentenza n° 1462/2013 del 25/09/2013 della Corte di Appello di Firenze stata totalmente cassata, la stessa non può costituire titolo esecutivo neppure per le spese del giudizio di primo e di secondo grado.
Sulle stesse la Corte di Appello avrebbe dovuto ripronunciarsi all'esito della decisione di merito. Ove non lo abbia fatto, come concordemente asseriscono le parti, tale omissione di pronuncia avrebbe dovuto essere impugnata con nuovo ricorso in Cassazione. Certamente tale omissione non può comportare la reviviscenza della liquidazione fatta con la sentenza cassata.
Pertanto, non avendo il precettante alcun titolo per pretendere il pagamento di tale somma (o comunque non avendo provato di averlo) la opposizione nella parte qua merita accoglimento.
2.2 Sicuramente in conseguenza del rigetto della domanda proposta da la somma di € Parte_1
6.531,25, pacificamente versata in esecuzione della sentenza di primo grado, dovrà essere restituita non avendo più titolo l'accipiens a trattenere tale somma, una volta venuto meno il titolo in forza del quale la stessa era stata versata dal solvens.
La questione che deve essere esaminata in questa sede non è però quella attinente alla sussistenza del diritto alla ripetizione di tale somma, in assenza di una domanda di condanna della opponente non avanzata neppure in via riconvenzionale dal convenuto opposto, ma se quest'ultimo avesse titolo per minacciare la esecuzione forzata in relazione a tale somma, come ha fatto notificando il precetto pagina 4 di 5 opposto.
A tale domanda deve essere data risposta negativa.
L'art 474 c.p.c. prevede che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, titoli tra i quali annovera le sentenze.
Quindi per procedere ad esecuzione forzata, anche per la restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata, è necessario avere un titolo esecutivo che può essere ottenuto sia nello stesso giudizio nel quale il titolo viene riformato, chiedendo in tale sede la condanna alla ripetizione di quanto indebitamente versato a seguito della riforma della sentenza, sia in un autonomo giudizio.
Non è invece consentito procedere ad esecuzione forzata in ragione della sola riforma del provvedimento in virtù del quale è stata versato l'importo del quale si pretende la restituzione.
3. In definitiva quindi, essendo i motivi di opposizione fondati, la opposizione de qua merita accoglimento con la conseguenza che deve essere dichiarato che non ha diritto a CP_1
procedere ad esecuzione forzata per le somme indicate nel precetto opposto come ha minacciato di fare con la notifica dello stesso.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata, del valore della causa, dell'effettivo pregio della attività del difensore della parte vittoriosa, del ridotto numero e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della opposizione a precetto dichiara che non ha diritto di procedere ad CP_1
esecuzione forzata come ha minacciato di fare con la notifica del precetto in rinnovazione del
15.10.2021.
Condanna a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in € 600,00 CP_1 Parte_1 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
1.000,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRISTINA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMBRA ROBERTO CP_1 C.F._2
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Posta in decisione all'udienza del 19.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: Piaccia al Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda attrice,
- preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, accertata l'inesistenza e/o l'inefficacia del titolo su cui si fonda il precetto, dichiarare l'insussistenza del diritto, da parte di a procedere ad esecuzione CP_1 forzata.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
per parte convenuta opposta: In tesi affinché l'On.le Tribunale Voglia rigettare integralmente la proposta domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
in ipotesi, affinché venga rigettata quantomeno parzialmente la domanda attrice medesima, con riguardo al credito di € 6.531,25 relativo alle somme versate dal a controparte in ragione della CP_1 provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, nonché con riguardo al credito di € 4.126,50 relativo alle spese di lite liquidate con la sentenza della Corte d' Appello di Firenze in data 17/09/2013 seconda sez. civile n. 1462/2013 oltre compensi per atti di precetto in data 22-04-2021 ed in data 15-
10-2021, nonché spese generali ed accessori come per legge.
pagina 1 di 5 in ipotesi subordinata affinché venga rigettata, quantomeno parzialmente, la domanda attrice con riguardo al credito di € 6.531,25, relativo alle somme versate dal in ragione della provvisoria CP_1 esecutività della sentenza di primo grado, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo di ciascun credito di cui all' atto di precetto opposto.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di precetto in rinnovazione del 15/10/2021 rappresentato dall'Avv. Roberto CP_1
D'Ambra, intimava a di pagare la somma di € 11.676,65 oltre accessori di legge sulle Parte_1
spese legali e interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, nonché ulteriori spese occorrende.
Il precettante in particolare richiedeva le seguenti somme:
€ 6.351,25 per l'importo corrisposto in ragione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
€ 4.126,50 a titolo di refusione delle spese di lite liquidate con la sentenza della Corte di Appello di
Firenze n° 1462/2013 del 25/09/2013;
€ 200,00 per il compenso dovuto per il precedente precetto;
€ 200,00 per il compenso dovuto per il presente precetto;
€ 618,90 per spese generali su € 4.126,50.
1.1. Avverso tale precetto ha proposto opposizione deducendo quanto segue: Parte_1
a) non è dovuta alcuna somma a titolo di spese legali in quanto la sentenza della Corte di Appello di
Firenze n° 1462/2013 del 25/09/2013 è stata cassata con rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n° 30731/17 del 21/12/2017, e la sentenza di rinvio della Corte di Appello di Firenze n°
2830/19 del 27/11/2019 non ha confermato le spese precedentemente liquidate ed oggetto del precetto in quanto il dispositivo della stessa recita: “La Corte d'Appello rigetta la domanda di Parte_1
e dichiara compensate le spese del giudizio in Cassazione e di questo giudizio di rinvio”;
b) che anche la somma di € 6.531,25 relativa alla provvisoria esecutività della sentenza di primo grado non è dovuta in quanto, sulla restituzione di essa, la Corte di Appello di Firenze non si è espressa né con la sentenza n° 1462/2013, poi cassata dalla Corte di Cassazione, né con la sentenza n° 2830/19 emessa nel giudizio di rinvio.
1.2 Radicatosi il contraddittorio si costituiva argomentando la infondatezza della CP_1
opposizione e chiedendone il rigetto.
Asseriva infatti che avendo la Corte d' Appello rigettato in sede di rinvio la domanda proposta dalla
Sig.ra da detta pronuncia non potesse che derivare l'obbligo, a carico della stessa, di Parte_1 restituzione della somma di € 6.531,25 da lui pagata in ragione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno.
Asseriva inoltre che la somma di € 4.126,50, relativa alle spese del giudizio di primo grado e del primo appello era dovuta, in virtù della citata sentenza di rinvio che ha limitato la compensazione delle spese pagina 3 di 5 di lite a quelle del giudizio in Cassazione e di quello di rinvio, mentre, proprio la statuizione, in sede di rinvio, di rigetto della domanda dell'odierna opponente comporta necessariamente che siano rimaste a carico della stessa le spese del primo grado e del primo appello.
2. L'unico provvedimento tra quelli citati dalle parti che è stato depositato agli atti del presente giudizio di opposizione a precetto è la ordinanza n° 30731/17 del 21/12/2017 della Suprema Corte di
Cassazione.
Non è stata depositata invece né la sentenza della Corte di Appello di Firenze n° 1462/2013 del
25/09/2013 (poi pacificamente cassata con rinvio con la ordinanza suddetta), né la sentenza di rinvio della Corte di Appello di Firenze n° 2830/19 del 27/11/2019.
Per decidere la presente controversia quindi non può che farsi riferimento a quanto indicato nell'atto di precetto, nella suddetta ordinanza e a quanto risulta pacifico tra le parti.
2.1 Con ordinanza n° 30731/17 del 21/12/2017 la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata (pacificamente la n° 1462/2013 del 25/09/2013, non essendo il numero della sentenza impugnata indicato nella ordinanza della Suprema Corte) con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Firenze sia per la decisione della causa nel merito che per la statuizione anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Essendo la sentenza n° 1462/2013 del 25/09/2013 della Corte di Appello di Firenze stata totalmente cassata, la stessa non può costituire titolo esecutivo neppure per le spese del giudizio di primo e di secondo grado.
Sulle stesse la Corte di Appello avrebbe dovuto ripronunciarsi all'esito della decisione di merito. Ove non lo abbia fatto, come concordemente asseriscono le parti, tale omissione di pronuncia avrebbe dovuto essere impugnata con nuovo ricorso in Cassazione. Certamente tale omissione non può comportare la reviviscenza della liquidazione fatta con la sentenza cassata.
Pertanto, non avendo il precettante alcun titolo per pretendere il pagamento di tale somma (o comunque non avendo provato di averlo) la opposizione nella parte qua merita accoglimento.
2.2 Sicuramente in conseguenza del rigetto della domanda proposta da la somma di € Parte_1
6.531,25, pacificamente versata in esecuzione della sentenza di primo grado, dovrà essere restituita non avendo più titolo l'accipiens a trattenere tale somma, una volta venuto meno il titolo in forza del quale la stessa era stata versata dal solvens.
La questione che deve essere esaminata in questa sede non è però quella attinente alla sussistenza del diritto alla ripetizione di tale somma, in assenza di una domanda di condanna della opponente non avanzata neppure in via riconvenzionale dal convenuto opposto, ma se quest'ultimo avesse titolo per minacciare la esecuzione forzata in relazione a tale somma, come ha fatto notificando il precetto pagina 4 di 5 opposto.
A tale domanda deve essere data risposta negativa.
L'art 474 c.p.c. prevede che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, titoli tra i quali annovera le sentenze.
Quindi per procedere ad esecuzione forzata, anche per la restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata, è necessario avere un titolo esecutivo che può essere ottenuto sia nello stesso giudizio nel quale il titolo viene riformato, chiedendo in tale sede la condanna alla ripetizione di quanto indebitamente versato a seguito della riforma della sentenza, sia in un autonomo giudizio.
Non è invece consentito procedere ad esecuzione forzata in ragione della sola riforma del provvedimento in virtù del quale è stata versato l'importo del quale si pretende la restituzione.
3. In definitiva quindi, essendo i motivi di opposizione fondati, la opposizione de qua merita accoglimento con la conseguenza che deve essere dichiarato che non ha diritto a CP_1
procedere ad esecuzione forzata per le somme indicate nel precetto opposto come ha minacciato di fare con la notifica dello stesso.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata, del valore della causa, dell'effettivo pregio della attività del difensore della parte vittoriosa, del ridotto numero e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della opposizione a precetto dichiara che non ha diritto di procedere ad CP_1
esecuzione forzata come ha minacciato di fare con la notifica del precetto in rinnovazione del
15.10.2021.
Condanna a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in € 600,00 CP_1 Parte_1 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
1.000,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 5 di 5