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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n° 577/2024, promossa in grado d'appello DA
rappresentato e difeso Parte_1 Uffici in Palermo via Mariano Stabile n.182 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO
, , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 pr a ini Parte_9
Lo AS e GI PE presso il cui studio in Palermo via Dante n.322 sono elettivamente domiciliati appellato e CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Delia Cernigliaro elettivamente domiciliato in CP_3 ia Laurana n.59 appellato all'udienza di discussione del 23 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso al Tribunale G.L. di Palermo, , Controparte_1 CP_2
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, e , lavoratori a tempo Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 t n i o l'art. 45-ter della l. r. n. 6 aprile 1996 n. 16, avevano chiesto il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità professionale mensile, riservata dal CIRL 2001 (art. 11) e dal CIRL 2017 (art. 4) agli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e la condanna dell'Assessorato odierno appellante al relativo pagamento. A fondamento della propria pretesa avevano invocato il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, argomentando che la differenza di trattamento, a parità di attività lavorativa espletata tra dipendenti a tempo determinato e indeterminato, non fosse sorretta da alcuna ragione oggettiva giustificatrice.
Pag.1 Con memoria di costituzione ritualmente depositata, l' convenuto Parte_1 aveva contestato la fondatezza della pretesa avversaria ed eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati nel quinquennio anteriore alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Il Tribunale adito, con sentenza n.4027/2023, ha parzialmente accolto il ricorso, e condannato l' al pagamento dell'indennità di cui all'art.11 del CIRL 2001 e Parte_1 all'art.4 del C i limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale. La decisione è, in sintesi, ancorata alla clausola 4 dell'accordo quadro – secondo cui “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” – e all'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, che ha recepito il principio nell'ordinamento italiano, i cui presupposti di fatto il Tribunale ha ritenuto sussistere in relazione al diverso trattamento in punto di anzianità di servizio dell'operaio a tempo determinato rispetto a quello a lui comparabile ( operaio a tempo indeterminato) e al difetto di ragioni oggettive che giustificassero la diversità disciplina. Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 21.5.2024, ha interposto appello l' . Parte_1 gnala l'errore del Giudice di prime cure nell'interpretazione e applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con particolare riguardo alla nozione di “ragioni oggettive”. Sostiene, infatti, la legittimità della disciplina perché “la mancata previsione per i L.T.D. antincendio, dell'indennità legata all'anzianità di servizio costituisce un trattamento diversificato rispetto ai L.T.I. del tutto giustificato dalla ricorrenza di ragioni oggettive, date dalla natura agricola e stagionale del rapporto”. Argomenta, sul punto, che “le mansioni ricoperte dagli appellati sono legate, ontologicamente, non ad esigenze di lavoro permanenti e ordinarie dell'Amministrazione, ma a prestazioni aventi natura eccezionale e provvisoria, rese necessarie dal ciclo delle stagioni nell'arco di determinate scansioni temporali”, talché non sarebbe ravvisabile “alcuna volontà o esigenza dell'Amministrazione di inserire i dipendenti come gli appellati, stabilmente nella propria organizzazione, dovendosi costituire di volta in volta un rapporto di lavoro con riferimento a singoli interventi d'urgenza”. Ricollega, inoltre, la spettanza dell'indennità professionale agli scatti di anzianità, la cui corresponsione sarebbe giustificata dall'effettivo apporto che gli operai a tempo indeterminato, con l'anzianità di servizio e l'esperienza maturata, renderebbero all'Amministrazione e che, invece, quelli a tempo determinato, proprio per la natura stagionale del rapporto, non sarebbero in grado di garantire rendendo ingiustificato il beneficio. Col secondo motivo lamenta l'errore del primo Giudice nel non aver ritenuto che le finalità di natura politico-sociali, cui è ispirato il rapporto di lavoro oggetto di causa, connotato da garanzia occupazionale, configurassero ulteriore ragione oggettiva giustificatrice del trattamento differenziato, tale da escludere l'applicazione dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Col terzo motivo censura “violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e principio di non contestazione”, dolendosi che il primo Decidente non abbia tenuto conto del fatto che l'Amministrazione avesse già in primo grado “ritualmente eccepito, allegato e provato la natura stagionale e/o agricola delle mansioni svolte” e che, invece, l'appellato avesse omesso del tutto di fornire alcuna allegazione e/o prova sia “in ordine allo svolgimento di mansioni comparabili rispetto a quelle svolte dai dipendenti regionali di ruolo” sia “in ordine alla sussistenza di un'anzianità di servizio e di una esperienza professionale equiparabile a quelle dei dipendenti regionali di ruolo”.
Pag.2 Col quarto motivo lamenta la mancata compensazione, in prime cure, delle spese giudiziali in ragione della parziale soccombenza. Con memoria depositata il 7.01.2025, si sono costituiti in giudizio gli appellati indicati in epigrafe, resistendo al gravame per l'integrale conferma della sentenza impugnata. Indi, all'odierna udienza, previa discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) I prime 3 motivi, che in gran parte si limitano a dissentire dalle argomentazioni del Tribunale, vanno disattesi in conformità a quanto già statuito da questa Corte in precedenti casi analoghi (cfr. sent. n.694/2024 e n.695/2024). Vale premettere che l'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE “stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali” e “indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori” (v. preambolo); sicché, gli obiettivi dell' accordo sono quelli di “migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” e di “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” (clausola 1), trovando esso applicazione nei confronti dei “lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro” (clausola 2), ove “il termine «lavoratore a tempo determinato» indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico” e, specificatamente, “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze” (clausola 3). Segnatamente, la clausola 4 del predetto accordo, la cui violazione è oggetto di accertamento nel presente giudizio, nell'affermare il principio di non discriminazione, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (comma 1) e che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (comma 4). Tale clausola, come già rilevato dal primo Decidente, è stata oggetto di diverse pronunce interpretative della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è approdata alle seguenti statuizioni: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le
Pag.3 maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (ricostruzione operata da Cass. Sez. L., ordinanza n. 9491 del 22/05/2020). Il principio è stato recepito nel nostro ordinamento, in attuazione della Direttiva, dal d.lgs. 368/2001, modificato con L. 247/2007 e, da ultimo, è stato codificato nell'art. 25 d.lgs. 81/2015 ( “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”). Dunque, integrano violazione del principio di non discriminazione disparità nelle condizioni di impiego (tali essendo anche quelle retributive e di anzianità) tra lavoratori comparabili (secondo la clausola 3 dell'accordo quadro recepita dall'art. 25 del d.lgs. 81/2015) quando difettino ragioni oggettive giustificatrici della differenziazione del trattamento (per tali intendendosi, secondo la CGUE, elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate). Tanto premesso, la questione devoluta attiene alla conformità alla clausola 4 citata delle disposizioni del Contratto integrativo regionale di settore (CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria – Sistema agro-forestale- ambientale-rurale) nella parte in cui sanciscono la corresponsione di una indennità professionale mensile limitatamente ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Tale fonte negoziale stabiliva, all'art. 11 del CIRL del 27 aprile 2001, che la retribuzione degli operai forestali a tempo indeterminato (OT) dovesse contemplare anche la “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OT pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni” (lett. c); non altrettanto era previsto gli operai a tempo determinato (OT) la cui retribuzione era priva proprio di tale voce. Il successivo CIRL del 31 ottobre 2017, ricalcando la disposizione precedente, dispone che “Ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente LT.I., fino ad un massimo di 16 anni”. Quanto al trattamento economico l'art. 52 CCNL prevede per gli operai a tempo indeterminato il minimo contrattuale nazionale conglobato (lett. a) e il salario integrativo regionale (lett. b).
Per gli operai a tempo determinato sono previste le medesime voci retributive ma è ovvio che il “salario integrativo regionale” è quello determinato in base all'art.11 CIRL sopra riportato, dunque, privo della indennità professionale;
è anche previsto per gli OT il cd. “terzo elemento” che però, per espressa previsione della fonte negoziale, costituisce il corrispettivo di altri istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (“pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a
Pag.4 mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”). Ciò detto, giova chiarire che i Contratti collettivi nazionali di settore (2006 -2009 e 2010-2012), nella sezione dedicata “Parte Operai”, dispongono che “Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato ed operai a tempo indeterminato”, ove “Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto” mentre “Sono operai a tempo indeterminato: a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo ed avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181giornate lavorative” (art. 46). Il CCNL, poi, classifica gli operai in cinque livelli professionali (art. 49, che include: 5° livello/Specializzati super/Parametro 123; 4° livello/Operai specializzati/Parametro 116; 3° livello/Operai qualificati super/Parametro 111; 2° livello/Operai qualificati/Parametro 108; 1° livello/Operai comuni/Parametro 100), ciascuno corredato da un elenco esemplificativo di mansioni che, in assenza di diversa specificazione, deve ritenersi elencazione descrittiva riferibile sia ai lavoratori a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato appartenenti al medesimo livello professionale. Anche le fonti primarie non offrono elementi di differenziazione della natura e del contenuto della prestazione lavorativa tra OT e OT. In particolare la l.r. n. 16 del 16 aprile 1996, così come modificata dalla l. r. n. 14 del 14 aprile 2006, dispone: “Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale Pt_1 delle foreste, esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione”; tale attività “è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricad enti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone” ( art. 33). Aggiunge poi : “Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti” ( art. 45bis) e specifica che, proprio per perseguire le predette finalità di legge, è istituito “l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro” (art. 45-ter) a mezzo del quale “l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale” (art. 56) di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 co. 2). Con la l. r. n. 5 del 28 gennaio 2014, al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, è stato disposto che i lavoratori forestali sono alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale e inseriti in un'unica graduatoria distrettuale (art. 12 l.r. 5/2014).
Pag.5 Sulla base della disciplina sopra ricostruita, deve convenirsi col Tribunale che OT e OT nel settore forestale siano lavoratori comparabili (così come intesi dalle clausole 3 e 4 dell'accordo quadro), poiché impegnati nello svolgimento delle stesse attività e mansioni riconnesse al medesimo livello di appartenenza e, altresì, perché ricondotti sotto una disciplina legislativa e contrattual-collettiva unitaria e riuniti in un'unica graduatoria distrettuale, tale da considerare entrambi parimenti inseriti nell'organizzazione dell'Amministrazione regionale per il perseguimento dell'interesse comune di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato. Tanto disvela la infondatezza delle argomentazioni formulate da parte appellante per sostenere la non comparabilità dei lavoratori di che trattasi. La stagionalità dell'impiego non è poi ragione oggettiva giustificatrice ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro Innanzi tutto, diversamente da quanto mostra di ritenere l'appellante, non è ravvisabile, nell'attività prestata dagli OT, l'asserita natura “eccezionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno. In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate annuale (ndr cd. garanzia occupazionale)” (art. 56 l.r.16/1996 ss.mm.ii.); tali “avviamenti programmati” rientrano in un'ampia attività di pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii.). Sicché, deve ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, come gli appellati, non scaturisca da “singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, bene giuridico stabilmente tutelato dall'amministrazione regionale, che rende gli OT parte integrante della struttura organizzativo-amministrativa regionale e che connota il loro rapporto di lavoro dei caratteri della subordinazione. Pertanto, ritenere la stagionalità causa oggettiva giustificatrice della differenza di trattamento economico, equivarrebbe a porre a fondamento della disparità proprio la natura a termine del contratto che è esattamente ciò che la normativa eurounitaria sopra richiamata vieta, dacchè non possono essere previsti trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a tempo determinato “per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”. In sostanza se fosse la durata del rapporto (a tempo determinato) a giustificare la diversità di trattamento la violazione del principio di discriminazione sarebbe in re ipsa, perché sarebbe proprio la limitazione di durata del rapporto a termine a porsi quale ragione ex se preclusiva dell'accesso alla voce retributiva controversa. Sotto altro profilo va sottolineato che l'argomentazione di parte appellante circa la maggiore professionalità degli OT, quale giustificazione della corresponsione dell'indennità professionale mensile, non è suffragata da nessun elemento di prova mentre le fonti normative e negoziali sopra riportate restituiscono una situazione di omogeneità e sovrapponibilità delle mansioni espletate da OT e OT appartenenti allo stesso livello professionale. In ogni caso l'indennità professionale mensile di cui al CIRL non è connessa all'anzianità di servizio né ad una verifica dell'effettivo incremento dell'esperienza professionale maturata ma è correlata alla “anzianità di inserimento nelle fasce OT per ogni
Pag.6 anno maturato” (CIRL 2001) o, in altre parole, “per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I.” (CIRL 2018), fino ad un massimo di 16 anni. Sicché, il parametro di riferimento per la corresponsione dell'indennità è dettato dal periodo di inserimento nella fascia, ossia quello di permanenza nel contingente di appartenenza (comune ai lavoratori a termine e al quelli a tempo indeterminato); criterio che è oggettivamente applicabile anche agli operatori forestali a tempo determinato per ogni anno di inserimento nelle relative fasce occupazionali ovviamente per gli anni e i mesi effettivamente lavorati in esecuzione del rapporto di lavoro a termine. Parimenti infondata è la ragione che ravvisa una ragione oggettiva giustificatrice della disparità di trattamento retributivo nelle ragioni politico-sociali che connotano detti rapporti lavorativi. Con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità – anche quando caratterizzati da esigenze politico-sociali-occupazionali – la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (come nel caso di specie) e il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione (Cass. n.25673/2017). Il principio è valido anche nella fattispecie in esame. Per come già osservato, gli operai forestali a tempo determinato sono stabilmente ed effettivamente inseriti nell'organizzazione pubblicistica, in quanto adibiti, unitamente a quelli a tempo indeterminato, al servizio di protezione del patrimonio forestale, con svolgimento sistematico e continuativo di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione (art. 33 l.r. 16/1996 ss.mm.ii.), consistente nell'espletamento di attività sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti (art. 25-bis l.r. 16/1996 ss.mm.ii. e art. 12 co. 5 l.r. 5/2014). Talché, la diversità di trattamento economico non può trovare giustificazione nelle finalità politico-sociali che indubbiamente connotano il rapporto.
Anche l'ulteriore motivo che si appunta sul regolamento delle spese deve essere disatteso. Sostiene l' che “il Tribunale non ha tenuto conto della serialità del contenzioso Parte_1
e dell'accoglimento soltanto parziale dei ricorsi, anche in ragione della fondatezza della eccepita prescrizione quinquennale”. Trattasi di motivo che, per come formulato, deve reputarsi inammissibile in quanto, contrariamente a quanto assertivamente sostenuto dall'appellante, il primo Giudice, nel motivare sul capo relativo alle spese del grado, ha espressamente affermato:
“… si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, del carattere seriale della controversia, dell'effettivo valore della singola causa …”. L'inammissibilità della doglianza deriva dal fatto che nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Pag.7 Nell'atto di appello, pertanto, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. nn.9244/2007 e 8771/2010). Orbene, nel caso di specie, parte appellante ha formulato una doglianza (ossia che il Tribunale non ha “tenuto conto della serialità del contenzioso e dell'accoglimento soltanto parziale dei ricorsi”) palmarmente smentita dal percorso motivazionale seguito dal primo Giudice il quale, come detto, ha (al contrario) espressamente affermato di aver tenuto conto, nel regolamento delle spese, “del parziale accoglimento del ricorso, del carattere seriale della controversia” oltre che “dell'effettivo valore della singola causa”. In ogni caso, in adesione al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, deve ritenersi che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne sol -tanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022). In particolare, l'art. 92 comma 2 c.p.c. dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Nella vicenda che occupa, tuttavia, non ricorre alcuna delle condizioni previste dalla predetta norma, dovendosi escludere sia la reciproca soccombenza – ove si consideri che la domanda degli appellati è stata accolta ed è stata soltanto ridimensionata nel suo contenuto economico (per effetto della dichiarata prescrizione di una parte dei crediti maturati) – sia il carattere dell'“assoluta novità” vertendo la questione sulla applicazione di principi ormai costantemente affermati dalla giurisprudenza anche eurounitaria e non essendo, inoltre, intervenuto né alcun “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (la quale, anzi, risulta ormai concorde in materia) né “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rispetto a quelle indicate dalla disposizione stessa (così come intese da Corte Cost. sentenza n. 77/2018). Sicché, non può pretendersi, come richiesto dagli appellanti, una integrale compensazione delle spese del giudizio di primo L'appello, in definitiva, va respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Le spese di questo grado di giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano in favore dei lavoratori appellati come da dispositivo, tenuto conto del v alore della causa, del numero delle parti e della sua bassa complessità, dato che le questioni dirimenti sono ormai risolte da stratificata e consolidata giurisprudenza. Si ritiene, invece, conforme a giustizia, tenuto conto della peculiare posizione processuale assunta dall' l'integrale compensazione nei confronti dello stesso CP_3
. CP_4
P.Q.M.
Pag.8 definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.4027/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Condanna parte appellante a rifondere a controparte le spese del presente grado, che liquida in euro 1.984,00 per compensi professionali oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori, dichia ratisi antistatari. Compensa le spese del presente grado nei confronti dell' CP_3 Palermo 23 gennaio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
Pag.9