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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Specializzata Agraria
Il Tribunale di Grosseto Sezione Specializzata Agraria, in composizione collegiale, composto da:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo – Giudice
- Dott. Daniele Avanzati - esperto;
- Dott. Gabriele Stecchi – esperto;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1346/2024 R.G. promossa da
( , Parte_1 C.F._1 [...]
( ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ) rappresentati e difesi dall'Avv. FINAMORE C.F._3
DOMENICO;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE Oggetto: risoluzione del contratto di affitto agrario.
Conclusioni: all'udienza di discussione tenuta in data 06.03.2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente, in quanto non costituitosi in giudizio, sebbene ritualmente evocato nello stesso.
Ciò posto, gli odierni ricorrenti, dando atto di avere concluso, quali concedenti, ai sensi dell'art. 45 della L. n. 203/1982, con il resistente un contratto di affitto agrario in data 02.02.2021 avente ad oggetto il terreno, sito in Grosseto, località Roselle via degli Aiali, censiti al C.T. del detto Comune al foglio 51, particelle 11p, 12, 13, 14, 89 e 90p e al foglio 52 particelle 12, 49 e
50, registrato in Grosseto il 02.04.2021 al n. 001600 serie 3T, dietro il pagamento di un canone annuo di euro 6.210,00, da pagarsi in rate annuali al
31 dicembre di ogni anno con decorrenza 2021 e allegando un inadempimento del resistente all'obbligo di pagamento del canone pari a 12.703,00 euro (euro
6.210,00 per anno 2022, euro 6.210,00 per l'anno 2023, euro 283,00 per saldo canone 2021), hanno chiesto di, “1) previo accertamento della persistente morosità nel pagamento dei canoni da parte del conduttore , residente e domiciliato Controparte_1
in Castiglione della Pescaia, fraz. Vetulonia, Loc. Scala Santa snc, dell'ultima diffida ritualmente inviata il 9.04.24 e dell'esito negativo del tentativo di conciliazione del
30.07.24, accertare e, per quanto occorrer possa, dichiarare risolto il contratto concluso inter partes in data 2 febbraio 2021 ed ordinare al medesimo di rilasciare immediatamente il terreno, posto in Grosseto, località Roselle via degli Aiali, censito al C.T. di detto Comune al foglio 51, particelle 11/p -ha 00.67.00-12,13,14,89 e 90/p –ha 06.70.00-; foglio 52 particelle 12,49 e 50, della superficie complessiva di ha 14.52.98, libero da persone e libero da cose di sua esclusiva proprietà, nella piena disponibilità delle istanti. 2) condannare
, al pagamento in favore delle ricorrenti, dei canoni scaduti e non Controparte_1 pagati e di quelli a scadere fino all'effettivo rilascio, Il tutto con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dei terreni e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile”.
Le domande proposte da parte ricorrente sono fondate e vanno accolte.
In punto di diritto, va osservato che colui che agisce in giudizio per la risoluzione del contratto è tenuto ad allegare e a provare il titolo su cui si fonda la pretesa, allegando l'inadempimento, essendo onere del convenuto allegare e provare l'adempimento o altro fatto estintivo del credito (cfr. Cass.
Civ. S.U. n. 13533/2001).
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. n. 203/1982, il locatore, prima di adire l'autorità giudiziaria per ottenere la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento, è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto.
A seguito della contestazione dell'inadempimento, il locatore è tenuto, prima di ricorrere all'autorità giudiziari a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, il quale provvede a convocare le parti per un tentativo di conciliazione (art. 11 D. Lgs. n.
150/2011).
Entrambi i suddetti incombenti costituiscono condizioni di proponibilità della domanda di risoluzione (cfr. Cass. Civ. n. 8323/2023; Cass. Civ. n.
33379/2022).
Ciò chiarito, va dato atto che i ricorrenti hanno proceduto ritualmente alla contestazione dell'inadempimento al resistente ai sensi dell'art. 5 della L. n. 203/1982, mediante comunicazione inviata al resistente il 09.04.2024 (cfr. all.
2 fasc. ricorrente).
Inoltre, risulta che i ricorrenti hanno esperito il tentativo di conciliazione dinanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, con convocazione avvenuta dopo la scadenza del termine di tre mesi per la sanatoria dell'inadempimento
(cfr. all.ti 3, 4 e 5 fasc. ricorrenti).
Le domande di parte ricorrente sono pertanto proponibili.
Ciò posto, risulta che le ricorrenti, quali concedenti, hanno concluso un contratto di affitto agrario, avente ad oggetto il terreno in precedenza richiamato, con il resistente, quale conduttore, in data 02.02.2021, dietro pagamento di un canone annuale pari a 6.210,00, da pagarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, contratto che risulta debitamente registrato il
02.04.2021 (cfr. all. 1 fasc. ricorrenti).
Le ricorrenti hanno allegato l'inadempimento del resistente all'obbligo di pagamento del canone del 2021, per un residuo di 283,00 euro, al canone dell'anno 2022 e a quello del 2023, per un importo complessivo di 12.703,00 euro.
In assenza di prova dell'adempimento o di altri fatti estintivi dell'obbligazione ad opera del resistente, l'inadempimento allegato dalle ricorrenti può ritenersi provato.
A questo punto, va osservato che ai sensi dell'art. 5 della L. n. 203/1982 la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione, dovendosi precisare che, in base all'ultimo comma di detto articolo, “La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità”.
Pertanto, essendo provata la fonte del credito azionato dalle ricorrenti nonché
l'inadempimento del resistente per oltre un'annualità del canone pattuito, è fondato il diritto alla risoluzione del contratto azionato dalle ricorrenti.
Pertanto, va dichiarato risolto il contratto di affitto concluso tra le parti in data
02.02.2021, avente ad oggetto il terreno, sito in Grosseto, località Roselle via degli Aiali, censiti al C.T. del detto Comune al foglio 51, particelle 11p, 12, 13,
14, 89 e 90p e al foglio 52 particelle 12, 49 e 50, registrato in Grosseto il
02.04.2021, per grave inadempimento del resistente, il quale va inoltre condannato al rilascio del terreno oggetto del contratto in favore delle ricorrenti.
Inoltre, stante l'inadempimento sopra descritto, il resistente va condannato al pagamento in favore delle ricorrenti dell'importo di 12.703,00 euro, a titolo di canoni scaduti.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito azionato.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1346/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) risolve il contratto di affitto agrario concluso tra le parti in data 02.02.2021, avente ad oggetto il terreno, sito in Grosseto, località Roselle via degli Aiali, censito al C.T. del detto Comune al foglio 51, particelle 11p, 12, 13, 14, 89 e
90p e al foglio 52 particelle 12, 49 e 50, registrato in Grosseto il 02.04.2021; 2) condanna il resistente al rilascio in favore delle ricorrenti del terreno oggetto del contratto risolto;
3) condanna il resistente al pagamento in favore delle ricorrenti dell'importo di
12.703,00 euro, a titolo di canoni scaduti;
4) condanna la parte resistente al rimborso delle spese processuali in favore delle ricorrenti che si liquidano nella somma di 145,50 euro a titolo di esborsi e nella somma di 2.600,00 euro, a titolo di compensi, oltre ad accessori di legge.
Motivazione in giorni sessanta.
Grosseto, 06.03.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Sezione Specializzata Agraria
Il Tribunale di Grosseto Sezione Specializzata Agraria, in composizione collegiale, composto da:
- Dott.ssa Claudia Frosini – Presidente
- Dott. Valerio Medaglia – Giudice Rel.
- Dott. Amedeo Russo – Giudice
- Dott. Daniele Avanzati - esperto;
- Dott. Gabriele Stecchi – esperto;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa 1346/2024 R.G. promossa da
( , Parte_1 C.F._1 [...]
( ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ) rappresentati e difesi dall'Avv. FINAMORE C.F._3
DOMENICO;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE Oggetto: risoluzione del contratto di affitto agrario.
Conclusioni: all'udienza di discussione tenuta in data 06.03.2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
In via preliminare, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente, in quanto non costituitosi in giudizio, sebbene ritualmente evocato nello stesso.
Ciò posto, gli odierni ricorrenti, dando atto di avere concluso, quali concedenti, ai sensi dell'art. 45 della L. n. 203/1982, con il resistente un contratto di affitto agrario in data 02.02.2021 avente ad oggetto il terreno, sito in Grosseto, località Roselle via degli Aiali, censiti al C.T. del detto Comune al foglio 51, particelle 11p, 12, 13, 14, 89 e 90p e al foglio 52 particelle 12, 49 e
50, registrato in Grosseto il 02.04.2021 al n. 001600 serie 3T, dietro il pagamento di un canone annuo di euro 6.210,00, da pagarsi in rate annuali al
31 dicembre di ogni anno con decorrenza 2021 e allegando un inadempimento del resistente all'obbligo di pagamento del canone pari a 12.703,00 euro (euro
6.210,00 per anno 2022, euro 6.210,00 per l'anno 2023, euro 283,00 per saldo canone 2021), hanno chiesto di, “1) previo accertamento della persistente morosità nel pagamento dei canoni da parte del conduttore , residente e domiciliato Controparte_1
in Castiglione della Pescaia, fraz. Vetulonia, Loc. Scala Santa snc, dell'ultima diffida ritualmente inviata il 9.04.24 e dell'esito negativo del tentativo di conciliazione del
30.07.24, accertare e, per quanto occorrer possa, dichiarare risolto il contratto concluso inter partes in data 2 febbraio 2021 ed ordinare al medesimo di rilasciare immediatamente il terreno, posto in Grosseto, località Roselle via degli Aiali, censito al C.T. di detto Comune al foglio 51, particelle 11/p -ha 00.67.00-12,13,14,89 e 90/p –ha 06.70.00-; foglio 52 particelle 12,49 e 50, della superficie complessiva di ha 14.52.98, libero da persone e libero da cose di sua esclusiva proprietà, nella piena disponibilità delle istanti. 2) condannare
, al pagamento in favore delle ricorrenti, dei canoni scaduti e non Controparte_1 pagati e di quelli a scadere fino all'effettivo rilascio, Il tutto con riserva di agire separatamente per gli eventuali danni riscontrati al momento del rilascio dei terreni e di quelli eventualmente derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile”.
Le domande proposte da parte ricorrente sono fondate e vanno accolte.
In punto di diritto, va osservato che colui che agisce in giudizio per la risoluzione del contratto è tenuto ad allegare e a provare il titolo su cui si fonda la pretesa, allegando l'inadempimento, essendo onere del convenuto allegare e provare l'adempimento o altro fatto estintivo del credito (cfr. Cass.
Civ. S.U. n. 13533/2001).
Inoltre, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. n. 203/1982, il locatore, prima di adire l'autorità giudiziaria per ottenere la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento, è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto.
A seguito della contestazione dell'inadempimento, il locatore è tenuto, prima di ricorrere all'autorità giudiziari a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, il quale provvede a convocare le parti per un tentativo di conciliazione (art. 11 D. Lgs. n.
150/2011).
Entrambi i suddetti incombenti costituiscono condizioni di proponibilità della domanda di risoluzione (cfr. Cass. Civ. n. 8323/2023; Cass. Civ. n.
33379/2022).
Ciò chiarito, va dato atto che i ricorrenti hanno proceduto ritualmente alla contestazione dell'inadempimento al resistente ai sensi dell'art. 5 della L. n. 203/1982, mediante comunicazione inviata al resistente il 09.04.2024 (cfr. all.
2 fasc. ricorrente).
Inoltre, risulta che i ricorrenti hanno esperito il tentativo di conciliazione dinanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, con convocazione avvenuta dopo la scadenza del termine di tre mesi per la sanatoria dell'inadempimento
(cfr. all.ti 3, 4 e 5 fasc. ricorrenti).
Le domande di parte ricorrente sono pertanto proponibili.
Ciò posto, risulta che le ricorrenti, quali concedenti, hanno concluso un contratto di affitto agrario, avente ad oggetto il terreno in precedenza richiamato, con il resistente, quale conduttore, in data 02.02.2021, dietro pagamento di un canone annuale pari a 6.210,00, da pagarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, contratto che risulta debitamente registrato il
02.04.2021 (cfr. all. 1 fasc. ricorrenti).
Le ricorrenti hanno allegato l'inadempimento del resistente all'obbligo di pagamento del canone del 2021, per un residuo di 283,00 euro, al canone dell'anno 2022 e a quello del 2023, per un importo complessivo di 12.703,00 euro.
In assenza di prova dell'adempimento o di altri fatti estintivi dell'obbligazione ad opera del resistente, l'inadempimento allegato dalle ricorrenti può ritenersi provato.
A questo punto, va osservato che ai sensi dell'art. 5 della L. n. 203/1982 la risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione, dovendosi precisare che, in base all'ultimo comma di detto articolo, “La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità”.
Pertanto, essendo provata la fonte del credito azionato dalle ricorrenti nonché
l'inadempimento del resistente per oltre un'annualità del canone pattuito, è fondato il diritto alla risoluzione del contratto azionato dalle ricorrenti.
Pertanto, va dichiarato risolto il contratto di affitto concluso tra le parti in data
02.02.2021, avente ad oggetto il terreno, sito in Grosseto, località Roselle via degli Aiali, censiti al C.T. del detto Comune al foglio 51, particelle 11p, 12, 13,
14, 89 e 90p e al foglio 52 particelle 12, 49 e 50, registrato in Grosseto il
02.04.2021, per grave inadempimento del resistente, il quale va inoltre condannato al rilascio del terreno oggetto del contratto in favore delle ricorrenti.
Inoltre, stante l'inadempimento sopra descritto, il resistente va condannato al pagamento in favore delle ricorrenti dell'importo di 12.703,00 euro, a titolo di canoni scaduti.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito azionato.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1346/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) risolve il contratto di affitto agrario concluso tra le parti in data 02.02.2021, avente ad oggetto il terreno, sito in Grosseto, località Roselle via degli Aiali, censito al C.T. del detto Comune al foglio 51, particelle 11p, 12, 13, 14, 89 e
90p e al foglio 52 particelle 12, 49 e 50, registrato in Grosseto il 02.04.2021; 2) condanna il resistente al rilascio in favore delle ricorrenti del terreno oggetto del contratto risolto;
3) condanna il resistente al pagamento in favore delle ricorrenti dell'importo di
12.703,00 euro, a titolo di canoni scaduti;
4) condanna la parte resistente al rimborso delle spese processuali in favore delle ricorrenti che si liquidano nella somma di 145,50 euro a titolo di esborsi e nella somma di 2.600,00 euro, a titolo di compensi, oltre ad accessori di legge.
Motivazione in giorni sessanta.
Grosseto, 06.03.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Claudia Frosini Dott. Valerio Medaglia