Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17145 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA nato a [...], in data [...], C.F. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. GRAVIANO CATERI- C.F._1
NA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...], in data [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. COSTANZA LI- C.F._2
BORIO MAURIZIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, av-
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data 5-
10/07/2019.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Nel caso di specie, va osservato che il figlio , nato a Palermo in [...] Per_1
27/09/2007, tra qualche mese raggiungerà la maggiore età e, pertanto, fino a tale data ed in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione paterna (da lui indicata come più funzionale ai suoi spostamenti settimanali) e con la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e tenere con sé il predetto liberamente ma compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e extrascolastiche.
Quanto, invece, ai figli GABRIELE, nato in data [...] in [...], e , nato Per_2 in data 25/02/2016 in Palermo, stante la comune richiesta formulata dalle parti in merito e non sussistendo ragioni ostative, va senz'altro confermata, nel caso di specie, l'Ordinanza
Presidenziale resa dal Tribunale di Palermo in data 22/06/2023 nella parte in cui prevede un regime di affidamento condiviso, con statuizione del domicilio prevalente presso l'abita- zione materna.
Quanto al regime di frequentazione dei suddetti minori col padre, va prevista la facoltà per il genitore non affidatario di incontrare e tenere con sé i due figli minori, compatibil- mente con le loro esigenze scolastiche (nel Comune di residenza della madre, San Giuseppe
Jato) e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18,00 alla domenica alle ore 21,00, con prelievo e riaccompagnamento presso il domicilio materno;
- nella settimana in cui il padre non terrà i figli nel week end, un giorno a settimana, da concordare, dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
- ad anni alterni nella settimana del Natale (dal 24/12 al 30/12) o in quella di Capo- danno (dal 31/12 al 06/01). Analogamente per le vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo.;
- Nel periodo estivo per due settimane, durante il periodo delle sue ferie lavorative pre- vii accordi con la moglie, il periodo prescelto dovrà essere comunicato entro il 15/06 di ogni anno, con obbligo di fare comunicare telefonicamente i figli con la madre al- meno una volta al giorno
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modi- ficabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole minore.
3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in San Giu- Controparte_1 seppe Jato C.da Traversa, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei predetti minori dell'habitat domestico, inteso come il centro de- gli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Quanto all'onere economico del pagamento del mutuo cointestato, va genericamente os- servato che entrambi i coniugi sono legalmente responsabili del pagamento, anche se la casa
è assegnata a uno solo. Da qui, salvo diversi accordi, il collegio dovrà tenere conto di questo peso nella valutazione complessiva delle situazioni reddituali delle parti che ci si accinge ad affrontare, senza statuire su una distribuzione tra i coobbligati eventualmente differente dal regime contrattuale.
4. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di una somma mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mante- nimento dei figli della coppia.
4.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli è a dirsi che, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pa- lermo in data 30/09/2006 con ha chiesto revocarsi Controparte_1 Parte_1
l'importo previsto in separazione consensuale in favore della sig.ra ed a carico del CP sig. a titolo di mantenimento dei figli minori, prevedendone il mantenimento di- Parte_1 retto a carico del genitore con cui i minori alternativamente risiederanno con effetti dalla data del deposito del ricorso, nonché di qualsiasi forma di mantenimento in favore della sig.ra CP
In ordinanza presidenziale resa in seno al presente giudizio in data 22/06/2023 è stato ridotto a € 500,00 l'importo mensilmente dovuto alla moglie a titolo di contributo al man- tenimento dei figli, fermo restando l'importo di € 100,00 stabilito a titolo di mantenimento della moglie e della ripartizione delle spese straordinarie per la prole al 50% tra le parti.
A seguito del reclamo proposto dal , la Corte di Appello di Palermo con Decreto Parte_1
n. cronol. 1216/2024 del 17/04/2024 R.G. riduceva ad € 450,00 mensili il contributo per il mantenimento dei figli, dovuto alla CP
Orbene, quanto ai figli minori della coppia, inoltre, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed ana- logo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applica- zione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbli- ga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assisten- za morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun co- niuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr.
Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
4.2. ASSEGNO DIVORZILE
Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, pre- liminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re-lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione reddituale versata in atti risulta che svolga adesso mansioni d'ufficio presso la squadra Comando della Com- Parte_1 pagnia Comando e Servizi del 12° Reggimento CC “Sicilia” di Palermo con stipendio mensile di circa € 1.500,00, al netto della cessione del quinto, sul quale grava la rata del mutuo sul- la casa coniugale nonché una “rata per il recupero del trattamento economico nella missio- ne EULEX in Kosovo della durata di 120 rate da maggio 2023”, oltre al canone di locazione dell'immobile in cui vive con la compagna e il figlio avuto dalla stessa, nato il [...].
Superiori appaiono i redditi in precedenza dichiarati, anche per il modificato assetto lavora- tivo.
Di contro dapprima prestava saltuaria attività lavorativa a tempo Controparte_1 determinato, con contratti a “chiamata” come cameriera presso un locale agriturismo con scadenza 31/12/2023 e di cui non è documentato il rinnovo, né la percezione dell'indennità di disoccupazione.
La stessa vive nella casa coniugale di cui non paga in quota la rata di mutuo per accordo intervenuto nell'ambito delle condizioni di separazione e ha avuto altro figlio dal compagno col quale conviverebbe (almeno stando alle dichiarazioni rese dal figlio infra-maggiorenne
). Per_1
Quanto all'ultimo dato, ovvero la convivenza col compagno, certamente non può essere ignorato che la costituzione di una famiglia di fatto, specie se potenziata nella fermezza del suo vincolo dalla nascita di figli, costituisce espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, cui corrisponde anche una assunzione di responsabilità, verso il nuovo partner e il nuovo nucleo familiare frutto di un progetto di vita condiviso.
Citando Cass. Sezioni Unite n 32198 del 05/11/2021, tuttavia, "L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazio- ne del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci do- veri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno. Qualora sia giudizialmente accer- tata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economi- camente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di di- vorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il ri- chiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare;
della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio;
dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”.
Ciò detto, sia che la resistente - che ha costituito un nuovo nucleo familiare -conviva o meno col nuovo compagno, non verrebbe meno automaticamente il suo diritto all'assegno divorzile e ciò tanto in considerazione dell'indubbio apporto dato alla costituzione della fa- miglia (allietata dalla nascita di tre figli accuditi dalla madre durante le missioni del mari- to), quanto della chiara sperequazione economica tra le parti.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda proposta da e diretta Controparte_1 ad ottenere in suo favore un assegno divorzile, va accolta, poiché deve concludersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, conseguenza della significativa sproporzione economica rispetto all'altro coniuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non si sarebbe verificata se il richiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professio- nali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica)
Conseguentemente, appare equo fissare il contributo da porre a carico di Parte_1 per il mantenimento della prole minorenne (BR e ) in € 400,00 mensili
[...] Per_2
(€ 200,00 per ciascun figlio), e a carico di per il mantenimento del Controparte_1 figlio in € 150,00, da corrispondere all'altra parte entro il Persona_3 Per_1 giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Entrambe le parti vanno, inoltre, obbligate a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
Va poi posto a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 Controparte_1 un importo mensile di € 100,00 a titolo di assegno divorzile, annualmente rivalutabili se- condo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La decorrenza di tali assegni va individuata dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti, anche dei sub-procedimenti e della fase di reclamo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA-
LERMO, in data 30/09/2006, da nato a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
27/03/1980, e da , nata a [...], in data [...], tra- Controparte_1 scritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 69, parte II serie A, Vol. Uff. dell'anno 2006; affida i figli minori della coppia, nato in data [...] in [...], Per_1 [...]
nato in data [...] in [...], e nato in data [...] in [...]- Per_4 Per_2 lermo, ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente di presso l'abitazione del Per_1 padre e di BR e presso l'abitazione della madre e con regime di visita determi- Per_2 nato di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della volontà dei minori e sal- vo, quindi, diversi accordi liberamente stretti tra le parti, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP , un assegno mensile di euro 500,00 di cui euro 100,00 a titolo di assegno divor-
[...] zile, ed euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia, BR e
, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente se- Per_2 condo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
un assegno mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2 figlio della coppia , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im- piegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019 ; dispone l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Giuseppe Jato C.da Traversa in fa- vore di;
Controparte_1 compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, anche dei sub- procedimenti e del reclamo;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.