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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 12.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 287/2024 avente per oggetto “differenze retributive e TFR” promossa da
difeso dall' avv. DI MEOLA Massimiliano Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
e , in persona del liquidatore, Controparte_1 Controparte_2
difesa dall' avv. MARCARI Luca CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 20/3/2024, deduceva: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Società resistente dal 1/02/2012 al
31/07/2019 con mansioni di odontotecnico classificazione “Area Medico - Sanitaria ed Odontoiatrica>>;
- che l'orario contrattualizzato, pari a 20 ore settimanali, non corrispondeva a quello effettivamente espletato, atteso che egli lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
18.00;
pagina 1 di 6 - di aver proposto ricorso presso il Tribunale di Campobasso - Sezione Lavoro (RG n.
1207/2020) contro la società resistente, all'esito del quale veniva emessa sentenza n.
84/2023 del 4/04/23 con la quale il Giudice, accogliendo parzialmente la domanda, riconosceva il proprio diritto a percepire le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi, il TFR,
<<nonch il pagamento della retribuzione per ulteriori ore settimanali e tutta la durata>
del rapporto di lavoro>>, rigettando la pretesa volta ad ottenere il superiore inquadramento contrattuale;
- che la menzionata statuizione veniva riformata a seguito dell'interposizione del giudizio di appello (RG n. 146/2023) solo relativamente alle spese processuali;
-che, quindi, l'an della propria pretesa era stato già oggetto di statuizione e di condanna generica nella sentenza n. 84/2023.
Chiedeva quindi di accertare e quindi riconoscere in suo favore la maggiore somma di Euro
86.252,40 a titolo di retribuzione per ulteriori 25 ore settimanali e per tutta la durata del rapporto di lavoro dal 01.02.2012 al 31.07.2019 così come statuito nella sentenza n. 84/2023 emessa dal Tribunale di Campobasso e confermata dalla Corte di Appello di Campobasso con la sentenza n. 10/2024, oltre agli interessi maturati fino al saldo effettivo.
Costituendosi in giudizio, la Società resistente eccepiva l'infondatezza della proposta domanda per insussistenza dei presupposti costitutivi, deducendo, in particolare, che:
- la somma richiesta, pari ad Euro 86.252,40, a titolo di pagamento delle ulteriori 25 ore settimanali di lavoro espletate per tutta la durata del rapporto di lavoro appariva eccessivamente sproporzionata rispetto al quantum che sarebbe realmente dovuto>> in quanto differenze retributive per le ulteriori 25 ore settimanali che avrebbe svolto il Sig. Parte_1
e per tutta la durata del rapporto di lavoro dal 01.02.2012 al 31.07.2019 dovrebbe essere determinata secondo i parametri già stabiliti dal Giudice sia nella sentenza n.84/2023 resa nel giudizio di primo grado avente nrg 1207/2020 confermata dalla sentenza n. 10/2024 della
Corte di Appello di Campobasso e comunque ammonterebbe nella minor somma pari ad €
76.449,12 (ossia pari ad € 9.803,28 in meno)>>;
- il ricorrente era incorso in errore di calcolo retributive, pari ad €. 76.449,12 (per le ore di lavoro straordinario presuntivamente svolto dal
), al TFR maturato per il predetto periodo pari ad € 9.803,28>>; Parte_1
- tale sommatoria non era ammissibile, in quanto italiana è orientata nel ritenere che le differenze retributive, se legittimamente riconosciute,
pagina 2 di 6 vadano incluse nel calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), in quanto parte integrante della retribuzione complessiva. Tuttavia, esistono situazioni particolari in cui non tutte le somme percepite o riconosciute a titolo di retribuzione concorrono necessariamente al calcolo del TFR. Le eccezioni riguardano principalmente alcune tipologie di emolumenti o somme che, per loro natura, non vengono considerate utili al calcolo del TFR, poiché non sono assimilabili alla "retribuzione globale di fatto>> come occasionale o straordinaria, che non rientrano nella normale retribuzione>> (cfr. pagg.
6-7 della memoria di costituzione).
Pertanto, la Società resistente concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso avversario.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
_____
1. Deve premettersi che il ricorrente erroneamente indica nel ricorso introduttivo del presente giudizio di essere stato inquadrato, in relazione la rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della Società resistente, nel 2° livello previsto per la classificazione del personale dal CCNL
“Area Medico- Sanitaria ed Odontoiatrica”, mentre, in effetti, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di tale inquadramento, oggetto di scrutinio nel giudizio contraddistinto dal n.
R.G. n. 1207/2020, celebratosi innanzi a questo Tribunale, era stata rigettata con sentenza n.
84/2023 del 4/04/23.
Si osserva, in ogni caso, che i conteggi allegati dal ricorrente (doc. 4 – fascicolo di parte ricorrente) sono stati redatti tenuto conto dei parametri afferenti alla posizione economica relativa al 6° livello CCNL del settore “Odontotecnici – Artigianato”, ossia in ragione dell'effettivo inquadramento del ricorrente nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con la società “ . Controparte_1
2. Ciò premesso, il ricorrente chiede di quantificare e, conseguentemente, liquidare le somme dovute in suo favore a titolo di retribuzione in ragione delle ulteriori n. 25 ore settimanali espletate, rispetto all'orario contrattualizzato, per tutta la durata del rapporto già in essere tra le parti e, precisamente, dal 1.02.2012 al 31.07.2019; l'esistenza del diritto in questione è stata già accertata nell'ambito del giudizio RG n. 1207/2020, definito con sentenza di questo
Tribunale, n. 84/2023, pacificamente irrevocabile, recante condanna generica della al pagamento della predetta retribuzione in favore del . CP_1 Parte_1
pagina 3 di 6 Va pure rilevato che i meccanismi di calcolo applicati nei conteggi, allegati dal ricorrente sub doc. n. 4, risultano corretti quanto alle seguenti voci:
-somme indicate a titolo di retribuzione ordinaria, calcolate mediante la sommatoria dello stipendio tabellare contrattualmente individuato per la categoria e la qualifica del lavoratore, dell'indennità di contingenza e degli scatti di anzianità maturati, pari ad euro 54.290,99;
-ore di straordinario (in numero di 5 per ogni settimana lavorativa, visto che con sentenza n.
84/2023 era stato accertato lo svolgimento di un orario settimanale di 45 ore), con conseguente applicazione di una maggiorazione del 25%, come previsto dal CCNL di riferimento, da liquidarsi in euro 16.475,34;
-tredicesima mensilità, commisurata al trattamento retributivo del mese di dicembre, come da disposizioni del CCNL, pari ad euro 4.544,19.
Per le indicate causali può essere, quindi, riconosciuto il complessivo importo di euro
75.310,82, anche perché nessuna specifica contestazione risulta avanzata dalla resistente rispetto alle indicate voci.
Non possono, invece, essere riconosciute le ulteriori somme, indicate nei conteggi sub doc. 4, richieste a titolo di “festività non godute” (euro 419,00) e di “una tantum o arretrati contrattuali”
(euro 719,00); invero, detti importi sono attinenti a domande che, da un lato, esulano dalle statuizioni della sentenza n. 84/2023 e, dall'altro, si tratta di voci che non sono state neppure oggetto di specifica allegazione, prima ancora che di prova, nella presente sede.
3. Per ciò che concerne il trattamento di fine rapporto, valutate le contestazioni sollevate in proposito dalla resistente, vanno svolte le seguenti osservazioni: CP_3 nessun dubbio può sorgere relativamente all' “an” sotteso al riconoscimento del diritto alla corresponsione del TFR in relazione alle ulteriori n. 25 ore settimanali lavorate, in quanto, nell'ambito del giudizio contraddistinto dal n. R.G. 1207/2020, è stato accertato l'espletamento del maggior orario lavorativo che, chiaramente, concorre alla determinazione del trattamento in esame. Pertanto, è chiaro che il diritto alla retribuzione per le ulteriori n. 25 ore settimanali rispetto a quelle contrattualizzate contempli anche il riconoscimento delle somme dovute a titolo di TFR, rapportate a detto monte ore;
-anche parte resistente -esplicitamente- riconosce che <le differenze retributive, se legittimamente riconosciute, vadano incluse nel calcolo del Trattamento di Fine Rapporto
(TFR), in quanto parte integrante della retribuzione complessiva>>, a meno che non si tratti di compensi aventi natura occasionale o straordinaria, che non rientrano nella normale retribuzione, ipotesi che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie;
pagina 4 di 6 -in proposito, appare, infatti, appena il caso di sottolineare che la natura occasionale o straordinaria dei compensi differisce sul piano ontologico dall'espletamento della prestazione lavorativa in regime di straordinario che, con riguardo alla fattispecie esaminata, ricorre in ordine all'effettuazione di n. 5 ore settimanali rispetto ad un orario fissato dalla contrattazione collettiva in 40 ore;
-invero, nessun dubbio può sorgere rispetto al fatto che il lavoro effettuato in regime di straordinario rientri nel calcolo del TFR, nel quale devono essere computate tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e, dunque, anche quelle versate a titolo di compenso per lavoro straordinario;
-le eccezioni sollevate dalla Società resistente in ordine al fatto che le somme dovute a titolo di TFR non avrebbero dovuto essere inserite nel quantum richiesto dal ricorrente sono, quindi, infondate, dato che non è contestato il merito della pretesa, né sotto il profilo della effettiva sussistenza, né sotto il profilo della quantificazione. Peraltro, ci si limita ad osservare che, ove le somme richieste a titolo di TFR non “rientrassero” nel precedente giudicato, esse ben potrebbero essere richieste nella presente sede e, quindi, in ogni caso riconosciute in ragione ed in dipendenza del monte orario aggiuntivo già oggetto di accertamento e, in questa sede, di liquidazione.
4. Dunque, fermo quanto rilevato in merito all' “an” della pretesa del ricorrente avente ad oggetto il TFR, riguardo al “quantum” deve essere osservato che la sentenza n. 84/2023 già aveva liquidato a titolo di TFR Euro 4.523,38; pertanto, atteso che nei conteggi allegati al presente procedimento le somme dovute a tale titolo di vengono calcolate retribuzione utile di tutto il periodo lavorativo>>, dall'importo richiesto deve essere detratto quanto precedentemente riconosciuto.
In ultima analisi, la somma dovuta a titolo di TFR, da liquidare al ricorrente, è pari ad euro
5.279,90, così computata: euro 9.803,28 (TFR calcolato sull'intero periodo lavorativo) – euro
4.523,38 (TFR riconosciuto e liquidato con la sentenza n. 84/2023) = euro 5.279,90 (TFR da corrispondere).
In definitiva, la Società resistente è tenuta alla corresponsione nei confronti del ricorrente della complessiva somma di euro 80.590,72 (75.310,82 a titolo di retribuzioni ed euro
5.279,90 per TFR)
5. Le spese processuali seguono la soccombenza della resistente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così dispone: pagina 5 di 6 1) Condanna la , in persona del Controparte_4
liquidatore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva Parte_1
somma di euro 80.590,72 a titolo di differenze retributive/tfr per il periodo febbraio 2012/ luglio
2019, oltre interessi e rivalutazione;
2) Condanna la , in persona del Controparte_4
liquidatore, al pagamento delle spese di lite in favore di spese che Parte_1
liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Campobasso, 31 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 12.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 287/2024 avente per oggetto “differenze retributive e TFR” promossa da
difeso dall' avv. DI MEOLA Massimiliano Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
e , in persona del liquidatore, Controparte_1 Controparte_2
difesa dall' avv. MARCARI Luca CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 20/3/2024, deduceva: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Società resistente dal 1/02/2012 al
31/07/2019 con mansioni di odontotecnico classificazione “Area Medico - Sanitaria ed Odontoiatrica>>;
- che l'orario contrattualizzato, pari a 20 ore settimanali, non corrispondeva a quello effettivamente espletato, atteso che egli lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
18.00;
pagina 1 di 6 - di aver proposto ricorso presso il Tribunale di Campobasso - Sezione Lavoro (RG n.
1207/2020) contro la società resistente, all'esito del quale veniva emessa sentenza n.
84/2023 del 4/04/23 con la quale il Giudice, accogliendo parzialmente la domanda, riconosceva il proprio diritto a percepire le retribuzioni relative agli ultimi tre mesi, il TFR,
<<nonch il pagamento della retribuzione per ulteriori ore settimanali e tutta la durata>
del rapporto di lavoro>>, rigettando la pretesa volta ad ottenere il superiore inquadramento contrattuale;
- che la menzionata statuizione veniva riformata a seguito dell'interposizione del giudizio di appello (RG n. 146/2023) solo relativamente alle spese processuali;
-che, quindi, l'an della propria pretesa era stato già oggetto di statuizione e di condanna generica nella sentenza n. 84/2023.
Chiedeva quindi di accertare e quindi riconoscere in suo favore la maggiore somma di Euro
86.252,40 a titolo di retribuzione per ulteriori 25 ore settimanali e per tutta la durata del rapporto di lavoro dal 01.02.2012 al 31.07.2019 così come statuito nella sentenza n. 84/2023 emessa dal Tribunale di Campobasso e confermata dalla Corte di Appello di Campobasso con la sentenza n. 10/2024, oltre agli interessi maturati fino al saldo effettivo.
Costituendosi in giudizio, la Società resistente eccepiva l'infondatezza della proposta domanda per insussistenza dei presupposti costitutivi, deducendo, in particolare, che:
- la somma richiesta, pari ad Euro 86.252,40, a titolo di pagamento delle ulteriori 25 ore settimanali di lavoro espletate per tutta la durata del rapporto di lavoro appariva eccessivamente sproporzionata rispetto al quantum che sarebbe realmente dovuto>> in quanto differenze retributive per le ulteriori 25 ore settimanali che avrebbe svolto il Sig. Parte_1
e per tutta la durata del rapporto di lavoro dal 01.02.2012 al 31.07.2019 dovrebbe essere determinata secondo i parametri già stabiliti dal Giudice sia nella sentenza n.84/2023 resa nel giudizio di primo grado avente nrg 1207/2020 confermata dalla sentenza n. 10/2024 della
Corte di Appello di Campobasso e comunque ammonterebbe nella minor somma pari ad €
76.449,12 (ossia pari ad € 9.803,28 in meno)>>;
- il ricorrente era incorso in errore di calcolo retributive, pari ad €. 76.449,12 (per le ore di lavoro straordinario presuntivamente svolto dal
), al TFR maturato per il predetto periodo pari ad € 9.803,28>>; Parte_1
- tale sommatoria non era ammissibile, in quanto italiana è orientata nel ritenere che le differenze retributive, se legittimamente riconosciute,
pagina 2 di 6 vadano incluse nel calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), in quanto parte integrante della retribuzione complessiva. Tuttavia, esistono situazioni particolari in cui non tutte le somme percepite o riconosciute a titolo di retribuzione concorrono necessariamente al calcolo del TFR. Le eccezioni riguardano principalmente alcune tipologie di emolumenti o somme che, per loro natura, non vengono considerate utili al calcolo del TFR, poiché non sono assimilabili alla "retribuzione globale di fatto>> come occasionale o straordinaria, che non rientrano nella normale retribuzione>> (cfr. pagg.
6-7 della memoria di costituzione).
Pertanto, la Società resistente concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso avversario.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
_____
1. Deve premettersi che il ricorrente erroneamente indica nel ricorso introduttivo del presente giudizio di essere stato inquadrato, in relazione la rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della Società resistente, nel 2° livello previsto per la classificazione del personale dal CCNL
“Area Medico- Sanitaria ed Odontoiatrica”, mentre, in effetti, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di tale inquadramento, oggetto di scrutinio nel giudizio contraddistinto dal n.
R.G. n. 1207/2020, celebratosi innanzi a questo Tribunale, era stata rigettata con sentenza n.
84/2023 del 4/04/23.
Si osserva, in ogni caso, che i conteggi allegati dal ricorrente (doc. 4 – fascicolo di parte ricorrente) sono stati redatti tenuto conto dei parametri afferenti alla posizione economica relativa al 6° livello CCNL del settore “Odontotecnici – Artigianato”, ossia in ragione dell'effettivo inquadramento del ricorrente nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con la società “ . Controparte_1
2. Ciò premesso, il ricorrente chiede di quantificare e, conseguentemente, liquidare le somme dovute in suo favore a titolo di retribuzione in ragione delle ulteriori n. 25 ore settimanali espletate, rispetto all'orario contrattualizzato, per tutta la durata del rapporto già in essere tra le parti e, precisamente, dal 1.02.2012 al 31.07.2019; l'esistenza del diritto in questione è stata già accertata nell'ambito del giudizio RG n. 1207/2020, definito con sentenza di questo
Tribunale, n. 84/2023, pacificamente irrevocabile, recante condanna generica della al pagamento della predetta retribuzione in favore del . CP_1 Parte_1
pagina 3 di 6 Va pure rilevato che i meccanismi di calcolo applicati nei conteggi, allegati dal ricorrente sub doc. n. 4, risultano corretti quanto alle seguenti voci:
-somme indicate a titolo di retribuzione ordinaria, calcolate mediante la sommatoria dello stipendio tabellare contrattualmente individuato per la categoria e la qualifica del lavoratore, dell'indennità di contingenza e degli scatti di anzianità maturati, pari ad euro 54.290,99;
-ore di straordinario (in numero di 5 per ogni settimana lavorativa, visto che con sentenza n.
84/2023 era stato accertato lo svolgimento di un orario settimanale di 45 ore), con conseguente applicazione di una maggiorazione del 25%, come previsto dal CCNL di riferimento, da liquidarsi in euro 16.475,34;
-tredicesima mensilità, commisurata al trattamento retributivo del mese di dicembre, come da disposizioni del CCNL, pari ad euro 4.544,19.
Per le indicate causali può essere, quindi, riconosciuto il complessivo importo di euro
75.310,82, anche perché nessuna specifica contestazione risulta avanzata dalla resistente rispetto alle indicate voci.
Non possono, invece, essere riconosciute le ulteriori somme, indicate nei conteggi sub doc. 4, richieste a titolo di “festività non godute” (euro 419,00) e di “una tantum o arretrati contrattuali”
(euro 719,00); invero, detti importi sono attinenti a domande che, da un lato, esulano dalle statuizioni della sentenza n. 84/2023 e, dall'altro, si tratta di voci che non sono state neppure oggetto di specifica allegazione, prima ancora che di prova, nella presente sede.
3. Per ciò che concerne il trattamento di fine rapporto, valutate le contestazioni sollevate in proposito dalla resistente, vanno svolte le seguenti osservazioni: CP_3 nessun dubbio può sorgere relativamente all' “an” sotteso al riconoscimento del diritto alla corresponsione del TFR in relazione alle ulteriori n. 25 ore settimanali lavorate, in quanto, nell'ambito del giudizio contraddistinto dal n. R.G. 1207/2020, è stato accertato l'espletamento del maggior orario lavorativo che, chiaramente, concorre alla determinazione del trattamento in esame. Pertanto, è chiaro che il diritto alla retribuzione per le ulteriori n. 25 ore settimanali rispetto a quelle contrattualizzate contempli anche il riconoscimento delle somme dovute a titolo di TFR, rapportate a detto monte ore;
-anche parte resistente -esplicitamente- riconosce che <le differenze retributive, se legittimamente riconosciute, vadano incluse nel calcolo del Trattamento di Fine Rapporto
(TFR), in quanto parte integrante della retribuzione complessiva>>, a meno che non si tratti di compensi aventi natura occasionale o straordinaria, che non rientrano nella normale retribuzione, ipotesi che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie;
pagina 4 di 6 -in proposito, appare, infatti, appena il caso di sottolineare che la natura occasionale o straordinaria dei compensi differisce sul piano ontologico dall'espletamento della prestazione lavorativa in regime di straordinario che, con riguardo alla fattispecie esaminata, ricorre in ordine all'effettuazione di n. 5 ore settimanali rispetto ad un orario fissato dalla contrattazione collettiva in 40 ore;
-invero, nessun dubbio può sorgere rispetto al fatto che il lavoro effettuato in regime di straordinario rientri nel calcolo del TFR, nel quale devono essere computate tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e, dunque, anche quelle versate a titolo di compenso per lavoro straordinario;
-le eccezioni sollevate dalla Società resistente in ordine al fatto che le somme dovute a titolo di TFR non avrebbero dovuto essere inserite nel quantum richiesto dal ricorrente sono, quindi, infondate, dato che non è contestato il merito della pretesa, né sotto il profilo della effettiva sussistenza, né sotto il profilo della quantificazione. Peraltro, ci si limita ad osservare che, ove le somme richieste a titolo di TFR non “rientrassero” nel precedente giudicato, esse ben potrebbero essere richieste nella presente sede e, quindi, in ogni caso riconosciute in ragione ed in dipendenza del monte orario aggiuntivo già oggetto di accertamento e, in questa sede, di liquidazione.
4. Dunque, fermo quanto rilevato in merito all' “an” della pretesa del ricorrente avente ad oggetto il TFR, riguardo al “quantum” deve essere osservato che la sentenza n. 84/2023 già aveva liquidato a titolo di TFR Euro 4.523,38; pertanto, atteso che nei conteggi allegati al presente procedimento le somme dovute a tale titolo di vengono calcolate retribuzione utile di tutto il periodo lavorativo>>, dall'importo richiesto deve essere detratto quanto precedentemente riconosciuto.
In ultima analisi, la somma dovuta a titolo di TFR, da liquidare al ricorrente, è pari ad euro
5.279,90, così computata: euro 9.803,28 (TFR calcolato sull'intero periodo lavorativo) – euro
4.523,38 (TFR riconosciuto e liquidato con la sentenza n. 84/2023) = euro 5.279,90 (TFR da corrispondere).
In definitiva, la Società resistente è tenuta alla corresponsione nei confronti del ricorrente della complessiva somma di euro 80.590,72 (75.310,82 a titolo di retribuzioni ed euro
5.279,90 per TFR)
5. Le spese processuali seguono la soccombenza della resistente e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così dispone: pagina 5 di 6 1) Condanna la , in persona del Controparte_4
liquidatore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva Parte_1
somma di euro 80.590,72 a titolo di differenze retributive/tfr per il periodo febbraio 2012/ luglio
2019, oltre interessi e rivalutazione;
2) Condanna la , in persona del Controparte_4
liquidatore, al pagamento delle spese di lite in favore di spese che Parte_1
liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione.
Campobasso, 31 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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