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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/04/2024, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Maura STASSANO Presidente
Dott. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dott. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 15/04/2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 293/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Leo Iannelli e Parte_1
Anna Roma, come da procura allegata al ricorso di appello, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Scognamiglio, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa.
Appello avverso la sentenza n. 2096/2021 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare illegittima la sanzione disciplinare irrogata,
vinte le spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/12/2017 , premesso che Parte_1
era dipendente di come impiegato;
che il datore di CP_1
lavoro con raccomandata del 07/09/2017 contestava l'addebito disciplinare
(varie irregolarità nella compilazione delle schede privati ai fini della concessione di prestiti); che egli rendeva le giustificazioni;
che l'azienda comminava la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione
2 per n. 5 giorni, con raccomandata pervenuta il 02/11/2017; che la sanzione era illegittima per inesistenza delle infrazioni e per insussistenza della violazione dei doveri professionali;
adiva il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Salerno, chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare e riservandosi il risarcimento dei danni subiti.
Nel costituirsi in giudizio deduceva l'infondatezza della pretesa e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 27/12/2021 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 23/06/2022.
L'appellante ribadiva le proprie deduzioni circa l'insussistenza della responsabilità nella redazione delle schede. Depositava i verbali inerenti le deposizioni testimoniali raccolte in data 29/04/2021 nel processo penale instaurato a suo carico e ne riportava il contenuto, prospettandone la rilevanza ai fini della controversia. Chiedeva l'annullamento della sanzione disciplinare.
L'appellato si costituiva con memoria difensiva depositata 23/06/2023;
eccepiva la tardività della produzione documentale (trattandosi di testi
3 escussi nel processo penale in epoca ben anteriore alla decisione del
Giudice del lavoro del Tribunale, nonché con la presenza del medesimo difensore che patrocinava il anche in sede civile) e la Pt_1
incompletezza della stessa (avendo l'appellante volutamente omesso di depositare alcune pagine delle deposizioni, sì da travisarne il contenuto).
Eccepiva la inammissibilità delle deduzioni nuove, formulate dall'appellante solo in secondo grado.
Nel merito, ribadiva la sussistenza e gravità degli addebiti, CP_1
rimarcando che il lavoratore non aveva negato di avere compilato le schede, onde il fatto materiale addebitato non era controverso, ed eccepiva che la questione inerente la proporzionalità della sanzione non era stata sollevata nel ricorso di primo grado.
Chiedeva pertanto il rigetto del gravame.
In corso di causa le parti comunicavano di avere transatto la lite in sede stragiudiziale.
Nelle ultime note di trattazione scritta chiedeva di dichiarare cessata CP_1
la materia del contendere.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi dichiarare cessata la materia del contendere.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cd cartolare del 04/12/2023, i difensori del lavoratore appellante hanno così dichiarato:
“I procuratori avv. Anna Roma ed avv. Leo Iannelli, nell'interesse
dell'esponente , danno atto e dichiarano che le parti in Parte_1
causa hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede protetta ed i
relativi adempimenti dovranno concretizzarsi entro e non oltre il
28/02/2024. Ciò posto, si chiede che Cod. Ecc.ma Corte voglia rinviare il
presente giudizio ad una data successiva all'1/3/2024”.
Nelle proprie note scritte a sua volta ha dedotto: “ Nelle more, le CP_1
parti hanno raggiunto un accordo conciliativo con il quale, in relazione al
termine per l'adempimento di alcune delle obbligazioni previste nel
medesimo, si sono impegnate, in vista dell'udienza indicata in epigrafe, a
depositare note di trattazione scritta recanti richiesta di rinvio
dell'udienza a data successiva al 1° marzo 2024, per poi richiedere – in
vista della successiva, fissanda udienza ed una volta verificato
l'adempimento delle obbligazioni previste nell'accordo – la declaratoria
di cessazione della materia del contendere”.
5 La Corte ha quindi rinviato al 15/04/2024.
Anche tale udienza si è svolta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127
ter cpc.
Nelle proprie note ha così concluso: “All'esito dell'udienza del 4 CP_1
dicembre 2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, vista la
richiesta delle parti di rinvio dell'udienza a data successiva al 1° marzo
2024 al fine di verificare l'adempimento di alcune obbligazioni previste
nell'accordo di conciliazione sottoscritto in sede protetta, la Corte
d'appello di Salerno, sezione lavoro, con ordinanza del 4 dicembre 2023,
ha rinviato la causa al 15 aprile 2024, disponendo nuovamente la
sostituzione dell'udienza con il deposito telematico, fino a cinque giorni
prima.
Tutto ciò premesso, rilevato che le parti hanno Controparte_1
raggiunto un accordo conciliativo, CHIEDE che la Corte adita voglia
disporre la cessazione della materia del contendere per intervenuta
conciliazione della lite con compensazione delle spese”.
L'appellate non ha depositato note per l'udienza del 15/04/2024. Pt_1
Sulla scorta di quanto emerge sia dalle dichiarazioni rese in riferimento alla precedente udienza del 04/12/2023 dai difensori del sia dalle Pt_1
6 note di inerenti l'udienza del 15/04/2024, risulta confermata con CP_1
certezza l'avvenuta definizione della controversia in sede stragiudiziale.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il nuovo assetto dei rapporti reciproci, come determinato dall'accordo conciliativo, va infatti a sostituirsi alla pronunzia già emessa fra le parti e rende superflua la decisione sul gravame (Cass. ord. n. 715/2024).
La cessazione della materia del contendere si determina qualora “le parti
di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa
pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale,
che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non
più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della
controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in
ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo” (Cass. S.U. n.
8980/2018).
Nel caso di specie costituisce circostanza confermata da entrambe le parti l'avvenuto componimento della controversia tramite accordo stragiudiziale.
In ordine alle spese processuali, nelle note relative all'ultima CP_1
udienza del 15/04/2024 ha chiesto la compensazione integrale, e tale
7 richiesta non risulta contrastata dal (il quale, ai sensi dell'art. 127 Pt_1
ter cpc, deve ritenersi non comparso in detta udienza, non avendo depositato le proprie note scritte, pur avendo ricevuto la relativa comunicazione dalla cancelleria).
Del resto, l'intervenuto componimento della lite mediante conciliazione
“in sede protetta” (come incontestatamente asserito dai difensori del nelle precedenti note del 04/12/2023) costituisce indice di un Pt_1
espresso accordo fra le parti, liberamente raggiunto e adottato con formalità e garanzie idonee a tutelare il lavoratore.
Si aggiunge che risulta definita in modo analogo anche l'altra controversia pendente fra le stesse parti e trattata da questa Corte nella medesima data del 15/04/2024 sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc (proc. n. 122/2023 RG,
ruolo dott. Pisapia).
Anche in tale giudizio (avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimato al da ) le parti avevano già comunicato in Pt_1 CP_1
precedenza l'avvenuta conciliazione stragiudiziale.
Anche in tale processo n. 122/2023 RG nelle note scritte in vista del
15/04/2024 ha chiesto la declaratoria di cessata materia del CP_1
contendere con compensazione delle spese, e non vi è stata sul punto
8 alcuna opposizione ad opera del in detto giudizio il lavoratore ha Pt_1
depositato le proprie note ex art. 127 ter ed ha così concluso: “I
procuratori avv. Anna Roma ed Avv. Leo Iannelli, nell'interesse
dell'esponente , danno atto e dichiarano che le parti in Parte_1
causa danno atto e dichiarano che le parti in causa hanno raggiunto un
accordo conciliativo. Ciò posto, si chiede che Cod. Ecc.ma Corte Voglia
disporre e dichiarare la cessazione della materia del contendere per
intervenuta conciliazione con integrale compensazione delle spese”.
Ne consegue che le spese del doppio grado vanno interamente compensate anche nel presente giudizio n. 293/2022 RG.
Non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 293/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso Parte_1 CP_1
la sentenza n. 2096/2021 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno,
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere;
9 2)compensa per intero fra le parti le spese del doppio grado.
Salerno, 15/04/2024.
Il Consigliere estensore
Dott. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dott. Maura STASSANO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dott. Maura STASSANO Presidente
Dott. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dott. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 15/04/2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 293/2022 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Leo Iannelli e Parte_1
Anna Roma, come da procura allegata al ricorso di appello, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Scognamiglio, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa.
Appello avverso la sentenza n. 2096/2021 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: dichiarare illegittima la sanzione disciplinare irrogata,
vinte le spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, con rivalsa di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/12/2017 , premesso che Parte_1
era dipendente di come impiegato;
che il datore di CP_1
lavoro con raccomandata del 07/09/2017 contestava l'addebito disciplinare
(varie irregolarità nella compilazione delle schede privati ai fini della concessione di prestiti); che egli rendeva le giustificazioni;
che l'azienda comminava la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione
2 per n. 5 giorni, con raccomandata pervenuta il 02/11/2017; che la sanzione era illegittima per inesistenza delle infrazioni e per insussistenza della violazione dei doveri professionali;
adiva il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Salerno, chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare e riservandosi il risarcimento dei danni subiti.
Nel costituirsi in giudizio deduceva l'infondatezza della pretesa e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 27/12/2021 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 23/06/2022.
L'appellante ribadiva le proprie deduzioni circa l'insussistenza della responsabilità nella redazione delle schede. Depositava i verbali inerenti le deposizioni testimoniali raccolte in data 29/04/2021 nel processo penale instaurato a suo carico e ne riportava il contenuto, prospettandone la rilevanza ai fini della controversia. Chiedeva l'annullamento della sanzione disciplinare.
L'appellato si costituiva con memoria difensiva depositata 23/06/2023;
eccepiva la tardività della produzione documentale (trattandosi di testi
3 escussi nel processo penale in epoca ben anteriore alla decisione del
Giudice del lavoro del Tribunale, nonché con la presenza del medesimo difensore che patrocinava il anche in sede civile) e la Pt_1
incompletezza della stessa (avendo l'appellante volutamente omesso di depositare alcune pagine delle deposizioni, sì da travisarne il contenuto).
Eccepiva la inammissibilità delle deduzioni nuove, formulate dall'appellante solo in secondo grado.
Nel merito, ribadiva la sussistenza e gravità degli addebiti, CP_1
rimarcando che il lavoratore non aveva negato di avere compilato le schede, onde il fatto materiale addebitato non era controverso, ed eccepiva che la questione inerente la proporzionalità della sanzione non era stata sollevata nel ricorso di primo grado.
Chiedeva pertanto il rigetto del gravame.
In corso di causa le parti comunicavano di avere transatto la lite in sede stragiudiziale.
Nelle ultime note di trattazione scritta chiedeva di dichiarare cessata CP_1
la materia del contendere.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi dichiarare cessata la materia del contendere.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cd cartolare del 04/12/2023, i difensori del lavoratore appellante hanno così dichiarato:
“I procuratori avv. Anna Roma ed avv. Leo Iannelli, nell'interesse
dell'esponente , danno atto e dichiarano che le parti in Parte_1
causa hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede protetta ed i
relativi adempimenti dovranno concretizzarsi entro e non oltre il
28/02/2024. Ciò posto, si chiede che Cod. Ecc.ma Corte voglia rinviare il
presente giudizio ad una data successiva all'1/3/2024”.
Nelle proprie note scritte a sua volta ha dedotto: “ Nelle more, le CP_1
parti hanno raggiunto un accordo conciliativo con il quale, in relazione al
termine per l'adempimento di alcune delle obbligazioni previste nel
medesimo, si sono impegnate, in vista dell'udienza indicata in epigrafe, a
depositare note di trattazione scritta recanti richiesta di rinvio
dell'udienza a data successiva al 1° marzo 2024, per poi richiedere – in
vista della successiva, fissanda udienza ed una volta verificato
l'adempimento delle obbligazioni previste nell'accordo – la declaratoria
di cessazione della materia del contendere”.
5 La Corte ha quindi rinviato al 15/04/2024.
Anche tale udienza si è svolta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127
ter cpc.
Nelle proprie note ha così concluso: “All'esito dell'udienza del 4 CP_1
dicembre 2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, vista la
richiesta delle parti di rinvio dell'udienza a data successiva al 1° marzo
2024 al fine di verificare l'adempimento di alcune obbligazioni previste
nell'accordo di conciliazione sottoscritto in sede protetta, la Corte
d'appello di Salerno, sezione lavoro, con ordinanza del 4 dicembre 2023,
ha rinviato la causa al 15 aprile 2024, disponendo nuovamente la
sostituzione dell'udienza con il deposito telematico, fino a cinque giorni
prima.
Tutto ciò premesso, rilevato che le parti hanno Controparte_1
raggiunto un accordo conciliativo, CHIEDE che la Corte adita voglia
disporre la cessazione della materia del contendere per intervenuta
conciliazione della lite con compensazione delle spese”.
L'appellate non ha depositato note per l'udienza del 15/04/2024. Pt_1
Sulla scorta di quanto emerge sia dalle dichiarazioni rese in riferimento alla precedente udienza del 04/12/2023 dai difensori del sia dalle Pt_1
6 note di inerenti l'udienza del 15/04/2024, risulta confermata con CP_1
certezza l'avvenuta definizione della controversia in sede stragiudiziale.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il nuovo assetto dei rapporti reciproci, come determinato dall'accordo conciliativo, va infatti a sostituirsi alla pronunzia già emessa fra le parti e rende superflua la decisione sul gravame (Cass. ord. n. 715/2024).
La cessazione della materia del contendere si determina qualora “le parti
di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa
pende, di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale,
che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non
più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della
controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in
ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo” (Cass. S.U. n.
8980/2018).
Nel caso di specie costituisce circostanza confermata da entrambe le parti l'avvenuto componimento della controversia tramite accordo stragiudiziale.
In ordine alle spese processuali, nelle note relative all'ultima CP_1
udienza del 15/04/2024 ha chiesto la compensazione integrale, e tale
7 richiesta non risulta contrastata dal (il quale, ai sensi dell'art. 127 Pt_1
ter cpc, deve ritenersi non comparso in detta udienza, non avendo depositato le proprie note scritte, pur avendo ricevuto la relativa comunicazione dalla cancelleria).
Del resto, l'intervenuto componimento della lite mediante conciliazione
“in sede protetta” (come incontestatamente asserito dai difensori del nelle precedenti note del 04/12/2023) costituisce indice di un Pt_1
espresso accordo fra le parti, liberamente raggiunto e adottato con formalità e garanzie idonee a tutelare il lavoratore.
Si aggiunge che risulta definita in modo analogo anche l'altra controversia pendente fra le stesse parti e trattata da questa Corte nella medesima data del 15/04/2024 sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc (proc. n. 122/2023 RG,
ruolo dott. Pisapia).
Anche in tale giudizio (avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimato al da ) le parti avevano già comunicato in Pt_1 CP_1
precedenza l'avvenuta conciliazione stragiudiziale.
Anche in tale processo n. 122/2023 RG nelle note scritte in vista del
15/04/2024 ha chiesto la declaratoria di cessata materia del CP_1
contendere con compensazione delle spese, e non vi è stata sul punto
8 alcuna opposizione ad opera del in detto giudizio il lavoratore ha Pt_1
depositato le proprie note ex art. 127 ter ed ha così concluso: “I
procuratori avv. Anna Roma ed Avv. Leo Iannelli, nell'interesse
dell'esponente , danno atto e dichiarano che le parti in Parte_1
causa danno atto e dichiarano che le parti in causa hanno raggiunto un
accordo conciliativo. Ciò posto, si chiede che Cod. Ecc.ma Corte Voglia
disporre e dichiarare la cessazione della materia del contendere per
intervenuta conciliazione con integrale compensazione delle spese”.
Ne consegue che le spese del doppio grado vanno interamente compensate anche nel presente giudizio n. 293/2022 RG.
Non sussistono i presupposti di cui all' art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 293/2022
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso Parte_1 CP_1
la sentenza n. 2096/2021 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno,
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere;
9 2)compensa per intero fra le parti le spese del doppio grado.
Salerno, 15/04/2024.
Il Consigliere estensore
Dott. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dott. Maura STASSANO
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