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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5101/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5101/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 11 novembre 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Antonella Facci Bacchi Mellini ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i sig.ri Parte_1
e hanno concordemente chiesto la parziale modifica
[...] Parte_2
delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 318/2017 di data 27 marzo 2017 e del successivo decreto di modifica di detta sentenza datato 24 ottobre 2022, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni: “in via
1 principale: ferme restando le altre condizioni previste nella sentenza nr. 318/2017 per i motivi di cui in narrativa, disporre in riforma che: al punto 2) l'assegno di mantenimento di euro 230 mensili per ciascuno dei figli
e non venga più corrisposto al raggiungimento della loro Per_1 Per_2
autosufficienza economica, fermo restando che nel caso in cui gli stessi non risultassero più occupati stabilmente non per loro colpa e dovessero rientrare nella casa familiare l'assegno di mantenimento di euro 230 mensili dovrà essere versato direttamente alla madre;
Parte_2
al punto 5) a far data dal 1/01/2025 nulla più sarà dovuto dal signor lla Pt_1
signora a titolo di assegno di mantenimento. Parte_2
Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.”.
A fondamento della pretesa, i ricorrenti hanno esposto che con la condizione n. 2 della sentenza di divorzio n. 318/2017 – successivamente modificata dal decreto di data 24 ottobre 2022 - era stato posto a carico del sig. l'obbligo di Pt_1 corrispondere la somma di € 230,00 mensili per ciascuno dei tre figli, mentre con la condizione n. 5) era stato posto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma di € 110,00 mensili a titolo di mantenimento - fino a che Parte_2 la stessa non avesse trovato un'occupazione stabile con contratto di lavoro anche a tempo determinato e salvo cessazione di tale rapporto di lavoro -.
I ricorrenti hanno rappresentato che, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, sono mutate le condizioni economiche e familiari.
In particolare, la figlia è ormai divenuta maggiorenne ed è alla ricerca di Per_1 un'occupazione stabile, mentre il figlio prosegue gli studi ed è iscritto alla Per_2
scuola alberghiera.
I ricorrenti hanno allegato, inoltre, che la sig.ra convive con un compagno Parte_2
da diversi anni e, pertanto, non ricorrono più i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento di € 110,00 mensili a carico del sig. Pt_1
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta, atteso il mutamento delle condizioni economiche e familiari ed essendo le condizioni relative al mantenimento dei figli e corrispondenti al loro interesse. Per_1 Per_2
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 318/2017 di data 23 marzo 2017, come modificata con decreto di questo
Tribunale di data 24 ottobre 2022, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte.
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5101/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 11 novembre 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Antonella Facci Bacchi Mellini ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i sig.ri Parte_1
e hanno concordemente chiesto la parziale modifica
[...] Parte_2
delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 318/2017 di data 27 marzo 2017 e del successivo decreto di modifica di detta sentenza datato 24 ottobre 2022, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni: “in via
1 principale: ferme restando le altre condizioni previste nella sentenza nr. 318/2017 per i motivi di cui in narrativa, disporre in riforma che: al punto 2) l'assegno di mantenimento di euro 230 mensili per ciascuno dei figli
e non venga più corrisposto al raggiungimento della loro Per_1 Per_2
autosufficienza economica, fermo restando che nel caso in cui gli stessi non risultassero più occupati stabilmente non per loro colpa e dovessero rientrare nella casa familiare l'assegno di mantenimento di euro 230 mensili dovrà essere versato direttamente alla madre;
Parte_2
al punto 5) a far data dal 1/01/2025 nulla più sarà dovuto dal signor lla Pt_1
signora a titolo di assegno di mantenimento. Parte_2
Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.”.
A fondamento della pretesa, i ricorrenti hanno esposto che con la condizione n. 2 della sentenza di divorzio n. 318/2017 – successivamente modificata dal decreto di data 24 ottobre 2022 - era stato posto a carico del sig. l'obbligo di Pt_1 corrispondere la somma di € 230,00 mensili per ciascuno dei tre figli, mentre con la condizione n. 5) era stato posto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma di € 110,00 mensili a titolo di mantenimento - fino a che Parte_2 la stessa non avesse trovato un'occupazione stabile con contratto di lavoro anche a tempo determinato e salvo cessazione di tale rapporto di lavoro -.
I ricorrenti hanno rappresentato che, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, sono mutate le condizioni economiche e familiari.
In particolare, la figlia è ormai divenuta maggiorenne ed è alla ricerca di Per_1 un'occupazione stabile, mentre il figlio prosegue gli studi ed è iscritto alla Per_2
scuola alberghiera.
I ricorrenti hanno allegato, inoltre, che la sig.ra convive con un compagno Parte_2
da diversi anni e, pertanto, non ricorrono più i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento di € 110,00 mensili a carico del sig. Pt_1
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta, atteso il mutamento delle condizioni economiche e familiari ed essendo le condizioni relative al mantenimento dei figli e corrispondenti al loro interesse. Per_1 Per_2
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 318/2017 di data 23 marzo 2017, come modificata con decreto di questo
Tribunale di data 24 ottobre 2022, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte.
2) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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