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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4317 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 36706/2023 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DRAGO VINCENZO e ,
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MARTINO CILESTRI, 25 95126 CATANIA presso il difensore avv.
DRAGO VINCENZO
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DAMINELLI SIMONA e TOFFOLETTO ALBERTO P.IVA_1
( ) VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO;
C.F._3 Controparte_2
( ) VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO;
[...] C.F._4 CP_3
( ) VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO;
[...] C.F._5 Controparte_4
( ) VIA AGNELLO, 12 MILANO;
C.F._6 Controparte_5
( ) VIA CORREGGIO 43 20149 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._7
CORREGGIO 43 20123 MILANO presso il difensore avv. DAMINELLI SIMONA
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 20.5.2025:
e Parte_1 Parte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
Nel merito
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto di mutuo in oggetto;
pagina 1 di 5 2. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di mutuo in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile;
3. Accertare e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda CTU;
4. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione in favore di parte attrice della CP_6 somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento dell'importo CP_6 quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
In via istruttoria
1. Ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione bancaria attinente il rapporto bancario in questione;
2. Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto di finanziamento senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali.
Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre ed articolare aggiuntivi mezzi istruttori entro i termini di legge, anche alla luce delle avverse difese.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
LV US.
, CP_1 Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
- In via principale: rigettare tutte le domande formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
- in via istruttoria: respingere qualsiasi istanza istruttoria che dovesse essere ex adverso reiterata;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato i signori e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio e ne hanno chiesto la condanna alla restituzione
[...] Controparte_1
della somma che sarà accertata come indebitamente corrisposta alla banca, in subordine anche a titolo di arricchimento senza causa, in relazione ad un contratto di mutuo fondiario stipulato il 20.4.2007 con la allora per € 68.000,00 da restituire in 180 rate mensili. Controparte_7
Gli attori hanno eccepito la illegittimità della determinazione degli interessi ultra legali (“TAN fisso
5,75%, TAEG 5,981%, e Tasso di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di 5 centesimi”) perchè
pagina 2 di 5 superiori al tasso soglia usura;
hanno richiamato altresì la disciplina sulla trasparenza contrattuale;
in via istruttoria hanno avanzato istanza di consulenza tecnica e ex art.210 c.p.c. di ordinare l'esibizione della documentazione relativa al rapporto.
Si è costituita e ha chiesto il rigetto delle domande, deducendone la infondatezza;
si è Controparte_1
opposta alle istanze istruttorie.
Alla prima udienza, respinte le istanze istruttorie di parte attrice (rilevato “quanto all'ordine di esibizione, che non risulta alcuna preventiva istanza ex art.119 TUB (vedi Cass. n.24641/2021), quanto alla consulenza, la genericità e, per come avanzata, la finalità meramente esplorativa”), la causa è stata rinviata all'udienza del 20.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c,p.c.; all'esito della discussione orale la causa questa giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
***
Le contestazioni degli attori vertono essenzialmente sulla misura degli interessi asseritamente applicati ad un tasso ultra legale che non sarebbe stato pattuito e giungono alla conclusione che gli stessi avrebbero natura usuraria con la conseguenza che il finanziamento dovrebbe ritenersi a titolo gratuito.
Le domande degli attori non possono trovare accoglimento.
Va ricordato che quando una parte si dolga della applicazione di interessi usurari, “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore il quale intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (tra i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.19597/2020) ma gli attori non hanno assolto l'onere probatorio a loro carico così come precisato dalle Sezioni Unite limitandosi ad una generica allegazione di usurarietà.
Inoltre il superamento della soglia usura viene prospettato operando la sommatoria tra il tasso di interessi corrispettivi pattuito e quello degli interessi moratori, senza alcuna precisa indicazione (così testualmente a pag. 3 citazione: “Allo stato, non v'è dubbio che la giurisprudenza di legittimità affermi che l'usurarietà riguarda sia gli interessi moratori che corrispettivi ammettendone la sommatoria, atteso pagina 3 di 5 che quegli interessi rilevano nel momento della loro pattuizione indipendentemente dalla corresponsione in concreto”), tesi smentita dalla più recente giurisprudenza: “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare.” (Cass. n.
26286/2019; n. 9237 del 20/05/2020 e n. 31615 del 04/11/2021; n. 14214 del 05/05/2022).
Va inoltre considerato che la posizione della difesa attorea è infondata anche quando assume che la usurarietà del tasso di mora comporterebbe che nessuna somma a titolo di interesse sarebbe dovuta, affermazione che si scontra con la posizione da ultimo assunta dalle Sezioni Unite che nella già richiamata sentenza n.19597/2020, hanno ritenuto che “il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela”, e dunque nei rapporti bancari gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c..
Tuttavia “In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art.1224 cod. civ,, commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione.” (anche Cass. n. 8103 del
21/03/2023).
Dal contratto prodotto con allegate note informative e il piano di ammortamento c.d. alla francese, non emergono profili di abusività delle clausole contrattuali e il tasso nominale annuo indicato è quello applicato e non superiore al tasso soglia usura.
Va ribadito come non vi sia alcuna necessità di disporre la consulenza tecnica richiesta dagli attori, né di svolgere altra attività istruttoria. L'accertamento contabile deve, infatti, essere disposto quando, ai fini della decisione, il giudice necessiti di un ausilio tecnico per la verifica di dati che non è in grado di ricostruire con le conoscenze di cui dispone, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti, nel caso di specie affatto generiche.
Anche le considerazioni di asserita violazione da parte della dei principi di trasparenza CP_6
contrattuale sono prive di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta. pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria semplificata.
Ritiene questa giudice che sussistano i presupposti per la condanna degli attori al pagamento in favore di controparte di una somma per responsabilità aggravata sotto il profilo dell'art.96 comma 3 c.p.c.:
l'introduzione del presente giudizio è caratterizzata da concreti elementi che consentono di definirla come avventata e connotata da colpa grave sin dall'origine: formulazione di censure affatto indeterminate per difetto di allegazione e di conclusioni non pienamente coerenti;
le ragioni del rigetto della domanda discendono dalla applicazione di principi giuridici consolidati in tema di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. ed anche sulle singole questioni prospettate;
sintomatica anche la condotta processuale degli attori che non hanno depositato alcuna memoria istruttoria nè, in vista della odierna udienza, di foglio contenente le conclusioni. Caratteristiche tutte che rivelano la consapevolezza degli attori (o del difensore, del cui operato il cliente deve rispondere nei confronti della controparte ex art. 2049 c.c.) dell'utilizzo dello strumento processuale per fini diversi ai suoi propri, della pretestuosità e della finalità emulativa della presente azione.
Gli attori devono pertanto essere condannati anche al pagamento in favore della convenuto, ex art.96 comma 3 c.p.c., di una somma che si ritiene di determinare in via equitativa nell'importo di €
10.000,00.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta le domande di e;
Parte_1 Parte_2
-condanna gli attori al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 7.202,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
-condanna gli attori al pagamento in favore di della somma di € 10.000,00 ex art.96 Controparte_1
comma 3 c.p.c..
Milano, 28 maggio 2025
La giudice
Laura Massari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 36706/2023 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DRAGO VINCENZO e ,
[...] C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MARTINO CILESTRI, 25 95126 CATANIA presso il difensore avv.
DRAGO VINCENZO
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DAMINELLI SIMONA e TOFFOLETTO ALBERTO P.IVA_1
( ) VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO;
C.F._3 Controparte_2
( ) VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO;
[...] C.F._4 CP_3
( ) VIA CORREGGIO, 43 20149 MILANO;
[...] C.F._5 Controparte_4
( ) VIA AGNELLO, 12 MILANO;
C.F._6 Controparte_5
( ) VIA CORREGGIO 43 20149 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA C.F._7
CORREGGIO 43 20123 MILANO presso il difensore avv. DAMINELLI SIMONA
CONVENUTO
Oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso all'udienza del 20.5.2025:
e Parte_1 Parte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
Nel merito
1. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto di mutuo in oggetto;
pagina 1 di 5 2. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di mutuo in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile;
3. Accertare e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda CTU;
4. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione in favore di parte attrice della CP_6 somma che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento dell'importo CP_6 quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà.
In via istruttoria
1. Ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione bancaria attinente il rapporto bancario in questione;
2. Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto di finanziamento senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali.
Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre ed articolare aggiuntivi mezzi istruttori entro i termini di legge, anche alla luce delle avverse difese.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
LV US.
, CP_1 Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
- In via principale: rigettare tutte le domande formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti;
- in via istruttoria: respingere qualsiasi istanza istruttoria che dovesse essere ex adverso reiterata;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato i signori e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio e ne hanno chiesto la condanna alla restituzione
[...] Controparte_1
della somma che sarà accertata come indebitamente corrisposta alla banca, in subordine anche a titolo di arricchimento senza causa, in relazione ad un contratto di mutuo fondiario stipulato il 20.4.2007 con la allora per € 68.000,00 da restituire in 180 rate mensili. Controparte_7
Gli attori hanno eccepito la illegittimità della determinazione degli interessi ultra legali (“TAN fisso
5,75%, TAEG 5,981%, e Tasso di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di 5 centesimi”) perchè
pagina 2 di 5 superiori al tasso soglia usura;
hanno richiamato altresì la disciplina sulla trasparenza contrattuale;
in via istruttoria hanno avanzato istanza di consulenza tecnica e ex art.210 c.p.c. di ordinare l'esibizione della documentazione relativa al rapporto.
Si è costituita e ha chiesto il rigetto delle domande, deducendone la infondatezza;
si è Controparte_1
opposta alle istanze istruttorie.
Alla prima udienza, respinte le istanze istruttorie di parte attrice (rilevato “quanto all'ordine di esibizione, che non risulta alcuna preventiva istanza ex art.119 TUB (vedi Cass. n.24641/2021), quanto alla consulenza, la genericità e, per come avanzata, la finalità meramente esplorativa”), la causa è stata rinviata all'udienza del 20.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c,p.c.; all'esito della discussione orale la causa questa giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di 30 giorni.
***
Le contestazioni degli attori vertono essenzialmente sulla misura degli interessi asseritamente applicati ad un tasso ultra legale che non sarebbe stato pattuito e giungono alla conclusione che gli stessi avrebbero natura usuraria con la conseguenza che il finanziamento dovrebbe ritenersi a titolo gratuito.
Le domande degli attori non possono trovare accoglimento.
Va ricordato che quando una parte si dolga della applicazione di interessi usurari, “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore il quale intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (tra i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.19597/2020) ma gli attori non hanno assolto l'onere probatorio a loro carico così come precisato dalle Sezioni Unite limitandosi ad una generica allegazione di usurarietà.
Inoltre il superamento della soglia usura viene prospettato operando la sommatoria tra il tasso di interessi corrispettivi pattuito e quello degli interessi moratori, senza alcuna precisa indicazione (così testualmente a pag. 3 citazione: “Allo stato, non v'è dubbio che la giurisprudenza di legittimità affermi che l'usurarietà riguarda sia gli interessi moratori che corrispettivi ammettendone la sommatoria, atteso pagina 3 di 5 che quegli interessi rilevano nel momento della loro pattuizione indipendentemente dalla corresponsione in concreto”), tesi smentita dalla più recente giurisprudenza: “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare.” (Cass. n.
26286/2019; n. 9237 del 20/05/2020 e n. 31615 del 04/11/2021; n. 14214 del 05/05/2022).
Va inoltre considerato che la posizione della difesa attorea è infondata anche quando assume che la usurarietà del tasso di mora comporterebbe che nessuna somma a titolo di interesse sarebbe dovuta, affermazione che si scontra con la posizione da ultimo assunta dalle Sezioni Unite che nella già richiamata sentenza n.19597/2020, hanno ritenuto che “il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela”, e dunque nei rapporti bancari gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c..
Tuttavia “In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art.1224 cod. civ,, commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione.” (anche Cass. n. 8103 del
21/03/2023).
Dal contratto prodotto con allegate note informative e il piano di ammortamento c.d. alla francese, non emergono profili di abusività delle clausole contrattuali e il tasso nominale annuo indicato è quello applicato e non superiore al tasso soglia usura.
Va ribadito come non vi sia alcuna necessità di disporre la consulenza tecnica richiesta dagli attori, né di svolgere altra attività istruttoria. L'accertamento contabile deve, infatti, essere disposto quando, ai fini della decisione, il giudice necessiti di un ausilio tecnico per la verifica di dati che non è in grado di ricostruire con le conoscenze di cui dispone, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti, nel caso di specie affatto generiche.
Anche le considerazioni di asserita violazione da parte della dei principi di trasparenza CP_6
contrattuale sono prive di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta. pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato, nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e per la fase decisoria semplificata.
Ritiene questa giudice che sussistano i presupposti per la condanna degli attori al pagamento in favore di controparte di una somma per responsabilità aggravata sotto il profilo dell'art.96 comma 3 c.p.c.:
l'introduzione del presente giudizio è caratterizzata da concreti elementi che consentono di definirla come avventata e connotata da colpa grave sin dall'origine: formulazione di censure affatto indeterminate per difetto di allegazione e di conclusioni non pienamente coerenti;
le ragioni del rigetto della domanda discendono dalla applicazione di principi giuridici consolidati in tema di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. ed anche sulle singole questioni prospettate;
sintomatica anche la condotta processuale degli attori che non hanno depositato alcuna memoria istruttoria nè, in vista della odierna udienza, di foglio contenente le conclusioni. Caratteristiche tutte che rivelano la consapevolezza degli attori (o del difensore, del cui operato il cliente deve rispondere nei confronti della controparte ex art. 2049 c.c.) dell'utilizzo dello strumento processuale per fini diversi ai suoi propri, della pretestuosità e della finalità emulativa della presente azione.
Gli attori devono pertanto essere condannati anche al pagamento in favore della convenuto, ex art.96 comma 3 c.p.c., di una somma che si ritiene di determinare in via equitativa nell'importo di €
10.000,00.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta le domande di e;
Parte_1 Parte_2
-condanna gli attori al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che si Controparte_1 liquidano in € 7.202,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
-condanna gli attori al pagamento in favore di della somma di € 10.000,00 ex art.96 Controparte_1
comma 3 c.p.c..
Milano, 28 maggio 2025
La giudice
Laura Massari
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