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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/08/2025, n. 7617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7617 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
n. 26692/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26692/2020 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via San Giacomo dei Capri Parte_1
65 bis presso l'avv. Giovanna Mazzola, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
APPELLANTE
E
, residente in [...] Controparte_1
pagina 1 di 9 in persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in San Gennaro CP_2
Vesuviano alla Via Ottaviano 215 presso l'avv. Micaela Ottomano, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, e la domanda proposta in primo grado va accolta per quanto di ragione.
Con sentenza 12796/2020 il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato la domanda con cui aveva chiesto di condannare a risarcire i danni che Parte_1 CP_2
assumeva aver subito la propria autovettura Fiat Grande Punto tg. DG799AC in un sinistro verificatosi in data 16/3/2015 in Napoli tra tale veicolo e l'autovettura Fiat Punto tg. DF168EE di proprietà di e coperta per la RCA con la predetta Controparte_1
compagnia assicurativa;
ha proposto appello chiedendo di accogliere la Parte_1
domanda proposta in primo grado, nel limite di € 5.100, con vittoria delle spese del doppio grado;
si è costituita chiedendo di dichiarare l'appello CP_2
improcedibile, inammissibile, nullo, o comunque confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del secondo grado;
ora la causa va decisa.
Preliminarmente, si rileva che l'atto d'appello risulta notificato a mezzo pec a
[...]
in data 1/12/2020 e a mezzo posta ad in data 3/12/2020, CP_2 Controparte_1
pagina 2 di 9 mentre la causa è stata iscritta a ruolo in data 9/12/2025, ossia nel termine previsto dall'art. 348 cpc.
La sentenza appellata è stata pubblicata il 2/3/2020; il termine lungo per impugnare di 6 mesi previsto dall'art. 327 cpc, ai sensi dell'art. 36 Ddl 23/2020 convertito in l. 40/2020, ha iniziato a decorrere dal l'11/5/2020, quindi, considerata la sospensione feriale dei termini, la sentenza è stata tempestivamente impugnata nei confronti di entrambe le parti appellate.
In primo grado sono stati escussi tre testi: a) , figlio di Testimone_1 CP_1
, ha riferito tra l'altro: “La Fiat Punto di mio padre tg DF168EE è guidata
[...]
anche da me e dai miei tre fratelli perché mio padre è diabetico cardiopatico e noi figli spesso lo aiutiamo. Escludo che mio padre abbia fatto il sinistro oggetto del presente giudizio, poiché è una persona onesta, ma non posso dire dove si trovasse il 16 marzo dell'anno 2015 il suo veicolo. Io nell'anno 2015 già non vivevo con mio padre.”; b)
, figlia di “Mio padre non è stato mai coinvolto nel CP_3 Controparte_1
sinistro oggetto del presente giudizio. Mio padre è cardiopatico e diabetico e viene accompagnato sia da me che da mio fratello. … Io il 16/03/2015 alle ore 11.20 non ero alla guida dell'auto di mio padre Fiat Punto tg. DF168EE ma non posso dire dove l'auto si trovava”; c) “Ricordo che era metà del mese di marzo dell'anno 2015 Testimone_2
ed erano le 11.00, 11.30 del mattino, preciso che ero in Napoli alla Via Alessandro
Mazzocchi. Preciso che ero a piedi, all'altezza di un bar. La Via Mazzocchi è una strada a doppio senso ero quasi verso Piazza Carlo III. Ho assistito a un sinistro stradale. Ho visto una Fiat Punto di colore grigio parcheggiata in doppia fila era parcheggiata in direzione Piazza Carlo III. Ho visto scendere dalla Fiat Punto due persone ben vestite a festa sembrava che andassero a un matrimonio. Nell'auto Fiat Punto restava alla guida una persona. All'improvviso questa Fiat Punto faceva retromarcia per fare inversione ad
U ed in retromarcia andava ad urtare una Fiat Punto regolarmente parcheggiata alla Via
Mazzocchi non in seconda fila. L'auto era parallela al marciapiede. Anche l'altra auto quella che causò il sinistro era parallela al marciapiede ma in seconda fila. Preciso che pagina 3 di 9 La Fiat Punto parcheggiata in seconda fila con il suo lato posteriore destro urta e danneggia la fiancata sinistra della Punto parcheggiata sulle strisce blu. Preciso che le persone ben vestite prima scesero dall'auto, poi dopo cinque minuti risalirono nella Fiat
Punto che ripartì dalla sua posizione di parcheggio in seconda fila ed in retromarcia urtava l'auto del signor . Io ero lì fermo poiché ero in compagnia di Parte_1
alcuni amici fuori ad un bar, vicino ad un negozio. Dopo l'impatto il veicolo Fiat che aveva causato il sinistro non si fermava, nonostante le nostre grida per farlo fermare.
Presi il numero di targa e mi misi in contatto con il proprietario della Fiat Punto danneggiata poiché era conosciuto da alcuni amici sul posto. Vidi che la Fiat Punto dopo l'urto era danneggiata al lato sinistro ad entrambi gli sportelli sia anteriore che posteriore. Mentre ero ancora lì sul posto con i miei amici arrivò anche il proprietario della Fiat Punto danneggiata così gli raccontai l'episodio e gli diedi il numero di targa dell'auto che aveva causato il sinistro rendendomi disponibile per una eventuale testimonianza. Posso dire che le persone che scesero per poi risalire sull'auto che causò il sinistro avevano all'incirca una trentina d'anni. Non posso dire l'età del guidatore.
Riconosco dalle foto esibite allegate alla produzione dell'attore la Fiat Punto del sig.
e i danni che subì in seguito al descritto sinistro. Ebbi modo di prendere il Pt_1
numero di targa dell'auto che causò il sinistro nonostante la stessa dopo aver eseguito la manovra proseguiva la sua corsa incurante delle urla dei miei amici che volevano che si fermasse.” Inoltre, in primo grado è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal p.a.-per.ind. il quale ha concluso che “… l'assenza di Persona_1
ispezione diretta relativa allo stato e condizione post evento del veicolo convenuto non consente di esprimere giudizi di merito;
analizzando quindi le schede tecniche pubblicate dalle rispettive case costruttrici e correlando tali dati alla dinamica rappresentata, emerge la correlabilità per altezza tra i danni documentati alla parte laterale sinistra del veicolo Fiat Punto attoreo e la sagoma del complessivo spigolare posteriore del suo antagonista.”, ed ha calcolato in € 1228,01 il costo per riparare il pagina 4 di 9 veicolo di , rispondendo anche alle osservazioni del CT di parte Parte_1
convenuta (oggi appellata).
Il GdP ha rigettato la domanda proposta da , perché aveva Parte_1 CP_2
prodotto una dichiarazione scritta di di non avere provocato il Controparte_1
sinistro, e perché i due testi figli dell'attore (oggi appellante) avevano “dichiarato che nessun incidente avveniva nelle circostanze di tempo e di luogo” (indicate in citazione)
e che “la Fiat Punto di proprietà del padre non era stato coinvolto in alcuno sinistro”; sulla base di ciò, il GdP ha ritenuto che il teste avesse trascritto male il numero di Tes_2
targa del veicolo danneggiante, come ipotesi più probabile – evidentemente, anche se non esplicitato, per conciliare le deposizioni rese da tutti e tre i testi escussi in primo grado. Inoltre, sempre secondo il GdP, il CTU aveva asserito che per potere rispondere
(compiutamente, s'intende) al quesito postogli di accertare i danni subiti dal veicolo dell'attore nell'evento, avrebbe dovuto ispezionare direttamente i veicoli coinvolti nell'evento – ed invece aveva venduto la propria autovettura a terzi, senza aver Pt_1
prima fatto svolgere un accertamento tecnico preventivo su di esso.
L'appellante sostiene che i testi ed non avrebbero Testimone_1 CP_3
potuto deporre ex art. 246 cpc, avendo un interesse nel giudizio derivante dalla
“posizione di potenziale conducente del veicolo” danneggiante;
e che comunque nessuno dei due aveva saputo riferire dove si trovasse l'autovettura del padre al momento del sinistro;
invece, secondo parte appellante, il teste aveva reso una Tes_2
deposizione coerente, dalla quale emergeva che il sinistro era stato causato dal conducente del veicolo di , né vi era motivo di ritenere che il teste CP_1 Tes_2
avesse errato nel rilevare il numero di targa del veicolo danneggiante – tanto più che era improbabile che sulla base di un numero di targa errato fosse stata individuata un'autovettura Fiat Punto circolante a Napoli, ossia proprio il tipo di veicolo che l'attore assumeva aver danneggiato il suo, e che il testimone aveva visto danneggiare quello dell'attore – e circolante proprio nella città dove si era verificato il sinistro;
inoltre, sempre secondo l'appellante, il CTU anche se non aveva potuto esaminare i veicoli pagina 5 di 9 coinvolti aveva ritenuto compatibili i danni riportati “con le modalità del descritto sinistro”; e se non aveva potuto esaminare il veicolo danneggiato, che era stato legittimamente venduto, comunque ne aveva potuto esaminare le fotografie, per cui sarebbe stato inutile effettuare un Atp;
invece era stato il convenuto responsabile civile a non mettere a disposizione il proprio veicolo, pur potendo farlo. Così formulato,
l'appello risponde ai requisiti richiesti dall'art. 342 cpc: sono indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, ossia tutta la motivazione con la quale il GdP ha ritenuto non provato che il veicolo di avesse danneggiato quello di Controparte_1
; sono indicate le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto Parte_1
operata dal GdP, ossia dichiarare che proprio l'autovettura di aveva Controparte_1
danneggiato quella di;
sono specificate le circostanze dalla quale Parte_1
deriva la violazione di legge, ossia errata interpretazione della prova testimoniale e della relazione del CTU, nei termini sopra riportati, e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, che consiste nel considerare non provato che fosse stato il veicolo di a danneggiare quello di . CP_1 Pt_1
L'appellata nel costituirsi, oltre a ribadire sostanzialmente le argomentazioni CP_2
addotte dal GdP nella decisione impugnata, ha dichiarato di ritenere “inverosimile ed improbabile” che il teste “nella contingenza del sinistro e nel giro di pochissimo Tes_2
tempo, abbia potuto memorizzare l'esatta serie alfanumerica della targa della Fiat che avrebbe urtato la vettura di proprietà del sig. , per poi annotarla per iscritto”, Pt_1
tanto più “che non è chiaro a quale esatta distanza egli si trovasse al momento del presunto sinistro, avendo solo dichiarato, in maniera vaga, di trovarsi a piedi, all'altezza di un bar”; ed inoltre ha sostenuto che, poiché l'autovettura di non era Parte_1
coperta per la RCA al momento del sinistro, l'attore/appellante non aveva diritto ad essere risarcito dai danni eventualmente subiti nell'evento, perché il suo veicolo non avrebbe proprio dovuto circolare.
Si condividono sostanzialmente le argomentazioni svolte nell'atto d'appello. I testi ed pur essendo certamente capaci di deporre non Testimone_1 CP_3
pagina 6 di 9 essendo provato che avessero nella causa un interesse che avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al giudizio (non essendo provato che nessuno dei due conducesse l'autovettura del padre al momento del sinistro) – non hanno davvero potuto escludere che la Fiat Tipo di possa avere causato l'incidente per cui è causa;
Controparte_1
infatti, nessuno dei due sapeva dove si trovasse quell'autovettura al momento del sinistro;
ha escluso che l'autovettura del padre possa essere rimasta Testimone_1
coinvolta nel sinistro perché il padre è una persona onesta, ma anche una persona onesta può fare danni quando guida un autoveicolo – e la mera valutazione del figlio sulla onestà paterna non può indurre ad escludere che neghi che il suo Controparte_1
veicolo abbia causato il sinistro per cui è causa pur avendolo invece causato;
neanche è decisivo che sia cardiopatico e diabetico, perché anche in tali Controparte_1
condizioni di salute è possibile guidare un'autovettura, e del resto è possibile che nella circostanza avesse affidato il suo veicolo a terze persone, le persone “ben vestite” di cui ha riferito il teste e che i figli testimoni neanche lo sapessero. Quindi, non è Tes_2
affatto vero che le deposizioni dei testi ed inducano a Testimone_1 CP_3
ritenere che il teste abbia errato nel rilevare il numero di targa del veicolo Tes_2
danneggiante. Oltretutto: posto che il GdP non mette in dubbio che il sinistro si sia verificato, ma solo che lo abbia causato l'autovettura Fiat Punto di , Controparte_1
risulterebbe una coincidenza davvero improbabile che il numero di targa errato corrispondesse proprio a quello di un'autovettura Fiat Punto circolante a Napoli. Resta la deposizione del teste molto precisa e dettagliata;
contrariamente a quanto Tes_2
ritiene la parte appellata, non è affatto inverosimile che mentre un'autovettura si allontana si possa memorizzare un numero di targa composto da due lettere, tre numeri ed altre due lettere – certo, richiede uno sforzo di attenzione, ma chi ha appena assistito ad un urto tra due veicoli può esercitare tale sforzo;
e se il teste non ha specificato a quale distanza egli si trovasse dal punto in cui i due veicoli si urtarono, si può facilmente ipotizzare che la distanza non fosse così elevata da impedirgli di rilevare il numero di targa del veicolo danneggiante. Sulla base della deposizione del teste si ritiene Tes_2
pagina 7 di 9 che il conducente del veicolo di sia stato responsabile esclusivo del Controparte_1
sinistro per cui è causa, dato che con una manovra di retromarcia errata, andò a colpire un altro veicolo regolarmente parcheggiato al margine della carreggiata. Il fatto che l'autovettura di non era assicurata per la RCA, non esclude che l'appellante Pt_1
abbia diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa dell'autovettura antagonista: nessuna norma pone l'assicurazione per la RCA come condizione per avere diritto al risarcimento, e del resto affermare che un veicolo non assicurato possa essere liberamente danneggiato, equivale a legittimare comportamenti antigiuridici: chi pone in circolazione un veicolo non coperto per la Rca, nel caso in cui tale veicolo provochi dei danni, subisce l'azione di rivalsa del FGVS.
Posto dunque che va considerato responsabile del sinistro per cui è Controparte_1
causa, il danno da risarcire all'attore/appellante può essere liquidato nella misura riconosciuta dal CTU nominato in primo grado: infatti, i danni riportati dall'autovettura
Fiat Grande Punto di sono comprovati dalle fotografie del veicolo Parte_1
danneggiato riconosciute dal teste e i danni raffigurati in tali fotografie sono Tes_2
stati dal CTU giudicati compatibili con la dinamica del sinistro descritta dal predetto teste, ed adeguatamente quantificati, con valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi.
Pertanto, va condannata a pagare a titolo di risarcimento a CP_2 Parte_1
la somma di € 1.228,01; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 16/3/2015 alla presente pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal
16/372015 alla presente pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 26692/2020 rgac tra:
, appellante;
appellati; così Parte_1 Controparte_4
provvede:
1) Dichiara responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa;
Controparte_1
2) Condanna a risarcire a i danni da egli subiti nel CP_2 Parte_1
sinistro per cui è causa, che si liquidano in € 1.228,01; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 16/3/2015 alla presente pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 16/372015 alla presente pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna a rimborsare a ogni somma che questi CP_2 Parte_1
dimostri di avere pagato al CTU nominato in primo grado in base ai decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna a rimborsare a le spese del primo grado CP_2 Parte_1
del giudizio, che liquida in € 125 per esborsi ed € 1.200 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa:
5) Condanna a rimborsare a le spese del presente CP_2 Parte_1
grado, che liquida in € 135 per esborsi ed € 2.550 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 5/8/2025 Il giudice unico pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26692/2020 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via San Giacomo dei Capri Parte_1
65 bis presso l'avv. Giovanna Mazzola, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
APPELLANTE
E
, residente in [...] Controparte_1
pagina 1 di 9 in persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in San Gennaro CP_2
Vesuviano alla Via Ottaviano 215 presso l'avv. Micaela Ottomano, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, e la domanda proposta in primo grado va accolta per quanto di ragione.
Con sentenza 12796/2020 il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato la domanda con cui aveva chiesto di condannare a risarcire i danni che Parte_1 CP_2
assumeva aver subito la propria autovettura Fiat Grande Punto tg. DG799AC in un sinistro verificatosi in data 16/3/2015 in Napoli tra tale veicolo e l'autovettura Fiat Punto tg. DF168EE di proprietà di e coperta per la RCA con la predetta Controparte_1
compagnia assicurativa;
ha proposto appello chiedendo di accogliere la Parte_1
domanda proposta in primo grado, nel limite di € 5.100, con vittoria delle spese del doppio grado;
si è costituita chiedendo di dichiarare l'appello CP_2
improcedibile, inammissibile, nullo, o comunque confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del secondo grado;
ora la causa va decisa.
Preliminarmente, si rileva che l'atto d'appello risulta notificato a mezzo pec a
[...]
in data 1/12/2020 e a mezzo posta ad in data 3/12/2020, CP_2 Controparte_1
pagina 2 di 9 mentre la causa è stata iscritta a ruolo in data 9/12/2025, ossia nel termine previsto dall'art. 348 cpc.
La sentenza appellata è stata pubblicata il 2/3/2020; il termine lungo per impugnare di 6 mesi previsto dall'art. 327 cpc, ai sensi dell'art. 36 Ddl 23/2020 convertito in l. 40/2020, ha iniziato a decorrere dal l'11/5/2020, quindi, considerata la sospensione feriale dei termini, la sentenza è stata tempestivamente impugnata nei confronti di entrambe le parti appellate.
In primo grado sono stati escussi tre testi: a) , figlio di Testimone_1 CP_1
, ha riferito tra l'altro: “La Fiat Punto di mio padre tg DF168EE è guidata
[...]
anche da me e dai miei tre fratelli perché mio padre è diabetico cardiopatico e noi figli spesso lo aiutiamo. Escludo che mio padre abbia fatto il sinistro oggetto del presente giudizio, poiché è una persona onesta, ma non posso dire dove si trovasse il 16 marzo dell'anno 2015 il suo veicolo. Io nell'anno 2015 già non vivevo con mio padre.”; b)
, figlia di “Mio padre non è stato mai coinvolto nel CP_3 Controparte_1
sinistro oggetto del presente giudizio. Mio padre è cardiopatico e diabetico e viene accompagnato sia da me che da mio fratello. … Io il 16/03/2015 alle ore 11.20 non ero alla guida dell'auto di mio padre Fiat Punto tg. DF168EE ma non posso dire dove l'auto si trovava”; c) “Ricordo che era metà del mese di marzo dell'anno 2015 Testimone_2
ed erano le 11.00, 11.30 del mattino, preciso che ero in Napoli alla Via Alessandro
Mazzocchi. Preciso che ero a piedi, all'altezza di un bar. La Via Mazzocchi è una strada a doppio senso ero quasi verso Piazza Carlo III. Ho assistito a un sinistro stradale. Ho visto una Fiat Punto di colore grigio parcheggiata in doppia fila era parcheggiata in direzione Piazza Carlo III. Ho visto scendere dalla Fiat Punto due persone ben vestite a festa sembrava che andassero a un matrimonio. Nell'auto Fiat Punto restava alla guida una persona. All'improvviso questa Fiat Punto faceva retromarcia per fare inversione ad
U ed in retromarcia andava ad urtare una Fiat Punto regolarmente parcheggiata alla Via
Mazzocchi non in seconda fila. L'auto era parallela al marciapiede. Anche l'altra auto quella che causò il sinistro era parallela al marciapiede ma in seconda fila. Preciso che pagina 3 di 9 La Fiat Punto parcheggiata in seconda fila con il suo lato posteriore destro urta e danneggia la fiancata sinistra della Punto parcheggiata sulle strisce blu. Preciso che le persone ben vestite prima scesero dall'auto, poi dopo cinque minuti risalirono nella Fiat
Punto che ripartì dalla sua posizione di parcheggio in seconda fila ed in retromarcia urtava l'auto del signor . Io ero lì fermo poiché ero in compagnia di Parte_1
alcuni amici fuori ad un bar, vicino ad un negozio. Dopo l'impatto il veicolo Fiat che aveva causato il sinistro non si fermava, nonostante le nostre grida per farlo fermare.
Presi il numero di targa e mi misi in contatto con il proprietario della Fiat Punto danneggiata poiché era conosciuto da alcuni amici sul posto. Vidi che la Fiat Punto dopo l'urto era danneggiata al lato sinistro ad entrambi gli sportelli sia anteriore che posteriore. Mentre ero ancora lì sul posto con i miei amici arrivò anche il proprietario della Fiat Punto danneggiata così gli raccontai l'episodio e gli diedi il numero di targa dell'auto che aveva causato il sinistro rendendomi disponibile per una eventuale testimonianza. Posso dire che le persone che scesero per poi risalire sull'auto che causò il sinistro avevano all'incirca una trentina d'anni. Non posso dire l'età del guidatore.
Riconosco dalle foto esibite allegate alla produzione dell'attore la Fiat Punto del sig.
e i danni che subì in seguito al descritto sinistro. Ebbi modo di prendere il Pt_1
numero di targa dell'auto che causò il sinistro nonostante la stessa dopo aver eseguito la manovra proseguiva la sua corsa incurante delle urla dei miei amici che volevano che si fermasse.” Inoltre, in primo grado è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal p.a.-per.ind. il quale ha concluso che “… l'assenza di Persona_1
ispezione diretta relativa allo stato e condizione post evento del veicolo convenuto non consente di esprimere giudizi di merito;
analizzando quindi le schede tecniche pubblicate dalle rispettive case costruttrici e correlando tali dati alla dinamica rappresentata, emerge la correlabilità per altezza tra i danni documentati alla parte laterale sinistra del veicolo Fiat Punto attoreo e la sagoma del complessivo spigolare posteriore del suo antagonista.”, ed ha calcolato in € 1228,01 il costo per riparare il pagina 4 di 9 veicolo di , rispondendo anche alle osservazioni del CT di parte Parte_1
convenuta (oggi appellata).
Il GdP ha rigettato la domanda proposta da , perché aveva Parte_1 CP_2
prodotto una dichiarazione scritta di di non avere provocato il Controparte_1
sinistro, e perché i due testi figli dell'attore (oggi appellante) avevano “dichiarato che nessun incidente avveniva nelle circostanze di tempo e di luogo” (indicate in citazione)
e che “la Fiat Punto di proprietà del padre non era stato coinvolto in alcuno sinistro”; sulla base di ciò, il GdP ha ritenuto che il teste avesse trascritto male il numero di Tes_2
targa del veicolo danneggiante, come ipotesi più probabile – evidentemente, anche se non esplicitato, per conciliare le deposizioni rese da tutti e tre i testi escussi in primo grado. Inoltre, sempre secondo il GdP, il CTU aveva asserito che per potere rispondere
(compiutamente, s'intende) al quesito postogli di accertare i danni subiti dal veicolo dell'attore nell'evento, avrebbe dovuto ispezionare direttamente i veicoli coinvolti nell'evento – ed invece aveva venduto la propria autovettura a terzi, senza aver Pt_1
prima fatto svolgere un accertamento tecnico preventivo su di esso.
L'appellante sostiene che i testi ed non avrebbero Testimone_1 CP_3
potuto deporre ex art. 246 cpc, avendo un interesse nel giudizio derivante dalla
“posizione di potenziale conducente del veicolo” danneggiante;
e che comunque nessuno dei due aveva saputo riferire dove si trovasse l'autovettura del padre al momento del sinistro;
invece, secondo parte appellante, il teste aveva reso una Tes_2
deposizione coerente, dalla quale emergeva che il sinistro era stato causato dal conducente del veicolo di , né vi era motivo di ritenere che il teste CP_1 Tes_2
avesse errato nel rilevare il numero di targa del veicolo danneggiante – tanto più che era improbabile che sulla base di un numero di targa errato fosse stata individuata un'autovettura Fiat Punto circolante a Napoli, ossia proprio il tipo di veicolo che l'attore assumeva aver danneggiato il suo, e che il testimone aveva visto danneggiare quello dell'attore – e circolante proprio nella città dove si era verificato il sinistro;
inoltre, sempre secondo l'appellante, il CTU anche se non aveva potuto esaminare i veicoli pagina 5 di 9 coinvolti aveva ritenuto compatibili i danni riportati “con le modalità del descritto sinistro”; e se non aveva potuto esaminare il veicolo danneggiato, che era stato legittimamente venduto, comunque ne aveva potuto esaminare le fotografie, per cui sarebbe stato inutile effettuare un Atp;
invece era stato il convenuto responsabile civile a non mettere a disposizione il proprio veicolo, pur potendo farlo. Così formulato,
l'appello risponde ai requisiti richiesti dall'art. 342 cpc: sono indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, ossia tutta la motivazione con la quale il GdP ha ritenuto non provato che il veicolo di avesse danneggiato quello di Controparte_1
; sono indicate le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto Parte_1
operata dal GdP, ossia dichiarare che proprio l'autovettura di aveva Controparte_1
danneggiato quella di;
sono specificate le circostanze dalla quale Parte_1
deriva la violazione di legge, ossia errata interpretazione della prova testimoniale e della relazione del CTU, nei termini sopra riportati, e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, che consiste nel considerare non provato che fosse stato il veicolo di a danneggiare quello di . CP_1 Pt_1
L'appellata nel costituirsi, oltre a ribadire sostanzialmente le argomentazioni CP_2
addotte dal GdP nella decisione impugnata, ha dichiarato di ritenere “inverosimile ed improbabile” che il teste “nella contingenza del sinistro e nel giro di pochissimo Tes_2
tempo, abbia potuto memorizzare l'esatta serie alfanumerica della targa della Fiat che avrebbe urtato la vettura di proprietà del sig. , per poi annotarla per iscritto”, Pt_1
tanto più “che non è chiaro a quale esatta distanza egli si trovasse al momento del presunto sinistro, avendo solo dichiarato, in maniera vaga, di trovarsi a piedi, all'altezza di un bar”; ed inoltre ha sostenuto che, poiché l'autovettura di non era Parte_1
coperta per la RCA al momento del sinistro, l'attore/appellante non aveva diritto ad essere risarcito dai danni eventualmente subiti nell'evento, perché il suo veicolo non avrebbe proprio dovuto circolare.
Si condividono sostanzialmente le argomentazioni svolte nell'atto d'appello. I testi ed pur essendo certamente capaci di deporre non Testimone_1 CP_3
pagina 6 di 9 essendo provato che avessero nella causa un interesse che avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al giudizio (non essendo provato che nessuno dei due conducesse l'autovettura del padre al momento del sinistro) – non hanno davvero potuto escludere che la Fiat Tipo di possa avere causato l'incidente per cui è causa;
Controparte_1
infatti, nessuno dei due sapeva dove si trovasse quell'autovettura al momento del sinistro;
ha escluso che l'autovettura del padre possa essere rimasta Testimone_1
coinvolta nel sinistro perché il padre è una persona onesta, ma anche una persona onesta può fare danni quando guida un autoveicolo – e la mera valutazione del figlio sulla onestà paterna non può indurre ad escludere che neghi che il suo Controparte_1
veicolo abbia causato il sinistro per cui è causa pur avendolo invece causato;
neanche è decisivo che sia cardiopatico e diabetico, perché anche in tali Controparte_1
condizioni di salute è possibile guidare un'autovettura, e del resto è possibile che nella circostanza avesse affidato il suo veicolo a terze persone, le persone “ben vestite” di cui ha riferito il teste e che i figli testimoni neanche lo sapessero. Quindi, non è Tes_2
affatto vero che le deposizioni dei testi ed inducano a Testimone_1 CP_3
ritenere che il teste abbia errato nel rilevare il numero di targa del veicolo Tes_2
danneggiante. Oltretutto: posto che il GdP non mette in dubbio che il sinistro si sia verificato, ma solo che lo abbia causato l'autovettura Fiat Punto di , Controparte_1
risulterebbe una coincidenza davvero improbabile che il numero di targa errato corrispondesse proprio a quello di un'autovettura Fiat Punto circolante a Napoli. Resta la deposizione del teste molto precisa e dettagliata;
contrariamente a quanto Tes_2
ritiene la parte appellata, non è affatto inverosimile che mentre un'autovettura si allontana si possa memorizzare un numero di targa composto da due lettere, tre numeri ed altre due lettere – certo, richiede uno sforzo di attenzione, ma chi ha appena assistito ad un urto tra due veicoli può esercitare tale sforzo;
e se il teste non ha specificato a quale distanza egli si trovasse dal punto in cui i due veicoli si urtarono, si può facilmente ipotizzare che la distanza non fosse così elevata da impedirgli di rilevare il numero di targa del veicolo danneggiante. Sulla base della deposizione del teste si ritiene Tes_2
pagina 7 di 9 che il conducente del veicolo di sia stato responsabile esclusivo del Controparte_1
sinistro per cui è causa, dato che con una manovra di retromarcia errata, andò a colpire un altro veicolo regolarmente parcheggiato al margine della carreggiata. Il fatto che l'autovettura di non era assicurata per la RCA, non esclude che l'appellante Pt_1
abbia diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa dell'autovettura antagonista: nessuna norma pone l'assicurazione per la RCA come condizione per avere diritto al risarcimento, e del resto affermare che un veicolo non assicurato possa essere liberamente danneggiato, equivale a legittimare comportamenti antigiuridici: chi pone in circolazione un veicolo non coperto per la Rca, nel caso in cui tale veicolo provochi dei danni, subisce l'azione di rivalsa del FGVS.
Posto dunque che va considerato responsabile del sinistro per cui è Controparte_1
causa, il danno da risarcire all'attore/appellante può essere liquidato nella misura riconosciuta dal CTU nominato in primo grado: infatti, i danni riportati dall'autovettura
Fiat Grande Punto di sono comprovati dalle fotografie del veicolo Parte_1
danneggiato riconosciute dal teste e i danni raffigurati in tali fotografie sono Tes_2
stati dal CTU giudicati compatibili con la dinamica del sinistro descritta dal predetto teste, ed adeguatamente quantificati, con valutazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi.
Pertanto, va condannata a pagare a titolo di risarcimento a CP_2 Parte_1
la somma di € 1.228,01; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 16/3/2015 alla presente pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal
16/372015 alla presente pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 26692/2020 rgac tra:
, appellante;
appellati; così Parte_1 Controparte_4
provvede:
1) Dichiara responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa;
Controparte_1
2) Condanna a risarcire a i danni da egli subiti nel CP_2 Parte_1
sinistro per cui è causa, che si liquidano in € 1.228,01; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 16/3/2015 alla presente pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 16/372015 alla presente pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna a rimborsare a ogni somma che questi CP_2 Parte_1
dimostri di avere pagato al CTU nominato in primo grado in base ai decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna a rimborsare a le spese del primo grado CP_2 Parte_1
del giudizio, che liquida in € 125 per esborsi ed € 1.200 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa:
5) Condanna a rimborsare a le spese del presente CP_2 Parte_1
grado, che liquida in € 135 per esborsi ed € 2.550 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 5/8/2025 Il giudice unico pagina 9 di 9